TRIB
Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 28/07/2025, n. 2539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2539 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE TERZA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Maria Caroppoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 390/2015 R.G.A.C. ed avente ad oggetto “Danno da morte”
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Parte_1 C.F._1
Caterino (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensori C.F._2 sito in San Cipriano d'Aversa (CE) al corso Umberto I n. 20 (pec: Email_1 nonché (C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
, (C.F. ) e C.F._4 Controparte_3 C.F._5 CP_4
( ), rappresentati e difesi dall'avv. Nicola Basco (C.F.
[...] CodiceFiscale_6
) ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore sito in Villa di C.F._7
Briano (CE) alla via C. Tacito n. 4 (pec: , tutti in proprio e nella qualità di Email_2 eredi del loro prossimo congiunto , deceduto il 27.12.2009 a Persona_1 seguito e per effetto del sinistro verificatosi il 24.12.2009 in Santa Maria C.V. (CE)
ATTORI
E
(P.I. ), in persona del legale rapp.te p.t., in qualità di impresa Controparte_5 P.IVA_1 designata per il F.G.V.S., rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Russo (C.F. ) C.F._8 ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Caianiello (CE) alla via Russi n. 2
(pec: Email_3
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa ai sensi del dettato di cui all'art. 132, comma 2, c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della Legge n. 69 del 18 giugno 2009. Pertanto, devono, all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo e di costituzione delle parti sia i verbali delle udienze nonché i provvedimenti assunti.
Nella stesura della motivazione si è tenuto conto dell'insegnamento giurisprudenziale secondo cui questa deve consistere nell'esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento dell'adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico-giuridico seguito dal
Giudice, senza la necessità di soffermarsi nella disamina di tutte le argomentazioni sviluppate dalle parti, che debbono così intendersi ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli istanti convenivano in giudizio la Controparte_5
quale Impresa designata per la Regione Campania ai fini della gestione del F.G.V.S., per
[...] sentirla condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali a loro dovuti quali congiunti di deceduto a causa di un incidente stradale verificatosi in S. Persona_1
Maria C.V. in data 24.12.2009. Deducevano che, nell'occasione, il de cuius, alla guida della vettura
Ford Fusion tg. CJ899SN di sua proprietà, percorreva il corso Aldo Moro, con direzione S. Maria
C.V., allorquando un veicolo non identificato invadeva la corsia di marcia percorsa dal , Pt_2 costringendo quest'ultimo ad una sterzata verso sinistra, a seguito della quale perdeva il controllo terminando violentemente la corsa contro un albero. Sul posto intervenivano i Carabinieri di S.
Maria C.V. nonché i sanitari del 118 che provvedevano al trasporto dell'automobilista presso l'Ospedale di Caserta. Assumevano, quindi, che la responsabilità del sinistro doveva essere imputata alla turbativa posta in essere dal conducente il veicolo non identificato e, per l'effetto, concludevano per la condanna di nella qualità, al ristoro di quanto loro Controparte_5 spettante iure proprio e iure hereditatis.
Si costituiva in giudizio la convenuta nella evocata qualità, eccependo Controparte_5 preliminarmente l'improponibilità ed improcedibilità della domanda, contestandone nel merito la fondatezza, concludendo infine per il suo rigetto.
Così instaurato il contraddittorio, la causa veniva istruita documentalmente, attraverso l'espletamento di ctu tecnico-ricostruttiva e l'escussione dei testimoni ammessi.
Dopo diversi rinvii per carico di ruolo ed assegnazione del fascicolo a questo magistrato in data
20.3.2025, all'udienza del 17.04.2025, celebratasi in presenza, il giudizio, all'esito di ampia discussione orale, veniva assegnato a sentenza previa concessione alle parti dei doppi termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In via preliminare, è utile una breve sintesi dei termini della controversia: secondo la ricostruzione di parte attrice, in data 24.12.2009, alle ore 22.30 circa, in Santa Maria C.V. (CE), il sig.
