Articolo 9 della Legge 3 febbraio 1963, n. 100
Articolo 8Articolo 10
Versione
29 marzo 1963
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Versione
1 gennaio 1987
Art. 9.
Il Consiglio di amministrazione ha le seguenti funzioni:
a) elegge il presidente ed il vicepresidente;
b) predispone il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo da presentare al Comitato dei delegati per l'approvazione;
c) determina l'importo delle somme da assegnare ai Fondi previsti dalla presente legge:
d) delibera l'investimento delle disposizioni patrimoniali;
e) adempie a tutte le altre funzioni concernenti la amministrazione del patrimonio della Cassa ed a quelle che non risultano espressamente assegnate ad altri organi;
f) delibera il regolamento organico ed il trattamento economico della Cassa e le eventuali successive modificazioni;
g) provvede alla nomina del direttore della Cassa, nomina soggetta all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
h) delibera sui ricorsi contro le deliberazioni della Giunta.
Le delibere di cui alle lettere f) e g) sono sottoposte all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. ((Il consiglio di amministrazione puo' delegare in tutto o in parte al presidente, nonche' alla giunta esecutiva, l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dalle lettere d) ed e) del primo comma del presente articolo))
Entrata in vigore il 1 gennaio 1987