Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/01/2025, n. 394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 394 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO I
Il Giudice designato, dott. Ida Cristina Pangia, nella causa iscritta al n. 6031/2024 R.A.C.C.
TRA
con l'avv.to Fabio Santoro, elettivamente domiciliato in Roma, viale Parte_1
Giuseppe Mazzini, n. 145
E
in persona del legale rappresentante "pro Controparte_1 tempore", con l'avv.to Raffaella Piergentili, domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria, n. 29
FATTO E DIRITTO
1. ha depositato –in data 14.2.2024- ricorso (iscritto a ruolo in data Parte_1
15.2.2024) poi notificato con il quale ha formulato le seguenti conclusioni:
“- Alla luce di tutte le ragioni in fatto e diritto di cui al presente ricorso, in via preliminare, accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza dell' , in applicazione degli artt. 52, L. n. CP_1
88/1989 e 13, L. n. 412/1991, dal recupero dell'asserito indebito relativo all'assegno sociale percepito dalla ricorrente nel 2019, motivato in ragione della presunta mancata presentazione della dichiarazione dei redditi del 2018, con conseguente impossibilità e illegittimità del recupero stesso, anche disapplicando e/o annullando tutti i relativi atti e provvedimenti amministrativi presupposti, conseguenziali e connessi, nonché con condanna del convenuto alla restituzione/rimborso di quanto dovesse essere medio tempore trattenuto o compensato dalla prestazione sociale percepita dalla ricorrente.
- In via gradata, nel merito, accertare e dichiarare che nulla è dovuto all' in relazione al CP_1 presunto indebito relativo all'assegno sociale percepito, per l'ammontare di € 4.199,78, stante l'illegittimità della pretesa vantata dall'Ente previdenziale, con conseguente impossibilità e illegittimità del recupero stesso, anche disapplicando e/o annullando tutti i relativi atti e provvedimenti amministrativi presupposti, conseguenziali e connessi, nonché con condanna del convenuto alla restituzione/rimborso di quanto dovesse essere medio tempore trattenuto o compensato dalla prestazione sociale percepita dalla ricorrente
- In ogni caso, condannare l agamento delle spese di lite, oltre accessori di legge, da CP_2 distrarsi in favore dell'Avv. Fabio Santoro, che si dichiara procuratore antistatario.”. L' , costituitosi in giudizio con memoria, ha concluso per il rigetto del ricorso. CP_1
Acquisita la documentazione, autorizzato il deposito di note, la causa è stata rinviata per discussione alla odierna udienza durante la quale, sentiti i difensori, all'esito della camera di consiglio si allega la presente sentenza.
2. impugna dunque le note del 21.6.2023 (in atti) con le quali l le ha Parte_1 CP_1 comunicato “la revoca definitiva della prestazione collegata al reddito dell'anno 2018 ai sensi dell'art. 35, comma 10/bis D.L. 207/2008 conv. in legge n. 14/2009”, in relazione alla mancata presentazione delle dichiarazione dei redditi per l'anno stesso ed ha altresì precisato che “da CP_ gennaio 2019 a dicembre 2019 sull'ASSEGNO n. 078-701204237184 Cat. AS l ha corrisposto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo complessivo di euro 4.199,78.”.
n. 88/1989 e 13, l. n. 412/1991.
3. Come ha precisato la Suprema Corte:
“In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere. (Nella specie, la
S.C. ha escluso la ripetibilità dei ratei di assegno sociale, perché l'assistito aveva inserito nelle dichiarazioni reddituali i ratei della pensione estera che determinavano il superamento dei limiti di reddito).” (Cass., sez.
6 - L, ord. n. 13223 del 30.6.2020; cfr.: Cass., sez. L, sent. n. 13915 del 20.5.2021). La Corte d'Appello di Roma sez, L, sent. n. 332/2021 argomenta in tema come segue:
“In generale, il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta aspetti derogatori rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'articolo 2033 c.c., in ragione dell'«affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia» (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art. 38 Cost. – un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile» al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431).
Può altresì dirsi che costituisce un dato acquisito quello per cui «non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, atteso che (...) rientra (...) nella discrezionalità del legislatore porre distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche dell'una o dell'altra prestazione» (Corte Costituzionale 22 luglio 2004, n. 264; in senso analogo Corte Costituzionale 27 ottobre 2000, n. 448).
Si è andato, quindi, affermando il principio per cui «in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite (...) trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale» (Cass. 28771/18; Cass. 19638/2015; Cass. 8970/2014; Cass. 1446/2008; Cass.
7048/2006) e quindi, in sostanza, il dl. 850/1976, art.
3-ter, convertito in L. 29/1977 (secondo cui
«gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore.., degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento») ed il d.l. 173/1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. 291/1988 (secondo cui «con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte» (Cass. 28771/18).
Sicché la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta, nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o in caso di dolo comprovato dell'accipiens (Cass. 28771/2018). Regole specifiche, invece, ricorrono per l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari, atteso che l'articolo 37, comma 8, della legge 448/1998 ne consente la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica (Cass. 28771/2018).
Al contrario, disposizioni specifiche non sussistono rispetto all'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti economici, rispetto al quale la giurisprudenza, anche recentemente, ha affermato che in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile.
Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l già conosce o ha Controparte_3
l'onere di conoscere (Cass. 13223/2020; conforme anche la precedente pronuncia Cass. 26036/2019 e la già citata Cass. 28871/2018).” (cfr.: Corte d'Appello di Roma, sez. Lavoro, sent. n. 229 del 31.1.2023). Alla luce di tali principi la revoca dell'assegno sociale in oggetto per ragioni collegate al reddito e la conseguente pretesa restitutoria dell' risultano infondate, trattandosi di somme erogate in CP_1 epoca antecedente alla comunicazione di accertamento dell'asserito indebito. D'altro canto va esclusa la sussistenza del dolo di considerato che è stata Parte_1 presentata all'Ente competente la dichiarazione di reddito per l'anno in questione riguardante il coniuge e la stessa ricorrente, che ivi risulta a carico del medesimo (doc. n. 3 di parte ricorrente). All'esito delle precedenti considerazioni va dichiarata l'irripetibilità delle somme di cui alle note impugnate in questa sede e l' va altresì condannato a restituire alla ricorrente le CP_1 CP_1 somme eventualmente trattenute a tale titolo (restano assorbite residue questioni).
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo (sulla base dei vigenti minimi tariffari per cause previdenziale di valore da € 1.101,00 ad € 52.000,00, escluso il compenso per la fase istruttoria che non si è tenuta), da distrarsi ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Disattesa ogni altra istanza, dichiara l'irripetibilità somma di € 4.199,78 di cui alle note del CP_1
21.6.2023 e condanna lo stesso a restituire a le somme CP_1 Parte_1 eventualmente trattenute a tale titolo;
condanna l al pagamento delle spese processuali di liquidate in € CP_1 Parte_1
885,00, oltre spese forfettarie pari al 15 %, oltre iva e cpa come per legge, distratte in favore del procuratore costituito.
Roma, 14 gennaio 2025
Il Giudice designato dott. Ida Cristina Pangia