TRIB
Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 16/04/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1171/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASCOLI PICENO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luisella Lorenzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1171/2022 promossa da:
c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1
dall'avv. ARNALDI ANDREA DAVIDE, per delega in atti
ATTRICE
contro
(c.f. , in persona del Sindaco p.t., Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: pagamento somme
Conclusioni: come da verbale di udienza del 10.3.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 16.07.2022 la (già , Parte_1 Parte_2
di seguito chiedeva la condanna del al pagamento del complessivo importo Pt_2 Controparte_1
di € 21.425,18 per sorte capitale per la fornitura di energia elettrica da parte di HE Comm. spa, interessi moratori ex artt. 2 e 5 D.Lgs n. 231/2002, risarcimento forfettario del danno ex art. 6 D.Lgs n. 231/2002 e interessi anatocistici ex art. 1283 c.c. al saggio previsto all'art. 1284, comma 4, c.c. nonché interessi ai sensi dell'art. 6 comma 2, D.Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.Lgs. n. 192/12 corrispondente all'importo di €40,00 moltiplicato per ciascuna delle fatture costituenti la sorte capitale. pagina 1 di 6 Deduceva la che il credito di HE nei confronti del convenuto era stato oggetto di contratto di Pt_2
cessione redatto in forma di scrittura privata autenticata da Notaio e notificato al Comune e che detta cessione aveva ad oggetto, oltre alla sorte capitale dei crediti, anche i relativi interessi di mora maturati e maturandi con decorrenza dal giorno successivo quello di scadenza della data di sottoscrizione del contratto stesso.
La precisava, inoltre, che le fatture in questione erano state emesse da HE a fronte delle forniture Pt_2
di energia elettrica erogate a favore del in “regime di salvaguardia” ossia nel caso Controparte_1
in cui il cliente finale si trovi privo di un fornitore di energia elettrica sul Mercato Libero. HE, nello specifico, era stata individuata quale soggetto esercente il servizio di salvaguardia ai sensi dell'articolo 1
comma 4 della Legge 125/07, tra le altre, per la Regione Marche.
In via subordinata l'attrice avanzava pure domanda di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2041 nella misura dell'importo totale insoluti di € 21.425,18 ai sensi dell'art. 2041 per ingiustificato arricchimento.
All'udienza del 15.5.2023, dichiarata la contumacia dell'Ente convenuto, venivano concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
Successivamente la Banca depositava le memorie istruttorie e i documenti e, fissata udienza per la discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. veniva concesso termine fino a 20 giorni prima per il deposito di memorie conclusive.
Part Nella memoria conclusiva e dopo i chiarimenti richiesti da questo Giudice, la allegava l'intervenuto pagamento parziale dell'importo capitale successivamente all'introduzione del giudizio e modificava quindi le conclusioni in tal modo:
“IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: per le ragioni e i titoli di cui in atti, accertare e dichiarare il diritto di
[...]
ad ottenere il pagamento da parte del dei seguenti crediti e, per l'effetto, Parte_1 Controparte_1
condannare il (C.F. ) al relativo pagamento in favore di Controparte_1 P.IVA_2 Parte_1
[...]
