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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 14/04/2025, n. 941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 941 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Massimo Palescandolo, giudice unico in funzione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4590 dell'anno 2022 del
Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, avente ad oggetto: appello avverso sentenza n. 2596/2022, vertente tra
(C.F. , in persona Parte_1 P.IVA_1 del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in alla via Gen. A. Dalla Chiesa, rapp.to e Parte_1 difeso dall'avv. Adriano Licenziati (C.F.
) in virtù di procura apposta in calce C.F._1 all'atto di appello
- APPELLANTE-
E
(nata a [...] [...] – C.F. CP_1 Parte_1
, elettivamente domiciliata in CodiceFiscale_2 [...] al Vico Supportico I Trotti n. 6 presso lo Parte_1 studio dell'avv. Maria Luisa Scognamiglio (C.F.
[...]
dalla quale è rappresentata e difesa in C.F._3 virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione in appello.
-APPELLATA-
* * *
__________________________________________________________________________________________ (*) Art. 118 disp. att. Cpc (Motivazione della sentenza): La motivazione della sentenza…consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi N. 4590/2022 R.G.A.C.
PRELIMINARMENTE QUESTO GIUDICE DEVE DARE ATTO DI ESSERE
STATO NOMINATO COMMISSARIO PER IL CONCORSO DI MAGISTRATO
TRIBUTARIO PER LA QUAL COSA SI È TROVATO IN ESONERO
TOTALE DALLE FUNZIONI GIURISDIZIONALI PER IL PERIODO 1°
OTTOBRE 2024 – 14 FEBBRAIO 2025.
ALLO SCRIVENTE ERA PERTANTO INIBITA LA STESURA E IL
DEPOSITO DELLA SENTENZA PER TUTTO L'INDICATO PERIODO,
ATTESO CHE IL TERMINE PER IL DEPOSITO DELLE MEMORIE DI
REPLICA EX ART. 190 CPC RISULTA ESSERE SCADUTO IN DATA 22
GENNAIO 2025.
Rientrato, pertanto, in servizio solo da lunedì 17 febbraio 2025, in luogo di una rimessione sul ruolo (per un successivo e formale deposito nei termini ordinari), si provvede “più concretamente” a depositare la presente sentenza.
++++
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato CP_1 conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di
Torre Annunziata, il nella Parte_1 persona del Sindaco p.t., al fine di sentir accertare la responsabilità del sinistro avvenuto in data 06.08.2017 alle ore 14.45 circa, in alla via Parte_1
Parallela alla Litoranea.
A tal fine premetteva che nelle suddette circostanze di tempo e di luogo l'istante, nel percorrere a piedi il marciapiede di via Parallela alla Litoranea in Parte_1
, rovinava al suolo a causa della presenza di una
[...] lesione su di un tombino di cemento presente sul detto marciapiede, il quale risultava sconnesso e parzialmente aperto, non visibile e non prevedibile.
Aggiungeva che a seguito della caduta l'attrice riportava lesioni personali per le quali se ne richiedeva il
. 2 N. 4590/2022 R.G.A.C.
trasporto tramite P.S. dell'Ospedale di Boscotrecase ove le veniva diagnosticato “contusione gamba dx e ginocchio dx con flc ed esposizione del sottocute”, con prognosi di gg. 10.
Si costituiva il eccependo Parte_1
l'infondatezza della domanda. Concludeva chiedendone il rigetto e in via gradata il concorso di colpa della danneggiata.
Espletata l'istruttoria con l'assunzione di prova testimoniale e ctu medico legale, la causa sulle conclusioni delle parti veniva rimessa in decisione.
Con sentenza n. 2596/2022, pubblicata in data 09.05.2022, il Giudice di Pace di Torre Annunziata, accoglieva la domanda condannando il al Parte_1 pagamento in favore dell'attrice della somma di euro
2.944,33 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo, nonché al pagamento delle spese di lite.
Con atto di citazione ritualmente notificato il
[...]
in nome del sindaco pro tempore, ha Parte_1 proposto appello con cui ha chiesto la riforma della sentenza de qua, nonché la condanna dell'appellata alla restituzione di tutto quanto ottenuto in virtù della sentenza di primo grado con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
A fondamento del gravame ha lamentato l'erronea valutazione del materiale probatorio acquisito, non avendo il giudice di primo grado tenuto conto delle discrasie emerse dalla prova testimoniale in relazione alla possibilità di prevedere l'insidia.
