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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 05/12/2025, n. 2000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 2000 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione collegiale, composto da:
Dott. Gaetano Laviola Presidente
Dott. Matteo Prato Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso Giudice Relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1350 Registro Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2024 avente a oggetto: separazione giudiziale pendente
TRA
(c.f.: ) rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'Avv. ROSA ALESSANDRO
RICORRENTE
E
(c.f.: ) rappresentato e difeso, giusta procura Controparte_1 C.F._2 in atti, dall'Avv. MAGNELLI BARBARA
RESISTENTE
e con l'intervento dell'Ufficio di Procura presso il Tribunale di Castrovillari
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1
in Rotonda (PZ) in data 4.7.1992 ( atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Rotonda al n. 6 parte II Serie A anno 1992 Ufficio 1); dalla loro unione, sono nati i figli Per_1
, nato a [...] il [...] e , nata a [...] il [...],
[...] Persona_2
entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
Con il ricorso introduttivo del presente procedimento, depositato in data 08/7/2024,
[...]
ha chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi, Parte_1 rappresentando l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale e ha rassegnato le seguenti conclusioni: “- dichiarare la separazione personale dei coniugi
[...]
e;
Parte_1 Controparte_1
- assegnare la casa coniugale sita in Castrovillari (CS) alla Via Grazia Deledda, snc, Foglio
26, Part. 1505 sub 1e Foglio 26, Part. 1505 sub 2 in via esclusiva alla ricorrente, tenuto conto della situazione reddituale e patrimoniale della stessa, nonché dei comportamenti irrispettosi del resistente che renderebbero insopportabile, allo stato dei fatti, qualsiasi ipotesi di coabitazione;
- disporre che il versi alla ricorrente l'assegno di mantenimento di €. 725,00 mensili, CP_1 di cui la somma di €. 425,00 andrà a coprire la quota del 50% gravante sulla relative Pt_1 alla rata di mutuo e del finanziamento per l'impianto fotovoltaico, mentre la restante somma di €. 300,00 verrà imputata a titolo di assegno di mantenimento;
- disporre che, ad avvenuta estinzione del mutuo sulla casa coniugale, prevista per il mese di dicembre 2028, il versi alla ricorrente l'assegno di mantenimento del complessivo CP_1 importo mensile di €. 600,00 (seicento/00), da rivalutarsi annualmente in base agli indici
ISTAT;
- Porre le spese del presente giudizio a carico del resistente in caso di opposizione alla
domanda.”
Fissata l'udienza per la prima comparizione delle parti, si è costituito Controparte_1
in giudizio con memoria depositata in data 01/12/2024 con la quale ha chiesto al Tribunale di: “1) dichiarare la separazione personale tra i coniugi e Controparte_1 Parte_1
;
[...]
2) Assegnare alla ricorrente la casa coniugale sita in Castrovillari alla Via Grazia Deledda;
3) Porre a carico del signor l'obbligo di versare un assegno di Controparte_1 mantenimento non superiore ad Euro 300,00 mensili;
” L'istruttoria è stata espletata mediante ascolto delle parti e produzione documentale.
In via preliminare deve essere dichiarata l'inammissibilità delle domande proposte e dei documenti - diversi da quelli reddituali - depositati dale parti successivamente alla scadenza dei termini ex art. 473-bis.17 c.p.c.
Nel merito il Collegio ritiene che la domanda di separazione sia fondata e vada, pertanto, accolta: invero le risultanze di causa hanno comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
Conseguentemente, deve essere pronunziata la separazione personale dei coniugi e . Parte_1 Controparte_1
La domanda relativa all'assegnazione della causa coniugale non può essere accolta. Come noto, l'assegnazione della casa familiare, pur avendo riflessi anche economici, è finalizzata all'esclusiva tutela della prole e dell'interesse di questa a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta, onde la concessione del beneficio in questione resta subordinata all'imprescindibile presupposto dell'affidamento dei figli minori o della convivenza con figli maggiorenni ma economicamente non autosufficienti, non sussistente nella specie.
La domanda di mantenimento formulate dalla ricorrente deve essere accolta nei limiti di quanto statuito in sede di adozione di provvedimenti temporanei e urgenti: la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio. (Sez. 1 - , Sentenza n. 12196 del 16/05/2017, Rv.