I) Euro 1261,53 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 2;
II) Euro 507,37 per interessi moratori “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del
D.lgs. n. 231/02 come novellato dal D.lgs. n. 192/12, maturati sulla sorte capitale azionata di cui al punto I) e
calcolati con la seguente decorrenza: - in forza di quanto previsto dal relativo contratto di cessione dei crediti
pagina 2 di 6 Part sottoscritto da ER COMM e (doc. 3), con decorrenza dal giorno successivo a quello della data di
sottoscrizione del predetto contratto di cessione sino al 15.07.2022, oltre interessi moratori maturandi sulla sorte
capitale azionata di cui al punto I) dal 16.07.2022 sino al saldo (doc. 4);
III) Euro 2.520,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.lgs. n. 231/02 come novellato dal D.lgs. n. 192/12,
corrispondente all'importo di Euro 40,00 moltiplicato per ciascuna delle fatture costituenti la predetta sorte
capitale oggetto del giudizio, oltre per ciascuna fattura, interessi al tasso legale con decorrenza dalla data di
scadenza del termine di pagamento sino al saldo;
IV) gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data
di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c. nella misura “degli interessi
legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.lgs. n. 231/02 come novellato dal D.lgs. n. 192/12, con decorrenza
dalla data di notifica della citazione;
In via subordinata, nel merito l'attrice chiedeva di accertare e dichiarare il suo diritto per i titoli già
esposti e di condannare il convenuto a ogni diversa somma ritenuta dovuta per:
- residua sorte capitale, interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale “determinati nella
misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D.lgs. n. 231/02 come novellato dal D.lgs. n. 192/12,
maturati sulla sorte capitale azionata di cui al punto I) e calcolati con la seguente decorrenza: - in forza di quanto
Part previsto dal relativo contratto di cessione dei crediti sottoscritto da ER COMM e (doc. 3), con decorrenza
dal giorno successivo a quello della data di sottoscrizione del predetto contratto di cessione sino al 15.07.2022,
oltre interessi moratori maturandi sulla sorte capitale azionata di cui al punto I) dal 16.07.2022 sino al saldo
(doc. 4);gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale nella
misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.lgs. n. 231/02 come novellato dal D.lgs. n.
192/12, con decorrenza dalla data di notifica della citazione;
III) importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del
D.lgs. n. 231/02 come novellato dal D.lgs. n. 192/12, in relazione alla sorte capitale, oltre per ciascuna fattura,
interessi al tasso legale con decorrenza dalla data di scadenza del termine di pagamento sino al saldo:
e, in via ulteriormente subordinata, sempre nel merito, di accertare e dichiarare il diritto di Parte_1
a ottenere il pagamento da parte del e condannare il convenuto al
[...] Controparte_1
pagamento degli importi di cui in narrativa o di ogni diversa maggiore o minore somma che fosse pagina 3 di 6 ritenuta dovuta per capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.
Con condanna ai compensi e alle spese di giudizio con gli oneri di legge.
La domanda dell'attrice deve essere accolta per i motivi di seguito esposti.
In linea generale deve osservarsi che la agisce nel presente giudizio al fine di ottenere Parte_1
il pagamento di un credito cedutole dall'originaria società creditrice ER COMM. S.P.A. e maturati nei confronti del con riferimento al servizio di fornitura di energia elettrica. Controparte_1
Dunque, il titolo contrattuale sulla base del quale l'attrice agisce è costituito da un contratto di cessione, prodotto in giudizio, tra l'attrice e la HE Comm. S.p.a. del 29 giugno 2022, N. 40226 di Rep. N. 18332
di Racc. autenticato dal Notaio di Milano, che presenta i requisiti formali previsti dalla legge Per_1
e regolarmente notificato all'Ente (cfr doc. 3).
Da ciò discende la piena legittimazione ad agire dell'attrice, la quale ha dimostrato di essere l'attuale titolare dei crediti oggetto di causa sulla scorta della documentazione prodotta e di avere rispettato l'iter previsto per l'opponibilità della cessione al convenuto (art.1264 c.c.) e la notificazione all'Ente CP_1
della cessione in data 6.7.2022.
Va precisato, peraltro, che sebbene l'art. 69 R.D. n. 2440 del 1929 si applichi ai soli crediti dovuti da amministrazioni statali, la cessione ha rispettato la predetta normativa, essendo intervenuta mediante scrittura privata autenticata.
Passando all'esame delle posizioni creditorie vantate da parte attrice con riferimento alla cessione inerente i crediti facenti capo alla cedente, deve innanzitutto rilevarsi che, per come dedotto sin dall'atto introduttivo e per come documentato, il servizio reso da HE Comm. S.p.A. va ricondotto nell'alveo del servizio di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73,
convertito con legge 3 agosto 2007, n. 125 e del DM 23.11.2007. Si tratta di un servizio che viene attivato per i clienti finali (siano essi enti pubblici o soggetti privati) che non abbiano scelto il proprio fornitore sul mercato libero (o ne siano rimasti privi).
La documentazione prodotta da parte attrice dimostra inequivocabilmente che la HE Comm. S.p.A.
abbia agito nella veste di società selezionata, ai sensi della legge 4 agosto 2017 n. 124, quale esercente il pagina 4 di 6 Servizio a tutela graduali riservato alle piccole e microimprese del settore dell'energia elettrica per il periodo 1.7.2021-30.06.2024 nelle Marche.