[...] mentre procedeva alla guida del veicolo Ford Fusion di sua proprietà lungo il Persona_1 corso Aldo Moro con direzione Capua – S.M.C.V., giunto verosimilmente all'altezza del civico
243, poneva in essere una manovra di emergenza di sterzata verso la propria sinistra a causa della turbativa prodotta da un veicolo asserito Fiat Punto, rimasto non identificato, che, ripartendo repentinamente dalla sosta lungo il margine destro del senso di marcia percorso dal si Per_1 immetteva nel senso opposto della circolazione rispetto a quello del de cuius;
quest'ultimo, per evitare l'impatto con la vettura pirata, sterzava verso la propria sinistra sbandando, perdendo così il controllo del proprio veicolo che terminava la corsa contro un albero di alto fusto lungo il margine sinistro della carreggiata percorsa;
a seguito dell'impatto, il sig. subiva gravissime lesioni Pt_2 personali, che ne rendevano necessario il trasporto d'urgenza presso il nosocomio casertano ove, tuttavia, decedeva il 27.12.2009.
Ciò posto, va dichiarata la proponibilità della domanda avanzata dagli eredi Persona_1 nel presente giudizio, atteso che risulta ottemperato il disposto di cui al D.lgs. n. 209/2005
[...] applicabile al caso di specie: gli istanti hanno depositato in atti lettera di costituzione in mora inviata alla nella qualità di Impresa designata alla gestione del Fondo di Controparte_5
Garanzia Vittime della Strada per la Regione Campania, ed alla Consap s.p.a., risultando, dunque, provati sia la richiesta stragiudiziale di risarcimento alla Compagnia convenuta (e alla Consap spa) sia il rispetto dello spatium deliberandi precedente l'introduzione del giudizio.
Quanto alla legittimazione attiva, che gli attori hanno provato documentalmente il rapporto di parentela con il defunto, a mezzo allegazione di idonea documentazione anagrafica e familiare.
Tanto premesso, giova ricordare, che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, “in tema di intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada (ex art. 283, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 209/2005) al fine di garantire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli soggetti ad obbligo assicurativo nei casi di sinistro cagionato da veicolo non identificato, spetta comunque al danneggiato, per regola generale, l'onere di provare il fatto generatore del danno (ossia che il sinistro è stato cagionato dal veicolo non identificato) e, cioè, dimostrare le modalità del sinistro stesso e la sua attribuibilità alla condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente l'altro mezzo e, inoltre, che tale veicolo è rimasto sconosciuto” (ex multis, Cass. ord. 19.04.2023 n. 10540). Attesa, infatti, la particolare posizione di chi risponde del danno economico (impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada), la prova che il soggetto danneggiato è tenuto a fornire deve essere particolarmente puntuale e rigorosa per un duplice ordine di ragioni e implicazioni: innanzitutto, l'impresa designata diviene contraddittore senza avere la materiale possibilità di provare una diversa dinamica del sinistro da quella prospettata dalla parte istante;
in secondo luogo, vi è l'esigenza, perseguita dal legislatore, di impedire eventuali frodi che potrebbero verificarsi con l'imputazione a carico di ipotetici conducenti rimasti sconosciuti sia di danni derivati da altri fatti meramente accidentali sia di danni cagionati da veicoli noti ma dichiarati come non identificati, onde evitare conseguenze penali al conducente ovvero l'inasprimento dei premi assicurativi.
Ciò premesso, l'odierno Tribunale, in ossequio all'arresto giurisprudenziale appena richiamato, ritiene che, nel caso di specie, gli attori non abbiano assolto al proprio onere probatorio, non avendo fornito prova idonea, puntuale e rigorosa del fatto costitutivo posto a base della domanda azionata in giudizio. In particolare, deve dirsi che il presupposto della domanda, ossia la responsabilità del conducente del veicolo rimasto non identificato quale autore della asserita turbativa a cui è seguita la sterzata a sinistra compiuta dal e il successivo impatto della contro un albero Per_1 CP_6 ivi sito, sia rimasto non dimostrato all'esito del vaglio dell'intero materiale probatorio offerto.
Innanzitutto, è stata allegata copia del fascicolo relativo al procedimento penale (R.G.n.24095/09 notizie di reato mod.21) aperto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale S.M.C.V. per le condotte di cui all'art.186, comma 2, C.d.S, nel quale risulta confluita l'attività investigativa compiuta dai carabinieri intervenuti in occasione del sinistro de quo. In particolare, i Carabinieri di
S. Maria C.V., giunti sul luogo del sinistro dopo circa un'ora e mezzo dall'incidente, davano atto nella relazione di intervento della presenza dei Carabinieri del X Battaglione Campania, Brig.
