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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 17/10/2025, n. 907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 907 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 193/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico, nella persona della dott.ssa Emanuela Luciani, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 193 dell'anno 2024
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1 in virtù di mandato in atti, dall'Avv. Luca Marcari ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Campobasso, alla Via Monte Sabotino n. 7
- attrice -
CONTRO
(C.F. Controparte_1 C.F._2
- convenuto contumace -
Fatto e Diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato ha Parte_1 convenuto in giudizio , al fine di ottenere il risarcimento del Controparte_1 danno morale da lei subito, quantificato nella somma di € 25.000,00, in conseguenza delle condotte poste in essere da quest'ultimo nel corso del rapporto coniugale.
Ha precisato di aver contratto matrimonio concordatario con lo in CP_1 data 03.09.2005, e che sin dai primi mesi del matrimonio lo stesso ha manifestato atteggiamenti di violenza fisica e verbale nei suoi confronti, con continui maltrattamenti, soprusi ed umiliazioni in suo danno, tanto da ingenerare in lei timore per il suo benessere psico-fisico e per quello dei figli.
Ha aggiunto di essersi separata dal marito nel gennaio del 2017, e di aver poi sporto una denuncia-querela nei suoi confronti, in data 24.01.2017, alla quale è seguito un procedimento penale, definito con sentenza ex art. 444 c.p.p. n. 18/2020 dell'11.02.2020, mediante la quale lo è stato CP_1
1 condannato alla pena di mesi 6 di reclusione, perché ritenuto responsabile del reato di atti persecutori ai suoi danni.
Ha quindi dedotto che la ripetizione delle condotte violente e minacciose da parte del convenuto, la conseguente destabilizzazione del suo stato d'animo e del suo equilibrio psicologico e, dunque, il connesso perdurante e grave stato di ansia, che l'avrebbe costretta ad alterare le sue abitudini di vita per il timore per la sua incolumità, le avrebbero provocato un danno morale, da ritenersi sussistente in via presuntiva, alla luce del grave fatto illecito subito, risarcibile ai sensi degli artt. 2043 e 2059 c.c.
All'esito dell'udienza dell'08.07.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., dichiarata la contumacia del convenuto ed in assenza di richieste istruttorie, è stata fissata l'udienza del 17.09.2025, nel corso della quale parte attrice ha precisato le conclusioni e discusso la causa ex art. 281 sexies c.p.c., riportandosi interamente ai propri atti ed insistendo per l'integrale accoglimento delle proprie richieste.
Lo scrivente giudice ha dunque riservato il deposito della sentenza nel termine di giorni 30.
***
La domanda proposta dalla è infondata e deve essere rigettata. Parte_1
Onde ritenere provato un illecito aquiliano è infatti necessario verificare l'esistenza di tutti gli elementi di struttura richiamati dall'art. 2043 c.c., disposizione che prevede la nascita di una obbligazione risarcitoria, quale conseguenza giuridica dell'accertamento di un fatto illecito, costituito da una condotta altrui causalmente connessa ad un danno ingiusto, dunque
“contra ius”.
Nel caso di specie difetta tuttavia la prova, già sul piano della mera materialità, del fatto illecito, al quale dovrebbe essere causalmente connesso il danno lamentato dall'attrice.
L'attrice ha infatti chiesto l'accertamento e la dichiarazione della responsabilità dello , per gli atti lesivi di cui sopra, da lui posti in CP_1 essere ai suoi danni, ponendo a fondamento della domanda la citata sentenza n. 18/2020 dell'11.02.2020, pronunciata ex art. 444 c.p.p.
L'art. 445, comma 1-bis c.p.p. espressamente prevede, tuttavia, che la sentenza ex art. 444 comma 2 c.p.p., anche se pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia nel giudizio civile. La sentenza penale di patteggiamento, dunque, non vincola in alcun modo il giudice civile, per espressa previsione normativa.
Nel nostro ordinamento una sentenza penale può del resto avere effetti preclusivi o vincolanti in sede civile solo se tali effetti siano espressamente previsti dalla legge, e ciò non vale nel caso di specie, come visto.