Ciò posto, occorre a questo punto valutare la fondatezza della domanda.
Sulla base dell'ordinario criterio di riparto dell'onere della prova ex art. 2697 c.c. gravava su parte attrice l'onere di dimostrare l'esistenza del titolo contrattuale (assolto nel caso di specie con la produzione del contratto di cessione e degli atti inerenti il servizio di salvaguardia) e l'esecuzione della prestazione, allegando l'altrui inadempimento. Spettava, invece, al dimostrare di avere adempiuto, anche CP_1
solo parzialmente, ovvero eccepire l'altrui inadempimento ex art.1460 c.c.
Ebbene, l'attrice ha dimostrato di essere cessionaria di una serie di crediti maturati dalla cedente nell'ambito del servizio di salvaguardia e il il quale ha regolarmente avuto notizia dell'atto di CP_1
cessione dei crediti, non ha contestato di avere ricevuto la fornitura, di cui vi è prova documentale sulla base delle fatture azionate (doc. 8 e doc. 9), e ciò si desume anche dal fatto che sebbene contumace ha provveduto, dopo l'introduzione del presente giudizio, al pagamento di gran parte delle stesse, sicché anche ai sensi dell'art. 115 c.p.c. l'esecuzione della prestazione deve ritenersi provata.
Dell'intervenuto pagamento da parte del delle somme dovute, invero, ne viene dato atto CP_1
dall'attrice nelle note conclusionali e nei chiarimenti richiesti con allegata tabella esplicativa delle scadenze delle fatture, data del bonifico del e decorrenze degli interessi. CP_1
Sono state prodotte tutte le n. 61 fatture relative alle utenze impagate con i rispettivi rapporti di trasmissione e il ha pagato gran parte delle stesse (doc. 8,9,10,11) ed è stata fornita prova della CP_1
sorte residua richiesta pari ad € 1.261,53.
Per ciò che attiene agli interessi moratori, sono dovuti gli stessi al tasso previsto nell'art. 5 del D.Lgs.
231/2002, n. 231, a decorrere dall'invio delle singole fatture, che nel caso de quo sono stati peraltro calcolati dal giorno successivo alla cessione ossia dal 29.6.2022 e che ammontano alla data del
23.01.2025, in base al prospetto analitico allegato da parte attrice con i chiarimenti richiesti, a complessivi € 507,37, a cui vanno aggiunti gli interessi di mora successivi sulle fatture rimaste impagate sino al soddisfo.
Il dovrà essere, infine, condannato a versare a parte attrice l'ulteriore somma di € Controparte_1
.520,00 ex art. 6, II comma, D.Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.Lgs. n. 192/12, quale importo pagina 5 di 6 forfettario dovuto a titolo di risarcimento del danno da parte del debitore per il mancato tempestivo pagamento di n. 63 fatture, pari ad € 40,0 per ogni fattura, oltre interessi al tasso legale decorrenti dalla data di notifica della citazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del decisum e dell'attività difensiva limitata svolta in considerazione della contumacia del convenuto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Luisella
Lorenzi, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, così provvede:
1) accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna il convenuto, in persona del Sindaco CP_1
p.t., a corrispondere alla società attrice la somma di € 1.261,53 per sorte capitale, oltre agli interessi moratori pari, alla data del 29.6.2022, ad €507,37, oltre agli interessi di mora maturandi ex art. 5 d.lgs
231/2002 scaduti successivamente alla data del 24.01.2025, sulle fatture non pagate sino al soddisfo;
2) condanna il convenuto al pagamento a parte attrice, ex art. 6 comma 2 D.lgs. 231/2002, di €2.520,00
oltre agli interessi legali dalla notifica della citazione al saldo;
3) condanna il convenuto a rifondere a parte attrice le spese di lite che liquida in € 1.500,00 per compenso, oltre spese vive documentate (c.u. marche e notifiche), rimborso forfettario al 15%, iva e cpa di legge.
