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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 10/04/2025, n. 1153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1153 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA
La IV^ Sezione della Corte d'Appello di Venezia, composta dai magistrati:
dott. Guido Marzella Presidente relatore dott.ssa Elena Rossi ConSIliere
dott. Gianluca Bordon ConSIliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di appello iscritta al n. 1917/2024 R.G. e promossa con ricorso notificato da
, Parte_1
(C.F. C.F._1
- appellante -
elettivamente domiciliata in TREVISO, VIA GUALPERTINO DA CODERTA n. 47,
con il patrocinio dell'avv. BIGLIARDI ELENA,
contro
Controparte_1
(C.F. ) C.F._2
- appellato -
pagina 1 di 21 elettivamente domiciliato in PORDENONE, VIA TIMAVO n. 1, con il patrocinio dell'avv. DE ROIA CINZIA.
Oggetto della causa:
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Venezia n. 3606/2024, pubblicata in data
16.10.24.
Conclusioni della appellante:
In via preliminare: sospendersi con decreto immediato, anche reso inaudita altera parte,
l'efficacia esecutiva della sentenza del Tribunale di Venezia n. 3606/2024, depositata in data 16.10.2024, per i motivi esposti in narrativa.
Nel merito, in via principale: in accoglimento del proposto appello, riformare la sentenza n. 3606/2024 del 16 ottobre 2024 – Tribunale di Venezia, resa nel procedimento R.G. 8357/22 e notificata in data 17.10.2024 e, per l'effetto, previa ricostruzione del fatto storico come indicato in premesse, per tutti i motivi esposti,
- accertare e dichiarare l'inefficacia/illegittimità del recesso dal contratto di comodato esercitato dal SI. non essendo cessate le eSIenze abitative familiari Controparte_1
della SI.ra e della figlia e non avendo egli allegato né provato un urgente e Parte_1
impreveduto bisogno, ai sensi dell'art. 1809, comma 2, c.c., per la riconsegna anticipata dell'immobile;
- accertare e dichiarare che, nell'anno 2004, le parti hanno stipulato un accordo fiduciario in base al quale si era impegnato ad acquistare mediante Controparte_1
aggiudicazione a seguito di vendita all'incanto - come poi avvenuto con decreto di trasferimento del Tribunale di Venezia del 29.10.2004 -, in nome proprio e per conto di
, con denaro da quest'ultima fornito, l'immobile sito in Portegrandi di Parte_1
Quarto d'Altino (VE) via C. Battisti n.6, identificato in catasto al Foglio 12 part. 225
pagina 2 di 21 sub 2 cat. A/3 piani T. – 1° e 2° classe 5, 8,5 vani, totale 157 mq, rendita 504,84 e al
Foglio12 part 225 sub. 1 cat. C/6, consistenza 23 mq, superficie 27 mq, rendita 51,08;
-Ritenere e dichiarare che, in base all'accordo fiduciario sopraindicato, il SI. CP_1
si era obbligato a ritrasferire la proprietà del sopra descritto immobile a
[...]
su richiesta di quest'ultima; Pt_1 Parte_1
- Accertare e dichiarare che il ricorrente, disconoscendo illegittimamente l'accordo fiduciario stipulato, non ha adempiuto all'obbligazione di trasferire a Parte_1
la proprietà del succitato immobile, nonostante la richiesta formale;
- Conseguentemente, emettere contro sentenza che, ai sensi dell'art. Controparte_1
2932 c.c., produca gli effetti del contratto non concluso e trasferisca a Parte_1
la proprietà dell'immobile sopradescritto;
- Ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Venezia di trascrivere la emananda sentenza.
Ancora nel merito:
- Accertare e dichiarare la violazione da parte del ricorrente dei doveri di correttezza e buona fede per le causali di cui in premessa e, per l'effetto, condannarlo, in via equitativa, ex art 1226 c.c., al risarcimento del danno non patrimoniale sofferto dalla resistente, nella misura che verrà ritenuta di giustizia;
- Accertare e dichiarare la responsabilità aggravata del SI. ex art. 96 c. Controparte_1
3 c.p.c., per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, condannarlo al pagamento di una somma, equitativamente determinata, quantificata in corso di giudizio o ritenuta di giustizia, a favore della resistente;
In ogni caso:
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa oltre accessori di legge del doppio grado di giudizio, in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario.
pagina 3 di 21 In via istruttoria:
Si produce copia della sentenza di primo grado con attestazione di conformità, oggi appellata, unitamente a fascicolo atti e documenti di primo grado e relative attestazioni di conformità e si chiede l'acquisizione del fascicolo d'ufficio R.G. 8357/2022 -
Tribunale di Venezia.
Si ribadiscono le istanze istruttorie già formulate in primo grado, ovverosia, si chiede ammissione della prova testimoniale diretta e per interpello del SI. sui Controparte_1
seguenti capitoli di prova:
1) Vero che la resistente SI.ra ha sempre abitato nell'appartamento Parte_1
ove lei attualmente dimora, sito in Portegrandi di Quarto d'Altino (VE), via C. Battisti
n. 6, che era l'abitazione dei suoi genitori.
2) Vero che a seguito del fallimento della Ditta Springbook S.n.c. di e Controparte_2
c., in cui era socio padre della SI.ra , l'immobile Controparte_3 Parte_1
sopraindicato, di proprietà del padre , è caduto nell'asse Controparte_3
fallimentare e nell'anno 2004 è stato venduto all'incanto.
3) Vero che nel 2004 la SI.ra e il ricorrente SI. Parte_1 Controparte_1
erano legati da un rapporto sentimentale.
4) Vero che nell'anno 2004 la SI.ra e il SI. Parte_1 Controparte_1
stipularono tra loro un accordo verbale, in base al quale la SI.ra Parte_1
avrebbe fornito al SI. il denaro necessario per l'acquisto all'asta, in Controparte_1
nome proprio ma per conto della SI.ra , dell'immobile sito in Parte_1
Portegrandi di Quarto d'Altino (VE), via C. Battisti n. 6.
5) Vero che in base al sopraindicato accordo fiduciario il SI. si era Controparte_1
impegnato a ritrasferire la proprietà dell'immobile sopradescritto alla SI.ra Parte_1
non appena quest'ultima lo avesse chiesto.
[...]
pagina 4 di 21 6) Vero che nell'anno 2004 la SI.ra consegnò al SI. Parte_1 Controparte_1
due assegni circolari tratti sui conti correnti suo e della di lei madre, con l'incarico di consegnarli al curatore fallimentare per l'acquisto dell'immobile sopradescritto.
7) Vero che, successivamente all'aggiudicazione dell'immobile sopraindicato al SI.
avvenuta con decreto di trasferimento del Tribunale di Venezia del Controparte_1
29.10.2004, i SI.ri e convissero per un periodo more Parte_1 Controparte_1
uxorio nell'appartamento di cui sopra.
8) Vero che, nonostante le richieste verbali e scritte fatte dalla SI.ra , Parte_1
il SI. non ha adempiuto all'obbligo assunto di ritrasferire la proprietà Controparte_1
dell'immobile di cui sopra alla SI.ra . Parte_1
9) Vero che in un colloquio con la SI.ra del 15.02.2022 il SI. Parte_1 CP_1
riconobbe di non essere il reale proprietario dell'immobile e che questo era
[...]
stato acquistato con denaro della SI.ra dall' ma, nel corso del colloquio e Parte_1
nonostante questo, si rifiutò di restituirlo alla SI.ra . Parte_1
10) Vero che nell'anno 2004 la SI.ra ricevette una parte del denaro Parte_1
per l'acquisto dell'immobile sito in Portegrandi di Quarto d'Altino (VE) via C. Battisti
n. 6 dal SI. in un incontro presso la Ditta di quest'ultimo in Parte_2
Falconara Marittima (AN), via Del Consorzio n. 29, e che a quell'incontro era presente anche il SI. . Controparte_1
Si indicano quali testimoni sui capitoli di prova da 1 a 8 i SI.ri: e Controparte_2
entrambi res.ti in Portegrandi di Quarto d'Altino (VE), via C. Battisti Testimone_1
n. 6; res.te in Portegrandi di Quarto d'Altino (VE) via C. Testimone_2
Colombo n. 17 e res.te in Pianella di Pescara, via Vittorio Veneto n. 8. Testimone_3
Tes_ Si indicano quali testimoni sul capitolo di prova n. 10 i SI.ri , e Pt_2
[...]
tutti res.ti in Falconara Marittima (AN), via G. Matteotti. Tes_5
pagina 5 di 21 Conclusioni dell'appellato:
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, per le ragioni di cui in premessa:
NEL MERITO: rigettare l'avverso appello perché infondato in fatto e in diritto e confermare integralmente la gravata sentenza e confermarsi interamente le domande e conclusioni di primo grado da intendersi qui integralmente ritrascritte, inclusa la domanda formulata in via subordinata formulata con le note scritte d'udienza del
12.4.2023 e del 18.6.2024:
IN VIA PRELIMINARE:
accertare e dichiarare la prescrizione dell'azione di trasferimento coatto dell'immobile e, per l'effetto, rigettare la domanda riconvenzionale interposta da . Controparte_4
IN VIA PRINCIPALE:
- accertare e dichiarare la detenzione dell'immobile sito in Quarto D'Altino (VE) Via
Cesare Battisti n 6, senza giusto motivo, da parte della Signora;
per Parte_1
l'effetto, condannare la resistente all'immediato rilascio, in favore del Parte_1
ricorrente , dell'immobile, sito in Quarto D'Altino (VE) Via Cesare Controparte_1
Battisti n 6, censito al F.12 part. 225 sub. 1 e 2, libero e sgombero da persone e cose.