La Corte di Cassazione è più volte intervenuta sulla questione, confermando che la sentenza penale di patteggiamento non ha efficacia di vincolo né di giudicato, né inverte l'onere della prova, nel giudizio civile di risarcimento e restituzione, e che essa per il giudice civile non è un atto, ma un fatto e, come qualsiasi altro fatto del mondo reale, può costituire un indizio,
2 utilizzabile solo insieme ad altri indizi, se ricorrono i tre requisiti di cui all'art. 2729 c.c., ossia la gravità, la precisione e la concordanza delle c.d. presunzioni (Cass. Civ. sent. n. 20170 del 30/07/2018; Cass. Civ. Sez. I, sent. n. 16838 del 25/05/2022; Cass. Civ., sez. III, ord. n. 7014 dell'11/03/2020).
Ne deriva che il giudice civile può considerare la sentenza penale di patteggiamento “come elemento di prova, che può essere considerato in ragione dell'assenza di un principio di tipicità della prova nel giudizio civile e della possibilità delle parti di contestare, in detto giudizio, i fatti accertati in sede penale” (cfr. Cassazione civile, sez. III, 31/01/2024, n. 2897), utilizzabile quale “prova atipica”, ma soltanto assieme ad altri elementi, non essendo la stessa da sola sufficiente al fine di ritenere provato l'illecito, rilevante anche penalmente, nel giudizio civile.
Pur essendo equiparata a una pronuncia di condanna, la sentenza di patteggiamento non è infatti ontologicamente qualificabile come tale, traendo origine da un accordo delle parti, di talchè non può farsi da essa discendere tout court la prova dell'ammissione di responsabilità da parte dell'imputato.
Non bisogna a tal proposito dimenticare, infatti, che la sentenza che accoglie il patteggiamento contiene un accertamento incompleto della responsabilità dell'imputato, in quanto il giudice si limita ad una verifica essenzialmente negativa, relativa alla non esistenza di una causa di non punibilità (art. 444 comma 2 c.p.p.).
E' questa la ragione per cui, a parere dello scrivente giudice, la sentenza di patteggiamento prodotta nel presente giudizio non è prova sufficiente dell'illecito, atteso che nel caso di specie sono del tutto carenti ulteriori elementi, anche solo qualificabili come indizi (gravi, precisi e concordanti) che, complessivamente considerati, militino in tal senso.
L'attrice ha infatti prodotto in giudizio, oltre alla già richiamata sentenza penale (che, si ripete, nel giudizio civile ha solo valore di indizio, liberamente valutabile dal giudice, unitamente ad altri indizi o elementi di prova), la denuncia-querela da lei proposta in data 24.01.2017, la richiesta di rinvio a giudizio dello per il reato di cui all'art. 612 bis, 2 comma c.p., e CP_1
l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare.
La denuncia- querela, tuttavia, è un atto di parte, nel quale vengono descritte e raccolte le doglianze e le dichiarazioni della persona che si ritiene vittima di un reato;
la richiesta di rinvio a giudizio è invece l'atto con cui il P.M. esercita l'azione penale: l'eventuale accoglimento della richiesta dà vita al processo penale, che è per l'appunto la sede nella quale si accerta la sussistenza della responsabilità penale dell'imputato.
Entrambi, dunque, sono atti prodromici rispetto al processo, che è l'unica sede in cui verrà a formarsi la prova, ragion per cui essi non possono fornire alcun elemento utile nel presente giudizio, onde ritenere provata la condotta persecutoria asseritamente posta in essere dallo . CP_1
3 Irrilevante è altresì il prodotto avviso di fissazione dell'udienza preliminare, trattandosi di atto collegato alla richiesta di rinvio a giudizio, che ha sostanzialmente una funzione informativa per le parti.
I documenti sinora richiamati (gli unici presenti agli atti del presente giudizio) non possono dunque essere valorizzati quali indizi gravi, precisi e concordanti, nella prospettiva sinora esaminata, e non sono pertanto tali da poter rilevare ai fini della prova del fatto costitutivo dell'illecito aquiliano di cui si discute in questa sede.
La giurisprudenza infatti è chiara nel precisare che “in tema di prova presuntiva, il giudice è tenuto, ai sensi dell'art. 2729 c.c., ad ammettere solo presunzioni "gravi, precise e concordanti", laddove il requisito della "precisione" è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello della "gravità" al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della "concordanza", richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia - di regola - desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza” (Cass. sent. n. 9054/2022).
