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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 22/07/2025, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 813/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in persona del Giudice On. Avv. Cesare D'Annunzio in esito all'udienza di discussione del 07/07/2025 tenuta mediante trattazione scritta, letti gli scritti conclusionali e le note d'udienza in atti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 813/2024 R.G., promossa da:
(C.F. ) in persona del suo Controparte_1 C.F._1 procuratore generale , nato a [...] il [...] (c.f. CP_2
) e res.te in Pianella alla Via Astignano n. 113, in forza C.F._2 di procura generale atto Notar del 30.07.2024 Rep. Persona_1
106.804 n. 21753 di raccolta, con il patrocinio dell'Avv. TUPONE DAVIDE, con domicilio eletto in Via Del Mare 65/A 66034 Lanciano Italia presso il difensore.
ATTORE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv.. BARBARO CP_3 P.IVA_1
ALESSANDRO, e dell'Avv. ALOI ANDREA ( ) con C.F._3 domicilio eletto in VIA ORSO CORBINO 7 98124 MESSINA presso il difensore.
CONVENUTO
OGGETTO: Fideiussione - Polizza fideiussoria
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
CONCLUSIONI DELLA PARTE ATTRICE
pagina1 di 13 IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE
- Accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia giuridica della procura alle liti conferita dalla società agli avv.ti Barbaro e Anzà, nella sua CP_3 qualità di procuratore speciale, il tutto per i motivi di cui nella premessa del presente atto e per l'effetto dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo per inesistenza e/o nullità della procura ai liti, con l'adozione dei provvedimenti di legge compresa l'inammissibilità del decreto ingiuntivo per mancanza dello ius postulandi e dichiarando il decreto ingiuntivo tamquam non esset, il tutto per i motivi di cui in premessa;
NEL MERITO
Nel merito e in via subordinata rispetto alle precedenti conclusioni che hanno carattere pregiudiziale, preliminare ed assorbente,
1) accertare e dichiarare la nullità del contratto di fideiussione omnibus datato 10.05.2013 n. 16009939 intercorso tra i IG.ri e Controparte_1
con la per CP_2 Controparte_4 violazione dei doveri di correttezza e buona fede, nonché per violazione dell'art. 2 della legge n. 287/90 (nonché l'art. 101 TFUE), con conseguente accertamento e dichiarazione della decadenza e/o estinzione della fideiussione rilasciata dalla IG.ra per decorso dei termini di cui CP_1 all'art. 1957 c.c. applicabile al rapporto;
2) accertare e dichiarare la vessatorietà delle clausole contrattuali come indicate in premessa e per l'effetto dichiarare la nullità del contratto di fideiussione omnibus datato 10.05.2013 n. 16009939 per violazione di cui alla trattativa individuale ex art. 34 comma 5 del codice del consumo, con conseguente accertamento e dichiarazione della decadenza e/o estinzione della fideiussione rilasciata dalla IG.ra per decorso dei termini di CP_1 cui all'art. 1957 c.c. applicabile al rapporto;
3) In via subordinata rispetto alle precedenti conclusioni, nella denegata ipotesi in cui non sia accertata la nullità dell'intero contratto, dichiarare e accertare la nullità parziale del contratto di fideiussione omnibus datato
10.05.2013 n. 16009939 ed precisamente dell'art. 6 del predetto contratto per violazione dell'art. 2 della legge n. 287/90 (nonché l'art. 101 TFUE) e/o pagina2 di 13 premesso l'accertamento della vessatorietà dell'art. 6 del contratto di fideiussione omnibus datato 10.05.2013 n. 16009939, e la conseguente nullità della clausola contrattuale per violazione di cui alla trattativa individuale ex art. 34 comma 5 del codice del consumo e della normativa del codice del consumo, con conseguente accertamento e dichiarazione della decadenza e/o estinzione della fideiussione rilasciata dalla IG.ra CP_1 per decorso dei termini di cui all'art. 1957 c.c. applicabile al rapporto.
Con vittoria di spese per esborsi e compenso professionale di causa da distrarsi al sottoscritto procuratore antistatario che rende la dichiarazione di rito.
CONCLUSIONI DELLA PARTE CONVENUTA
-In via principale, nel merito:
rigettare tutte le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti e per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n.271/2024 emesso dal Tribunale di Lanciano in data 19.09.2024.