Con sentenza esecutiva ex lege.
- Rigettare la domanda riconvenzionale interposta da di restituzione Controparte_4
dell'immobile di cui è causa ex art 2932 cc, essendo maturata la prescrizione, per carenza di interesse ad agire e perché infondata in fatto e in diritto.
- Rigettare la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale perché infondata in fatto e in diritto.
- Rigettare la domanda di condanna ex art 96 cpc perché infondata in fatto e in diritto.
IN VIA SUBORDINATA:
pagina 6 di 21 - Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda riconvenzionale interposta da
, condannare la resistente a rimborsare al la somma di € Controparte_4 CP_1
15.194,06 a titolo di imposte versate, anche a titolo di ingiustificato arricchimento.
IN OGNI CASO:
Con vittoria di spese.
IN VIA ISTRUTTORIA:
si chiede di ammettere le istanze istruttorie formulate in I grado sia nel ricorso sia nelle note scritte d'udienza del 12.4.2023 e del 18.6.2024, da intendersi qui integralmente trascritte. IN OGNI CASO: Spese legali rifuse per entrambi i gradi del giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
Con ricorso ex art 447 bis cpc promosso avanti al Tribunale di Venezia, Controparte_1
premettendo:
- di essere proprietario dell'immobile sito in Portegrandi di Quarto D'Altino (VE), al civico n. 6 di via Cesare Battisti, in base a decreto di trasferimento del Tribunale di
Venezia emesso in data 29.10.04 a seguito dell'aggiudicazione del bene conseguita ad una vendita all'incanto,
- di aver quindi concesso la citata proprietà, consistente in un appartamento con garage e magazzino, in comodato d'uso a in forza di atto stipulato Parte_1
in data 8.3.06,
- di essere intenzionato ad avvalersi della facoltà di recesso ad nutum prevista dal contratto,
- di aver quindi invitato la comodataria, con missiva del 24.3.20, a rilasciare il bene entro il termine di sei mesi dal ricevimento della richiesta, contestualmente contestandole l'uso non autorizzato del garage e del magazzino quali laboratorio per pagina 7 di 21 attività artigianale,
- che a fronte dell'inerzia della aveva inutilmente reiterato la richiesta con Parte_1
successive diffide del 10.2.22 e del 4.4.22,
- che anche l'esperimento della procedura di mediazione obbligatoria aveva poi dato esito negativo,
- che dal 3.10.20, data di scadenza del termine di rilascio di cui alla prima intimazione, la comodataria stava pertanto detenendo l'immobile senza titolo,
ha convenuto in giudizio la menzionata controparte chiedendo che, accertato quanto sopra, la stessa fosse per l'effetto condannata all'immediato rilascio in suo favore dell'immobile in questione, libero e sgombero da cose o persone.
Costituitasi in giudizio, la contestava le affermazioni del ricorrente Parte_1
deducendo:
- che l'immobile era stato, in origine, di proprietà della sua famiglia e che, a seguito del fallimento della SPRINGBOOK SNC DI AN NI E C., di cui suo padre era socio, intervenuto nel 2004, era quindi caduto nell'asse fallimentare e posto al pubblico incanto,
- che all'epoca ella intratteneva una relazione sentimentale con il ricorrente, il quale, per evitare la perdita dell'immobile di famiglia, si prestava a stipulare un accordo fiduciario in forza del quale, a fronte del pagamento da parte di ella del prezzo di incanto, a mezzo di assegni circolari tratti sul conto corrente intestato a lei ed a sua madre, all'ordine della curatela del fallimento, il ricorrente avrebbe acquistato all'asta il bene in nome proprio ma con l'impegno di ritrasferirne la proprietà alla stessa, appena possibile,
- che, medio tempore, le parti avevano poi stipulato un contratto di comodato relativo al medesimo immobile, in base al quale il bene avrebbe dovuto essere adibito ad pagina 8 di 21 abitazione ad uso familiare, venendo utilizzato dalle parti che vi convivevano more
uxorio,
- che con lettera del 26.4.22, indirizzata per il tramite del suo legale di fiducia,
avrebbe quindi invitato il a presentarsi in data 16.5.22 dal notaio , al CP_1 Per_1
fine di ritrasferirle l'immobile, in adempimento del menzionato accordo.
Contestava pertanto la natura precaria del contratto di comodato, in quanto finalizzato all'uso di cui sopra, chiedendo, conclusivamente, il rigetto delle avverse domande previa declaratoria di nullità o comunque di inefficacia della clausola di recesso ad
nutum invocata dal ricorrente. In via riconvenzionale, inoltre, richiamando il patto fiduciario intercorso tra le parti, chiedeva venisse disposto il trasferimento dell'immobile in suo capo ai sensi dell'art. 2932 cc, con condanna del al CP_1
risarcimento sia del pregiudizio di natura non patrimoniale ad ella arrecato con la propria condotta sia dei danni da lite temeraria.
Preso atto delle domande svolte dalla resistente, il comodante invocava a sua volta,
quale riconventio riconventionis, che in denegata ipotesi di accoglimento delle pretese avanzate ex adverso, la venisse condannata a rimborsargli le somme nel Parte_1
frattempo pagate a titolo di IMU ed altre imposte gravanti sull'immobile, per un totale di € 15.194,06.
Rigettate le istanze istruttorie formulate dalle parti, la causa è stata quindi decisa con la sentenza n. 3606/24, pubblicata in data 16.10.24, in forza della quale il giudice di primo grado:
- riscontrato risultare pacifica sia la stipula del contratto di comodato sia il fatto che esso non contenesse alcuna clausola di durata né, tantomeno, alcuna indicazione di destinazione d'uso specifica, tale da condurre a ritenere che esso avesse termine con l'esaurirsi della destinazione così impressa al bene,
pagina 9 di 21 - osservato che il recesso esercitato dal era stato pertanto esercitato del tutto CP_1
legittimamente, ed ancor più dovendosi tenere conto del fatto che si era in presenza di un uso non consentito dell'immobile, in violazione del disposto dell'art. 1804 cc,
- ritenuta, d'altronde, la natura ultronea della copiosa giurisprudenza citata dalla resistente a sostegno della propria tesi, in quanto riferentesi alle ipotesi in cui un terzo agisca per il rilascio di un immobile concesso in comodato a due coniugi e poi assegnato ad uno di questi in seguito a provvedimento di separazione giudiziale,
- opinata, di conseguenza, l'irrilevanza delle richieste istruttorie formulate dalla resistente in merito all'asserita convivenza con il all'interno dell'immobile e CP_1
tanto più alla luce dell'esplicita ammissione da parte della stessa relativa alla sopravvenuta cessazione del rapporto sentimentale nel giugno 2021, tale da comportare il venir meno della pretesa destinazione d'uso familiare,
- sottolineato non esservi alcun principio di prova della esistenza dell'asserito patto fiduciario, stipulato in forma orale, che, sebbene non necessitante della prova scritta,
soggiace comunque, quale accordo orale antecedente o contestuale al decreto di trasferimento, che è volto a modificare, ai limiti della prova testimoniale sanciti dagli artt. 2722 e 2724 cc,
- rilevato d'altronde che le sentenze citate a contrario dalla resistente si riferivano ad una diversa ipotesi in cui il patto fiduciario era comunque già provato per iscritto,
esistendo una dichiarazione unilaterale del fiduciario di riconoscimento del suo obbligo nascente dal contratto, ciò che non era invece a dirsi nella fattispecie, ove comunque il quadro probatorio offerto dalla risultava debole ed Parte_1
inconsistente dal momento che anche gli assegni dimessi non risultavano idonei a provare la riconducibilità del denaro alla resistente, la quale aveva omesso di produrre documentazione bancaria tale da dimostrare la provenienza dei predetti pagina 10 di 21 titoli,
- considerato che, per le medesime ragioni in diritto, andava pure ritenuta inammissibile la prova rappresentata dal file audio prodotto, dalla cui audizione si sarebbe dovuta evincere la sussistenza dell'accordo,
- reputato, da ultimo, che l'obbligazione in questione si sarebbe comunque ormai prescritta a mente dell'art. 2935 cc, dal momento che l'invito alla stipula del trasferimento del bene in suo favore, datato 26.4.22, risultava essere stato ricevuto dal ricorrente solo in data 10.5.22, e cioè a distanza di oltre dieci anni dal momento in cui il diritto avrebbe potuto essere fatto valere, ai sensi dell'art. 2935 cc, ha condannato la al rilascio del bene in favore del e rigettato la Parte_1 CP_1
domanda riconvenzionale proposta dalla resistente.