e in servizio di vigilanza e che erano intervenuti dopo circa 3-4 Controparte_7 Controparte_8 minuti dall'accaduto, e ricostruivano, attraverso le dichiarazioni di questi ultimi, l'accaduto: “Il conducente del veicolo Ford Fusion tg. CJ899SW proveniente da Capua con direzione di marcia
Santa Maria Capua Vetere, giunto nei pressi del civico 243 di c/so Aldo Moro, a causa del manto stradale bagnato, e delle condizioni psicofisiche alterate dallo stato di ebbrezza alcolica, perdeva il controllo del veicolo, invadendo la corsia dell'opposto senso di marcia, andando a collidere con la fiancata laterale destra contro un albero ivi presente. Sul manto stradale non venivano rilevate tracce di frenata, ma si riscontrava la presenza di frammenti di vetro riconducibili ai finestrini delle portiere anteriori e posteriori, e del deflettore che a seguito dell'impatto venivano proiettati in direzione del centro di Santa Maria Capua Vetere. Non vi erano altre tracce riconducibili al coinvolgimento di altri veicoli”. Nello specifico, i Carabinieri e dichiarano, altresì, CP_7 CP_8 che “tutte le persone presenti riferivano di non aver assistito all'incidente quindi sconoscendo la dinamica in quanto erano arrivati tutti dopo l'impatto”.
A tal proposito, è utile ribadire quanto statuito dalla Corte Suprema di Cassazione con ordinanza n.
2947/2023, secondo cui il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove "atipiche" (tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101
c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale. Inoltre, circa la valenza probatoria degli accertamenti effettuati in sede penale, va evidenziato che, per orientamento costante della Suprema
Corte, in tema di disponibilità e valutazione delle prove, deve ritenersi rientrante tra i poteri del giudice civile, quello di fondare il proprio convincimento su accertamenti compiuti in altri giudizi fra le stesse od anche fra altre parti, quando i risultati siano acquisiti nel giudizio della cui cognizione è investito, potendo chi vi abbia interesse contestare quelle risultanze o allegare prove contrarie (cfr. Cass. n. 8603/2017).
Ciò detto, deve dirsi che dall'esame delle dichiarazioni rese dai testimoni escussi nel presente procedimento rimangono serie e non superate incertezze in ordine alla concreta dinamica del fatto: quanto narrato dai testimoni, infatti, si presenta difficilmente credibile e in palese contrasto con quanto, al contrario, dichiarato dai brigadieri e che, giunti in loco pressoché Pt_3 CP_8 nell'immediatezza del fatto, subito si attivavano per prestare soccorso nonché per le verifiche del caso e la ricerca di eventuali testimoni oculari. I fratelli e hanno Persona_2 Per_3 entrambi dichiarato di essersi resi conto dell'accaduto ma di essere (entrambi) rimasti tanto impressionati da non riuscire ad avvicinarsi al malcapitato. Eppure, parimenti hanno affermato di essere rimasti sul posto e di aver assistito all'arrivo sia dei Carabinieri sia dei sanitari senza, tuttavia, dichiarare alle forze dell'ordine richiedenti di aver assistito in maniera oculare al fatto.
Orbene, il silenzio e la scelta di mancata collaborazione con le autorità intervenute, peraltro da parte di entrambi i fratelli, palesatisi quali sedicenti testimoni solo a distanza di molto tempo dal sinistro, si configurano come immotivati, ingiustificati e, soprattutto, alquanto dubbi, stanti le motivazioni
(anch'esse all'unisono) addotte a giustificazione di tali comportamenti. Così come dubbia in termini di credibilità si configura, altresì, la circostanza della modalità di emersione della qualità di testimoni del sinistro de quo narrata in sede di escussione.