Si osserva peraltro che l'attrice non solo non ha fornito alcuna prova documentale, nel presente giudizio, dei fatti costitutivi del suo diritto, ma non si è nemmeno preoccupata di richiedere l'ammissione di prove orali, a supporto delle sue asserzioni. Ella non ha infatti formulato in questa sede, come visto, alcuna richiesta istruttoria.
Né a differenti conclusioni può giungersi alla luce della considerazione per cui il convenuto non si è costituito, e dunque non ha operato contestazioni specifiche in ordine alla domanda attorea.
Sul punto si osserva infatti che, come confermato da costante giurisprudenza, l'esclusione dei fatti non contestati dal thema probandum non ha luogo nei casi di contumacia o tardiva costituzione che, come tali, non possono alterare la ripartizione degli oneri probatori, non escludendo il potere-dovere del giudice di accertare se la parte attrice abbia dato dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa.
La contumacia integra infatti un comportamento neutrale, cui non può essere attribuita valenza confessoria, e comunque non contestativa dei fatti allegati dalla controparte, che resta onerata della relativa prova (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 29/10/2021, n. 30908; Cassazione civile, sez. lav., 21/11/2014, n. 24885).
Il principio di non contestazione ex articolo 115 del c.p.c. non può, di conseguenza, essere invocato a nessun fine in caso di contumacia del convenuto, essendo il processo civile governato dal principio dell'onere della prova, che notoriamente non incontra alcuna attenuazione in siffatta ipotesi (cfr. Corte appello, Torino, sez. II, 13/09/2022, n. 975).
***
Nulla sulle spese, atteso che la parte convenuta, non costituendosi, non ha sostenuto spese alla cui rifusione abbia diritto.
4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ogni diversa e contraria istanza, eccezione, deduzione, Parte_1 conclusione disattesa, così provvede:
1. RIGETTA la domanda;
2. NULLA sulle spese.
Così deciso in Campobasso, in data 17 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Luciani
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico, nella persona della dott.ssa Emanuela Luciani, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 193 dell'anno 2024
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1 in virtù di mandato in atti, dall'Avv. Luca Marcari ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Campobasso, alla Via Monte Sabotino n. 7
- attrice -
CONTRO
(C.F. Controparte_1 C.F._2
- convenuto contumace -
Fatto e Diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato ha Parte_1 convenuto in giudizio , al fine di ottenere il risarcimento del Controparte_1 danno morale da lei subito, quantificato nella somma di € 25.000,00, in conseguenza delle condotte poste in essere da quest'ultimo nel corso del rapporto coniugale.
Ha precisato di aver contratto matrimonio concordatario con lo in CP_1 data 03.09.2005, e che sin dai primi mesi del matrimonio lo stesso ha manifestato atteggiamenti di violenza fisica e verbale nei suoi confronti, con continui maltrattamenti, soprusi ed umiliazioni in suo danno, tanto da ingenerare in lei timore per il suo benessere psico-fisico e per quello dei figli.
Ha aggiunto di essersi separata dal marito nel gennaio del 2017, e di aver poi sporto una denuncia-querela nei suoi confronti, in data 24.01.2017, alla quale è seguito un procedimento penale, definito con sentenza ex art. 444 c.p.p. n. 18/2020 dell'11.02.2020, mediante la quale lo è stato CP_1
1 condannato alla pena di mesi 6 di reclusione, perché ritenuto responsabile del reato di atti persecutori ai suoi danni.
Ha quindi dedotto che la ripetizione delle condotte violente e minacciose da parte del convenuto, la conseguente destabilizzazione del suo stato d'animo e del suo equilibrio psicologico e, dunque, il connesso perdurante e grave stato di ansia, che l'avrebbe costretta ad alterare le sue abitudini di vita per il timore per la sua incolumità, le avrebbero provocato un danno morale, da ritenersi sussistente in via presuntiva, alla luce del grave fatto illecito subito, risarcibile ai sensi degli artt. 2043 e 2059 c.c.