-In via Subordinata:
nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, dei motivi di opposizione, ritenere e dichiarare infondate in fatto e inammissibili in diritto le domande attoree per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, condannare gli Opponenti al pagamento dell'importo ingiunto o di quella maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa, oltre interessi come da domanda, dal dovuto sino all'effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese e compensi professionali oltre rimborso forfettario per spese generali oltre C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Salvo ogni altro diritto, ragione e azione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO
La IG.ra ha presentato opposizione al decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 271/2024, emesso dal Tribunale di Lanciano su richiesta di
[...] nei confronti suoi e del IG. . CP_3 Parte_1
pagina3 di 13 L'opponente deduce la nullità assoluta della procura alle liti rilasciata da ai difensori. Sebbene la procura generale alle liti del CP_3
03.03.2021 conferisca poteri per il recupero crediti della società, essa è ritenuta inefficace per l'attività svolta da come procuratore CP_3 speciale della società Parte_2
Sostiene che la procura avrebbe dovuto essere rilasciata specificamente in relazione all'attività di procuratore di e Parte_2 non come procura generale riferita alle attività di quale titolare CP_3 del credito.
L'opponente eccepisce violazione dell'Art. 1957 C.C. e decadenza della fideiussione, in quanto il contratto di finanziamento è del 10.05.2013, una diffida di del 12.02.2016 richiedeva il pagamento delle somme CP_5 residue, ma l'attrice contesta la ricezione di tale diffida. Sostiene che l'azione giudiziale sia stata proposta a distanza di oltre 8 anni dalla contestazione dell'inadempimento. Secondo l'Art. 1957 C.C., il creditore deve proporre le sue istanze contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, a pena di decadenza dal diritto verso il fideiussore. Il termine
"istanza" si riferisce a mezzi di tutela giurisdizionale, e una semplice raccomandata o precetto non seguiti da esecuzione non sono sufficienti..
Eccepisce nullità dell'Art. 6 del contratto per violazione della
Normativa Antitrust: L'Art. 6 del contratto di fideiussione deroga il termine di sei mesi previsto dall'Art. 1957 C.C., affermando che i diritti della Banca
"restano integri fino alla totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che la stessa sia tenuta ad escutere il debitore o il/i fideiussore/fideiussori o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 c.c., che si intende derogato".
Eccepisce la nullità di tale clausola per violazione della normativa antitrust (Art. 2 della legge n. 287/90 e Art. 101 TFUE) e del principio di libera concorrenza, come stabilito anche dalla Corte di Cassazione SS.UU. (n.
41994/2021). Argomenta che l'Art. 1957 C.C. sia una norma inderogabile a tutela del garante e fondata sul dovere di buona fede. La nullità della clausola comporterebbe la decadenza della garanzia.
pagina4 di 13 La IG.ra sostiene infine la nullità dell'Art. 6 del contratto di CP_1 fideiussione anche sotto il profilo della vessatorietà, in considerazione della sua qualità di consumatrice. Se il garante è un consumatore, qualsiasi deroga all'Art. 1957 C.C. dovrebbe essere perfezionata secondo le modalità del Codice del Consumo, richiedendo che le clausole vessatorie siano oggetto di trattativa individuale (Art. 34 comma 5 Codice del Consumo), e non solo di specifica approvazione per iscritto ai sensi dell'Art. 1341 C.C.
si è costituita chiedendo il rigetto della domanda e la CP_3 conferma del decreto opposto, ed ha dedotto a contrasto delle eccezioni dell'attrice.
Ha sostenuto la valòidità della procura generale alle liti che abilita il difensore a rappresentare l'assistito in tutte le controversie, a prescindere dall'indicazione specifica delle singole liti, a differenza della procura speciale.
Nel caso in esame, ha ricevuto una procura da CP_3 Parte_2 per il recupero crediti e, a sua volta, ha conferito una procura generale ai
[...] propri difensori.
Contesta l'eccezione di nullità dell'art.6 del contratto, negando l'esistenza di intese anticoncorrenziali, ed evidenzia che la parte opponente non ha fornito alcuna prova a riguardo, pur restando l'onere della prova di una violazione della normativa antitrust sull'opponente stesso (Art. 2697
C.C.), mentre non è sufficiente una generica allegazione;
inoltre manca dimostrazione delle conseguenze concrete di tale vizio sul diritto del contraente. Infine, la nullità di singole clausole non implica la nullità dell'intero contratto, a meno che non si dimostri un legame inscindibile.
Richiama la derogabilità dell'Art. 1957 C.C., come confermato da costante giurisprudenza, senza contrasto con principi di ordine pubblico, ma comporta semplicemente per il garante l'accettazione di un rischio maggiore legato alla persistenza della propria corresponsabilità. La rinuncia preventiva del fideiussore a tale decadenza è ammissibile e non richiede le forme più stringenti dell'Art. 1341, comma 2, C.C.
Tale clausola di deroga all'Art. 1957 C.C. non è una pratica anticoncorrenziale. Nel caso specifico, la banca ha agito tempestivamente pagina5 di 13 nei confronti del debitore principale e dei fideiussori alla scadenza delle obbligazioni. Inoltre, il contratto di fideiussione prevede una clausola di
"pagamento a prima richiesta", espressamente pattuita e accettata (anche ai sensi dell'Art. 1341 C.C.), cosicché è sufficiente una semplice richiesta stragiudiziale di pagamento per evitare la decadenza, ed a tale riguardo richiama la raccomandata di messa in mora il 12.02.2016.
