Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/06/2025, n. 3171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3171 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Sezione Specializzata Agraria, in persona dei magistrati:
dott. Giuseppe De Tullio Presidente;
dott. Massimo Sensale Consigliere;
Consigliere rel. dott. Rosanna De Rosa
dott. Francesco Langellotti Esperto;
dott. Vincenzo Ambrosino Esperto;
ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al numero di R.G.A.C. 1569/2022, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord, Sezione Specializzata Agraria,
pubblicata in data 16/3/2022, n.864
TRA
(C.F. C.F. 1 ), difeso dagli Parte_1
avv.ti Francesco Petrella (C.F. C.F._2 1) e Carla Petrella (C.F.
C.F. 3
APPELLANTE
E
(C.F. C.F._4 ) difesa Controparte_1
dall'avv. Stefano Caserta (C.F. C.F._5
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 15/6/2021, Controparte_1 chiedeva al
"1) accertare e dichiarare l'intervenuta scadenza del contratto alla data del 10 novembre
2018 e, per l'effetto, condannare il Signor Parte_1 al rilascio immediato, ovvero al termine della annata agraria in corso, del fondo agricolo sito in agro del Comune di
Succivo (CE) alla località "Casino di Giordano", riportato in Catasto terreni nella maggiore consistenza al Foglio 2, particella 10, per la minore consistenza di mq. 21.863,
,in favore della ricorrente Signora Controparte_1 libero di persone e vuoto di cose;
2)
in via subordinata, accertato e dichiarato l'inadempimento del Signor Pt_1
all'obbligo di pagamento del canone per le annate agrarie successive al 10 novembre
2018, pronunciare la risoluzione del contratto per grave inadempimento della parte
Parte_1 al rilascio immediato del fondo in affittuaria e condannare il Signor
libero di persone e vuoto di cose;
3) favore della proprietaria Controparte_1
al pagamento in favore della Signora [...] condannare il Signor Parte_1
CP_1 dei canoni di affitto/indennità di occupazione/risarcimento del danno per le annate agrarie 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 per l'importo di euro 5.508,00, ovvero al diverso maggiore o minore importo che dovesse risultare di giustizia, oltre ai danni che ci si riserva di quantificare nel corso del giudizio per la mancata possibilità di vendita del fondo, da liquidarsi anche in via equitativa;
4) condannare il Signor Parte_1 al pagamento delle spese e competenze di lite, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge".
2. Si costituiva Parte_1 eccependo la stipula di un ulteriore contratto verbale per il periodo successivo alla scadenza ed il pagamento in contanti degli estagli per le annate agrarie successive, ad esclusione di quella per l'annata agraria
2020/2021.
3. Il Tribunale di Napoli Nord, Sezione Specializzata Agraria, con sentenza n. 864,
pubblicata il 16/03/2022, così provvedeva:
"1. accoglie la domanda principale e dichiara l'intervenuta scadenza, del contratto relativo al fondo sito in Succivo alla località "Casino di Giordano" riportato in Catasto terreni al Foglio 2, p.lla 10, di complessivi mq 77144 circa, del quale mq 21.863, erano concessi in affitto all'odierno resistente, alla data del 10 novembre 2018;
2. ordina al resistente il rilascio in favore di parte ricorrente del suindicato fondo, libero da persone e cose alla data del 10.11.2022;
3. condanna Parte_1 al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di €
5508,00 a titolo di indennità di occupazione;
4. condanna Parte_1 al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite,
che si liquidano in euro 1618,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, come per legge."
4. Con ricorso dell'11 aprile 2022, Parte 1 ha proposto appello.
Con il primo motivo di appello ha censurato la sentenza laddove il Tribunale, pur riconoscendo che il contratto agrario può essere stipulato verbalmente, ha ritenuto inammissibile, ai sensi dell'art. 2721 c.c., la richiesta di provare per testimoni la relativa stipula.
Con il secondo motivo di gravame ha ribadito che i contratti di affitto di fondi rustici stipulati verbalmente hanno la stessa dignità e valore dei contratti scritti, sicché di essi si può fornire la prova per testi, a prescindere dall'art. 2721 c.c.
Con il terzo motivo ha censurato la sentenza per non avere il Tribunale, senza alcuna motivazione, ammesso l'interrogatorio formale espressamente deferito da Pt_1
[...] ad Controparte_1
Con l'ultimo motivo di appello, infine, ha lamentato l'erroneità della sentenza laddove il primo giudice ha accolto la domanda di pagamento dell'indennità di occupazione sin dal 2018 ad oggi.