Ascoli Piceno, 16 aprile 2025
Il Giudice
dott. Luisella Lorenzi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASCOLI PICENO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luisella Lorenzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1171/2022 promossa da:
c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1
dall'avv. ARNALDI ANDREA DAVIDE, per delega in atti
ATTRICE
contro
(c.f. , in persona del Sindaco p.t., Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: pagamento somme
Conclusioni: come da verbale di udienza del 10.3.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 16.07.2022 la (già , Parte_1 Parte_2
di seguito chiedeva la condanna del al pagamento del complessivo importo Pt_2 Controparte_1
di € 21.425,18 per sorte capitale per la fornitura di energia elettrica da parte di HE Comm. spa, interessi moratori ex artt. 2 e 5 D.Lgs n. 231/2002, risarcimento forfettario del danno ex art. 6 D.Lgs n. 231/2002 e interessi anatocistici ex art. 1283 c.c. al saggio previsto all'art. 1284, comma 4, c.c. nonché interessi ai sensi dell'art. 6 comma 2, D.Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.Lgs. n. 192/12 corrispondente all'importo di €40,00 moltiplicato per ciascuna delle fatture costituenti la sorte capitale. pagina 1 di 6 Deduceva la che il credito di HE nei confronti del convenuto era stato oggetto di contratto di Pt_2
cessione redatto in forma di scrittura privata autenticata da Notaio e notificato al Comune e che detta cessione aveva ad oggetto, oltre alla sorte capitale dei crediti, anche i relativi interessi di mora maturati e maturandi con decorrenza dal giorno successivo quello di scadenza della data di sottoscrizione del contratto stesso.
La precisava, inoltre, che le fatture in questione erano state emesse da HE a fronte delle forniture Pt_2
di energia elettrica erogate a favore del in “regime di salvaguardia” ossia nel caso Controparte_1
in cui il cliente finale si trovi privo di un fornitore di energia elettrica sul Mercato Libero. HE, nello specifico, era stata individuata quale soggetto esercente il servizio di salvaguardia ai sensi dell'articolo 1
comma 4 della Legge 125/07, tra le altre, per la Regione Marche.
In via subordinata l'attrice avanzava pure domanda di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2041 nella misura dell'importo totale insoluti di € 21.425,18 ai sensi dell'art. 2041 per ingiustificato arricchimento.
All'udienza del 15.5.2023, dichiarata la contumacia dell'Ente convenuto, venivano concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
Successivamente la Banca depositava le memorie istruttorie e i documenti e, fissata udienza per la discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. veniva concesso termine fino a 20 giorni prima per il deposito di memorie conclusive.
Part Nella memoria conclusiva e dopo i chiarimenti richiesti da questo Giudice, la allegava l'intervenuto pagamento parziale dell'importo capitale successivamente all'introduzione del giudizio e modificava quindi le conclusioni in tal modo:
“IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: per le ragioni e i titoli di cui in atti, accertare e dichiarare il diritto di
[...]
ad ottenere il pagamento da parte del dei seguenti crediti e, per l'effetto, Parte_1 Controparte_1
condannare il (C.F. ) al relativo pagamento in favore di Controparte_1 P.IVA_2 Parte_1
[...]