Nel costituirsi in giudizio l'appellata ha chiesto dichiararsi inammissibile l'appello ex art. 348 c.c.,
. 3 N. 4590/2022 R.G.A.C.
nonché la tardività dello stesso. Nel merito ne chiedeva il rigetto in quanto totalmente destituito di fondamento.
In via preliminare va precisato che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale o incidentale), né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno (cfr. artt.
329, 346 e 336 cod. proc. civ.), con esonero del
Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito.
Sempre in via preliminare, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello dovendosi evidenziare che il gravame proposto appare conforme ai requisiti legislativamente imposti, essendo chiaramente individuate le parti della sentenza che si intendono impugnare, i relativi motivi, e la decisione di cui si richiede l'adozione.
Risulta fondata invece l'eccezione di tardività dell'appello.
L'appello deve essere dichiarato inammissibile in quanto tardivamente proposto. La parte appellante ha provveduto a notificare l'atto d'appello in data 6.09.2022, presso il procuratore costituito in primo grado per l'appellata, mentre la sentenza gravata risulta notificata in data
24.05.2022.
Orbene l'atto di appello deve ritenersi senz'altro tardivo rispetto al termine di trenta giorni indicato dall'art 325 c.p.c., in quanto avrebbe dovuto essere proposto nei trenta giorni ed entro il 23.06.2022.
A nulla rileva l'eccezione proposta dalla convenuta in riferimento alla mancanza dell'attestazione di conformità della sentenza notificata di primo grado, in quanto la stessa integra, tutt'al più, una mera irregolarità, non avendo inoltre lo stesso appellante provveduto a
. 4 N. 4590/2022 R.G.A.C.
disconoscere la conformità della copia informale all'originale notificatogli ex art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 82 del 2005.
Per le ragioni su esposte l'appello va pertanto dichiarato inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Poiché l'appello è respinto, ai sensi dell'art. 13, comma
1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.
P.Q.M
Il giudice monocratico, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1. Dichiara inammissibile l'appello;
2. Condanna il in persona Parte_1 del sindaco pro tempore, al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 1.721,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CA;
3. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R.
n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.
Torre Annunziata, 12 aprile 2025
. 5 N. 4590/2022 R.G.A.C.
.
Il giudice
Dott. Massimo Palescandolo
6
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Massimo Palescandolo, giudice unico in funzione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4590 dell'anno 2022 del
Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, avente ad oggetto: appello avverso sentenza n. 2596/2022, vertente tra
(C.F. , in persona Parte_1 P.IVA_1 del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in alla via Gen. A. Dalla Chiesa, rapp.to e Parte_1 difeso dall'avv. Adriano Licenziati (C.F.
) in virtù di procura apposta in calce C.F._1 all'atto di appello
- APPELLANTE-
E
(nata a [...] [...] – C.F. CP_1 Parte_1
, elettivamente domiciliata in CodiceFiscale_2 [...] al Vico Supportico I Trotti n. 6 presso lo Parte_1 studio dell'avv. Maria Luisa Scognamiglio (C.F.
[...]
dalla quale è rappresentata e difesa in C.F._3 virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione in appello.
-APPELLATA-
* * *
__________________________________________________________________________________________ (*) Art. 118 disp. att. Cpc (Motivazione della sentenza): La motivazione della sentenza…consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi N. 4590/2022 R.G.A.C.
PRELIMINARMENTE QUESTO GIUDICE DEVE DARE ATTO DI ESSERE
STATO NOMINATO COMMISSARIO PER IL CONCORSO DI MAGISTRATO
TRIBUTARIO PER LA QUAL COSA SI È TROVATO IN ESONERO
TOTALE DALLE FUNZIONI GIURISDIZIONALI PER IL PERIODO 1°
OTTOBRE 2024 – 14 FEBBRAIO 2025.
ALLO SCRIVENTE ERA PERTANTO INIBITA LA STESURA E IL
DEPOSITO DELLA SENTENZA PER TUTTO L'INDICATO PERIODO,
ATTESO CHE IL TERMINE PER IL DEPOSITO DELLE MEMORIE DI
REPLICA EX ART. 190 CPC RISULTA ESSERE SCADUTO IN DATA 22
GENNAIO 2025.
Rientrato, pertanto, in servizio solo da lunedì 17 febbraio 2025, in luogo di una rimessione sul ruolo (per un successivo e formale deposito nei termini ordinari), si provvede “più concretamente” a depositare la presente sentenza.