2. Il giudizio di appello
Avverso la menzionata pronuncia ha proposto gravame l'originaria resistente formulando due motivi di appello e rinnovando, in forza di quanto evidenziato, le difese e le domande già avanzate in primo grado, come meglio precisato in epigrafe.
L'appellato, costituitosi a propria volta in giudizio, ha invocato la conferma della pronuncia impugnata previo rigetto del gravame in quanto infondato.
Procedutosi alla nomina del relatore e fissata la data per la discussione, la causa è stata quindi trattata e decisa all'udienza del 9 aprile 2024.
3. I motivi della decisione
Il gravame è infondato e deve pertanto essere respinto.
3.1 Con il primo motivo d'appello la contesta l'assunto del giudice di prime Parte_1
cure secondo cui il contratto di comodato non conterrebbe alcuna clausola di durata né
alcuna indicazione di destinazione ad uso specifica, osservando:
pagina 11 di 21 - che a tal fine avrebbe dovuto essere valutato ogni elemento che possa ricostruire le intenzioni delle parti al momento della genesi e della formazione del rapporto,
tenendo anche conto del fatto che le inesattezze contenute nell'atto (come quella relativa alla consegna del bene da effettuare contestualmente alla stipula, laddove era pacifico che ella abitasse in loco sin dalla nascita), testimoniavano la natura affrettata con il quale esso era stato redatto,
- che, in proposito, assumevano rilievo il fatto,
o che il bene fosse da sempre stato utilizzato dai suoi genitori,
o che al momento della stipula del comodato ella fosse legata sentimentalmente al CP_1
o che ad esclusione di siffatta circostanza non vi sarebbero state ragioni per concludere l'atto, viceversa destinato a garantire l'utilizzo del bene in favore dell'intera famiglia della appellante, indipendentemente dalla sua effettiva estensione,
- che ricorrevano quindi svariati elementi per affermare che si vertesse in una ipotesi di comodato a tempo indeterminato,
- che l'esplicito richiamo all'art. 1803 cc, contenuto nel contratto, valeva d'altronde ad esplicitare la volontà concorde delle parti di destinare l'immobile ad un uso determinato, ossia quello abitativo del nucleo familiare del comodatario, poiché in caso contrario si sarebbe semmai fatto riferimento all'art. 1810 cc,
- che non ricorrendo alcuna ipotesi di un bisogno contrassegnato dall'urgenza e dall'imprevedibilità, ai sensi del secondo comma dell'art. 1809 cc, il rilascio dell'immobile non poteva allora essere fondatamente richiesto.
Il motivo è infondato.
pagina 12 di 21 Ed invero, sotto un primo profilo, già la semplice lettura del contratto di comodato consente di apprezzare come in esso nessun richiamo sia fatto alla specifica destinazione che, mediante esso, sarebbe stata impressa al bene, limitandosi le parti a precisare che il comodatario:
- era autorizzato a servirsene “per l'uso consentito per destinazione”, il che trattandosi di un appartamento con annesso garage e magazzino, valeva esclusivamente ad indicare la natura genericamente abitativa dell'immobile e dell'utilizzo che poteva farsene,
- assumeva l'obbligo di restituirlo a semplice richiesta, entro quindici giorni dalla ricezione della stessa,
- era tenuto a custodire e conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia, non essendo autorizzato a concederne il godimento a terzi,
- si sarebbe fatto carico delle spese necessarie per servirsi dell'immobile, escluse solo quelle straordinarie, necessarie ed urgenti.
Né, d'altro canto, sussiste alcun riferimento alla circostanza che il comodato dovesse valere a soddisfare le eSIenze abitative dell'intero nucleo famigliare della Parte_1
non rinvenendosi la benché minima indicazione scritta di siffatta pretesa volontà delle parti e, tanto meno, potendosi sostenere che l'esistenza di una relazione sentimentale in essere tra quest'ultima ed il bastasse di per sé ad estendere a tutti gli altri CP_1
membri della famiglia della comodataria il diritto di avvalersi del godimento del bene.
Ciò che:
- da un lato, non risponde affatto alle odierne consuetudini di vita, caratterizzate dalla natura sostanzialmente nucleare della famiglia, in quanto costituita dai soli genitori pagina 13 di 21 e dai figli e non anche allargata ai nonni, ai fratelli od a ai suoceri,
- d'altro lato, era viceversa escluso dalla clausola n. 3), già più sopra richiamata, ove veniva chiaramente espressa la volontà del comodante che il bene non venisse in alcun modo concesso in godimento a qualsiasi terzo.
Mentre il fatto che all'epoca le parti fossero legate sentimentalmente, vale semmai a confermare che la stipula del comodato traesse origine proprio da siffatta relazione, una volta terminata la quale più non permaneva alcun interesse alla prosecuzione di esso.
E tanto meno può fondatamente affermarsi, sotto un diverso profilo, la natura sciatta e frettolosa delle modalità di redazione del contratto – che si pretenderebbe di desumere dal fatto che in esso di dava atto della consegna dell'immobile, compiuta a quella data in favore della – dal momento che, a contrario: Parte_1
- per un verso, il documento in questione contiene in realtà tutte le pattuizioni necessarie a disciplinare in maniera precisa e completa il rapporto,
- per altro verso, la locuzione contestata si riferisce ovviamente non già ad una vera e propria immissione nel possesso ma ad una semplice traditio del bene di natura giuridica, volta a costituire in capo alla compagna gli obblighi di comodataria,
laddove in precedenza la medesima aveva potuto godere del bene solo in via di mero fatto.
Così come, del tutto evidentemente, risulta poi affatto anodino il richiamo all'art. 1803
cc contenuto nelle premesse dell'atto, ove la menzione della norma, inserita nella locuzione “Si accetta e stipula, Ex Art. 1803 Codice Civile il presente contratto di
comodato così disciplinato”, risulta assai presumibilmente dettata al solo fine di ribadire la volontà delle parti di concludere proprio un contratto di comodato e non un diverso pagina 14 di 21 rapporto, quale ad esempio una locazione, mentre nessuna ragione vi era di citare espressamente l'art. 1810 cc, dal momento che nella clausola n. 2) veniva già fissato per iscritto l'obbligo assunto dal comodatario di restituzione del bene a fronte della semplice richiesta del comodante.
3.2 Con la seconda ragione di gravame l'appellante si duole del fatto che il Tribunale
non abbia riconosciuto l'esistenza del patto fiduciario intercorso tra ella ed il CP_1
volto a prevedere l'acquisto all'incanto, da parte del in nome, su mandato e per CP_1
conto della stessa, che gli aveva fornito il denaro necessario, della casa familiare dei genitori, con previsione che il medesimo le avrebbe poi ritrasferito, appena possibile e a semplice richiesta, la proprietà formale dell'immobile.
In proposito l'appellante sottolinea:
- che la fattispecie del pactum fiduciae va ricondotta allo schema del mandato senza rappresentanza, per la conclusione del quale non è necessaria la forma scritta,
- che le dichiarazioni effettuate dal nell'ambito della registrazione prodotta CP_1
sub doc. 10) valgono quale dichiarazione ricognitiva dell'accordo, a fronte delle quali si genera un'inversione dell'onere probatorio tale da porre a carico di quest'ultimo l'onere di dimostrare l'inesistenza o l'inefficacia del pactum fiduciae,
- che la dichiarazione ricognitiva dell'accordo non deve necessariamente essere scritta, poiché il trasferimento dell'immobile è l'oggetto del contratto fiduciario e non può pertanto essere considerato alla stregua di un “patto aggiunto o contrario al
contenuto del documento” così come specificato nell'art. 2722 cc,
- che, in effetti, nel contratto fiduciario l'effetto reale viene prima e su di esso s'innesta l'effetto obbligatorio, la cui funzione non è di procurare un effetto reale pagina 15 di 21 già prodotto, ma di conformarlo in coerenza con l'interesse delle parti, tanto da doversi ritenere che la dichiarazione unilaterale scritta dal fiduciario, ricognitiva dell'intestazione fiduciaria e promissiva del ritrasferimento, sia un mero atto unilaterale riconducibile alla figura della promessa di pagamento, la cui funzione, ai sensi dell'art. 1988 cc, è quella di dispensare colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale, la cui esistenza va quindi presunta fino a prova contraria e può essere provata con qualsiasi mezzo,
- che il giudice di prime cure avrebbe inoltre dovuto consentirle di provare a mezzo di testimoni la provenienza del denaro utilizzato per l'acquisto dell'immobile, anche poiché sussisteva prova del fatto che ella fosse in possesso dei tagliandi relativi agli assegni,
- che, ad ogni modo, i limiti legali di ammissibilità della prova orale non operano quando la stessa sia diretta non già a contestare il contenuto di un documento bensì a renderne esplicito il SInificato.