All'esito dell'udienza dell'08.07.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., dichiarata la contumacia del convenuto ed in assenza di richieste istruttorie, è stata fissata l'udienza del 17.09.2025, nel corso della quale parte attrice ha precisato le conclusioni e discusso la causa ex art. 281 sexies c.p.c., riportandosi interamente ai propri atti ed insistendo per l'integrale accoglimento delle proprie richieste.
Lo scrivente giudice ha dunque riservato il deposito della sentenza nel termine di giorni 30.
***
La domanda proposta dalla è infondata e deve essere rigettata. Parte_1
Onde ritenere provato un illecito aquiliano è infatti necessario verificare l'esistenza di tutti gli elementi di struttura richiamati dall'art. 2043 c.c., disposizione che prevede la nascita di una obbligazione risarcitoria, quale conseguenza giuridica dell'accertamento di un fatto illecito, costituito da una condotta altrui causalmente connessa ad un danno ingiusto, dunque
“contra ius”.
Nel caso di specie difetta tuttavia la prova, già sul piano della mera materialità, del fatto illecito, al quale dovrebbe essere causalmente connesso il danno lamentato dall'attrice.
L'attrice ha infatti chiesto l'accertamento e la dichiarazione della responsabilità dello , per gli atti lesivi di cui sopra, da lui posti in CP_1 essere ai suoi danni, ponendo a fondamento della domanda la citata sentenza n. 18/2020 dell'11.02.2020, pronunciata ex art. 444 c.p.p.
L'art. 445, comma 1-bis c.p.p. espressamente prevede, tuttavia, che la sentenza ex art. 444 comma 2 c.p.p., anche se pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia nel giudizio civile. La sentenza penale di patteggiamento, dunque, non vincola in alcun modo il giudice civile, per espressa previsione normativa.
Nel nostro ordinamento una sentenza penale può del resto avere effetti preclusivi o vincolanti in sede civile solo se tali effetti siano espressamente previsti dalla legge, e ciò non vale nel caso di specie, come visto.
La Corte di Cassazione è più volte intervenuta sulla questione, confermando che la sentenza penale di patteggiamento non ha efficacia di vincolo né di giudicato, né inverte l'onere della prova, nel giudizio civile di risarcimento e restituzione, e che essa per il giudice civile non è un atto, ma un fatto e, come qualsiasi altro fatto del mondo reale, può costituire un indizio,
2 utilizzabile solo insieme ad altri indizi, se ricorrono i tre requisiti di cui all'art. 2729 c.c., ossia la gravità, la precisione e la concordanza delle c.d. presunzioni (Cass. Civ. sent. n. 20170 del 30/07/2018; Cass. Civ. Sez. I, sent. n. 16838 del 25/05/2022; Cass. Civ., sez. III, ord. n. 7014 dell'11/03/2020).
Ne deriva che il giudice civile può considerare la sentenza penale di patteggiamento “come elemento di prova, che può essere considerato in ragione dell'assenza di un principio di tipicità della prova nel giudizio civile e della possibilità delle parti di contestare, in detto giudizio, i fatti accertati in sede penale” (cfr. Cassazione civile, sez. III, 31/01/2024, n. 2897), utilizzabile quale “prova atipica”, ma soltanto assieme ad altri elementi, non essendo la stessa da sola sufficiente al fine di ritenere provato l'illecito, rilevante anche penalmente, nel giudizio civile.
Pur essendo equiparata a una pronuncia di condanna, la sentenza di patteggiamento non è infatti ontologicamente qualificabile come tale, traendo origine da un accordo delle parti, di talchè non può farsi da essa discendere tout court la prova dell'ammissione di responsabilità da parte dell'imputato.
Non bisogna a tal proposito dimenticare, infatti, che la sentenza che accoglie il patteggiamento contiene un accertamento incompleto della responsabilità dell'imputato, in quanto il giudice si limita ad una verifica essenzialmente negativa, relativa alla non esistenza di una causa di non punibilità (art. 444 comma 2 c.p.p.).
E' questa la ragione per cui, a parere dello scrivente giudice, la sentenza di patteggiamento prodotta nel presente giudizio non è prova sufficiente dell'illecito, atteso che nel caso di specie sono del tutto carenti ulteriori elementi, anche solo qualificabili come indizi (gravi, precisi e concordanti) che, complessivamente considerati, militino in tal senso.