644070 - 01)
La giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che il giudice di merito, per quantificare l'assegno di mantenimento spettante al coniuge al quale non sia addebitabile la separazione, deve accertare, quale indispensabile elemento di riferimento, il tenore di vita di cui la coppia abbia goduto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e la quantità delle esigenze del richiedente, accertando, altresì, le disponibilità patrimoniali dell'onerato.
E' stato altresì chiarito dalla giurisprudenza di legittimità che, in tema di effetti della separazione personale sui rapporti patrimoniali tra i coniugi, la conservazione del precedente tenore di vita da parte del coniuge beneficiario dell'assegno e della prole costituisce un obiettivo solo tendenziale, poiché non sempre la separazione ne consente la piena realizzazione, notorio essendo che essa riduce anche le possibilità economiche del coniuge onerato e che soltanto dall'appartenenza al consorzio familiare derivano ai coniugi e alla prole vantaggi - in termini, soprattutto, di contenimento delle spese fisse - riconducibili a economie di scala e ad altri risparmi connessi a consuetudini di vita in comune.
Detto obiettivo, pertanto, va perseguito nei limiti consentiti dalle condizioni economiche del coniuge obbligato e dalle altre circostanze richiamate dall'art. 156, secondo comma, cod. civ., con la precisazione che, in ogni caso, la determinazione di tali limiti è riservata al giudice di merito, cui spetta la valutazione comparativa delle risorse dei due coniugi al fine di stabilire in quale misura l'uno debba integrare i redditi insufficienti dell'altro (Cass. 9878/2006).
Pertanto, condizioni per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge - cui non sia addebitabile la separazione - sono la non titolarità di adeguati redditi propri, ossia di redditi che gli permettano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio e la sussistenza di una disparità economica tra le parti, occorrendo avere riguardo, al fine della valutazione dell'adeguatezza dei redditi del coniuge che chiede l'assegno, al parametro di riferimento costituito dalle potenzialità economiche complessive dei coniugi durante il matrimonio.
Nel caso di specie, dall'istruttoria svolta è emerso:
- che la ricorrente, di anni 60, è disoccupata, è comproprietaria con i fratelli della casa in cui vive il padre, è comproprietaria con il marito della casa coniugale e proprietaria di alcuni terreni incolti;
- che il resistente percepisce una pensione di circa 1.700,00 euro mensili è comproprietario con la moglie della casa coniugale e comproprietario del 20% di altro immobile a uso abitativo;
- che entrambi i coniugi sono gravati da mutui e finanziamenti cointestati per circa € 850,00 al mese, attualmente pagati dal resistente in considerazione dello stato di disoccupazione della ricorrente.
In considerazione delle predette risultanze il Collegio ritiene equo porre a carico di CP_1
un assegno di mantenimento in favore di di €
[...] Parte_1
300,00 mensili, rivalutabili annualmente in base agli indici Istat., da corrispondere in via anticipate entro il giorno 5 di ciascun mese.
Tenuto conto della natura necessaria del giudizio e dell'esito della lite, le spese del giudizio sono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile - in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla controversia civile iscritta al n. 1350 Registro Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024 , disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1
i quali hanno contratto matrimonio in Rotonda (PZ) in data Controparte_1
4.7.1992 ( atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Rotonda al n. 6 parte II Serie A anno 1992 Ufficio 1);
2. RIGETTA la domanda di assegnazione della casa coniugale;
3. PONE a carico di l'obbligo di corrispondere., in via anticipata Controparte_1
entro il giorno 5 di ciascun mese un assegno di mantenimento in favore di
[...]