Contesta, inoltre, che il diritto alla restituzione del bene sia ormai prescritto rilevando che il relativo termine decennale decorre dal momento in cui è stata fatta al fiduciario la richiesta di restituzione del bene poiché prima della richiesta del fiduciante, non sussiste alcuna obbligazione inadempiuta.
Il motivo è infondato.
Sotto un primo profilo, in linea di fatto, deve innanzi tutto osservarsi come la appellante si limiti a citare a sostegno delle proprie ragioni le registrazioni prodotte sub doc. 10),
della lunghezza di oltre venti minuti, senza peraltro depositarne una trascrizione e senza citare alcuno specifico stralcio di esse idoneo a confermare gli assunti sostenuti, ciò che pagina 16 di 21 di fatto rende sostanzialmente inutilizzabile il documento stesso, essendo stato ben chiarito dai giudici di legittimità che la mera produzione di un documento non vale di per sé a che sia utilizzato come elemento di prova, essendo al contrario necessario che la parte che intende avvalersene non solo lo depositi ma anche lo richiami espressamente, indicandone le parti rilevanti e commentandolo per evidenziarne la pertinenza ai fini del giudizio e ciò poiché il giudice non è tenuto ad esaminare autonomamente tutta la documentazione, spesso depositata in maniera copiosa ed informe, ma solo quella su cui le parti abbiano fondato le proprie argomentazioni esplicitandone il SInificato probatorio.
Mentre, d'altro canto, non è per nulla credibile, se fosse vera la tesi sostenuta dalla che la medesima – figlia di un imprenditore e quindi abbastanza adusa ad Parte_1
avere contezza di un minimo di questioni giuridiche – non si sia curata di farsi rilasciare dal compagno, nel momento in cui asseritamente gli forniva la provvista per procedere all'acquisto dell'abitazione, una idonea controdichiarazione volta a confermare l'effettiva titolarità del bene in suo capo, trattandosi di accortezza di minimo rilievo che ciascun soggetto dell'ordinamento dotato di un minimo di buon senso si sarebbe peritato di adottare. E ciò tanto più ove si consideri che, se la vicenda si fosse svolta come sostenuto dalla appellante, la stessa si sarebbe certamente conSIliata con il padre in merito alle modalità da adottare per raggiungere lo scopo avuto di mira, trattandosi appunto della casa di famiglia, da sempre abitata dai suoi genitori.
Così come, in senso contrario alla tesi della appellante, depone la circostanza che, a distanza di due anni dall'aggiudicazione dell'immobile, il acconsentisse CP_1
comunque alla stipula del citato contratto di comodato, poiché ciò, testimoniando la pagina 17 di 21 sostanziale disponibilità del medesimo a mettere per iscritto gli accordi intercorsi con la compagna, vieppiù dimostra l'inesistenza degli stessi lì dove non sanciti in un accordo appositamente redatto.
Mentre, sotto un diverso profilo, se è vero che nelle pronunce della Suprema Corte
richiamate dalla appellante (Cass. 15.1.24 n. 1424 e 19.4.23 n. 10472) si afferma che il patto fiduciario non necessita della forma scritta ad substantiam pur quando abbia ad oggetto beni immobili, è pure innegabile che le medesime siano state rese nell'ambito di fattispecie caratterizzate dalla presenza di una dichiarazione unilaterale, redatta per iscritto, in forza della quale il fiduciario si impegnava a trasferire determinati beni al fiduciante, in attuazione esplicita del medesimo pactum fiduciae, ciò che, pur non costituendo autonoma fonte di obbligazione ma, rappresentando comunque una promessa di pagamento, produceva un effetto confermativo del preesistente rapporto nascente dal patto fiduciario, così realizzando, ai sensi dell'art. 1988 cc, una astrazione processuale della causa, con conseguente esonero a favore del fiduciante, destinatario della contra se pronuntiatio, dell'onere della prova del rapporto fondamentale.
Ciò che nella fattispecie non è peraltro dato riscontrare, venendo pertanto meno qualsiasi ipotesi di inversione dell'onere probatorio tale da porre a carico dell'odierno comodante il compito di dimostrare l'inesistenza o l'inefficacia del pactum fiduciae
asseritamente concluso.
Né, tanto meno, può fondatamente sostenersi che tale ultimo patto sarebbe liberamente dimostrabile a mezzo di testimoni, giacché esso, ben lungi dal rendere esplicito il
SInificato del documento contenente l'intestazione dell'immobile in capo al fiduciario
– il quale, come ben nota la Cassazione del 2024 sopra richiamata, è un negozio “di
pagina 18 di 21 carattere esterno, realmente voluto e con efficacia verso i terzi”, collegato con un altro negozio “di carattere interno – pure effettivamente voluto – ed obbligatorio, diretto a
modificare il risultato finale del primo negozio per cui il fiduciario è tenuto a
ritrasferire il bene al fiduciante o ad un terzo” – costituisce, viceversa, pattuizione aggiunta e contraria al contenuto del documento prevedente l'intestazione del bene in favore del per la quale ben valgono i limiti legali di ammissibilità della prova CP_1
orale sanciti dall'art. 2722 cc.
Ed infine, da ultimo, nemmeno riveste alcuna specifica valenza probatoria della tesi sostenuta dalla appellante il fatto che ella sia in possesso dei tagliandi relativi agli assegni utilizzati per l'acquisto all'asta dell'immobile:
- sia poiché tale circostanza ben potrebbe essere spiegata in molti modi, non escluso il fatto che, avendo a lungo convissuto con il ben era in grado di entrarne in CP_1
possesso in qualsiasi momento,
- sia giacché in alcun modo ciò dimostra poi la reale provenienza delle somme in questione.
Senza considerare, sotto un diverso profilo, che nemmeno risulta spiegato in alcun modo da parte della per quale ragione, se le somme utilizzate per acquistare Parte_1
il bene fossero state effettivamente sue, si sarebbe dovuto dare corso alla fittizia intestazione del bene in capo al essendo pacifico, a mente del disposto dell'art. CP_1
571 cpc, che ciascuno, ad eccezione del debitore, è ammesso a formulare offerte per l'acquisto dell'immobile pignorato.
Il che definitivamente conferma non solo l'assenza di qualsiasi prova di quanto sostenuto dalla appellante ma anche la natura assai scarsamente credibile della vicenda pagina 19 di 21 così come ricostruita dalla medesima.
4. Le spese di lite
Tenuto quindi conto, quanto alle spese di lite:
- dei parametri dettati dal D.M. 13.8.22 n. 147, il quale prevede appunto che le disposizioni del decreto si applichino a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, pur ove la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le precedenti tariffe,
- della circostanza che, in applicazione del criterio del disputatum, il valore della causa è pari, per il primo grado, alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata, ed a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta,
mentre, per l'appello, alla somma che ha formato oggetto di impugnazione, se l'appello è rigettato, ed alla maggiore somma accordata dal giudice rispetto a quella ottenuta in primo grado dall'appellante, se il gravame è accolto (Cass. 30.11.22 n.
35195),
- della conseguente necessità di utilizzare lo scaglione di riferimento relativo alle cause di valore indeterminabile a complessità bassa,
- del fatto che in appello la fase istruttoria non si è tenuta,
ritiene la Corte che le medesime debbano essere integralmente poste a carico della parte appellante ex art. 91 cpc in quanto soccombente, determinandole in € 5.810,00 sulla base del seguente prospetto:
Fasi processuali Liquidazione
Fase di studio II^ grado € 1.701,00
Fase introduttiva II^ grado € 1.204,00
pagina 20 di 21 Fase decisionale II^ grado € 2.905,00
Totale € 5.810,00
Atteso, inoltre, l'integrale rigetto dell'impugnazione sussistono i presupposti per applicare il comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. 30.5.02 n. 115, introdotto dal diciassettesimo comma dell'art. 1 della legge n. 228 del 24.12.12, in forza del quale la parte appellante deve versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
P. Q. M.
la Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, rigettata ogni contraria od ulteriore domanda:
1) conferma integralmente la sentenza di primo grado del Tribunale di Venezia n.