Il decreto ingiuntivo è stato dichiarato provvisoriamente esecutivo, in quanto l'opposizione non fondata su prova scritta, ed in assenza di ulteriori istanze istruttorie, la causa è stata rinviata ai sensi dell'art. 281 quinquies co.1 cpc per la decisione all'udienza del 07/07/2025 tenuta mediante trattazione scritta, con assegnazione dei termini per scritti conclusionali, e definita con sentenza resa ex art.429 cpc e 127 ter cpc
DIRITTO
I. Sull'eccepito difetto di procura, si osserva che con scrittura autenticata
Repertorio 306494 e raccolta 37531 del notaio Persona_2 dell'11/1/2021 ha conferito alla una procura Parte_2 CP_3 speciale “…affinché la società procuratrice provveda a compiere in nome e per conto della Società ogni attività, adempimento e formalità ritenuti necessari e/o utili e/o opportuni allo svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero dei crediti dei quali la
Società è o sarà titolare (i “Crediti”), come di seguito meglio specificato: promuovere le azioni di cognizione e le procedure cautelari, monitorie, esecutive o concorsuali ovvero proseguire, intervenire e resistere in quelle già instaurate alla data del presente atto, ovvero resistere nei giudizi da altri promossi, compresi i giudizi di opposizione e cognizione connessi alle medesime, nei confronti dei debitori, dei garanti (ove applicabile), dei datori di ipoteca (ove applicabile) e dei loro aventi causa finalizzate alla migliore tutela e al recupero dei Crediti insoluti, ponendo in essere ogni istanza, atto, ricorso, documento o attività necessari, in ogni stato e grado di giudizio;
questa procura è conferita a “…in persona dei suoi CP_3 amministratori, dirigenti, funzionari e dipendenti debitamente autorizzati, nonché in persona di procuratori appositamente nominati
pagina6 di 13 e, ove del caso, in persona degli avvocati che verranno di volta in volta nominati dalla Società Procuratrice quando necessario in relazione alla natura degli atti da compiersi…”
II. V'è quindi espresso richiamo alla facoltà che , nell'esercizio delle CP_3 attività di competenza, nomini autonomamente difensori per le liti attive o passive connesse. A tale facoltà si connette la procura generale rep38070- racc.14435 del notaio in Messina, con cui il Per_3 presidente del CDA di ha nominato Procuratori generali alle CP_3 liti L'Avv. Alessandro Barbaro, congiuntamente e disgiuntamente agli avv.ti Luigi Tinuzzo Andrea Aloi Mario Anzà ed Alessia Sorrenti.
III. La procura generale alle liti è espressamente prevista dall'art. 83 cpc, ed il suo connotato saliente è proprio la destinazione ad essere valida per tutte le liti (attive o passive) del mandante, senza necessità di specifiche indicazioni per ogni singola causa. I commi 2 e 3 dell'art.83 cpc, in particolare il riferimento alla specifica controversia e la presunzione di validità per un solo grado di giudizio specificano infatti i limiti della sola procura speciale. Ne deriva la validità della procura alla lite allegata al monitorio ed il rigetto della relativa eccezione di parte attrice
*****
IV. Sull'eccepita decadenza dalla fideiussione si osserva che essendo il diritto del terzo creditore assoggettato alla decadenza di cui all'art. 1957 c.c., secondo i principi riguardanti la fideiussione solidale, pur non richiedendosi la tempestiva escussione del debitore principale, deve ritenersi comunque indispensabile, ad impedire l'estinzione della garanzia, che il creditore eserciti tempestivamente l'azione nei confronti, a sua scelta, del debitore principale o del fideiussore (Sez.
3, Sentenza n. 11759 del 06/08/2002, Rv. 556691 - 01); La natura di tale 'azione' (o, secondo il linguaggio di cui all'art. 1957 c.c., delle
'istanze' creditorie) deve intendersi necessariamente riferita all'invocazione giudiziale della tutela civile, atteso che l'art. 1957 c.c., nell'imporre al creditore di proporre la sua 'istanza' contro il debitore pagina7 di 13 entro sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, a pena di decadenza dal suo diritto verso quest'ultimo, tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa (cfr. ex plurimis, Sez. 2, Sentenza n. 1724 del 29/01/2016,
Rv. 638531 - 01); che, pertanto, il termine 'istanza' si riferisce ai vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità a sortire il risultato sperato (Sez. 2, Sentenza n. 1724 del 29/01/2016, cit.); Ebbene se è vero che, in linea generale, agli effetti dell'art. 1957, non è sufficiente un semplice atto stragiudiziale, occorrendo un'istanza giudiziale – intesa come concreto rimedio processuale volto ad ottenere, in via di cognizione o in executivis, l'accertamento e il soddisfacimento della pretesa creditrice (cfr. Cass. civ., Sez. I, 29 gennaio 2024, n. 2607; Cass. civ., Sez. III, Ord., 13 febbraio 2018, n.