di € 300,00 mensili, rivalutabili annualmente in base agli indici Parte_1
Istat;
4. COMPENSA interamente le spese di lite.
MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune in cui il matrimonio è stato trascritto, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
ORDINA all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio è stato trascritto di procedere all'annotazione della sentenza. DISPONE, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità
e degli altri dati identificativi delle parti a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in data 05/12/2025
La Giudice rel.- est. Il Presidente
Dott.ssa Simona Graziuso Dott. Gaetano Laviola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione collegiale, composto da:
Dott. Gaetano Laviola Presidente
Dott. Matteo Prato Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso Giudice Relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1350 Registro Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2024 avente a oggetto: separazione giudiziale pendente
TRA
(c.f.: ) rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'Avv. ROSA ALESSANDRO
RICORRENTE
E
(c.f.: ) rappresentato e difeso, giusta procura Controparte_1 C.F._2 in atti, dall'Avv. MAGNELLI BARBARA
RESISTENTE
e con l'intervento dell'Ufficio di Procura presso il Tribunale di Castrovillari
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1
in Rotonda (PZ) in data 4.7.1992 ( atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Rotonda al n. 6 parte II Serie A anno 1992 Ufficio 1); dalla loro unione, sono nati i figli Per_1
, nato a [...] il [...] e , nata a [...] il [...],
[...] Persona_2
entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
Con il ricorso introduttivo del presente procedimento, depositato in data 08/7/2024,
[...]
ha chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi, Parte_1 rappresentando l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale e ha rassegnato le seguenti conclusioni: “- dichiarare la separazione personale dei coniugi
[...]
e;
Parte_1 Controparte_1
- assegnare la casa coniugale sita in Castrovillari (CS) alla Via Grazia Deledda, snc, Foglio
26, Part. 1505 sub 1e Foglio 26, Part. 1505 sub 2 in via esclusiva alla ricorrente, tenuto conto della situazione reddituale e patrimoniale della stessa, nonché dei comportamenti irrispettosi del resistente che renderebbero insopportabile, allo stato dei fatti, qualsiasi ipotesi di coabitazione;
- disporre che il versi alla ricorrente l'assegno di mantenimento di €. 725,00 mensili, CP_1 di cui la somma di €. 425,00 andrà a coprire la quota del 50% gravante sulla relative Pt_1 alla rata di mutuo e del finanziamento per l'impianto fotovoltaico, mentre la restante somma di €. 300,00 verrà imputata a titolo di assegno di mantenimento;
- disporre che, ad avvenuta estinzione del mutuo sulla casa coniugale, prevista per il mese di dicembre 2028, il versi alla ricorrente l'assegno di mantenimento del complessivo CP_1 importo mensile di €. 600,00 (seicento/00), da rivalutarsi annualmente in base agli indici
ISTAT;
- Porre le spese del presente giudizio a carico del resistente in caso di opposizione alla
domanda.”
Fissata l'udienza per la prima comparizione delle parti, si è costituito Controparte_1
in giudizio con memoria depositata in data 01/12/2024 con la quale ha chiesto al Tribunale di: “1) dichiarare la separazione personale tra i coniugi e Controparte_1 Parte_1
;
[...]
2) Assegnare alla ricorrente la casa coniugale sita in Castrovillari alla Via Grazia Deledda;
3) Porre a carico del signor l'obbligo di versare un assegno di Controparte_1 mantenimento non superiore ad Euro 300,00 mensili;
” L'istruttoria è stata espletata mediante ascolto delle parti e produzione documentale.
In via preliminare deve essere dichiarata l'inammissibilità delle domande proposte e dei documenti - diversi da quelli reddituali - depositati dale parti successivamente alla scadenza dei termini ex art. 473-bis.17 c.p.c.
Nel merito il Collegio ritiene che la domanda di separazione sia fondata e vada, pertanto, accolta: invero le risultanze di causa hanno comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
Conseguentemente, deve essere pronunziata la separazione personale dei coniugi e . Parte_1 Controparte_1
La domanda relativa all'assegnazione della causa coniugale non può essere accolta. Come noto, l'assegnazione della casa familiare, pur avendo riflessi anche economici, è finalizzata all'esclusiva tutela della prole e dell'interesse di questa a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta, onde la concessione del beneficio in questione resta subordinata all'imprescindibile presupposto dell'affidamento dei figli minori o della convivenza con figli maggiorenni ma economicamente non autosufficienti, non sussistente nella specie.
La domanda di mantenimento formulate dalla ricorrente deve essere accolta nei limiti di quanto statuito in sede di adozione di provvedimenti temporanei e urgenti: la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio. (Sez. 1 - , Sentenza n. 12196 del 16/05/2017, Rv.
