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Sentenza 12 dicembre 2024
Sentenza 12 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 12/12/2024, n. 923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 923 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai NOi:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8508 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
- C.F. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Mariano Aste, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
30/03/1977, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Eloise Carboni, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 23/12/2007, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Sant'Antioco, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di
Pag. 1 di 3 voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , Parte_1 Controparte_1 dando atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2. I figli minori saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori che si occuperanno della loro educazione, crescita e cura, ma avranno domicilio e residenza presso la madre.
3. La casa coniugale sita in Sant'Antioco via Nazionale n. 144 verrà assegnata al NO . Parte_1
4. Il NO verserà a titolo di contributo per il mantenimento dei Parte_1 figli minori la somma mensile complessiva pari ad €. 200,00 da aggiornarsi annualmente secondo indici ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese su conto corrente intestato alla sig.ra oltre al 50% delle spese CP_1 sanitarie non coperte dal SSN e straordinarie secondo le previsioni del
Protocollo del CNF che si produce in allegato quale parte integrante del presente atto.
5. La NOa sarà inoltre percettrice dell'intero importo relativo Parte_2 all'assegno unico.
6. Il padre, salvo diversi accordi con la madre, potrà prendere e tenere con se i figli per tre sere alla settimana il lunedì, mercoledì e venerdì dall'uscita di scuola fino alle ore 22, e avrà cura di riportarli a casa della madre dopo cena.
Potrà trascorrere con loro il fine settimana dalla mattina del sabato alla sera della domenica (cena inclusa), in modalità alternata con la madre.
La regola dell'alternanza varrà anche con riguardo alle festività civili e religiose.
Durante le vacanze estive il padre potrà trascorrere con i figli due settimane, anche non continuative (es. una settimana a Luglio e una settimana ad Agosto)
Pag. 2 di 3 previo accordo con la madre da confermare entro il 31 maggio dell'anno di riferimento.
7. Ogni modifica al presente accordo inerente al diritto di visita del padre, dovuta a imprevisti o impossibilità contingenti di quest'ultimo, dovrà possibilmente essere pianificata e convenuta tra le parti con preavviso di 48 ore.
8. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che non hanno più nulla a che pretendere l'uno dall'altra, ad eccezione di quanto previsto sopra.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 12/12/2024.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai NOi:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8508 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
- C.F. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Mariano Aste, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
30/03/1977, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Eloise Carboni, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 23/12/2007, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Sant'Antioco, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di
Pag. 1 di 3 voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , Parte_1 Controparte_1 dando atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2. I figli minori saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori che si occuperanno della loro educazione, crescita e cura, ma avranno domicilio e residenza presso la madre.
3. La casa coniugale sita in Sant'Antioco via Nazionale n. 144 verrà assegnata al NO . Parte_1
4. Il NO verserà a titolo di contributo per il mantenimento dei Parte_1 figli minori la somma mensile complessiva pari ad €. 200,00 da aggiornarsi annualmente secondo indici ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese su conto corrente intestato alla sig.ra oltre al 50% delle spese CP_1 sanitarie non coperte dal SSN e straordinarie secondo le previsioni del
Protocollo del CNF che si produce in allegato quale parte integrante del presente atto.
5. La NOa sarà inoltre percettrice dell'intero importo relativo Parte_2 all'assegno unico.
6. Il padre, salvo diversi accordi con la madre, potrà prendere e tenere con se i figli per tre sere alla settimana il lunedì, mercoledì e venerdì dall'uscita di scuola fino alle ore 22, e avrà cura di riportarli a casa della madre dopo cena.
Potrà trascorrere con loro il fine settimana dalla mattina del sabato alla sera della domenica (cena inclusa), in modalità alternata con la madre.
La regola dell'alternanza varrà anche con riguardo alle festività civili e religiose.
Durante le vacanze estive il padre potrà trascorrere con i figli due settimane, anche non continuative (es. una settimana a Luglio e una settimana ad Agosto)
Pag. 2 di 3 previo accordo con la madre da confermare entro il 31 maggio dell'anno di riferimento.
7. Ogni modifica al presente accordo inerente al diritto di visita del padre, dovuta a imprevisti o impossibilità contingenti di quest'ultimo, dovrà possibilmente essere pianificata e convenuta tra le parti con preavviso di 48 ore.
8. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che non hanno più nulla a che pretendere l'uno dall'altra, ad eccezione di quanto previsto sopra.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 12/12/2024.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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