3421; principio sancito da Cass. civ., Sez. I, 8 febbraio 2005, n. 2532)
– è altrettanto vero che, secondo giurisprudenza consolidata, in assenza di ragioni che persuadano del contrario, non può che essere confermato, ove il debitore si sia impegnato a soddisfare il credito garantito “a semplice richiesta”, tale previsione può essere interpretata come deroga pattizia al termine previsto da tale articolo. Dunque, in una tale ipotesi, “l'osservanza dell'onere di cui alla citata disposizione può essere considerata soddisfatta dalla stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria” (principio affermato da Cass. civ., Sez. III, 21 maggio 2008, n. 13078; nelle successive pronunce, in motivazione, v. Cass. civ., Sez. I, Ord., 20 settembre 2024, n. 25344;
Cass. civ. Sez. III, 14 ottobre 2022, n. 30185; Cass. civ. Sez. III, 26 settembre 2017, n. 22346). Dette argomentazioni hanno trovato ulteriore riscontro nelle più recenti pronunce di legittimità, con cui è stato precisato che: “ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire a prima richiesta, l'eventuale rinvio pattizio alla
pagina8 di 13 previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1,
c.c., deve intendersi riferito, giusta applicazione del criterio ermeneutico di cui all'art. 1363 c.c., esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione” (cfr. Cass. civ., Sez. I,
3 novembre 2021, n. 31509; Cass. civ. n. 22346/2017 cit.). Del resto, la stessa giurisprudenza, avuto riguardo alla tradizionale esegesi del citato art. 1957 c.c., ha precisato che la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione non è posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico, per cui può essere derogata dalle parti, pure implicitamente (cfr. Cass. n. 31509/2021 cit.).
V. Nella fattispecie, la fideiussione rilasciata dall'attrice conteneva l'impegno ad adempiere “a semplice richiesta scritta”, clausola derogativa della previsione di cui all'art. 1957 c.c., non colpita da nullità, per cui la lettera di messa in mora ha validamente interrotto il relativo termine semestrale decadenziale).
*****
VI. In ordine all'eccepito difetto di mediazione si rileva che sebbene i
"contratti bancari" siano materia di mediazione obbligatoria, la giurisprudenza ha talvolta dibattuto sulla specifica inclusione di alcune tipologie di contratti. Ad esempio, la Cassazione (Ordinanza n. 31209 del 21 ottobre 2022 e Ordinanza n. 12290 del 07/05/2024) ha stabilito che le fideiussioni a garanzia di mutui bancari non rientrano automaticamente nell'ambito dei "contratti bancari tipici" soggetti a mediazione obbligatoria ex Art. 5, comma 1-bis, D. Lgs. 28/2010.
Questo perché la fideiussione è un contratto autonomo rispetto al contratto di finanziamento principale.
VII. Nel caso di specie il rilievo dell'opponente non si sofferma sulla validità del contratto principale di prestito aziendale e la controversia è legata al contratto di fideiussione in sé e non al contratto di prestito bancario, onde alla luce delle pronunce sopra richiamate non si verte nell'ambito di obbligatorietà della mediazione.
****
pagina9 di 13 VIII. Il richiamo alla disciplina consumeristica svolto dall'attrice per contestare la validità dell'art. 6 del contratto va esaminato alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale sul punto;
in particolare circa la questione dell'onere della prova della qualifica di consumatore in capo al fideiussore, che è stata oggetto di un'importante evoluzione giurisprudenziale, superando l'iniziale orientamento del c.d.
"professionista di riflesso", che in sintesi sosteneva che la qualifica di
"consumatore" o "professionista" del fideiussore dovesse essere determinata non tanto in base alla sua attività personale, quanto piuttosto in funzione della natura dell'obbligazione principale garantita: se il debitore principale era un'impresa o un professionista (e quindi agiva per scopi professionali), si riteneva che anche il fideiussore, prestando garanzia per quel debito, agisse "di riflesso" per scopi professionali o comunque collegati all'attività del debitore principale.
Prima evidente conseguenza di questo orientamento era l'esclusione delle tutele del consumatore per il fideiussore.
IX. Gli orientamenti contrari volgono invece a valutare per un verso l'effettiva finalità del contratto (ad es Cass. Sez. 3, 10/03/2021, n.