Ad ogni buon conto, fermo restando che dai rilievi operati dai militari intervenuti nulla è concretamente emerso in ordine alla effettiva presenza e alla turbativa posta in essere dal conducente il veicolo rimasto sconosciuto, anche le risultanze della espletata c.t.u. non consentono in alcun modo di confermare la tesi attorea volta, come è noto, a sostenere la manovra repentina e azzardata del conducente di una Fiat Punto pirata che, nell'immettersi improvvisamente nella circolazione, tagliava la strada al sopraggiungente che compiva una Persona_1 sterzata a sinistra per evitare l'impatto, perdendo così il controllo del veicolo e finendo la corsa contro un albero. Il collegio peritale, dando ampia risposta anche alle osservazioni alla bozza formulate dai consulenti delle parti, così conclude il proprio elaborato: “In considerazione della geometria della strada
(carreggiata rettilinea, senza anomalie e illuminata) e dell'ora, certamente la causa della manovra repentina” (da parte del defunto “è derivata dalla presenza di un Persona_1 ostacolo sulla propria corsia di marcia che ha costituito una turbativa della circolazione, tale da rendere necessario da parte del conducente la l'effettuazione di una manovra di Parte_4 aggiramento dell'ostacolo, manovra, che in condizioni psico fisiche normali sarebbe stata agevole da effettuare in sicurezza, per cui pur se effettuata ma certamente con eccessivo ritardo,
l'intervento di cui innanzi è stato così violento che ha provocato la perdita del controllo del veicolo condotto e l'insorgere sullo stesso di un moto aberrante fino ad urtare violentemente con la fiancata destra contro l'albero di alto fusto situato sulla corsia opposta”. A ciò si aggiunga che, sempre come appurato e ricostruito dal collegio peritale, “il valore della velocità della velocità dell'autovettura prima dell'urto é compreso nel range tra 64,40 km/h ( 56,60 km/h CP_6
+15%) e 74,53 km/h ( 64,81 km/h +15%)”, dovendosi sottolineare come il sinistro si sia verificato nel pieno centro abitato, in un orario notturno e lungo un'arteria a doppio senso di circolazione sulla quale, attese le condizioni de quibus, vige un limite di velocità di percorrenza ben inferiore a quella tenuta, secondo la ricostruzione dei Consulenti del Tribunale, dal de cuius al momento dell'occorso.
Vi è, inoltre, che dall'esame delle allegazioni medico-sanitarie è emerso come il conducente, poi deceduto, al momento del sinistro presentasse un tasso alcolico di 1,49gr/lt >0,50 gr/lt, quindi superiore al consentito, tanto da determinare la formulazione d'imputazione in capo al per i Per_1 reati di cui agli artt. 186, comma 2, C.d.S. e 4 L. 110/1975 (cfr. comunicazione notizia di reato nr.
74/239 di prot. del 25/12/09 di cui al procedimento penale n. 24095/09 R.G.N.R., poi archiviato per decesso del e conseguente estinzione del reato, allegata agli atti del giudizio). Pt_2
In conclusione, dalla verifica dell'intero corredo probatorio raccolto nel corso del giudizio non può dirsi accertata la presenza del veicolo pirata sul luogo e al momento del fatto, tantomeno può dirsi dimostrata l'effettività della turbativa posta in essere da un asserito conducente rimasto sconosciuto, turbativa che abbia poi indotto la manovra di emergenza da parte di e ne Persona_1 abbia provocato il decesso a causa delle lesioni riportate in conseguenza dell'impatto del veicolo
Ford Fusion con un albero posto al margine della carreggiata.
Alla luce delle incertezze e delle lacune appena evidenziate, non può dirsi operante nel caso di specie nemmeno la presunzione di pari e concorrente responsabilità sancita dall'art. 2054, comma 2,
c.c. atteso che, come chiarito dalla Corte Suprema di Cassazione (cfr. Cass. n. 9353 del
04.04.2019), in tema di scontro tra veicoli la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dalla norma appena citata ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro, circostanza certamente non ricorrente nel caso di specie, non essendo stata fornita alcuna prova del coinvolgimento nel sinistro del presunto veicolo non identificato.
Di conseguenza, non potendosi valutare come assolto, per le ragioni esposte, l'onere probatorio incombente sugli istanti, la domanda deve essere rigettata, dovendosi ritenere assorbite tutte le ulteriori questioni ed eccezioni nella presente sede sollevate.
Con riguardo al governo delle spese e competenze processuali le stesse seguono la soccombenza e vanno liquidate in funzione della quantificazione come operata dal Tribunale. Pertanto, le competenze del presente giudizio sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al
D.M. n. 55/2014 e ss. mm. e ii., tenuto conto del valore della causa (indeterminabile – complessità bassa) nonchè di tutte le fasi espletate e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria C.V., in persona del Giudice Unico, Dott.ssa Maria Caroppoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dagli eredi del defunto Persona_1 nei confronti della quale impresa designata per il F.G.V.S., così
[...] Controparte_5 provvede:
- per tutte le ragioni esposte, rigetta la domanda proposta dagli istanti;
- condanna, per l'effetto, gli attori in solido al pagamento in favore della convenuta delle spese e competenze di lite del presente giudizio che liquida in complessivi € 7.616,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge se dovute;
- pone le spese di c.t.u., come già liquidate, definitivamente a carico delle parti attrici.
S.M.C.V, 25.07.2025.
Il G.U.