I) Euro 1261,53 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 2;
II) Euro 507,37 per interessi moratori “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del
D.lgs. n. 231/02 come novellato dal D.lgs. n. 192/12, maturati sulla sorte capitale azionata di cui al punto I) e
calcolati con la seguente decorrenza: - in forza di quanto previsto dal relativo contratto di cessione dei crediti
pagina 2 di 6 Part sottoscritto da ER COMM e (doc. 3), con decorrenza dal giorno successivo a quello della data di
sottoscrizione del predetto contratto di cessione sino al 15.07.2022, oltre interessi moratori maturandi sulla sorte
capitale azionata di cui al punto I) dal 16.07.2022 sino al saldo (doc. 4);
III) Euro 2.520,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.lgs. n. 231/02 come novellato dal D.lgs. n. 192/12,
corrispondente all'importo di Euro 40,00 moltiplicato per ciascuna delle fatture costituenti la predetta sorte
capitale oggetto del giudizio, oltre per ciascuna fattura, interessi al tasso legale con decorrenza dalla data di
scadenza del termine di pagamento sino al saldo;
IV) gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data
di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c. nella misura “degli interessi
legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.lgs. n. 231/02 come novellato dal D.lgs. n. 192/12, con decorrenza
dalla data di notifica della citazione;
In via subordinata, nel merito l'attrice chiedeva di accertare e dichiarare il suo diritto per i titoli già
esposti e di condannare il convenuto a ogni diversa somma ritenuta dovuta per:
- residua sorte capitale, interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale “determinati nella
misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D.lgs. n. 231/02 come novellato dal D.lgs. n. 192/12,
maturati sulla sorte capitale azionata di cui al punto I) e calcolati con la seguente decorrenza: - in forza di quanto
Part previsto dal relativo contratto di cessione dei crediti sottoscritto da ER COMM e (doc. 3), con decorrenza
dal giorno successivo a quello della data di sottoscrizione del predetto contratto di cessione sino al 15.07.2022,
oltre interessi moratori maturandi sulla sorte capitale azionata di cui al punto I) dal 16.07.2022 sino al saldo
(doc. 4);gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale nella
misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.lgs. n. 231/02 come novellato dal D.lgs. n.
192/12, con decorrenza dalla data di notifica della citazione;
III) importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del
D.lgs. n. 231/02 come novellato dal D.lgs. n. 192/12, in relazione alla sorte capitale, oltre per ciascuna fattura,
interessi al tasso legale con decorrenza dalla data di scadenza del termine di pagamento sino al saldo:
e, in via ulteriormente subordinata, sempre nel merito, di accertare e dichiarare il diritto di Parte_1
a ottenere il pagamento da parte del e condannare il convenuto al
[...] Controparte_1
pagamento degli importi di cui in narrativa o di ogni diversa maggiore o minore somma che fosse pagina 3 di 6 ritenuta dovuta per capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.
Con condanna ai compensi e alle spese di giudizio con gli oneri di legge.
La domanda dell'attrice deve essere accolta per i motivi di seguito esposti.
In linea generale deve osservarsi che la agisce nel presente giudizio al fine di ottenere Parte_1
il pagamento di un credito cedutole dall'originaria società creditrice ER COMM. S.P.A. e maturati nei confronti del con riferimento al servizio di fornitura di energia elettrica. Controparte_1
Dunque, il titolo contrattuale sulla base del quale l'attrice agisce è costituito da un contratto di cessione, prodotto in giudizio, tra l'attrice e la HE Comm. S.p.a. del 29 giugno 2022, N. 40226 di Rep. N. 18332
di Racc. autenticato dal Notaio di Milano, che presenta i requisiti formali previsti dalla legge Per_1
e regolarmente notificato all'Ente (cfr doc. 3).
Da ciò discende la piena legittimazione ad agire dell'attrice, la quale ha dimostrato di essere l'attuale titolare dei crediti oggetto di causa sulla scorta della documentazione prodotta e di avere rispettato l'iter previsto per l'opponibilità della cessione al convenuto (art.1264 c.c.) e la notificazione all'Ente CP_1
della cessione in data 6.7.2022.
Va precisato, peraltro, che sebbene l'art. 69 R.D. n. 2440 del 1929 si applichi ai soli crediti dovuti da amministrazioni statali, la cessione ha rispettato la predetta normativa, essendo intervenuta mediante scrittura privata autenticata.
Passando all'esame delle posizioni creditorie vantate da parte attrice con riferimento alla cessione inerente i crediti facenti capo alla cedente, deve innanzitutto rilevarsi che, per come dedotto sin dall'atto introduttivo e per come documentato, il servizio reso da HE Comm. S.p.A. va ricondotto nell'alveo del servizio di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73,
convertito con legge 3 agosto 2007, n. 125 e del DM 23.11.2007. Si tratta di un servizio che viene attivato per i clienti finali (siano essi enti pubblici o soggetti privati) che non abbiano scelto il proprio fornitore sul mercato libero (o ne siano rimasti privi).
La documentazione prodotta da parte attrice dimostra inequivocabilmente che la HE Comm. S.p.A.
abbia agito nella veste di società selezionata, ai sensi della legge 4 agosto 2017 n. 124, quale esercente il pagina 4 di 6 Servizio a tutela graduali riservato alle piccole e microimprese del settore dell'energia elettrica per il periodo 1.7.2021-30.06.2024 nelle Marche.