6578, Rv. 660800 – 01 In tema di contratti del consumatore, ai fini della identificazione del soggetto avente diritto alla tutela del Codice del consumo (d.lgs. n. 206 del 2005) non assume rilievo che la persona fisica rivesta la qualità di imprenditore o di professionista, bensì lo scopo perseguito al momento della stipula del contratto, con la conseguenza che anche l'imprenditore individuale o il professionista va considerato "consumatore" allorché concluda un negozio per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio dell'attività imprenditoriale o professionale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva escluso l'applicabilità della disciplina di tutela del consumatore, desumendo la qualità di professionista del notaio contraente dalla mera apposizione del numero di partita IVA sul contratto, senza accertare al soddisfacimento di quale fine fosse destinato l'acquisto dell'autovettura); e della sussistenza di nesso tra il fideiussore ed il pagina10 di 13 beneficiario del contratto garantito.
X. Il precedente orientamento è stato definitivamente abbandonato;
Cass. Sez. VI-III, 31/10/2019, n. 28162 ha osservato che la Corte di
Giustizia dell'Unione Europea, nel fornire, nella sentenza pronunciata il 19 novembre 2005 nella causa C-74/15, l'interpretazione vincolante per il giudice nazionale — degli artt. 1, paragrafo 1, e 2, lett. b), della direttiva 93/13/CEE (direttiva del Consiglio dell'Unione Europea del 5 aprile 1993 che mira a proteggere i consumatori dalle clausole abusive nei contratti stipulati con i professionisti, stabilisce principi e criteri per identificare e sanzionare le clausole contrattuali che creano uno squilibrio significativo tra i diritti e gli obblighi delle parti a danno del consumatore). ha affermato il principio secondo il quale «tale direttiva può essere applicata a un contratto di garanzia immobiliare o di fideiussione stipulato tra una persona fisica e un ente creditizio al fine di garantire le obbligazioni che una società commerciale ha contratto nei confronti di detto ente in base a un contratto di credito, quando tale persona fisica ha agito per scopi che esulano dalla sua attività professionale e non ha alcun collegamento di natura funzionale con la suddetta società». E ciò sulla scorta della considerazione che ai fini in parola «occorre rilevare che un siffatto contratto di garanzia o di fideiussione, sebbene possa essere descritto, in relazione al suo oggetto, come un contratto accessorio rispetto al contratto principale da cui deriva il debito che garantisce, dal punto di vista delle parti contraenti... si presenta come un contratto distinto quando è stipulato tra soggetti diversi dalle parti del contratto principale. E' dunque in capo alle parti del contratto di garanzia o di fideiussione che deve essere valutata la qualità in cui queste hanno agito. A tale proposito è necessario ricordare che la nozione di "consumatore", ai sensi dell'art.
2, lett. b), della direttiva 93/13, ha un carattere oggettivo (v. sentenza
Costea, C0110/14, EU:C:2015:538, punto 21). Essa deve essere valutata alla luce di un criterio funzionale volto ad analizzare se il rapporto contrattuale in esame rientri nell'ambito delle attività estranee all'esercizio di una professione. Spetta al giudice nazionale, investito
pagina11 di 13 di una controversia relativa a un contratto idoneo a rientrare nell'ambito di applicazione di tale direttiva, verificare, tenendo conto di tutte le circostanze della fattispecie e di tutti gli elementi di prova, se il contraente in questione possa essere qualificato come "consumatore" ai sensi della suddetta direttiva. Sez. U - , Ordinanza n. 5868 del
27/02/2023 (Rv. 667015 - 01)
XI. Questa posizione di maggiore tutela nei confronti del fideiussore soggiace tuttavia agli oneri probatori connessi, nel senso che ricade comunque in capo al fideiussore che intende avvalersi delle tutele del
Codice del Consumo l'onere una allegazione specifica, come di assenza di attività professionale/imprenditoriale legata all'operazione,
o di ruolo gestorio o partecipazione qualificata, o finalità "personale" o
"familiare" della garanzia ad esempio per solidarietà familiare o affettiva, o per un interesse non direttamente professionale, o di aver agito per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale al momento del rilascio della fideiussione. Questa allegazione deve essere specifica, non generica, cioè la parte che intende avvalersi della tutela del consumatore non può limitarsi ad una semplice affermazione, come nel caso di specie in cui l'attrice richiama la normativa consumeristica, senza però dedurre espressamente la propria veste di consumatore, che quindi resta implicita in questo richiamo, ma deve fornire elementi concreti che tale qualifica supportino e dal cui scrutinio essa possa riscontrarsi, o che fornisca adeguata base per l'eventuale contestazione della controparte.