3606/2024, pubblicata in data 16.10.24;
2) condanna la parte appellante a rifondere in favore della controparte le spese processuali che liquida in € 5.810,00, oltre al rimborso delle spese generali al 15%,
dell'IVA e degli accessori di legge, se dovuti;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. 30.5.02 n. 115, introdotto dall'art. 1, diciassettesimo comma,
della legge n. 228 del 24.12.12, con obbligo per la parte impugnante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
Così deciso in Venezia nella camera di conSIlio del 9 aprile 2025
Il Presidente
dott. Guido Marzella
pagina 21 di 21
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA
La IV^ Sezione della Corte d'Appello di Venezia, composta dai magistrati:
dott. Guido Marzella Presidente relatore dott.ssa Elena Rossi ConSIliere
dott. Gianluca Bordon ConSIliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di appello iscritta al n. 1917/2024 R.G. e promossa con ricorso notificato da
, Parte_1
(C.F. C.F._1
- appellante -
elettivamente domiciliata in TREVISO, VIA GUALPERTINO DA CODERTA n. 47,
con il patrocinio dell'avv. BIGLIARDI ELENA,
contro
Controparte_1
(C.F. ) C.F._2
- appellato -
pagina 1 di 21 elettivamente domiciliato in PORDENONE, VIA TIMAVO n. 1, con il patrocinio dell'avv. DE ROIA CINZIA.
Oggetto della causa:
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Venezia n. 3606/2024, pubblicata in data
16.10.24.
Conclusioni della appellante:
In via preliminare: sospendersi con decreto immediato, anche reso inaudita altera parte,
l'efficacia esecutiva della sentenza del Tribunale di Venezia n. 3606/2024, depositata in data 16.10.2024, per i motivi esposti in narrativa.
Nel merito, in via principale: in accoglimento del proposto appello, riformare la sentenza n. 3606/2024 del 16 ottobre 2024 – Tribunale di Venezia, resa nel procedimento R.G. 8357/22 e notificata in data 17.10.2024 e, per l'effetto, previa ricostruzione del fatto storico come indicato in premesse, per tutti i motivi esposti,
- accertare e dichiarare l'inefficacia/illegittimità del recesso dal contratto di comodato esercitato dal SI. non essendo cessate le eSIenze abitative familiari Controparte_1
della SI.ra e della figlia e non avendo egli allegato né provato un urgente e Parte_1
impreveduto bisogno, ai sensi dell'art. 1809, comma 2, c.c., per la riconsegna anticipata dell'immobile;
- accertare e dichiarare che, nell'anno 2004, le parti hanno stipulato un accordo fiduciario in base al quale si era impegnato ad acquistare mediante Controparte_1
aggiudicazione a seguito di vendita all'incanto - come poi avvenuto con decreto di trasferimento del Tribunale di Venezia del 29.10.2004 -, in nome proprio e per conto di
, con denaro da quest'ultima fornito, l'immobile sito in Portegrandi di Parte_1
Quarto d'Altino (VE) via C. Battisti n.6, identificato in catasto al Foglio 12 part. 225
pagina 2 di 21 sub 2 cat. A/3 piani T. – 1° e 2° classe 5, 8,5 vani, totale 157 mq, rendita 504,84 e al
Foglio12 part 225 sub. 1 cat. C/6, consistenza 23 mq, superficie 27 mq, rendita 51,08;
-Ritenere e dichiarare che, in base all'accordo fiduciario sopraindicato, il SI. CP_1
si era obbligato a ritrasferire la proprietà del sopra descritto immobile a
[...]
su richiesta di quest'ultima; Pt_1 Parte_1
- Accertare e dichiarare che il ricorrente, disconoscendo illegittimamente l'accordo fiduciario stipulato, non ha adempiuto all'obbligazione di trasferire a Parte_1
la proprietà del succitato immobile, nonostante la richiesta formale;
- Conseguentemente, emettere contro sentenza che, ai sensi dell'art. Controparte_1
2932 c.c., produca gli effetti del contratto non concluso e trasferisca a Parte_1
la proprietà dell'immobile sopradescritto;
- Ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Venezia di trascrivere la emananda sentenza.
Ancora nel merito:
- Accertare e dichiarare la violazione da parte del ricorrente dei doveri di correttezza e buona fede per le causali di cui in premessa e, per l'effetto, condannarlo, in via equitativa, ex art 1226 c.c., al risarcimento del danno non patrimoniale sofferto dalla resistente, nella misura che verrà ritenuta di giustizia;
- Accertare e dichiarare la responsabilità aggravata del SI. ex art. 96 c. Controparte_1
3 c.p.c., per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, condannarlo al pagamento di una somma, equitativamente determinata, quantificata in corso di giudizio o ritenuta di giustizia, a favore della resistente;
In ogni caso:
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa oltre accessori di legge del doppio grado di giudizio, in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario.
pagina 3 di 21 In via istruttoria:
Si produce copia della sentenza di primo grado con attestazione di conformità, oggi appellata, unitamente a fascicolo atti e documenti di primo grado e relative attestazioni di conformità e si chiede l'acquisizione del fascicolo d'ufficio R.G. 8357/2022 -
Tribunale di Venezia.
Si ribadiscono le istanze istruttorie già formulate in primo grado, ovverosia, si chiede ammissione della prova testimoniale diretta e per interpello del SI. sui Controparte_1
seguenti capitoli di prova:
1) Vero che la resistente SI.ra ha sempre abitato nell'appartamento Parte_1
ove lei attualmente dimora, sito in Portegrandi di Quarto d'Altino (VE), via C. Battisti
n. 6, che era l'abitazione dei suoi genitori.
2) Vero che a seguito del fallimento della Ditta Springbook S.n.c. di e Controparte_2
c., in cui era socio padre della SI.ra , l'immobile Controparte_3 Parte_1
sopraindicato, di proprietà del padre , è caduto nell'asse Controparte_3
fallimentare e nell'anno 2004 è stato venduto all'incanto.
3) Vero che nel 2004 la SI.ra e il ricorrente SI. Parte_1 Controparte_1
erano legati da un rapporto sentimentale.
4) Vero che nell'anno 2004 la SI.ra e il SI. Parte_1 Controparte_1
stipularono tra loro un accordo verbale, in base al quale la SI.ra Parte_1
avrebbe fornito al SI. il denaro necessario per l'acquisto all'asta, in Controparte_1
nome proprio ma per conto della SI.ra , dell'immobile sito in Parte_1
Portegrandi di Quarto d'Altino (VE), via C. Battisti n. 6.
5) Vero che in base al sopraindicato accordo fiduciario il SI. si era Controparte_1
impegnato a ritrasferire la proprietà dell'immobile sopradescritto alla SI.ra Parte_1
non appena quest'ultima lo avesse chiesto.
[...]
pagina 4 di 21 6) Vero che nell'anno 2004 la SI.ra consegnò al SI. Parte_1 Controparte_1
due assegni circolari tratti sui conti correnti suo e della di lei madre, con l'incarico di consegnarli al curatore fallimentare per l'acquisto dell'immobile sopradescritto.
7) Vero che, successivamente all'aggiudicazione dell'immobile sopraindicato al SI.
avvenuta con decreto di trasferimento del Tribunale di Venezia del Controparte_1
29.10.2004, i SI.ri e convissero per un periodo more Parte_1 Controparte_1
uxorio nell'appartamento di cui sopra.
8) Vero che, nonostante le richieste verbali e scritte fatte dalla SI.ra , Parte_1
il SI. non ha adempiuto all'obbligo assunto di ritrasferire la proprietà Controparte_1
dell'immobile di cui sopra alla SI.ra . Parte_1
9) Vero che in un colloquio con la SI.ra del 15.02.2022 il SI. Parte_1 CP_1
riconobbe di non essere il reale proprietario dell'immobile e che questo era
[...]
stato acquistato con denaro della SI.ra dall' ma, nel corso del colloquio e Parte_1
nonostante questo, si rifiutò di restituirlo alla SI.ra . Parte_1
10) Vero che nell'anno 2004 la SI.ra ricevette una parte del denaro Parte_1
per l'acquisto dell'immobile sito in Portegrandi di Quarto d'Altino (VE) via C. Battisti
n. 6 dal SI. in un incontro presso la Ditta di quest'ultimo in Parte_2
Falconara Marittima (AN), via Del Consorzio n. 29, e che a quell'incontro era presente anche il SI. . Controparte_1
Si indicano quali testimoni sui capitoli di prova da 1 a 8 i SI.ri: e Controparte_2
entrambi res.ti in Portegrandi di Quarto d'Altino (VE), via C. Battisti Testimone_1
n. 6; res.te in Portegrandi di Quarto d'Altino (VE) via C. Testimone_2
Colombo n. 17 e res.te in Pianella di Pescara, via Vittorio Veneto n. 8. Testimone_3
Tes_ Si indicano quali testimoni sul capitolo di prova n. 10 i SI.ri , e Pt_2
[...]
tutti res.ti in Falconara Marittima (AN), via G. Matteotti. Tes_5
pagina 5 di 21 Conclusioni dell'appellato:
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, per le ragioni di cui in premessa:
NEL MERITO: rigettare l'avverso appello perché infondato in fatto e in diritto e confermare integralmente la gravata sentenza e confermarsi interamente le domande e conclusioni di primo grado da intendersi qui integralmente ritrascritte, inclusa la domanda formulata in via subordinata formulata con le note scritte d'udienza del
12.4.2023 e del 18.6.2024:
IN VIA PRELIMINARE:
accertare e dichiarare la prescrizione dell'azione di trasferimento coatto dell'immobile e, per l'effetto, rigettare la domanda riconvenzionale interposta da . Controparte_4
IN VIA PRINCIPALE:
- accertare e dichiarare la detenzione dell'immobile sito in Quarto D'Altino (VE) Via
Cesare Battisti n 6, senza giusto motivo, da parte della Signora;
per Parte_1
l'effetto, condannare la resistente all'immediato rilascio, in favore del Parte_1
ricorrente , dell'immobile, sito in Quarto D'Altino (VE) Via Cesare Controparte_1
Battisti n 6, censito al F.12 part. 225 sub. 1 e 2, libero e sgombero da persone e cose.