L'attrice ha infatti prodotto in giudizio, oltre alla già richiamata sentenza penale (che, si ripete, nel giudizio civile ha solo valore di indizio, liberamente valutabile dal giudice, unitamente ad altri indizi o elementi di prova), la denuncia-querela da lei proposta in data 24.01.2017, la richiesta di rinvio a giudizio dello per il reato di cui all'art. 612 bis, 2 comma c.p., e CP_1
l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare.
La denuncia- querela, tuttavia, è un atto di parte, nel quale vengono descritte e raccolte le doglianze e le dichiarazioni della persona che si ritiene vittima di un reato;
la richiesta di rinvio a giudizio è invece l'atto con cui il P.M. esercita l'azione penale: l'eventuale accoglimento della richiesta dà vita al processo penale, che è per l'appunto la sede nella quale si accerta la sussistenza della responsabilità penale dell'imputato.
Entrambi, dunque, sono atti prodromici rispetto al processo, che è l'unica sede in cui verrà a formarsi la prova, ragion per cui essi non possono fornire alcun elemento utile nel presente giudizio, onde ritenere provata la condotta persecutoria asseritamente posta in essere dallo . CP_1
3 Irrilevante è altresì il prodotto avviso di fissazione dell'udienza preliminare, trattandosi di atto collegato alla richiesta di rinvio a giudizio, che ha sostanzialmente una funzione informativa per le parti.
I documenti sinora richiamati (gli unici presenti agli atti del presente giudizio) non possono dunque essere valorizzati quali indizi gravi, precisi e concordanti, nella prospettiva sinora esaminata, e non sono pertanto tali da poter rilevare ai fini della prova del fatto costitutivo dell'illecito aquiliano di cui si discute in questa sede.
La giurisprudenza infatti è chiara nel precisare che “in tema di prova presuntiva, il giudice è tenuto, ai sensi dell'art. 2729 c.c., ad ammettere solo presunzioni "gravi, precise e concordanti", laddove il requisito della "precisione" è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello della "gravità" al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della "concordanza", richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia - di regola - desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza” (Cass. sent. n. 9054/2022).
Si osserva peraltro che l'attrice non solo non ha fornito alcuna prova documentale, nel presente giudizio, dei fatti costitutivi del suo diritto, ma non si è nemmeno preoccupata di richiedere l'ammissione di prove orali, a supporto delle sue asserzioni. Ella non ha infatti formulato in questa sede, come visto, alcuna richiesta istruttoria.
Né a differenti conclusioni può giungersi alla luce della considerazione per cui il convenuto non si è costituito, e dunque non ha operato contestazioni specifiche in ordine alla domanda attorea.
Sul punto si osserva infatti che, come confermato da costante giurisprudenza, l'esclusione dei fatti non contestati dal thema probandum non ha luogo nei casi di contumacia o tardiva costituzione che, come tali, non possono alterare la ripartizione degli oneri probatori, non escludendo il potere-dovere del giudice di accertare se la parte attrice abbia dato dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa.
La contumacia integra infatti un comportamento neutrale, cui non può essere attribuita valenza confessoria, e comunque non contestativa dei fatti allegati dalla controparte, che resta onerata della relativa prova (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 29/10/2021, n. 30908; Cassazione civile, sez. lav., 21/11/2014, n. 24885).
Il principio di non contestazione ex articolo 115 del c.p.c. non può, di conseguenza, essere invocato a nessun fine in caso di contumacia del convenuto, essendo il processo civile governato dal principio dell'onere della prova, che notoriamente non incontra alcuna attenuazione in siffatta ipotesi (cfr. Corte appello, Torino, sez. II, 13/09/2022, n. 975).
***
Nulla sulle spese, atteso che la parte convenuta, non costituendosi, non ha sostenuto spese alla cui rifusione abbia diritto.
4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ogni diversa e contraria istanza, eccezione, deduzione, Parte_1 conclusione disattesa, così provvede:
1. RIGETTA la domanda;
2. NULLA sulle spese.
Così deciso in Campobasso, in data 17 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Luciani
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