XII. Tale onere, al quale conseguirebbe per converso l'onere per l'istituto finanziario di provare che la fideiussione è stata prestata per scopi rientranti nell'attività professionale del fideiussore, o che questi abbia tratto un beneficio economico diretto e qualificato dall'operazione, diverso dal semplice vantaggio indiretto che può derivare dal legame con il debitore principale, non è adempiuto dalla parte attrice in modo dettagliato e specifico
XIII. L'assenza di tale specifica deduzione non permette di collocare il rapporto nell'ambito delle maggiori tutele riservate alla disciplina pagina12 di 13 consumeristica, onde non è possibile riconoscere la invocata nullità dell'art.6 del contratto.
XIV. Ne consegue il rigetto della domanda e la conferma del decreto opposto.
XV. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come segue secondo tabella allegata al DM 147/2022, per il valore della domanda:
Fase studio 800
Fase introduttiva 700
Fase istruttoria - trattazione 850
Fase decisionale 850
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta la domanda, conferma il decreto ingiuntivo opposto n.653/2024 RG – 271/2024 D.I. del Tribunale di Lanciano emesso il
19/09/2024 già esecutivo e lo dichiara definitivo
2. Condanna l'attrice opponente a rimborsare alla Controparte_1 convenuta opposta le spese di lite, che liquida in € 3.100,00 CP_3 per compensi, oltre 15 % per spese generali, oltre CPA ed IVA.
3. Sentenza provvisoriamente esecutiva (art.282 cpc)
Sentenza resa ex art. 429 cpc e 127 ter cpc pubblicata mediante deposito con esonero da lettura per trattazione scritta dell'udienza di discussione
Lanciano, 22 luglio 2025
Il Giudice On.
Avv. Cesare D'Annunzio
pagina13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in persona del Giudice On. Avv. Cesare D'Annunzio in esito all'udienza di discussione del 07/07/2025 tenuta mediante trattazione scritta, letti gli scritti conclusionali e le note d'udienza in atti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 813/2024 R.G., promossa da:
(C.F. ) in persona del suo Controparte_1 C.F._1 procuratore generale , nato a [...] il [...] (c.f. CP_2
) e res.te in Pianella alla Via Astignano n. 113, in forza C.F._2 di procura generale atto Notar del 30.07.2024 Rep. Persona_1
106.804 n. 21753 di raccolta, con il patrocinio dell'Avv. TUPONE DAVIDE, con domicilio eletto in Via Del Mare 65/A 66034 Lanciano Italia presso il difensore.
ATTORE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv.. BARBARO CP_3 P.IVA_1
ALESSANDRO, e dell'Avv. ALOI ANDREA ( ) con C.F._3 domicilio eletto in VIA ORSO CORBINO 7 98124 MESSINA presso il difensore.
CONVENUTO
OGGETTO: Fideiussione - Polizza fideiussoria
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
CONCLUSIONI DELLA PARTE ATTRICE
pagina1 di 13 IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE
- Accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia giuridica della procura alle liti conferita dalla società agli avv.ti Barbaro e Anzà, nella sua CP_3 qualità di procuratore speciale, il tutto per i motivi di cui nella premessa del presente atto e per l'effetto dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo per inesistenza e/o nullità della procura ai liti, con l'adozione dei provvedimenti di legge compresa l'inammissibilità del decreto ingiuntivo per mancanza dello ius postulandi e dichiarando il decreto ingiuntivo tamquam non esset, il tutto per i motivi di cui in premessa;
NEL MERITO
Nel merito e in via subordinata rispetto alle precedenti conclusioni che hanno carattere pregiudiziale, preliminare ed assorbente,
1) accertare e dichiarare la nullità del contratto di fideiussione omnibus datato 10.05.2013 n. 16009939 intercorso tra i IG.ri e Controparte_1
con la per CP_2 Controparte_4 violazione dei doveri di correttezza e buona fede, nonché per violazione dell'art. 2 della legge n. 287/90 (nonché l'art. 101 TFUE), con conseguente accertamento e dichiarazione della decadenza e/o estinzione della fideiussione rilasciata dalla IG.ra per decorso dei termini di cui CP_1 all'art. 1957 c.c. applicabile al rapporto;
2) accertare e dichiarare la vessatorietà delle clausole contrattuali come indicate in premessa e per l'effetto dichiarare la nullità del contratto di fideiussione omnibus datato 10.05.2013 n. 16009939 per violazione di cui alla trattativa individuale ex art. 34 comma 5 del codice del consumo, con conseguente accertamento e dichiarazione della decadenza e/o estinzione della fideiussione rilasciata dalla IG.ra per decorso dei termini di CP_1 cui all'art. 1957 c.c. applicabile al rapporto;
3) In via subordinata rispetto alle precedenti conclusioni, nella denegata ipotesi in cui non sia accertata la nullità dell'intero contratto, dichiarare e accertare la nullità parziale del contratto di fideiussione omnibus datato
10.05.2013 n. 16009939 ed precisamente dell'art. 6 del predetto contratto per violazione dell'art. 2 della legge n. 287/90 (nonché l'art. 101 TFUE) e/o pagina2 di 13 premesso l'accertamento della vessatorietà dell'art. 6 del contratto di fideiussione omnibus datato 10.05.2013 n. 16009939, e la conseguente nullità della clausola contrattuale per violazione di cui alla trattativa individuale ex art. 34 comma 5 del codice del consumo e della normativa del codice del consumo, con conseguente accertamento e dichiarazione della decadenza e/o estinzione della fideiussione rilasciata dalla IG.ra CP_1 per decorso dei termini di cui all'art. 1957 c.c. applicabile al rapporto.