++++
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato CP_1 conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di
Torre Annunziata, il nella Parte_1 persona del Sindaco p.t., al fine di sentir accertare la responsabilità del sinistro avvenuto in data 06.08.2017 alle ore 14.45 circa, in alla via Parte_1
Parallela alla Litoranea.
A tal fine premetteva che nelle suddette circostanze di tempo e di luogo l'istante, nel percorrere a piedi il marciapiede di via Parallela alla Litoranea in Parte_1
, rovinava al suolo a causa della presenza di una
[...] lesione su di un tombino di cemento presente sul detto marciapiede, il quale risultava sconnesso e parzialmente aperto, non visibile e non prevedibile.
Aggiungeva che a seguito della caduta l'attrice riportava lesioni personali per le quali se ne richiedeva il
. 2 N. 4590/2022 R.G.A.C.
trasporto tramite P.S. dell'Ospedale di Boscotrecase ove le veniva diagnosticato “contusione gamba dx e ginocchio dx con flc ed esposizione del sottocute”, con prognosi di gg. 10.
Si costituiva il eccependo Parte_1
l'infondatezza della domanda. Concludeva chiedendone il rigetto e in via gradata il concorso di colpa della danneggiata.
Espletata l'istruttoria con l'assunzione di prova testimoniale e ctu medico legale, la causa sulle conclusioni delle parti veniva rimessa in decisione.
Con sentenza n. 2596/2022, pubblicata in data 09.05.2022, il Giudice di Pace di Torre Annunziata, accoglieva la domanda condannando il al Parte_1 pagamento in favore dell'attrice della somma di euro
2.944,33 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo, nonché al pagamento delle spese di lite.
Con atto di citazione ritualmente notificato il
[...]
in nome del sindaco pro tempore, ha Parte_1 proposto appello con cui ha chiesto la riforma della sentenza de qua, nonché la condanna dell'appellata alla restituzione di tutto quanto ottenuto in virtù della sentenza di primo grado con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
A fondamento del gravame ha lamentato l'erronea valutazione del materiale probatorio acquisito, non avendo il giudice di primo grado tenuto conto delle discrasie emerse dalla prova testimoniale in relazione alla possibilità di prevedere l'insidia.
Nel costituirsi in giudizio l'appellata ha chiesto dichiararsi inammissibile l'appello ex art. 348 c.c.,
. 3 N. 4590/2022 R.G.A.C.
nonché la tardività dello stesso. Nel merito ne chiedeva il rigetto in quanto totalmente destituito di fondamento.
In via preliminare va precisato che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale o incidentale), né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno (cfr. artt.
329, 346 e 336 cod. proc. civ.), con esonero del
Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito.
Sempre in via preliminare, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello dovendosi evidenziare che il gravame proposto appare conforme ai requisiti legislativamente imposti, essendo chiaramente individuate le parti della sentenza che si intendono impugnare, i relativi motivi, e la decisione di cui si richiede l'adozione.
Risulta fondata invece l'eccezione di tardività dell'appello.
L'appello deve essere dichiarato inammissibile in quanto tardivamente proposto. La parte appellante ha provveduto a notificare l'atto d'appello in data 6.09.2022, presso il procuratore costituito in primo grado per l'appellata, mentre la sentenza gravata risulta notificata in data
24.05.2022.
Orbene l'atto di appello deve ritenersi senz'altro tardivo rispetto al termine di trenta giorni indicato dall'art 325 c.p.c., in quanto avrebbe dovuto essere proposto nei trenta giorni ed entro il 23.06.2022.
A nulla rileva l'eccezione proposta dalla convenuta in riferimento alla mancanza dell'attestazione di conformità della sentenza notificata di primo grado, in quanto la stessa integra, tutt'al più, una mera irregolarità, non avendo inoltre lo stesso appellante provveduto a
. 4 N. 4590/2022 R.G.A.C.
disconoscere la conformità della copia informale all'originale notificatogli ex art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 82 del 2005.
Per le ragioni su esposte l'appello va pertanto dichiarato inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Poiché l'appello è respinto, ai sensi dell'art. 13, comma
1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.
P.Q.M
Il giudice monocratico, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1. Dichiara inammissibile l'appello;
2. Condanna il in persona Parte_1 del sindaco pro tempore, al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 1.721,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CA;
3. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R.
n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.
Torre Annunziata, 12 aprile 2025
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