Dott.ssa Maria Caroppoli
In composizione monocratica, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Maria Caroppoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 390/2015 R.G.A.C. ed avente ad oggetto “Danno da morte”
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Parte_1 C.F._1
Caterino (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensori C.F._2 sito in San Cipriano d'Aversa (CE) al corso Umberto I n. 20 (pec: Email_1 nonché (C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
, (C.F. ) e C.F._4 Controparte_3 C.F._5 CP_4
( ), rappresentati e difesi dall'avv. Nicola Basco (C.F.
[...] CodiceFiscale_6
) ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore sito in Villa di C.F._7
Briano (CE) alla via C. Tacito n. 4 (pec: , tutti in proprio e nella qualità di Email_2 eredi del loro prossimo congiunto , deceduto il 27.12.2009 a Persona_1 seguito e per effetto del sinistro verificatosi il 24.12.2009 in Santa Maria C.V. (CE)
ATTORI
E
(P.I. ), in persona del legale rapp.te p.t., in qualità di impresa Controparte_5 P.IVA_1 designata per il F.G.V.S., rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Russo (C.F. ) C.F._8 ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Caianiello (CE) alla via Russi n. 2
(pec: Email_3
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa ai sensi del dettato di cui all'art. 132, comma 2, c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della Legge n. 69 del 18 giugno 2009. Pertanto, devono, all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo e di costituzione delle parti sia i verbali delle udienze nonché i provvedimenti assunti.
Nella stesura della motivazione si è tenuto conto dell'insegnamento giurisprudenziale secondo cui questa deve consistere nell'esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento dell'adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico-giuridico seguito dal
Giudice, senza la necessità di soffermarsi nella disamina di tutte le argomentazioni sviluppate dalle parti, che debbono così intendersi ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli istanti convenivano in giudizio la Controparte_5
quale Impresa designata per la Regione Campania ai fini della gestione del F.G.V.S., per
[...] sentirla condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali a loro dovuti quali congiunti di deceduto a causa di un incidente stradale verificatosi in S. Persona_1
Maria C.V. in data 24.12.2009. Deducevano che, nell'occasione, il de cuius, alla guida della vettura
Ford Fusion tg. CJ899SN di sua proprietà, percorreva il corso Aldo Moro, con direzione S. Maria
C.V., allorquando un veicolo non identificato invadeva la corsia di marcia percorsa dal , Pt_2 costringendo quest'ultimo ad una sterzata verso sinistra, a seguito della quale perdeva il controllo terminando violentemente la corsa contro un albero. Sul posto intervenivano i Carabinieri di S.
Maria C.V. nonché i sanitari del 118 che provvedevano al trasporto dell'automobilista presso l'Ospedale di Caserta. Assumevano, quindi, che la responsabilità del sinistro doveva essere imputata alla turbativa posta in essere dal conducente il veicolo non identificato e, per l'effetto, concludevano per la condanna di nella qualità, al ristoro di quanto loro Controparte_5 spettante iure proprio e iure hereditatis.
Si costituiva in giudizio la convenuta nella evocata qualità, eccependo Controparte_5 preliminarmente l'improponibilità ed improcedibilità della domanda, contestandone nel merito la fondatezza, concludendo infine per il suo rigetto.
Così instaurato il contraddittorio, la causa veniva istruita documentalmente, attraverso l'espletamento di ctu tecnico-ricostruttiva e l'escussione dei testimoni ammessi.
Dopo diversi rinvii per carico di ruolo ed assegnazione del fascicolo a questo magistrato in data
20.3.2025, all'udienza del 17.04.2025, celebratasi in presenza, il giudizio, all'esito di ampia discussione orale, veniva assegnato a sentenza previa concessione alle parti dei doppi termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In via preliminare, è utile una breve sintesi dei termini della controversia: secondo la ricostruzione di parte attrice, in data 24.12.2009, alle ore 22.30 circa, in Santa Maria C.V. (CE), il sig.
[...] mentre procedeva alla guida del veicolo Ford Fusion di sua proprietà lungo il Persona_1 corso Aldo Moro con direzione Capua – S.M.C.V., giunto verosimilmente all'altezza del civico
243, poneva in essere una manovra di emergenza di sterzata verso la propria sinistra a causa della turbativa prodotta da un veicolo asserito Fiat Punto, rimasto non identificato, che, ripartendo repentinamente dalla sosta lungo il margine destro del senso di marcia percorso dal si Per_1 immetteva nel senso opposto della circolazione rispetto a quello del de cuius;
quest'ultimo, per evitare l'impatto con la vettura pirata, sterzava verso la propria sinistra sbandando, perdendo così il controllo del proprio veicolo che terminava la corsa contro un albero di alto fusto lungo il margine sinistro della carreggiata percorsa;
a seguito dell'impatto, il sig. subiva gravissime lesioni Pt_2 personali, che ne rendevano necessario il trasporto d'urgenza presso il nosocomio casertano ove, tuttavia, decedeva il 27.12.2009.
