Art. 9.
Il Consiglio di amministrazione ha le seguenti funzioni:
a) elegge il presidente ed il vicepresidente;
b) predispone il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo da presentare al Comitato dei delegati per l'approvazione;
c) determina l'importo delle somme da assegnare ai Fondi previsti dalla presente legge:
d) delibera l'investimento delle disposizioni patrimoniali;
e) adempie a tutte le altre funzioni concernenti la amministrazione del patrimonio della Cassa ed a quelle che non risultano espressamente assegnate ad altri organi;
f) delibera il regolamento organico ed il trattamento economico della Cassa e le eventuali successive modificazioni;
g) provvede alla nomina del direttore della Cassa, nomina soggetta all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
h) delibera sui ricorsi contro le deliberazioni della Giunta.
Le delibere di cui alle lettere f) e g) sono sottoposte all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. ((Il consiglio di amministrazione puo' delegare in tutto o in parte al presidente, nonche' alla giunta esecutiva, l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dalle lettere d) ed e) del primo comma del presente articolo))
Il Consiglio di amministrazione ha le seguenti funzioni:
a) elegge il presidente ed il vicepresidente;
b) predispone il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo da presentare al Comitato dei delegati per l'approvazione;
c) determina l'importo delle somme da assegnare ai Fondi previsti dalla presente legge:
d) delibera l'investimento delle disposizioni patrimoniali;
e) adempie a tutte le altre funzioni concernenti la amministrazione del patrimonio della Cassa ed a quelle che non risultano espressamente assegnate ad altri organi;
f) delibera il regolamento organico ed il trattamento economico della Cassa e le eventuali successive modificazioni;
g) provvede alla nomina del direttore della Cassa, nomina soggetta all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
h) delibera sui ricorsi contro le deliberazioni della Giunta.
Le delibere di cui alle lettere f) e g) sono sottoposte all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. ((Il consiglio di amministrazione puo' delegare in tutto o in parte al presidente, nonche' alla giunta esecutiva, l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dalle lettere d) ed e) del primo comma del presente articolo))