Alla luce di quanto esposto ha rassegnato le seguenti conclusioni: "(...) in riforma della sentenza impugnata, previa ammissione dei mezzi di prova orale come richiesti ed articolati dall'attuale appellante con la memoria di costituzione nel giudizio di primo grado e con le note di trattazione per l'udienza dell'1/12/2021,
voglia rigettare le domande formulate in primo grado dalla Sig.ra CP_1 [...] . In via istruttoria (...)".
5. Iscritta la causa al n. 1569/2022 del Ruolo Generale e fissata, con decreto del 20
aprile 2022, l'udienza del 21 settembre 2022, per la discussione (onerando l'appellante di notificare il ricorso e il decreto di comparizione alla controparte entro i termini di cui all'art. 435 c.p.c.) si è costituita Controparte_1 la quale
,
ha contestato la fondatezza dell'avverso gravame e ha così concluso:
"Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Napoli, respinta ogni avversa richiesta e istanza anche istruttoria e di sospensione della provvisoria esecutorietà, siccome infondato in fatto ed in diritto l'appello proposto dal Signor Parte_1 confermando integralmente la sentenza impugnata, con vittoria di spese e competenze del grado di appello (compresa la fase interinale), oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge. Nella
denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale dell'appello proposto, si ripropongono espressamente le domande di merito proposte in primo grado;
voglia pertanto la Corte: - accertare e dichiarare l'intervenuta scadenza del contratto alla data del 10 novembre 2018 e, per l'effetto, condannare il Signor Parte_1 al rilascio immediato, ovvero al termine della annata agraria in corso, del fondo agricolo sito in agro del Comune di Succivo (CE) alla località "Casino di Giordano", riportato in Catasto
terreni nella maggiore consistenza al Foglio 2, particella 10, per la minore consistenza di mq. 21.863, in favore della ricorrente Signora libero di persone e vuotoControparte_1
di cose;
- in via subordinata, accertato e dichiarato l'inadempimento del Signor Pt_1
all'obbligo di pagamento del canone per le annate agrarie successive al 10 novembre
2018, pronunciare la risoluzione del contratto per grave inadempimento della parte affittuaria e condannare il Signor Parte_1 al rilascio immediato del fondo in libero di persone e vuoto di cose;
- condannare favore della proprietaria Controparte_1
il Signor Parte_1 al pagamento in favore della Signora Controparte_1 dei
canoni di affitto/indennità di occupazione/risarcimento del danno per le annate agrarie
2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 per l'importo di euro 5.508,00; - condannare il signor
Parte_1 al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge."
All'udienza del 19 marzo 2025 - per la quale, con decreto del Presidente della sezione del 19 febbraio 2025, era stata disposta la trattazione in presenza - nessuna delle parti costituite è comparsa, nonostante la ritualità della comunicazione a cura della cancelleria.
La causa è stata rinviata, ai sensi dell'artt. 181 e 309 c.p.c., all'udienza del 18 giugno
2025, alla quale le parti costituite, ritualmente avvisate, non sono comparse;
la causa è stata decisa con dispositivo ai sensi dell'art. 437, co. 1, c.p.c.
Occorre pertanto ordinare la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarare l'estinzione del presente giudizio d'appello ai sensi degli artt. 181 e 309 c.p.c., a tanto provvedendo, giusto quanto disposto dal vigente art. 307, ultimo comma,
c.p.c., con sentenza. Tanto in ragione della idoneità dell'estinzione a definire in rito il processo e a determinare anche il passaggio in giudicato, ove diventi definitiva,
della sentenza di primo grado.
Le spese di causa ai sensi dell'art. 310, ultimo comma, rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Sezione Specializzata Agraria, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 con ricorso depositato in
Controparte_1 avverso la sentenza del data 11/4/2022, nei confronti di "
Tribunale di Napoli Nord, Sezione Specializzata Agraria, pubblicata in data
16/3/2022 n.864, così provvede:
1) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio.
2) Dispone che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti costituite
Così deciso in Napoli, 18/6/2025 Il Presidente
dott. Giuseppe De Tullio
Il Cons. relatore
Dott. Rosanna De Rosa