Con sentenza esecutiva ex lege.
- Rigettare la domanda riconvenzionale interposta da di restituzione Controparte_4
dell'immobile di cui è causa ex art 2932 cc, essendo maturata la prescrizione, per carenza di interesse ad agire e perché infondata in fatto e in diritto.
- Rigettare la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale perché infondata in fatto e in diritto.
- Rigettare la domanda di condanna ex art 96 cpc perché infondata in fatto e in diritto.
IN VIA SUBORDINATA:
pagina 6 di 21 - Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda riconvenzionale interposta da
, condannare la resistente a rimborsare al la somma di € Controparte_4 CP_1
15.194,06 a titolo di imposte versate, anche a titolo di ingiustificato arricchimento.
IN OGNI CASO:
Con vittoria di spese.
IN VIA ISTRUTTORIA:
si chiede di ammettere le istanze istruttorie formulate in I grado sia nel ricorso sia nelle note scritte d'udienza del 12.4.2023 e del 18.6.2024, da intendersi qui integralmente trascritte. IN OGNI CASO: Spese legali rifuse per entrambi i gradi del giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
Con ricorso ex art 447 bis cpc promosso avanti al Tribunale di Venezia, Controparte_1
premettendo:
- di essere proprietario dell'immobile sito in Portegrandi di Quarto D'Altino (VE), al civico n. 6 di via Cesare Battisti, in base a decreto di trasferimento del Tribunale di
Venezia emesso in data 29.10.04 a seguito dell'aggiudicazione del bene conseguita ad una vendita all'incanto,
- di aver quindi concesso la citata proprietà, consistente in un appartamento con garage e magazzino, in comodato d'uso a in forza di atto stipulato Parte_1
in data 8.3.06,
- di essere intenzionato ad avvalersi della facoltà di recesso ad nutum prevista dal contratto,
- di aver quindi invitato la comodataria, con missiva del 24.3.20, a rilasciare il bene entro il termine di sei mesi dal ricevimento della richiesta, contestualmente contestandole l'uso non autorizzato del garage e del magazzino quali laboratorio per pagina 7 di 21 attività artigianale,
- che a fronte dell'inerzia della aveva inutilmente reiterato la richiesta con Parte_1
successive diffide del 10.2.22 e del 4.4.22,
- che anche l'esperimento della procedura di mediazione obbligatoria aveva poi dato esito negativo,
- che dal 3.10.20, data di scadenza del termine di rilascio di cui alla prima intimazione, la comodataria stava pertanto detenendo l'immobile senza titolo,
ha convenuto in giudizio la menzionata controparte chiedendo che, accertato quanto sopra, la stessa fosse per l'effetto condannata all'immediato rilascio in suo favore dell'immobile in questione, libero e sgombero da cose o persone.
Costituitasi in giudizio, la contestava le affermazioni del ricorrente Parte_1
deducendo:
- che l'immobile era stato, in origine, di proprietà della sua famiglia e che, a seguito del fallimento della SPRINGBOOK SNC DI AN NI E C., di cui suo padre era socio, intervenuto nel 2004, era quindi caduto nell'asse fallimentare e posto al pubblico incanto,
- che all'epoca ella intratteneva una relazione sentimentale con il ricorrente, il quale, per evitare la perdita dell'immobile di famiglia, si prestava a stipulare un accordo fiduciario in forza del quale, a fronte del pagamento da parte di ella del prezzo di incanto, a mezzo di assegni circolari tratti sul conto corrente intestato a lei ed a sua madre, all'ordine della curatela del fallimento, il ricorrente avrebbe acquistato all'asta il bene in nome proprio ma con l'impegno di ritrasferirne la proprietà alla stessa, appena possibile,
- che, medio tempore, le parti avevano poi stipulato un contratto di comodato relativo al medesimo immobile, in base al quale il bene avrebbe dovuto essere adibito ad pagina 8 di 21 abitazione ad uso familiare, venendo utilizzato dalle parti che vi convivevano more
uxorio,
- che con lettera del 26.4.22, indirizzata per il tramite del suo legale di fiducia,
avrebbe quindi invitato il a presentarsi in data 16.5.22 dal notaio , al CP_1 Per_1
fine di ritrasferirle l'immobile, in adempimento del menzionato accordo.
Contestava pertanto la natura precaria del contratto di comodato, in quanto finalizzato all'uso di cui sopra, chiedendo, conclusivamente, il rigetto delle avverse domande previa declaratoria di nullità o comunque di inefficacia della clausola di recesso ad
nutum invocata dal ricorrente. In via riconvenzionale, inoltre, richiamando il patto fiduciario intercorso tra le parti, chiedeva venisse disposto il trasferimento dell'immobile in suo capo ai sensi dell'art. 2932 cc, con condanna del al CP_1
risarcimento sia del pregiudizio di natura non patrimoniale ad ella arrecato con la propria condotta sia dei danni da lite temeraria.
Preso atto delle domande svolte dalla resistente, il comodante invocava a sua volta,
quale riconventio riconventionis, che in denegata ipotesi di accoglimento delle pretese avanzate ex adverso, la venisse condannata a rimborsargli le somme nel Parte_1
frattempo pagate a titolo di IMU ed altre imposte gravanti sull'immobile, per un totale di € 15.194,06.
Rigettate le istanze istruttorie formulate dalle parti, la causa è stata quindi decisa con la sentenza n. 3606/24, pubblicata in data 16.10.24, in forza della quale il giudice di primo grado:
- riscontrato risultare pacifica sia la stipula del contratto di comodato sia il fatto che esso non contenesse alcuna clausola di durata né, tantomeno, alcuna indicazione di destinazione d'uso specifica, tale da condurre a ritenere che esso avesse termine con l'esaurirsi della destinazione così impressa al bene,
pagina 9 di 21 - osservato che il recesso esercitato dal era stato pertanto esercitato del tutto CP_1
legittimamente, ed ancor più dovendosi tenere conto del fatto che si era in presenza di un uso non consentito dell'immobile, in violazione del disposto dell'art. 1804 cc,
- ritenuta, d'altronde, la natura ultronea della copiosa giurisprudenza citata dalla resistente a sostegno della propria tesi, in quanto riferentesi alle ipotesi in cui un terzo agisca per il rilascio di un immobile concesso in comodato a due coniugi e poi assegnato ad uno di questi in seguito a provvedimento di separazione giudiziale,
- opinata, di conseguenza, l'irrilevanza delle richieste istruttorie formulate dalla resistente in merito all'asserita convivenza con il all'interno dell'immobile e CP_1
tanto più alla luce dell'esplicita ammissione da parte della stessa relativa alla sopravvenuta cessazione del rapporto sentimentale nel giugno 2021, tale da comportare il venir meno della pretesa destinazione d'uso familiare,
- sottolineato non esservi alcun principio di prova della esistenza dell'asserito patto fiduciario, stipulato in forma orale, che, sebbene non necessitante della prova scritta,
soggiace comunque, quale accordo orale antecedente o contestuale al decreto di trasferimento, che è volto a modificare, ai limiti della prova testimoniale sanciti dagli artt. 2722 e 2724 cc,
- rilevato d'altronde che le sentenze citate a contrario dalla resistente si riferivano ad una diversa ipotesi in cui il patto fiduciario era comunque già provato per iscritto,
esistendo una dichiarazione unilaterale del fiduciario di riconoscimento del suo obbligo nascente dal contratto, ciò che non era invece a dirsi nella fattispecie, ove comunque il quadro probatorio offerto dalla risultava debole ed Parte_1
inconsistente dal momento che anche gli assegni dimessi non risultavano idonei a provare la riconducibilità del denaro alla resistente, la quale aveva omesso di produrre documentazione bancaria tale da dimostrare la provenienza dei predetti pagina 10 di 21 titoli,
- considerato che, per le medesime ragioni in diritto, andava pure ritenuta inammissibile la prova rappresentata dal file audio prodotto, dalla cui audizione si sarebbe dovuta evincere la sussistenza dell'accordo,
- reputato, da ultimo, che l'obbligazione in questione si sarebbe comunque ormai prescritta a mente dell'art. 2935 cc, dal momento che l'invito alla stipula del trasferimento del bene in suo favore, datato 26.4.22, risultava essere stato ricevuto dal ricorrente solo in data 10.5.22, e cioè a distanza di oltre dieci anni dal momento in cui il diritto avrebbe potuto essere fatto valere, ai sensi dell'art. 2935 cc, ha condannato la al rilascio del bene in favore del e rigettato la Parte_1 CP_1
domanda riconvenzionale proposta dalla resistente.
