Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 11/04/2025, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
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n. 1163 2024 rg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova– Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giorgio Bertola - Presidente-
2) Dott. Valeria Monti - Giudice rel -
3) Dott. Elisabetta Pagliarini - Giudice- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1163 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024 , avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. ZUPPELLI LUCA presso cui elettivamente domicilia in VIA MORETTO, 70 25121 BRESCIA
RICORRENTE
E
- Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE contumace
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Mantova.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Ricorrente : “1) si voglia dichiarare la separazione dei coniugi autorizzandoli a vivere separatamente con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) in punto economico, mantenere quanto provvisoriamente disposto sino a individuazione del corretto importo guadagnato dalla
Controparte.”.
Il Pubblico Ministero concludeva chiedendo dichiararsi la separazione con conferma dei provvedimenti dell'autorità giudicante.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
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Con ricorso, ritualmente depositato, la ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio con il resistente, in Guinea il 12/01/2012, poi trascritto nei registri dello Stato Civile del comune di San Felice BE (BS) al n. 23 P. II anno 2021, ha dedotto che:
1. dall'unione coniugale è nato il figlio , in data 28.09.2017, il quale Persona_1
vive in Africa presso la famiglia paterna;
2. la convivenza è divenuta intollerabile e la ricorrente è andata via dalla casa coniugale;
3. è disoccupata , mentre il marito avrebbe trovato stabile occupazione presso un bar di
Carpenedolo (BS).
Tanto premesso, ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, rinunciando in corso di causa alla domanda di contributo al mantenimento del minore, che non vive presso di lei, e chiedendo un assegno di mantenimento per sé.
Il resistente , pur ritualmente citato, non si è costituito in giudizio.
All'udienza del 1.10.2024, la ricorrente ha confermato la volontà di volersi separare. Ha precisato che la casa coniugale era in Medole (MN) alla via Canatarane 16g; che il figlio minore si trova stabilmente in Africa , non avendo i documenti per poterlo far rientro in Italia;
di aver lavorato come badante dal 2020 al 2023 e di essere ora disoccupata , senza percezione della Naspi.
Il giudice delegato, in via provvisoria, ha posto a carico del resistente un assegno mensile di mantenimento della moglie pari ad euro 100,00 e ha autorizzato la ricorrente ad accedere all'INPS e all'AE competenti, per conoscere la situazione reddituale e previdenziale del resistente.
Con Acquisita la documentazione dell'INPS, non avendo l' fornito riscontri, la causa è stata rimessa in decisione al collegio in data 11.2.2025, sulle conclusioni sopra riportate.
Tanto premesso, la domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento nei limiti e per gli argomenti appresso esplicitati.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato l'impossibilità di ricostituire l'unione familiare ed un contesto di condivisione ed armonia che rappresenta il principale presupposto per la vita familiare.
La crisi del rapporto coniugale e il conseguente clima di tensione determinatosi emergono in modo chiaro tanto dalle deduzioni della ricorrente, quanto dal comportamento processuale del resistente, rimasto contumace, circostanze dalle quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le
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condizioni previste dall'art. 151 cc. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
Rispetto alla domanda di corresponsione di un assegno di mantenimento in favore della ricorrente, si osserva che dall'estratto previdenziale INPS del resistente, questo risulta disoccupato dal mese di gennaio 2024. L'estratto previdenziale si ferma al mese di febbraio
2024. Non è noto quindi se all'attualità il resistente sia ancora disoccupato o se abbia reperito una occupazione. A fronte del provato stato di sopraggiunta disoccupazione , la ricorrente avrebbe dovuto fornire la prova del reperimento di una attività lavorativa da parte del resistente successivamente al mese di febbraio 2024 , al contrario nulla ha provato. Dovendo pertanto ritenersi che entrambe le parti sono dotate di piena capacità lavorativa – anche la ricorrente infatti fino al 2023 era occupata- e che allo astato entrambe sono disoccupate , non sussistono i presupposti per il riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della ricorrente.
Va conseguentemente revocato, dalla presente pronuncia, l'assegno disposto in via provvisoria.
Tenuto conto della natura del giudizio, del suo esito e della mancata opposizione della resistente, ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
- pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
[...]
- rigetta la domanda di contribuzione al mantenimento della ricorrente e revoca , con decorrenza dalla presente pronuncia, l'assegno previsto in via provvisoria;
- compensa le spese di giudizio;
-Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Felice BE (BS) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n.23 P. II anno
2021).
Così deciso in Mantova nella Camera di Consiglio del 10/04/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Valeria Monti dott. Giorgio Bertola
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