Ciò posto, va dichiarata la proponibilità della domanda avanzata dagli eredi Persona_1 nel presente giudizio, atteso che risulta ottemperato il disposto di cui al D.lgs. n. 209/2005
[...] applicabile al caso di specie: gli istanti hanno depositato in atti lettera di costituzione in mora inviata alla nella qualità di Impresa designata alla gestione del Fondo di Controparte_5
Garanzia Vittime della Strada per la Regione Campania, ed alla Consap s.p.a., risultando, dunque, provati sia la richiesta stragiudiziale di risarcimento alla Compagnia convenuta (e alla Consap spa) sia il rispetto dello spatium deliberandi precedente l'introduzione del giudizio.
Quanto alla legittimazione attiva, che gli attori hanno provato documentalmente il rapporto di parentela con il defunto, a mezzo allegazione di idonea documentazione anagrafica e familiare.
Tanto premesso, giova ricordare, che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, “in tema di intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada (ex art. 283, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 209/2005) al fine di garantire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli soggetti ad obbligo assicurativo nei casi di sinistro cagionato da veicolo non identificato, spetta comunque al danneggiato, per regola generale, l'onere di provare il fatto generatore del danno (ossia che il sinistro è stato cagionato dal veicolo non identificato) e, cioè, dimostrare le modalità del sinistro stesso e la sua attribuibilità alla condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente l'altro mezzo e, inoltre, che tale veicolo è rimasto sconosciuto” (ex multis, Cass. ord. 19.04.2023 n. 10540). Attesa, infatti, la particolare posizione di chi risponde del danno economico (impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada), la prova che il soggetto danneggiato è tenuto a fornire deve essere particolarmente puntuale e rigorosa per un duplice ordine di ragioni e implicazioni: innanzitutto, l'impresa designata diviene contraddittore senza avere la materiale possibilità di provare una diversa dinamica del sinistro da quella prospettata dalla parte istante;
in secondo luogo, vi è l'esigenza, perseguita dal legislatore, di impedire eventuali frodi che potrebbero verificarsi con l'imputazione a carico di ipotetici conducenti rimasti sconosciuti sia di danni derivati da altri fatti meramente accidentali sia di danni cagionati da veicoli noti ma dichiarati come non identificati, onde evitare conseguenze penali al conducente ovvero l'inasprimento dei premi assicurativi.
Ciò premesso, l'odierno Tribunale, in ossequio all'arresto giurisprudenziale appena richiamato, ritiene che, nel caso di specie, gli attori non abbiano assolto al proprio onere probatorio, non avendo fornito prova idonea, puntuale e rigorosa del fatto costitutivo posto a base della domanda azionata in giudizio. In particolare, deve dirsi che il presupposto della domanda, ossia la responsabilità del conducente del veicolo rimasto non identificato quale autore della asserita turbativa a cui è seguita la sterzata a sinistra compiuta dal e il successivo impatto della contro un albero Per_1 CP_6 ivi sito, sia rimasto non dimostrato all'esito del vaglio dell'intero materiale probatorio offerto.
Innanzitutto, è stata allegata copia del fascicolo relativo al procedimento penale (R.G.n.24095/09 notizie di reato mod.21) aperto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale S.M.C.V. per le condotte di cui all'art.186, comma 2, C.d.S, nel quale risulta confluita l'attività investigativa compiuta dai carabinieri intervenuti in occasione del sinistro de quo. In particolare, i Carabinieri di
S. Maria C.V., giunti sul luogo del sinistro dopo circa un'ora e mezzo dall'incidente, davano atto nella relazione di intervento della presenza dei Carabinieri del X Battaglione Campania, Brig.