Con vittoria di spese per esborsi e compenso professionale di causa da distrarsi al sottoscritto procuratore antistatario che rende la dichiarazione di rito.
CONCLUSIONI DELLA PARTE CONVENUTA
-In via principale, nel merito:
rigettare tutte le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti e per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n.271/2024 emesso dal Tribunale di Lanciano in data 19.09.2024.
-In via Subordinata:
nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, dei motivi di opposizione, ritenere e dichiarare infondate in fatto e inammissibili in diritto le domande attoree per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, condannare gli Opponenti al pagamento dell'importo ingiunto o di quella maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa, oltre interessi come da domanda, dal dovuto sino all'effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese e compensi professionali oltre rimborso forfettario per spese generali oltre C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Salvo ogni altro diritto, ragione e azione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO
La IG.ra ha presentato opposizione al decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 271/2024, emesso dal Tribunale di Lanciano su richiesta di
[...] nei confronti suoi e del IG. . CP_3 Parte_1
pagina3 di 13 L'opponente deduce la nullità assoluta della procura alle liti rilasciata da ai difensori. Sebbene la procura generale alle liti del CP_3
03.03.2021 conferisca poteri per il recupero crediti della società, essa è ritenuta inefficace per l'attività svolta da come procuratore CP_3 speciale della società Parte_2
Sostiene che la procura avrebbe dovuto essere rilasciata specificamente in relazione all'attività di procuratore di e Parte_2 non come procura generale riferita alle attività di quale titolare CP_3 del credito.
L'opponente eccepisce violazione dell'Art. 1957 C.C. e decadenza della fideiussione, in quanto il contratto di finanziamento è del 10.05.2013, una diffida di del 12.02.2016 richiedeva il pagamento delle somme CP_5 residue, ma l'attrice contesta la ricezione di tale diffida. Sostiene che l'azione giudiziale sia stata proposta a distanza di oltre 8 anni dalla contestazione dell'inadempimento. Secondo l'Art. 1957 C.C., il creditore deve proporre le sue istanze contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, a pena di decadenza dal diritto verso il fideiussore. Il termine
"istanza" si riferisce a mezzi di tutela giurisdizionale, e una semplice raccomandata o precetto non seguiti da esecuzione non sono sufficienti..
Eccepisce nullità dell'Art. 6 del contratto per violazione della
Normativa Antitrust: L'Art. 6 del contratto di fideiussione deroga il termine di sei mesi previsto dall'Art. 1957 C.C., affermando che i diritti della Banca
"restano integri fino alla totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che la stessa sia tenuta ad escutere il debitore o il/i fideiussore/fideiussori o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 c.c., che si intende derogato".
Eccepisce la nullità di tale clausola per violazione della normativa antitrust (Art. 2 della legge n. 287/90 e Art. 101 TFUE) e del principio di libera concorrenza, come stabilito anche dalla Corte di Cassazione SS.UU. (n.
41994/2021). Argomenta che l'Art. 1957 C.C. sia una norma inderogabile a tutela del garante e fondata sul dovere di buona fede. La nullità della clausola comporterebbe la decadenza della garanzia.
pagina4 di 13 La IG.ra sostiene infine la nullità dell'Art. 6 del contratto di CP_1 fideiussione anche sotto il profilo della vessatorietà, in considerazione della sua qualità di consumatrice. Se il garante è un consumatore, qualsiasi deroga all'Art. 1957 C.C. dovrebbe essere perfezionata secondo le modalità del Codice del Consumo, richiedendo che le clausole vessatorie siano oggetto di trattativa individuale (Art. 34 comma 5 Codice del Consumo), e non solo di specifica approvazione per iscritto ai sensi dell'Art. 1341 C.C.
si è costituita chiedendo il rigetto della domanda e la CP_3 conferma del decreto opposto, ed ha dedotto a contrasto delle eccezioni dell'attrice.
Ha sostenuto la valòidità della procura generale alle liti che abilita il difensore a rappresentare l'assistito in tutte le controversie, a prescindere dall'indicazione specifica delle singole liti, a differenza della procura speciale.
