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Sentenza 5 luglio 2021
Ordinanza cautelare 17 dicembre 2021
Rigetto
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 05/07/2021, n. 890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 890 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/07/2021
N. 00890/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00525/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 525 del 2019, proposto da
EN FO, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Dugato, Maria Gaia Cavallari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio ST NO in Venezia, San Marco 5278;
contro
Comune di Caorle, non costituito in giudizio;
Il LA di UC NN & C. S.n.c., rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Facchin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della nota prot. n. 9271 del 15 marzo 2019 dell'Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata, Settore Politiche Territoriali e Sviluppo Economico, del Comune di Caorle, avente ad oggetto il diniego dell'amministrazione ad esercitare i poteri di controllo e ad assumere atti in autotutela con riferimento alla SCIA in sanatoria per condotti verticali cucine, impianto estrazione fumi con canna fumaria, ventilconvettore con canale zona tenda e opere forometriche e murarie;
- della Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai sensi dell'art. 22 del p.r. n. 380 del 2001, presentata tramite SUAP al Comune di Caorle in data 22 dicembre 2017 dalla ditta Il LA di UC NN & C. s.n.c. e registrata al protocollo generale del Comune in data 27 dicembre 2017 al n. 40057;
- del provvedimento del Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Caorle del 6 ottobre 2017 avente ad oggetto la verifica di congruità urbanistica della tenda rispetto all'art. 12 del Regolamento comunale inerente mezzi pubblicitari, tende e arredi;
- della nota prot. n. 21776 del 12 giugno del 2018 del Dirigente del Settore Politiche Territoriali e Sviluppo Economico;
- di ogni atto presupposto, conseguente e comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Il LA di UC NN & C. S.n.c.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 giugno 2021 il dott. Marco NA;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente ha impugnato il diniego dell’Amministrazione comunale di esercitare il potere di autotutela in relazione alla segnalazione di inizio attività in sanatoria presentata dalla controinteressata in data 22 dicembre 2017, ai sensi dell’art. 37 T.U. Edilizia, e alle opere così sanate, deducendone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere.
Assume, in particolare, la ricorrente che in forza di detta SCIA in sanatoria del 2017 sarebbe stata illegittimamente sanata una tenda del ristorante gestito dalla controinteressata, che, per struttura, caratteristiche e impiantistica, integrerebbe un nuovo volume (al punto da costituire un vero e proprio nuovo locale da adibire a ristorazione), attuando una trasformazione urbanistico-edilizia del territorio, e sarebbe, pertanto, soggetta a permesso di costruire.
L’Amministrazione avrebbe dovuto accogliere l’istanza della ricorrente ed esercitare i poteri di autotutela sollecitati dall’odierna istante, non essendo la SCIA un titolo edilizio sufficiente a sanare un’opera del tipo di quella per cui è causa, la cui realizzazione avrebbe richiesto il rilascio del permesso di costruire.
Si è costituita in giudizio la controinteressata, ripercorrendo le vicende che hanno caratterizzato la tenda di cui trattasi, installata nel 1992 e modificata nel 2014 in regime di edilizia libera (v. denuncia di attività di edilizia libera in sanatoria, prot. 8377/2014 avverso la quale nessuna iniziativa giudiziale è stata intrapresa dalla ricorrente) e chiedendo il rigetto del ricorso.
All’udienza pubblica in epigrafe indicata la causa è passata in decisione.
Il ricorso non merita accoglimento poiché proposto sull’erroneo presupposto che il nuovo volume generato dalla tenda per cui è causa sarebbe ricollegabile alle modifiche oggetto della SCIA in sanatoria presentata dalla controinteressata nel dicembre 2017.
L’assunto è del tutto sfornito di prova e risulta, anzi, smentito dagli atti del procedimento, dai quali risulta che la SCIA in sanatoria del 2017 non ha interessato la struttura della tenda, essendo rivolta alla sanatoria di irregolarità preesistenti, riguardanti principalmente condutture ed impianti.
La SCIA in sanatoria del 2017 contestata dalla ricorrente riguarda, infatti, “condotti verticali cucine, impianto estrazione fumi con canna fumaria, ventilconvettore con canale zona tenda e opere forometriche e murarie” ed interessa solo marginalmente la tenda del ristorante, nella misura in cui prevede l’installazione di un ventilconvettore con canalizzazione nella zona tenda: opera che, tuttavia, non è idonea alla creazione di un nuovo volume né ad aumentare il carico urbanistico.
L’Amministrazione comunale non era, pertanto, tenuta ad esercitare i poteri di autotutela in relazione ad una SCIA che ha un oggetto diverso da quello rappresentato dalla ricorrente e che è rivolta alla sanatoria di opere (ventilconvettore con canalizzazione nella zona tenda, per quel che qui interessa) che non incidono sulla struttura della tenda e sul suo ancoraggio a terra e che sono inidonee a creare un nuovo volume e ad aumentare il carico urbanistico.
Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso deve essere respinto, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente a rifondere alla controinteressata le spese di lite, liquidate in € 3000, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2021, tenutasi da remoto mediante videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:
LB Pasi, Presidente
Marco NA, Primo Referendario, Estensore
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco NA | LB Pasi |
IL SEGRETARIO