644070 - 01)
La giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che il giudice di merito, per quantificare l'assegno di mantenimento spettante al coniuge al quale non sia addebitabile la separazione, deve accertare, quale indispensabile elemento di riferimento, il tenore di vita di cui la coppia abbia goduto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e la quantità delle esigenze del richiedente, accertando, altresì, le disponibilità patrimoniali dell'onerato.
E' stato altresì chiarito dalla giurisprudenza di legittimità che, in tema di effetti della separazione personale sui rapporti patrimoniali tra i coniugi, la conservazione del precedente tenore di vita da parte del coniuge beneficiario dell'assegno e della prole costituisce un obiettivo solo tendenziale, poiché non sempre la separazione ne consente la piena realizzazione, notorio essendo che essa riduce anche le possibilità economiche del coniuge onerato e che soltanto dall'appartenenza al consorzio familiare derivano ai coniugi e alla prole vantaggi - in termini, soprattutto, di contenimento delle spese fisse - riconducibili a economie di scala e ad altri risparmi connessi a consuetudini di vita in comune.
Detto obiettivo, pertanto, va perseguito nei limiti consentiti dalle condizioni economiche del coniuge obbligato e dalle altre circostanze richiamate dall'art. 156, secondo comma, cod. civ., con la precisazione che, in ogni caso, la determinazione di tali limiti è riservata al giudice di merito, cui spetta la valutazione comparativa delle risorse dei due coniugi al fine di stabilire in quale misura l'uno debba integrare i redditi insufficienti dell'altro (Cass. 9878/2006).
Pertanto, condizioni per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge - cui non sia addebitabile la separazione - sono la non titolarità di adeguati redditi propri, ossia di redditi che gli permettano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio e la sussistenza di una disparità economica tra le parti, occorrendo avere riguardo, al fine della valutazione dell'adeguatezza dei redditi del coniuge che chiede l'assegno, al parametro di riferimento costituito dalle potenzialità economiche complessive dei coniugi durante il matrimonio.
Nel caso di specie, dall'istruttoria svolta è emerso:
- che la ricorrente, di anni 60, è disoccupata, è comproprietaria con i fratelli della casa in cui vive il padre, è comproprietaria con il marito della casa coniugale e proprietaria di alcuni terreni incolti;
- che il resistente percepisce una pensione di circa 1.700,00 euro mensili è comproprietario con la moglie della casa coniugale e comproprietario del 20% di altro immobile a uso abitativo;
- che entrambi i coniugi sono gravati da mutui e finanziamenti cointestati per circa € 850,00 al mese, attualmente pagati dal resistente in considerazione dello stato di disoccupazione della ricorrente.
In considerazione delle predette risultanze il Collegio ritiene equo porre a carico di CP_1
un assegno di mantenimento in favore di di €
[...] Parte_1
300,00 mensili, rivalutabili annualmente in base agli indici Istat., da corrispondere in via anticipate entro il giorno 5 di ciascun mese.
Tenuto conto della natura necessaria del giudizio e dell'esito della lite, le spese del giudizio sono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile - in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla controversia civile iscritta al n. 1350 Registro Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024 , disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1
i quali hanno contratto matrimonio in Rotonda (PZ) in data Controparte_1
4.7.1992 ( atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Rotonda al n. 6 parte II Serie A anno 1992 Ufficio 1);
2. RIGETTA la domanda di assegnazione della casa coniugale;
3. PONE a carico di l'obbligo di corrispondere., in via anticipata Controparte_1
entro il giorno 5 di ciascun mese un assegno di mantenimento in favore di
[...]
di € 300,00 mensili, rivalutabili annualmente in base agli indici Parte_1
Istat;
4. COMPENSA interamente le spese di lite.
MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune in cui il matrimonio è stato trascritto, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
ORDINA all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio è stato trascritto di procedere all'annotazione della sentenza. DISPONE, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità
e degli altri dati identificativi delle parti a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in data 05/12/2025
La Giudice rel.- est. Il Presidente
Dott.ssa Simona Graziuso Dott. Gaetano Laviola