e in servizio di vigilanza e che erano intervenuti dopo circa 3-4 Controparte_7 Controparte_8 minuti dall'accaduto, e ricostruivano, attraverso le dichiarazioni di questi ultimi, l'accaduto: “Il conducente del veicolo Ford Fusion tg. CJ899SW proveniente da Capua con direzione di marcia
Santa Maria Capua Vetere, giunto nei pressi del civico 243 di c/so Aldo Moro, a causa del manto stradale bagnato, e delle condizioni psicofisiche alterate dallo stato di ebbrezza alcolica, perdeva il controllo del veicolo, invadendo la corsia dell'opposto senso di marcia, andando a collidere con la fiancata laterale destra contro un albero ivi presente. Sul manto stradale non venivano rilevate tracce di frenata, ma si riscontrava la presenza di frammenti di vetro riconducibili ai finestrini delle portiere anteriori e posteriori, e del deflettore che a seguito dell'impatto venivano proiettati in direzione del centro di Santa Maria Capua Vetere. Non vi erano altre tracce riconducibili al coinvolgimento di altri veicoli”. Nello specifico, i Carabinieri e dichiarano, altresì, CP_7 CP_8 che “tutte le persone presenti riferivano di non aver assistito all'incidente quindi sconoscendo la dinamica in quanto erano arrivati tutti dopo l'impatto”.
A tal proposito, è utile ribadire quanto statuito dalla Corte Suprema di Cassazione con ordinanza n.
2947/2023, secondo cui il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove "atipiche" (tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101
c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale. Inoltre, circa la valenza probatoria degli accertamenti effettuati in sede penale, va evidenziato che, per orientamento costante della Suprema
Corte, in tema di disponibilità e valutazione delle prove, deve ritenersi rientrante tra i poteri del giudice civile, quello di fondare il proprio convincimento su accertamenti compiuti in altri giudizi fra le stesse od anche fra altre parti, quando i risultati siano acquisiti nel giudizio della cui cognizione è investito, potendo chi vi abbia interesse contestare quelle risultanze o allegare prove contrarie (cfr. Cass. n. 8603/2017).
Ciò detto, deve dirsi che dall'esame delle dichiarazioni rese dai testimoni escussi nel presente procedimento rimangono serie e non superate incertezze in ordine alla concreta dinamica del fatto: quanto narrato dai testimoni, infatti, si presenta difficilmente credibile e in palese contrasto con quanto, al contrario, dichiarato dai brigadieri e che, giunti in loco pressoché Pt_3 CP_8 nell'immediatezza del fatto, subito si attivavano per prestare soccorso nonché per le verifiche del caso e la ricerca di eventuali testimoni oculari. I fratelli e hanno Persona_2 Per_3 entrambi dichiarato di essersi resi conto dell'accaduto ma di essere (entrambi) rimasti tanto impressionati da non riuscire ad avvicinarsi al malcapitato. Eppure, parimenti hanno affermato di essere rimasti sul posto e di aver assistito all'arrivo sia dei Carabinieri sia dei sanitari senza, tuttavia, dichiarare alle forze dell'ordine richiedenti di aver assistito in maniera oculare al fatto.
Orbene, il silenzio e la scelta di mancata collaborazione con le autorità intervenute, peraltro da parte di entrambi i fratelli, palesatisi quali sedicenti testimoni solo a distanza di molto tempo dal sinistro, si configurano come immotivati, ingiustificati e, soprattutto, alquanto dubbi, stanti le motivazioni
(anch'esse all'unisono) addotte a giustificazione di tali comportamenti. Così come dubbia in termini di credibilità si configura, altresì, la circostanza della modalità di emersione della qualità di testimoni del sinistro de quo narrata in sede di escussione.
