Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 26/05/2025, n. 2748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2748 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 10608/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Terza Sezione Civile
Nella persona del dott. Gaetano Cataldo, in funzione di Giudice Unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero in epigrafe promossa da
( ), con l'avv. Walter Giuffrida Parte_1 C.F._1
contro
( ) con l'avv. Giuseppe Ricca;
Controparte_1 C.F._2
), con l'avvocato Salvatore Torrisi Controparte_2 C.F._3
conclusioni: come da verbale del 28 gennaio 2025.
***
MOTIVAZIONE CONCISA E SUCCINTA
(ex art. 132 c. p. c. ed ex art. 118 disp. att. c. p. c.)
______________
La prima domanda di cui all'atto di citazione – nel petitum immediato formulata come unica e comprensiva domanda risarcitoria, ma da intendersi rivolta ad ottenere, dal complessivo tenore dell'atto introduttivo, anche la restituzione delle somme indebitamente versate dal sig. al sig. Pt_1
– è fondata e va accolta limitatamente alla detta restituzione e alla accessoria domanda di CP_1
corresponsione degli interessi.
Sul punto colgono nel segno le difese del sig. in ordine alla insussistenza nel nostro CP_1
ordinamento, dalle note SS. UU. di San Martino del 2008, di alcuna figura di danno in re ipsa e alla mancata allegazione da parte attrice di circostanze concrete causative di un danno patrimoniale e di un danno non patrimoniale asseritamente sussistenti soltanto ab astracto.
Per completezza di motivazione sul punto va qui giusto osservato che il fascicolo telematico non contiene le sentenze penali richiamate in citazione.
Che il sig. abbia ricevuto indebitamente dal sig. Euro 40.000,00 è tuttavia circostanza CP_1 CP_2
incontestata.
La domanda di simulazione e quella revocatoria vanno entrambe disattese, avuto riguardo, da un canto, alla suprema genericità della prospettazione di cui all'atto di citazione (senza che parte attrice abbia depositato alcuna prima memoria ex art. 183, co. 6, c. p. c.), e, d'altro canto, alla incontestata prospettazione dei fatti impeditivi operata sia dalla difesa del sig. che del sig. , dalla CP_1 CP_2 quale rileva che l'atto della cui simulazione si tratta costituisce oggetto di un contratto preliminare del 2010, a sua volta attuativo di un accordo tra coniugi dello stesso anno, nonché il difetto della partecipatio fraudis.
Le spese di lite tra e vanno integralmente compensate per soccombenza reciproca (la Pt_1 CP_1
domanda restitutoria è stata accolta le altre rigettate), mentre il sig. va condannato a rifondere Pt_1 il sig. , nei cui confronti l'attore è integralmente soccombente, delle spese di lite, da liquidarsi CP_2
in complessivi Euro 6.050,00 (d. m. 55/2014; scaglione di valore immediatamente superiore a Euro
26.000,00; massimo abbattimento della fase istruttoria, in ragione del mancato raccoglimento di prova costituenda).
P. Q. M.
Definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, condanna a restituire a Controparte_1 Pt_1
Euro 40.000,00, con interessi nella misura legale decorrenti dal dì dei pregressi pagamenti;
[...]
rigetta per il resto;
compensa le spese di lite tra e condanna a rifondere CP_1 Pt_1 Parte_1
delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 6.050,00, oltre c. p. a. e i. v. a. Controparte_2
come per legge, rimborso a forfait come da d. m. cit.
Catania, 23 maggio 2025. Il Giudice
Dott. Gaetano Cataldo