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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/04/2025, n. 1506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1506 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 10630/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...] il [...] (Avv. DI PISA Parte_1
SALVATORE);
E
, nata a [...] il [...] (Avv. MESSINA Controparte_1
ROSARIA );
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio - Scioglimento matrimonio
Conclusioni dei ricorrenti: come verbale di udienza del 01/04/2025 al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso introduttivo dell'odierno giudizio, depositato in data 09/09/2024,
ha richiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del Parte_1
matrimonio civile contratto con . Controparte_2
All'udienza del 01/04/2025, le parti hanno raggiunto un accordo per la pronuncia del divorzio e, a seguito di ciò, il Giudice ha disposto l'esecuzione delle attività consequenziali.
Ciò detto, ricorrono, nel caso di specie, le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
• la separazione giudiziale tra le parti è stata pronunciata dal Tribunale di
Palermo, con sentenza n. 1020/2024 del 19 febbraio 2024, passata in giudicato, come da attestazione in atti;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Orbene, tenuto conto che le parti hanno chiesto congiuntamente ed unicamente pronuncia sullo status senza prevedere ulteriori pattuizioni e che dette condizioni appaiono al Collegio conformi alla legge ed all'ordine pubblico, la domanda va accolta.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Monreale, in data
04/08/2022, da , nato a [...] il [...] e da Parte_1
, nata a [...] il [...], iscritto nei Controparte_1
registri dello Stato civile di detto Comune al n. 24, parte I, dell'anno 2022, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, il 03/04/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 10630/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...] il [...] (Avv. DI PISA Parte_1
SALVATORE);
E
, nata a [...] il [...] (Avv. MESSINA Controparte_1
ROSARIA );
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio - Scioglimento matrimonio
Conclusioni dei ricorrenti: come verbale di udienza del 01/04/2025 al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso introduttivo dell'odierno giudizio, depositato in data 09/09/2024,
ha richiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del Parte_1
matrimonio civile contratto con . Controparte_2
All'udienza del 01/04/2025, le parti hanno raggiunto un accordo per la pronuncia del divorzio e, a seguito di ciò, il Giudice ha disposto l'esecuzione delle attività consequenziali.
Ciò detto, ricorrono, nel caso di specie, le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
• la separazione giudiziale tra le parti è stata pronunciata dal Tribunale di
Palermo, con sentenza n. 1020/2024 del 19 febbraio 2024, passata in giudicato, come da attestazione in atti;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Orbene, tenuto conto che le parti hanno chiesto congiuntamente ed unicamente pronuncia sullo status senza prevedere ulteriori pattuizioni e che dette condizioni appaiono al Collegio conformi alla legge ed all'ordine pubblico, la domanda va accolta.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Monreale, in data
04/08/2022, da , nato a [...] il [...] e da Parte_1
, nata a [...] il [...], iscritto nei Controparte_1
registri dello Stato civile di detto Comune al n. 24, parte I, dell'anno 2022, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, il 03/04/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.