2. Il giudizio di appello
Avverso la menzionata pronuncia ha proposto gravame l'originaria resistente formulando due motivi di appello e rinnovando, in forza di quanto evidenziato, le difese e le domande già avanzate in primo grado, come meglio precisato in epigrafe.
L'appellato, costituitosi a propria volta in giudizio, ha invocato la conferma della pronuncia impugnata previo rigetto del gravame in quanto infondato.
Procedutosi alla nomina del relatore e fissata la data per la discussione, la causa è stata quindi trattata e decisa all'udienza del 9 aprile 2024.
3. I motivi della decisione
Il gravame è infondato e deve pertanto essere respinto.
3.1 Con il primo motivo d'appello la contesta l'assunto del giudice di prime Parte_1
cure secondo cui il contratto di comodato non conterrebbe alcuna clausola di durata né
alcuna indicazione di destinazione ad uso specifica, osservando:
pagina 11 di 21 - che a tal fine avrebbe dovuto essere valutato ogni elemento che possa ricostruire le intenzioni delle parti al momento della genesi e della formazione del rapporto,
tenendo anche conto del fatto che le inesattezze contenute nell'atto (come quella relativa alla consegna del bene da effettuare contestualmente alla stipula, laddove era pacifico che ella abitasse in loco sin dalla nascita), testimoniavano la natura affrettata con il quale esso era stato redatto,
- che, in proposito, assumevano rilievo il fatto,
o che il bene fosse da sempre stato utilizzato dai suoi genitori,
o che al momento della stipula del comodato ella fosse legata sentimentalmente al CP_1
o che ad esclusione di siffatta circostanza non vi sarebbero state ragioni per concludere l'atto, viceversa destinato a garantire l'utilizzo del bene in favore dell'intera famiglia della appellante, indipendentemente dalla sua effettiva estensione,
- che ricorrevano quindi svariati elementi per affermare che si vertesse in una ipotesi di comodato a tempo indeterminato,
- che l'esplicito richiamo all'art. 1803 cc, contenuto nel contratto, valeva d'altronde ad esplicitare la volontà concorde delle parti di destinare l'immobile ad un uso determinato, ossia quello abitativo del nucleo familiare del comodatario, poiché in caso contrario si sarebbe semmai fatto riferimento all'art. 1810 cc,
- che non ricorrendo alcuna ipotesi di un bisogno contrassegnato dall'urgenza e dall'imprevedibilità, ai sensi del secondo comma dell'art. 1809 cc, il rilascio dell'immobile non poteva allora essere fondatamente richiesto.
Il motivo è infondato.
pagina 12 di 21 Ed invero, sotto un primo profilo, già la semplice lettura del contratto di comodato consente di apprezzare come in esso nessun richiamo sia fatto alla specifica destinazione che, mediante esso, sarebbe stata impressa al bene, limitandosi le parti a precisare che il comodatario:
- era autorizzato a servirsene “per l'uso consentito per destinazione”, il che trattandosi di un appartamento con annesso garage e magazzino, valeva esclusivamente ad indicare la natura genericamente abitativa dell'immobile e dell'utilizzo che poteva farsene,
- assumeva l'obbligo di restituirlo a semplice richiesta, entro quindici giorni dalla ricezione della stessa,
- era tenuto a custodire e conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia, non essendo autorizzato a concederne il godimento a terzi,
- si sarebbe fatto carico delle spese necessarie per servirsi dell'immobile, escluse solo quelle straordinarie, necessarie ed urgenti.
Né, d'altro canto, sussiste alcun riferimento alla circostanza che il comodato dovesse valere a soddisfare le eSIenze abitative dell'intero nucleo famigliare della Parte_1
non rinvenendosi la benché minima indicazione scritta di siffatta pretesa volontà delle parti e, tanto meno, potendosi sostenere che l'esistenza di una relazione sentimentale in essere tra quest'ultima ed il bastasse di per sé ad estendere a tutti gli altri CP_1
membri della famiglia della comodataria il diritto di avvalersi del godimento del bene.
Ciò che:
- da un lato, non risponde affatto alle odierne consuetudini di vita, caratterizzate dalla natura sostanzialmente nucleare della famiglia, in quanto costituita dai soli genitori pagina 13 di 21 e dai figli e non anche allargata ai nonni, ai fratelli od a ai suoceri,
- d'altro lato, era viceversa escluso dalla clausola n. 3), già più sopra richiamata, ove veniva chiaramente espressa la volontà del comodante che il bene non venisse in alcun modo concesso in godimento a qualsiasi terzo.
Mentre il fatto che all'epoca le parti fossero legate sentimentalmente, vale semmai a confermare che la stipula del comodato traesse origine proprio da siffatta relazione, una volta terminata la quale più non permaneva alcun interesse alla prosecuzione di esso.
E tanto meno può fondatamente affermarsi, sotto un diverso profilo, la natura sciatta e frettolosa delle modalità di redazione del contratto – che si pretenderebbe di desumere dal fatto che in esso di dava atto della consegna dell'immobile, compiuta a quella data in favore della – dal momento che, a contrario: Parte_1
- per un verso, il documento in questione contiene in realtà tutte le pattuizioni necessarie a disciplinare in maniera precisa e completa il rapporto,
- per altro verso, la locuzione contestata si riferisce ovviamente non già ad una vera e propria immissione nel possesso ma ad una semplice traditio del bene di natura giuridica, volta a costituire in capo alla compagna gli obblighi di comodataria,
laddove in precedenza la medesima aveva potuto godere del bene solo in via di mero fatto.
Così come, del tutto evidentemente, risulta poi affatto anodino il richiamo all'art. 1803
cc contenuto nelle premesse dell'atto, ove la menzione della norma, inserita nella locuzione “Si accetta e stipula, Ex Art. 1803 Codice Civile il presente contratto di
comodato così disciplinato”, risulta assai presumibilmente dettata al solo fine di ribadire la volontà delle parti di concludere proprio un contratto di comodato e non un diverso pagina 14 di 21 rapporto, quale ad esempio una locazione, mentre nessuna ragione vi era di citare espressamente l'art. 1810 cc, dal momento che nella clausola n. 2) veniva già fissato per iscritto l'obbligo assunto dal comodatario di restituzione del bene a fronte della semplice richiesta del comodante.
3.2 Con la seconda ragione di gravame l'appellante si duole del fatto che il Tribunale
non abbia riconosciuto l'esistenza del patto fiduciario intercorso tra ella ed il CP_1
volto a prevedere l'acquisto all'incanto, da parte del in nome, su mandato e per CP_1
conto della stessa, che gli aveva fornito il denaro necessario, della casa familiare dei genitori, con previsione che il medesimo le avrebbe poi ritrasferito, appena possibile e a semplice richiesta, la proprietà formale dell'immobile.
In proposito l'appellante sottolinea:
- che la fattispecie del pactum fiduciae va ricondotta allo schema del mandato senza rappresentanza, per la conclusione del quale non è necessaria la forma scritta,
- che le dichiarazioni effettuate dal nell'ambito della registrazione prodotta CP_1
sub doc. 10) valgono quale dichiarazione ricognitiva dell'accordo, a fronte delle quali si genera un'inversione dell'onere probatorio tale da porre a carico di quest'ultimo l'onere di dimostrare l'inesistenza o l'inefficacia del pactum fiduciae,
- che la dichiarazione ricognitiva dell'accordo non deve necessariamente essere scritta, poiché il trasferimento dell'immobile è l'oggetto del contratto fiduciario e non può pertanto essere considerato alla stregua di un “patto aggiunto o contrario al
contenuto del documento” così come specificato nell'art. 2722 cc,
- che, in effetti, nel contratto fiduciario l'effetto reale viene prima e su di esso s'innesta l'effetto obbligatorio, la cui funzione non è di procurare un effetto reale pagina 15 di 21 già prodotto, ma di conformarlo in coerenza con l'interesse delle parti, tanto da doversi ritenere che la dichiarazione unilaterale scritta dal fiduciario, ricognitiva dell'intestazione fiduciaria e promissiva del ritrasferimento, sia un mero atto unilaterale riconducibile alla figura della promessa di pagamento, la cui funzione, ai sensi dell'art. 1988 cc, è quella di dispensare colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale, la cui esistenza va quindi presunta fino a prova contraria e può essere provata con qualsiasi mezzo,
- che il giudice di prime cure avrebbe inoltre dovuto consentirle di provare a mezzo di testimoni la provenienza del denaro utilizzato per l'acquisto dell'immobile, anche poiché sussisteva prova del fatto che ella fosse in possesso dei tagliandi relativi agli assegni,
- che, ad ogni modo, i limiti legali di ammissibilità della prova orale non operano quando la stessa sia diretta non già a contestare il contenuto di un documento bensì a renderne esplicito il SInificato.
