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Sentenza 21 novembre 2024
Sentenza 21 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 21/11/2024, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2024 |
Testo completo
N. 1272 /2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott. Giuseppe Rana Presidente
Dott. Laura Cantore Giudice
Dott. Concetta Race Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1272 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, riservata in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 18.11.2024, vertente su Divorzio congiunto -
Cessazione effetti civili
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. VENTURA CATERINA, presso il cui Parte_1 studio, sito in Trani al corso V. Emanuele n. 296, elettivamente domicilia;
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. BORGIA SAMUELE, presso il cui Controparte_1 studio, sito in Trani alla via S. Gervasio n. 97, elettivamente domicilia;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Trani
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come in atti.
FATTO
I coniugi hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Trani il 29.9.2012 (reg. atto n. 301 parte
II serie A anno 2012) e con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 24/06/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni indicate in ricorso.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso in data 16.7.2024.
DIRITTO
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Ciò posto, va detto che si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Trani avvenuta il 25.6.2018 nel procedimento avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi, omologata con decreto n. 3455/2018 del 25.7.2018 e, tenuto conto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui al ricorso, che devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte (cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte Cass. Sez. U., Sentenza n. 642 del 16/01/2015; Cass. Sez. 6 - 2,
Ordinanza n. 22562 del 07/11/2016).
Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Il Tribunale, inoltre, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli minori (nato il [...]) e (nata il [...]) non sono in Per_1 Per_2 contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto dei minori deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis. 4 c.p.c. tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole minore e ai rapporti economici.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 152 septies disp.att. c.p.c.
Trattandosi di procedura su domanda congiunta in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Trani il
29.9.2012 tra e alle condizioni Parte_1 Controparte_1 indicate in ricorso che si dichiarano efficaci;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Nulla sulle spese;
4) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trani, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Trani, il 19.11.2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Concetta Race Dott. Giuseppe Rana
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott. Giuseppe Rana Presidente
Dott. Laura Cantore Giudice
Dott. Concetta Race Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1272 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, riservata in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 18.11.2024, vertente su Divorzio congiunto -
Cessazione effetti civili
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. VENTURA CATERINA, presso il cui Parte_1 studio, sito in Trani al corso V. Emanuele n. 296, elettivamente domicilia;
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. BORGIA SAMUELE, presso il cui Controparte_1 studio, sito in Trani alla via S. Gervasio n. 97, elettivamente domicilia;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Trani
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come in atti.
FATTO
I coniugi hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Trani il 29.9.2012 (reg. atto n. 301 parte
II serie A anno 2012) e con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 24/06/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni indicate in ricorso.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso in data 16.7.2024.
DIRITTO
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Ciò posto, va detto che si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Trani avvenuta il 25.6.2018 nel procedimento avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi, omologata con decreto n. 3455/2018 del 25.7.2018 e, tenuto conto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui al ricorso, che devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte (cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte Cass. Sez. U., Sentenza n. 642 del 16/01/2015; Cass. Sez. 6 - 2,
Ordinanza n. 22562 del 07/11/2016).
Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Il Tribunale, inoltre, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli minori (nato il [...]) e (nata il [...]) non sono in Per_1 Per_2 contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto dei minori deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis. 4 c.p.c. tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole minore e ai rapporti economici.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 152 septies disp.att. c.p.c.
Trattandosi di procedura su domanda congiunta in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Trani il
29.9.2012 tra e alle condizioni Parte_1 Controparte_1 indicate in ricorso che si dichiarano efficaci;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Nulla sulle spese;
4) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trani, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Trani, il 19.11.2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Concetta Race Dott. Giuseppe Rana