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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 24/12/2025, n. 3592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3592 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1608/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: Dott.ssa Francesca Vullo Presidente rel. est. Dott.ssa Roberta Nunnari Consigliera Dott.ssa Cristina Giannelli Consigliera
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1608/2025 promossa in grado d'appello DA (C.F. , elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1 via L. Manara, n. 11, Milano, presso lo studio dell'Avv. Schillaci Francesco Paolo del Foro di Milano che la rappresenta e difende come da delega in atti. APPELLANTE CONTRO (C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in via E. Visconti Venosta, n. 3, Milano, presso lo studio dell'Avv. Marpillero Giorgio che la rappresenta e difende come da delega in atti. APPELLATA
avente ad oggetto: assicurazione e diritto di surroga ex art. 1916 c.c. sulle seguenti conclusioni. Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis:
- In via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
pagina 1 di 5 - In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 2135/2025 emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Decima Civile, Giudice Dr.ssa Annamaria Salerno, nell'ambito del giudizio R.G. n. 3463/2023, depositata in cancelleria in data 14.3.2025 e notificata il 24.4.2025, accertare e dichiarare la nullità della sentenza per i motivi esposti in narrativa. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre cpa come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”
Per Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis rejectis: in via preliminare rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza nel merito respingere perchè destituito di fondamento giuridico e fattuale l'appello proposto dalla signora avverso la sentenza n. 2135/2025, resa e pubblicata in data Parte_1
14.03.2025 dal Tribunale di Milano, G.U. Dott.ssa Annamaria Salerno e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 2135/2025, resa e pubblicata in data 14.03.2025 dal Tribunale di Milano, G.U. Dott.ssa Annamaria Salerno.
- Con il favore delle spese ed onorari di giudizio, oltre IVA, CPA e 15 % spese generali.”
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto Il Tribunale di Milano con sentenza n. 2135/2025, pubblicata in data 14.03.2025, così disponeva: CP_2
e nella determinazione dell'evento lesivo di causa occorso in data
[...] Parte_1
28.05.2021; - condanna i convenuti e in solido tra loro, Controparte_2 Parte_1 al pagamento in favore di della somma di Euro 163.664,76 a Controparte_1 titolo di danno patrimoniale oltre interessi compensativi da calcolarsi come in motivazione;
- rigetta ogni ulteriore domanda formulata da parte attrice nei confronti delle parti convenute;
- condanna, previa compensazione nella misura di un quarto, i convenuti e Controparte_2
in solido tra loro, a rifondere a parte attrice le spese di lite che si liquidano in Parte_1
Euro 10.577,25 per compensi ed Euro 589,50 per esborsi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge>>. La summenzionata sentenza è stata emessa nella contumacia di Parte_1 contumacia dichiarata all'udienza del 06.06.2023 dopo aver constatato il perfezionamento in data 06.03.2023 della notificazione dell'atto di citazione ex art. 140 c.p.c.. La sentenza è stata appellata da Parte_1
pagina 2 di 5 Si è tempestivamente costituita in giudizio Controparte_1 domandando di respingere l'appello e di confermare la sentenza di primo grado. Alla prima udienza del 06.11.2025 il giudice istruttore ha rinviato la causa all'udienza collegiale del 11.12.2025 per la discussione orale ai sensi dell'art. 350bis c.p.c.. Indi la causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025.
I motivi di appello
1. Con il primo motivo eccepisce la nullità della notifica dell'atto Parte_1 di citazione di primo grado e, conseguentemente, della sentenza. Al momento della notifica la signora era detenuta presso il carcere di San Vittore a Milano e, pertanto, ai sensi dell'art. 156 c.p.p. la notifica dell'atto di citazione doveva essere fatta presso l'indicato luogo di detenzione e non presso la residenza dell'appellante, tanto più in considerazione del fatto che l' appellata, a dire dell'appellante, era a conoscenza dello stato di detenzione della convenuta.
2. Con il secondo motivo, l'appellante lamenta di non aver ricevuto formale comunicazione da parte di di volersi surrogare nei Controparte_1 diritti delle danneggiate-assicurate ai sensi dell'art. 1916 c.c. Stante la mancata notifica, l'assicurazione sarebbe decaduta da ogni pretesa nei confronti della signora – terza responsabile del danno – il che impedirebbe all'impresa assicurativa l'esercizio del diritto di surroga e il subentro nei diritti delle indennizzate.