Contesta, inoltre, che il diritto alla restituzione del bene sia ormai prescritto rilevando che il relativo termine decennale decorre dal momento in cui è stata fatta al fiduciario la richiesta di restituzione del bene poiché prima della richiesta del fiduciante, non sussiste alcuna obbligazione inadempiuta.
Il motivo è infondato.
Sotto un primo profilo, in linea di fatto, deve innanzi tutto osservarsi come la appellante si limiti a citare a sostegno delle proprie ragioni le registrazioni prodotte sub doc. 10),
della lunghezza di oltre venti minuti, senza peraltro depositarne una trascrizione e senza citare alcuno specifico stralcio di esse idoneo a confermare gli assunti sostenuti, ciò che pagina 16 di 21 di fatto rende sostanzialmente inutilizzabile il documento stesso, essendo stato ben chiarito dai giudici di legittimità che la mera produzione di un documento non vale di per sé a che sia utilizzato come elemento di prova, essendo al contrario necessario che la parte che intende avvalersene non solo lo depositi ma anche lo richiami espressamente, indicandone le parti rilevanti e commentandolo per evidenziarne la pertinenza ai fini del giudizio e ciò poiché il giudice non è tenuto ad esaminare autonomamente tutta la documentazione, spesso depositata in maniera copiosa ed informe, ma solo quella su cui le parti abbiano fondato le proprie argomentazioni esplicitandone il SInificato probatorio.
Mentre, d'altro canto, non è per nulla credibile, se fosse vera la tesi sostenuta dalla che la medesima – figlia di un imprenditore e quindi abbastanza adusa ad Parte_1
avere contezza di un minimo di questioni giuridiche – non si sia curata di farsi rilasciare dal compagno, nel momento in cui asseritamente gli forniva la provvista per procedere all'acquisto dell'abitazione, una idonea controdichiarazione volta a confermare l'effettiva titolarità del bene in suo capo, trattandosi di accortezza di minimo rilievo che ciascun soggetto dell'ordinamento dotato di un minimo di buon senso si sarebbe peritato di adottare. E ciò tanto più ove si consideri che, se la vicenda si fosse svolta come sostenuto dalla appellante, la stessa si sarebbe certamente conSIliata con il padre in merito alle modalità da adottare per raggiungere lo scopo avuto di mira, trattandosi appunto della casa di famiglia, da sempre abitata dai suoi genitori.
Così come, in senso contrario alla tesi della appellante, depone la circostanza che, a distanza di due anni dall'aggiudicazione dell'immobile, il acconsentisse CP_1
comunque alla stipula del citato contratto di comodato, poiché ciò, testimoniando la pagina 17 di 21 sostanziale disponibilità del medesimo a mettere per iscritto gli accordi intercorsi con la compagna, vieppiù dimostra l'inesistenza degli stessi lì dove non sanciti in un accordo appositamente redatto.
Mentre, sotto un diverso profilo, se è vero che nelle pronunce della Suprema Corte
richiamate dalla appellante (Cass. 15.1.24 n. 1424 e 19.4.23 n. 10472) si afferma che il patto fiduciario non necessita della forma scritta ad substantiam pur quando abbia ad oggetto beni immobili, è pure innegabile che le medesime siano state rese nell'ambito di fattispecie caratterizzate dalla presenza di una dichiarazione unilaterale, redatta per iscritto, in forza della quale il fiduciario si impegnava a trasferire determinati beni al fiduciante, in attuazione esplicita del medesimo pactum fiduciae, ciò che, pur non costituendo autonoma fonte di obbligazione ma, rappresentando comunque una promessa di pagamento, produceva un effetto confermativo del preesistente rapporto nascente dal patto fiduciario, così realizzando, ai sensi dell'art. 1988 cc, una astrazione processuale della causa, con conseguente esonero a favore del fiduciante, destinatario della contra se pronuntiatio, dell'onere della prova del rapporto fondamentale.
Ciò che nella fattispecie non è peraltro dato riscontrare, venendo pertanto meno qualsiasi ipotesi di inversione dell'onere probatorio tale da porre a carico dell'odierno comodante il compito di dimostrare l'inesistenza o l'inefficacia del pactum fiduciae
asseritamente concluso.
Né, tanto meno, può fondatamente sostenersi che tale ultimo patto sarebbe liberamente dimostrabile a mezzo di testimoni, giacché esso, ben lungi dal rendere esplicito il
SInificato del documento contenente l'intestazione dell'immobile in capo al fiduciario
– il quale, come ben nota la Cassazione del 2024 sopra richiamata, è un negozio “di
pagina 18 di 21 carattere esterno, realmente voluto e con efficacia verso i terzi”, collegato con un altro negozio “di carattere interno – pure effettivamente voluto – ed obbligatorio, diretto a
modificare il risultato finale del primo negozio per cui il fiduciario è tenuto a
ritrasferire il bene al fiduciante o ad un terzo” – costituisce, viceversa, pattuizione aggiunta e contraria al contenuto del documento prevedente l'intestazione del bene in favore del per la quale ben valgono i limiti legali di ammissibilità della prova CP_1
orale sanciti dall'art. 2722 cc.
Ed infine, da ultimo, nemmeno riveste alcuna specifica valenza probatoria della tesi sostenuta dalla appellante il fatto che ella sia in possesso dei tagliandi relativi agli assegni utilizzati per l'acquisto all'asta dell'immobile:
- sia poiché tale circostanza ben potrebbe essere spiegata in molti modi, non escluso il fatto che, avendo a lungo convissuto con il ben era in grado di entrarne in CP_1
possesso in qualsiasi momento,
- sia giacché in alcun modo ciò dimostra poi la reale provenienza delle somme in questione.
Senza considerare, sotto un diverso profilo, che nemmeno risulta spiegato in alcun modo da parte della per quale ragione, se le somme utilizzate per acquistare Parte_1
il bene fossero state effettivamente sue, si sarebbe dovuto dare corso alla fittizia intestazione del bene in capo al essendo pacifico, a mente del disposto dell'art. CP_1
571 cpc, che ciascuno, ad eccezione del debitore, è ammesso a formulare offerte per l'acquisto dell'immobile pignorato.
Il che definitivamente conferma non solo l'assenza di qualsiasi prova di quanto sostenuto dalla appellante ma anche la natura assai scarsamente credibile della vicenda pagina 19 di 21 così come ricostruita dalla medesima.
4. Le spese di lite
Tenuto quindi conto, quanto alle spese di lite:
- dei parametri dettati dal D.M. 13.8.22 n. 147, il quale prevede appunto che le disposizioni del decreto si applichino a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, pur ove la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le precedenti tariffe,
- della circostanza che, in applicazione del criterio del disputatum, il valore della causa è pari, per il primo grado, alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata, ed a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta,
mentre, per l'appello, alla somma che ha formato oggetto di impugnazione, se l'appello è rigettato, ed alla maggiore somma accordata dal giudice rispetto a quella ottenuta in primo grado dall'appellante, se il gravame è accolto (Cass. 30.11.22 n.
35195),
- della conseguente necessità di utilizzare lo scaglione di riferimento relativo alle cause di valore indeterminabile a complessità bassa,
- del fatto che in appello la fase istruttoria non si è tenuta,
ritiene la Corte che le medesime debbano essere integralmente poste a carico della parte appellante ex art. 91 cpc in quanto soccombente, determinandole in € 5.810,00 sulla base del seguente prospetto:
Fasi processuali Liquidazione
Fase di studio II^ grado € 1.701,00
Fase introduttiva II^ grado € 1.204,00
pagina 20 di 21 Fase decisionale II^ grado € 2.905,00
Totale € 5.810,00
Atteso, inoltre, l'integrale rigetto dell'impugnazione sussistono i presupposti per applicare il comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. 30.5.02 n. 115, introdotto dal diciassettesimo comma dell'art. 1 della legge n. 228 del 24.12.12, in forza del quale la parte appellante deve versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
P. Q. M.
la Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, rigettata ogni contraria od ulteriore domanda:
1) conferma integralmente la sentenza di primo grado del Tribunale di Venezia n.
3606/2024, pubblicata in data 16.10.24;
2) condanna la parte appellante a rifondere in favore della controparte le spese processuali che liquida in € 5.810,00, oltre al rimborso delle spese generali al 15%,
dell'IVA e degli accessori di legge, se dovuti;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. 30.5.02 n. 115, introdotto dall'art. 1, diciassettesimo comma,
della legge n. 228 del 24.12.12, con obbligo per la parte impugnante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
Così deciso in Venezia nella camera di conSIlio del 9 aprile 2025
Il Presidente
dott. Guido Marzella
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