Ad ogni buon conto, fermo restando che dai rilievi operati dai militari intervenuti nulla è concretamente emerso in ordine alla effettiva presenza e alla turbativa posta in essere dal conducente il veicolo rimasto sconosciuto, anche le risultanze della espletata c.t.u. non consentono in alcun modo di confermare la tesi attorea volta, come è noto, a sostenere la manovra repentina e azzardata del conducente di una Fiat Punto pirata che, nell'immettersi improvvisamente nella circolazione, tagliava la strada al sopraggiungente che compiva una Persona_1 sterzata a sinistra per evitare l'impatto, perdendo così il controllo del veicolo e finendo la corsa contro un albero. Il collegio peritale, dando ampia risposta anche alle osservazioni alla bozza formulate dai consulenti delle parti, così conclude il proprio elaborato: “In considerazione della geometria della strada
(carreggiata rettilinea, senza anomalie e illuminata) e dell'ora, certamente la causa della manovra repentina” (da parte del defunto “è derivata dalla presenza di un Persona_1 ostacolo sulla propria corsia di marcia che ha costituito una turbativa della circolazione, tale da rendere necessario da parte del conducente la l'effettuazione di una manovra di Parte_4 aggiramento dell'ostacolo, manovra, che in condizioni psico fisiche normali sarebbe stata agevole da effettuare in sicurezza, per cui pur se effettuata ma certamente con eccessivo ritardo,
l'intervento di cui innanzi è stato così violento che ha provocato la perdita del controllo del veicolo condotto e l'insorgere sullo stesso di un moto aberrante fino ad urtare violentemente con la fiancata destra contro l'albero di alto fusto situato sulla corsia opposta”. A ciò si aggiunga che, sempre come appurato e ricostruito dal collegio peritale, “il valore della velocità della velocità dell'autovettura prima dell'urto é compreso nel range tra 64,40 km/h ( 56,60 km/h CP_6
+15%) e 74,53 km/h ( 64,81 km/h +15%)”, dovendosi sottolineare come il sinistro si sia verificato nel pieno centro abitato, in un orario notturno e lungo un'arteria a doppio senso di circolazione sulla quale, attese le condizioni de quibus, vige un limite di velocità di percorrenza ben inferiore a quella tenuta, secondo la ricostruzione dei Consulenti del Tribunale, dal de cuius al momento dell'occorso.
Vi è, inoltre, che dall'esame delle allegazioni medico-sanitarie è emerso come il conducente, poi deceduto, al momento del sinistro presentasse un tasso alcolico di 1,49gr/lt >0,50 gr/lt, quindi superiore al consentito, tanto da determinare la formulazione d'imputazione in capo al per i Per_1 reati di cui agli artt. 186, comma 2, C.d.S. e 4 L. 110/1975 (cfr. comunicazione notizia di reato nr.
74/239 di prot. del 25/12/09 di cui al procedimento penale n. 24095/09 R.G.N.R., poi archiviato per decesso del e conseguente estinzione del reato, allegata agli atti del giudizio). Pt_2
In conclusione, dalla verifica dell'intero corredo probatorio raccolto nel corso del giudizio non può dirsi accertata la presenza del veicolo pirata sul luogo e al momento del fatto, tantomeno può dirsi dimostrata l'effettività della turbativa posta in essere da un asserito conducente rimasto sconosciuto, turbativa che abbia poi indotto la manovra di emergenza da parte di e ne Persona_1 abbia provocato il decesso a causa delle lesioni riportate in conseguenza dell'impatto del veicolo
Ford Fusion con un albero posto al margine della carreggiata.
Alla luce delle incertezze e delle lacune appena evidenziate, non può dirsi operante nel caso di specie nemmeno la presunzione di pari e concorrente responsabilità sancita dall'art. 2054, comma 2,
c.c. atteso che, come chiarito dalla Corte Suprema di Cassazione (cfr. Cass. n. 9353 del
04.04.2019), in tema di scontro tra veicoli la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dalla norma appena citata ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro, circostanza certamente non ricorrente nel caso di specie, non essendo stata fornita alcuna prova del coinvolgimento nel sinistro del presunto veicolo non identificato.
Di conseguenza, non potendosi valutare come assolto, per le ragioni esposte, l'onere probatorio incombente sugli istanti, la domanda deve essere rigettata, dovendosi ritenere assorbite tutte le ulteriori questioni ed eccezioni nella presente sede sollevate.
Con riguardo al governo delle spese e competenze processuali le stesse seguono la soccombenza e vanno liquidate in funzione della quantificazione come operata dal Tribunale. Pertanto, le competenze del presente giudizio sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al
D.M. n. 55/2014 e ss. mm. e ii., tenuto conto del valore della causa (indeterminabile – complessità bassa) nonchè di tutte le fasi espletate e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria C.V., in persona del Giudice Unico, Dott.ssa Maria Caroppoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dagli eredi del defunto Persona_1 nei confronti della quale impresa designata per il F.G.V.S., così
[...] Controparte_5 provvede:
- per tutte le ragioni esposte, rigetta la domanda proposta dagli istanti;
- condanna, per l'effetto, gli attori in solido al pagamento in favore della convenuta delle spese e competenze di lite del presente giudizio che liquida in complessivi € 7.616,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge se dovute;
- pone le spese di c.t.u., come già liquidate, definitivamente a carico delle parti attrici.
S.M.C.V, 25.07.2025.
Il G.U.
Dott.ssa Maria Caroppoli