Ciò posto, occorre a questo punto valutare la fondatezza della domanda.
Sulla base dell'ordinario criterio di riparto dell'onere della prova ex art. 2697 c.c. gravava su parte attrice l'onere di dimostrare l'esistenza del titolo contrattuale (assolto nel caso di specie con la produzione del contratto di cessione e degli atti inerenti il servizio di salvaguardia) e l'esecuzione della prestazione, allegando l'altrui inadempimento. Spettava, invece, al dimostrare di avere adempiuto, anche CP_1
solo parzialmente, ovvero eccepire l'altrui inadempimento ex art.1460 c.c.
Ebbene, l'attrice ha dimostrato di essere cessionaria di una serie di crediti maturati dalla cedente nell'ambito del servizio di salvaguardia e il il quale ha regolarmente avuto notizia dell'atto di CP_1
cessione dei crediti, non ha contestato di avere ricevuto la fornitura, di cui vi è prova documentale sulla base delle fatture azionate (doc. 8 e doc. 9), e ciò si desume anche dal fatto che sebbene contumace ha provveduto, dopo l'introduzione del presente giudizio, al pagamento di gran parte delle stesse, sicché anche ai sensi dell'art. 115 c.p.c. l'esecuzione della prestazione deve ritenersi provata.
Dell'intervenuto pagamento da parte del delle somme dovute, invero, ne viene dato atto CP_1
dall'attrice nelle note conclusionali e nei chiarimenti richiesti con allegata tabella esplicativa delle scadenze delle fatture, data del bonifico del e decorrenze degli interessi. CP_1
Sono state prodotte tutte le n. 61 fatture relative alle utenze impagate con i rispettivi rapporti di trasmissione e il ha pagato gran parte delle stesse (doc. 8,9,10,11) ed è stata fornita prova della CP_1
sorte residua richiesta pari ad € 1.261,53.
Per ciò che attiene agli interessi moratori, sono dovuti gli stessi al tasso previsto nell'art. 5 del D.Lgs.
231/2002, n. 231, a decorrere dall'invio delle singole fatture, che nel caso de quo sono stati peraltro calcolati dal giorno successivo alla cessione ossia dal 29.6.2022 e che ammontano alla data del
23.01.2025, in base al prospetto analitico allegato da parte attrice con i chiarimenti richiesti, a complessivi € 507,37, a cui vanno aggiunti gli interessi di mora successivi sulle fatture rimaste impagate sino al soddisfo.
Il dovrà essere, infine, condannato a versare a parte attrice l'ulteriore somma di € Controparte_1
.520,00 ex art. 6, II comma, D.Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.Lgs. n. 192/12, quale importo pagina 5 di 6 forfettario dovuto a titolo di risarcimento del danno da parte del debitore per il mancato tempestivo pagamento di n. 63 fatture, pari ad € 40,0 per ogni fattura, oltre interessi al tasso legale decorrenti dalla data di notifica della citazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del decisum e dell'attività difensiva limitata svolta in considerazione della contumacia del convenuto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Luisella
Lorenzi, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, così provvede:
1) accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna il convenuto, in persona del Sindaco CP_1
p.t., a corrispondere alla società attrice la somma di € 1.261,53 per sorte capitale, oltre agli interessi moratori pari, alla data del 29.6.2022, ad €507,37, oltre agli interessi di mora maturandi ex art. 5 d.lgs
231/2002 scaduti successivamente alla data del 24.01.2025, sulle fatture non pagate sino al soddisfo;
2) condanna il convenuto al pagamento a parte attrice, ex art. 6 comma 2 D.lgs. 231/2002, di €2.520,00
oltre agli interessi legali dalla notifica della citazione al saldo;
3) condanna il convenuto a rifondere a parte attrice le spese di lite che liquida in € 1.500,00 per compenso, oltre spese vive documentate (c.u. marche e notifiche), rimborso forfettario al 15%, iva e cpa di legge.
Ascoli Piceno, 16 aprile 2025
Il Giudice
dott. Luisella Lorenzi
pagina 6 di 6