L'opinione della Corte Entrambi i motivi di appello sono infondati e vanno rigettati, con conseguente conferma integrale della sentenza di primo grado. I. In ordine al primo motivo, si evidenzia che l'art. 156 c.p.p., in tema di notificazioni, è norma di applicazione strettamente penalistica. Difatti, è evidente come la sua ratio trovi esclusiva genesi nell'ambito del processo penale. Inoltre, non esiste una norma nel processo civile che vi faccia espresso rinvio. Infatti, come affermato dalla Corte di cassazione <<in tema di notificazione al detenuto, a differenza quanto previsto dal codice procedura penale, manca nel rito civile una disciplina ad hoc, dovendosi pertanto applicare le regole ordinarie>> e proprie del processo civile (Cass. civ., sez. 3, ordinanza interlocutoria n. 11210 del 28.04.2025). Del resto, le ragioni e le regole che sottendono il processo civile e quello penale sono estranee tra loro, sicché è ragionevole concludere nel senso pagina 3 di 5 che, in assenza di un espresso richiamo della normativa processuale penale, questa non possa trovare applicazione nel processo civile. Ad ogni modo, si precisa che l'assicurazione non era parte del processo penale a carico di e con la conseguenza che non vi è Parte_1 Controparte_2 alcuna prova della conoscenza da parte dell'appellata dello stato di detenzione dell'appellante, conoscenza che la signora llega ma non prova. II. In ordine al secondo motivo di appello, le doglianze dell'appellante non colgono nel segno poiché basate su un'interpretazione errata dell'art. 1916 c.c. L'interpretazione letterale della norma ci restituisce la sua ratio: surrogare l'assicuratore nei diritti dell'assicurato soddisfatto nei confronti del terzo responsabile e danneggiante. Dunque, la comunicazione di surroga è dovuta al solo fine di soddisfare il diritto di credito dell'assicurazione ed evitare il pagamento liberatorio del danneggiante all'assicurato-danneggiato. In tal senso, si pronuncia la giurisprudenza di legittimità: dell'assicuratore prevista dall'art. 1916 cod. civ. integra una successione a titolo particolare nel credito risarcitorio fino alla concorrenza dell'ammontare dell'indennizzo, la quale si verifica nel momento in cui l'assicuratore fornisce notizia al terzo responsabile del pagamento effettuato all'assicurato, esprimendo la volontà di avvalersi della citata norma, ed implica l'opponibilità all'assicuratore delle eccezioni invocabili contro l'assicurato alla suddetta data, per effetto del subingresso dell'uno nella stessa posizione dell'altro>> (Cass. civ., sez. 3, sentenza n. 11457 del 17.05.2007); e ancora, tale comunicazione: far perdere all'assicurato la legittimazione ad agire contro il responsabile e di trasferirla all'assicuratore, al quale non sono opponibili i pagamenti eseguiti all'assicurato in epoca successiva alla comunicazione, e di interrompere la prescrizione nonostante l'inerzia dell'assicurato>> (Cass. civ., sez. 3, sentenza n. 24806 del 24.11.2005). L'efficacia della comunicazione non è sottoposta ad alcun limite temporale o formale. Invero, la norma non impone all'assicuratore di comunicare la volontà di surrogarsi entro un determinato termine ovvero a partire da un determinato momento né impone una determina forma. Cosicché, la comunicazione può essere contenuta finanche <<nell'atto che contiene la domanda di surroga o essere implicita nel fatto stesso proporla>> (cfr., cit. Cass. civ., sez. 3, sentenza n. 24806/2005). Dunque, l'atto di citazione che contiene la domanda di surroga ai sensi dell'art. 1916 c.c. è espressione della volontà dell'assicurazione e, data la successione a titolo particolare nel credito, produce i suddetti due effetti.
pagina 4 di 5 Nel caso de quo, la comunicazione dell'atto di citazione è correttamente avvenuta con la notifica del medesimo, sulla cui regolarità si è già detto respingendo la prima censura.
