Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 11/03/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
R.g. n. 2530/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati:
1. Dott. Giovanni D'Onofrio
- Presidente -
- Giudice - 2. Dott.ssa Giovanna Caso
3. Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore -
nel procedimento r.g. n. 2530/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 07/03/2025,
avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
e Parte_2 entrambiletto il ricorso depositato in data 28/10/2024 da Parte 1
rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv.to CARMELA NATALE, tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in Alvignano (CE) in data
Per
14/08/2005 e che dalla loro unione sono nati i figli Per 1 (il 04.05.2006) e (il 29.09.2015);
lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
autorizzare i coniugi a vivere separati:
disporre l'assegnazione della casa coniugale, al sig. ON OL già di sua proprietà in quanto la sig.ra VE AN insieme ai figli abiteranno in altro appartamento appena sarà disponibile.
disporre l'affido condiviso per i figli RA e IO minorenni, con residenza privilegiata presso la madre. I genitori, quindi, eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si trovano al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per l'equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
regolare il diritto di visita/prelievo a favore del sig. ON della figlia IO come segue, atteso che RA a breve conseguirà la maggiore età:
prelievo per due giorni a settimana, il martedì e giovedì dalle ore 18 alle ore 21, compatibilmente agli impegni scolastici e sportivi della minore;
per i pernottamenti presso l'abitazione del padre, la minore resterà con il padre durante il
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week-end, dalle ore 9.00 del sabato alle or 20.00 della domenica, a settimane alterne;
prelievo durante le festività natalizie, ad anni alterni o dalle ore 9.00 del 24 dicembre alle ore 20.00 del 25 dicembre o dalle ore 9.00 del 31 dicembre alle ore 20.00 del 01 gennaio;
prelievo durante le festività pasquali, ad anni alterni o dalle ore 9.00 alle ore 20.00 del giorno di Pasqua o dalle ore 9:00 alle ore 20,00 del lunedì in Albis sempre nel rispetto dell'alternanza;
prelievo per quindici giorni consecutivi nel mese di agosto e ciò in funzione delle esigenze di entrambi i genitori e, previa comunicazione che gli stessi vorranno scambiarsi con congruo anticipo, ovvero entro il 31 maggio di ogni anno, precisando il luogo esatto in cui la minore soggiornerà in caso di vacanza nonché i relativi recapiti. - Il sig. ON OL verserà alla sig.ra VE tramite accredito in c/c, entro e non oltre il giorno
10 (dieci) di ogni mese, l'assegno di mantenimento per i figli pari ad € 200 euro ciascuno assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione. Sono poste a carico del sig. ON OL la retta scolastica del figlio RA (euro 200,00), la rata per l'acquisto del veicolo tg DT 181 ZA
(euro 150,00) e la rata del motociclo tg FA 96694 (euro 100,00);
il sig. ON OL verserà alla sig.ra VE altresì, l'intero importo dell'assegno unico, pari ad
€ 400,00 comprensivo quindi anche della quota di sua spettanza impegnandosi sinora ad attivarsi con solerzia presso gli Uffici competenti affinché tale assegno unico venga erogato direttamente alla sig.ra VE nell'intero importo di cui sopra. il veicolo Fiat Panda tg EP 722 BV di proprietà ON OL resterà nella disponibilità della sig.ra VE AN che la userà in modo esclusivo, procedendo al passaggio di proprietà solo successivamente;
Le spese straordinarie nell'interesse della figlia sono poste a carico di ciascun genitore nella
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misura del 50%. Le stesse verranno preventivamente concordate tra le parti e verranno rimborsate solo dietro pagamento di ricevuta fiscale e/o fattura. Le spese straordinarie non concordate potranno essere rimborsate senza un preventivo accordo solo se si dimostra l'urgenza e l'indifferibilità delle stesse.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
Ogni debito dei coniugi contratto anche in costanza di matrimonio resterà a carico del solo contraente.
Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome della figlia ai fini della validità per l'espatrio.
rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge;
ritenuto che le pattuizioni siano conformi agli interessi della figlia minore;
letto il parere favorevole del P.M.;
visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) Pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi Parte 1 nata a [...] il [...], e Parte_2 nato a
,
IM ES (CE) il 22/12/1979;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Alvignano (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) - atto n. 17,
parte II, serie A, anno 2005;
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Santa Maria C.V. nella camera di consiglio del 10.3.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Giovanni D'Onofrio Dott.ssa Rossella Di Palo