Le spese del grado seguono la regola della soccombenza e si liquidano come da dispositivo in base al d.m. n. 147 del 2022, tenuto conto del valore di causa, della difficoltà delle questioni trattate e della complessiva attività difensiva espletata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro per la riforma Parte_1 Controparte_1 della sentenza del Tribunale di Milano n. 2135/2025, pubblicata il 14.03.25, così dispone:
1. respinge l'appello e conseguentemente conferma la sentenza del Tribunale di Milano n. 2135/2025, pubblicata in data 14.03.2025;
2. condanna a rifondere le spese Parte_1 Controparte_1 di questo giudizio che si liquidano in € 4.997,00 per compensi professionali oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, co. 1 quater, D.M. 115/2002 e successive modificazioni. Così deciso in Milano da questa Corte, nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025
La Presidente dott.ssa Francesca Vullo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: Dott.ssa Francesca Vullo Presidente rel. est. Dott.ssa Roberta Nunnari Consigliera Dott.ssa Cristina Giannelli Consigliera
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1608/2025 promossa in grado d'appello DA (C.F. , elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1 via L. Manara, n. 11, Milano, presso lo studio dell'Avv. Schillaci Francesco Paolo del Foro di Milano che la rappresenta e difende come da delega in atti. APPELLANTE CONTRO (C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in via E. Visconti Venosta, n. 3, Milano, presso lo studio dell'Avv. Marpillero Giorgio che la rappresenta e difende come da delega in atti. APPELLATA
avente ad oggetto: assicurazione e diritto di surroga ex art. 1916 c.c. sulle seguenti conclusioni. Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis:
- In via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
pagina 1 di 5 - In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 2135/2025 emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Decima Civile, Giudice Dr.ssa Annamaria Salerno, nell'ambito del giudizio R.G. n. 3463/2023, depositata in cancelleria in data 14.3.2025 e notificata il 24.4.2025, accertare e dichiarare la nullità della sentenza per i motivi esposti in narrativa. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre cpa come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”
Per Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis rejectis: in via preliminare rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza nel merito respingere perchè destituito di fondamento giuridico e fattuale l'appello proposto dalla signora avverso la sentenza n. 2135/2025, resa e pubblicata in data Parte_1
14.03.2025 dal Tribunale di Milano, G.U. Dott.ssa Annamaria Salerno e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 2135/2025, resa e pubblicata in data 14.03.2025 dal Tribunale di Milano, G.U. Dott.ssa Annamaria Salerno.
- Con il favore delle spese ed onorari di giudizio, oltre IVA, CPA e 15 % spese generali.”
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto Il Tribunale di Milano con sentenza n. 2135/2025, pubblicata in data 14.03.2025, così disponeva: CP_2
e nella determinazione dell'evento lesivo di causa occorso in data
[...] Parte_1
28.05.2021; - condanna i convenuti e in solido tra loro, Controparte_2 Parte_1 al pagamento in favore di della somma di Euro 163.664,76 a Controparte_1 titolo di danno patrimoniale oltre interessi compensativi da calcolarsi come in motivazione;
- rigetta ogni ulteriore domanda formulata da parte attrice nei confronti delle parti convenute;
- condanna, previa compensazione nella misura di un quarto, i convenuti e Controparte_2
in solido tra loro, a rifondere a parte attrice le spese di lite che si liquidano in Parte_1
Euro 10.577,25 per compensi ed Euro 589,50 per esborsi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge>>. La summenzionata sentenza è stata emessa nella contumacia di Parte_1 contumacia dichiarata all'udienza del 06.06.2023 dopo aver constatato il perfezionamento in data 06.03.2023 della notificazione dell'atto di citazione ex art. 140 c.p.c.. La sentenza è stata appellata da Parte_1
pagina 2 di 5 Si è tempestivamente costituita in giudizio Controparte_1 domandando di respingere l'appello e di confermare la sentenza di primo grado. Alla prima udienza del 06.11.2025 il giudice istruttore ha rinviato la causa all'udienza collegiale del 11.12.2025 per la discussione orale ai sensi dell'art. 350bis c.p.c.. Indi la causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025.
I motivi di appello
1. Con il primo motivo eccepisce la nullità della notifica dell'atto Parte_1 di citazione di primo grado e, conseguentemente, della sentenza. Al momento della notifica la signora era detenuta presso il carcere di San Vittore a Milano e, pertanto, ai sensi dell'art. 156 c.p.p. la notifica dell'atto di citazione doveva essere fatta presso l'indicato luogo di detenzione e non presso la residenza dell'appellante, tanto più in considerazione del fatto che l' appellata, a dire dell'appellante, era a conoscenza dello stato di detenzione della convenuta.
2. Con il secondo motivo, l'appellante lamenta di non aver ricevuto formale comunicazione da parte di di volersi surrogare nei Controparte_1 diritti delle danneggiate-assicurate ai sensi dell'art. 1916 c.c. Stante la mancata notifica, l'assicurazione sarebbe decaduta da ogni pretesa nei confronti della signora – terza responsabile del danno – il che impedirebbe all'impresa assicurativa l'esercizio del diritto di surroga e il subentro nei diritti delle indennizzate.
L'opinione della Corte Entrambi i motivi di appello sono infondati e vanno rigettati, con conseguente conferma integrale della sentenza di primo grado. I. In ordine al primo motivo, si evidenzia che l'art. 156 c.p.p., in tema di notificazioni, è norma di applicazione strettamente penalistica. Difatti, è evidente come la sua ratio trovi esclusiva genesi nell'ambito del processo penale. Inoltre, non esiste una norma nel processo civile che vi faccia espresso rinvio. Infatti, come affermato dalla Corte di cassazione <<in tema di notificazione al detenuto, a differenza quanto previsto dal codice procedura penale, manca nel rito civile una disciplina ad hoc, dovendosi pertanto applicare le regole ordinarie>> e proprie del processo civile (Cass. civ., sez. 3, ordinanza interlocutoria n. 11210 del 28.04.2025). Del resto, le ragioni e le regole che sottendono il processo civile e quello penale sono estranee tra loro, sicché è ragionevole concludere nel senso pagina 3 di 5 che, in assenza di un espresso richiamo della normativa processuale penale, questa non possa trovare applicazione nel processo civile. Ad ogni modo, si precisa che l'assicurazione non era parte del processo penale a carico di e con la conseguenza che non vi è Parte_1 Controparte_2 alcuna prova della conoscenza da parte dell'appellata dello stato di detenzione dell'appellante, conoscenza che la signora llega ma non prova. II. In ordine al secondo motivo di appello, le doglianze dell'appellante non colgono nel segno poiché basate su un'interpretazione errata dell'art. 1916 c.c. L'interpretazione letterale della norma ci restituisce la sua ratio: surrogare l'assicuratore nei diritti dell'assicurato soddisfatto nei confronti del terzo responsabile e danneggiante. Dunque, la comunicazione di surroga è dovuta al solo fine di soddisfare il diritto di credito dell'assicurazione ed evitare il pagamento liberatorio del danneggiante all'assicurato-danneggiato. In tal senso, si pronuncia la giurisprudenza di legittimità: dell'assicuratore prevista dall'art. 1916 cod. civ. integra una successione a titolo particolare nel credito risarcitorio fino alla concorrenza dell'ammontare dell'indennizzo, la quale si verifica nel momento in cui l'assicuratore fornisce notizia al terzo responsabile del pagamento effettuato all'assicurato, esprimendo la volontà di avvalersi della citata norma, ed implica l'opponibilità all'assicuratore delle eccezioni invocabili contro l'assicurato alla suddetta data, per effetto del subingresso dell'uno nella stessa posizione dell'altro>> (Cass. civ., sez. 3, sentenza n. 11457 del 17.05.2007); e ancora, tale comunicazione: far perdere all'assicurato la legittimazione ad agire contro il responsabile e di trasferirla all'assicuratore, al quale non sono opponibili i pagamenti eseguiti all'assicurato in epoca successiva alla comunicazione, e di interrompere la prescrizione nonostante l'inerzia dell'assicurato>> (Cass. civ., sez. 3, sentenza n. 24806 del 24.11.2005). L'efficacia della comunicazione non è sottoposta ad alcun limite temporale o formale. Invero, la norma non impone all'assicuratore di comunicare la volontà di surrogarsi entro un determinato termine ovvero a partire da un determinato momento né impone una determina forma. Cosicché, la comunicazione può essere contenuta finanche <<nell'atto che contiene la domanda di surroga o essere implicita nel fatto stesso proporla>> (cfr., cit. Cass. civ., sez. 3, sentenza n. 24806/2005). Dunque, l'atto di citazione che contiene la domanda di surroga ai sensi dell'art. 1916 c.c. è espressione della volontà dell'assicurazione e, data la successione a titolo particolare nel credito, produce i suddetti due effetti.
pagina 4 di 5 Nel caso de quo, la comunicazione dell'atto di citazione è correttamente avvenuta con la notifica del medesimo, sulla cui regolarità si è già detto respingendo la prima censura.
Le spese del grado seguono la regola della soccombenza e si liquidano come da dispositivo in base al d.m. n. 147 del 2022, tenuto conto del valore di causa, della difficoltà delle questioni trattate e della complessiva attività difensiva espletata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro per la riforma Parte_1 Controparte_1 della sentenza del Tribunale di Milano n. 2135/2025, pubblicata il 14.03.25, così dispone:
1. respinge l'appello e conseguentemente conferma la sentenza del Tribunale di Milano n. 2135/2025, pubblicata in data 14.03.2025;
2. condanna a rifondere le spese Parte_1 Controparte_1 di questo giudizio che si liquidano in € 4.997,00 per compensi professionali oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, co. 1 quater, D.M. 115/2002 e successive modificazioni. Così deciso in Milano da questa Corte, nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025
La Presidente dott.ssa Francesca Vullo
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