Nel caso in esame, ha ricevuto una procura da CP_3 Parte_2 per il recupero crediti e, a sua volta, ha conferito una procura generale ai
[...] propri difensori.
Contesta l'eccezione di nullità dell'art.6 del contratto, negando l'esistenza di intese anticoncorrenziali, ed evidenzia che la parte opponente non ha fornito alcuna prova a riguardo, pur restando l'onere della prova di una violazione della normativa antitrust sull'opponente stesso (Art. 2697
C.C.), mentre non è sufficiente una generica allegazione;
inoltre manca dimostrazione delle conseguenze concrete di tale vizio sul diritto del contraente. Infine, la nullità di singole clausole non implica la nullità dell'intero contratto, a meno che non si dimostri un legame inscindibile.
Richiama la derogabilità dell'Art. 1957 C.C., come confermato da costante giurisprudenza, senza contrasto con principi di ordine pubblico, ma comporta semplicemente per il garante l'accettazione di un rischio maggiore legato alla persistenza della propria corresponsabilità. La rinuncia preventiva del fideiussore a tale decadenza è ammissibile e non richiede le forme più stringenti dell'Art. 1341, comma 2, C.C.
Tale clausola di deroga all'Art. 1957 C.C. non è una pratica anticoncorrenziale. Nel caso specifico, la banca ha agito tempestivamente pagina5 di 13 nei confronti del debitore principale e dei fideiussori alla scadenza delle obbligazioni. Inoltre, il contratto di fideiussione prevede una clausola di
"pagamento a prima richiesta", espressamente pattuita e accettata (anche ai sensi dell'Art. 1341 C.C.), cosicché è sufficiente una semplice richiesta stragiudiziale di pagamento per evitare la decadenza, ed a tale riguardo richiama la raccomandata di messa in mora il 12.02.2016.
Il decreto ingiuntivo è stato dichiarato provvisoriamente esecutivo, in quanto l'opposizione non fondata su prova scritta, ed in assenza di ulteriori istanze istruttorie, la causa è stata rinviata ai sensi dell'art. 281 quinquies co.1 cpc per la decisione all'udienza del 07/07/2025 tenuta mediante trattazione scritta, con assegnazione dei termini per scritti conclusionali, e definita con sentenza resa ex art.429 cpc e 127 ter cpc
DIRITTO
I. Sull'eccepito difetto di procura, si osserva che con scrittura autenticata
Repertorio 306494 e raccolta 37531 del notaio Persona_2 dell'11/1/2021 ha conferito alla una procura Parte_2 CP_3 speciale “…affinché la società procuratrice provveda a compiere in nome e per conto della Società ogni attività, adempimento e formalità ritenuti necessari e/o utili e/o opportuni allo svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero dei crediti dei quali la
Società è o sarà titolare (i “Crediti”), come di seguito meglio specificato: promuovere le azioni di cognizione e le procedure cautelari, monitorie, esecutive o concorsuali ovvero proseguire, intervenire e resistere in quelle già instaurate alla data del presente atto, ovvero resistere nei giudizi da altri promossi, compresi i giudizi di opposizione e cognizione connessi alle medesime, nei confronti dei debitori, dei garanti (ove applicabile), dei datori di ipoteca (ove applicabile) e dei loro aventi causa finalizzate alla migliore tutela e al recupero dei Crediti insoluti, ponendo in essere ogni istanza, atto, ricorso, documento o attività necessari, in ogni stato e grado di giudizio;
questa procura è conferita a “…in persona dei suoi CP_3 amministratori, dirigenti, funzionari e dipendenti debitamente autorizzati, nonché in persona di procuratori appositamente nominati
pagina6 di 13 e, ove del caso, in persona degli avvocati che verranno di volta in volta nominati dalla Società Procuratrice quando necessario in relazione alla natura degli atti da compiersi…”
II. V'è quindi espresso richiamo alla facoltà che , nell'esercizio delle CP_3 attività di competenza, nomini autonomamente difensori per le liti attive o passive connesse. A tale facoltà si connette la procura generale rep38070- racc.14435 del notaio in Messina, con cui il Per_3 presidente del CDA di ha nominato Procuratori generali alle CP_3 liti L'Avv. Alessandro Barbaro, congiuntamente e disgiuntamente agli avv.ti Luigi Tinuzzo Andrea Aloi Mario Anzà ed Alessia Sorrenti.
III. La procura generale alle liti è espressamente prevista dall'art. 83 cpc, ed il suo connotato saliente è proprio la destinazione ad essere valida per tutte le liti (attive o passive) del mandante, senza necessità di specifiche indicazioni per ogni singola causa. I commi 2 e 3 dell'art.83 cpc, in particolare il riferimento alla specifica controversia e la presunzione di validità per un solo grado di giudizio specificano infatti i limiti della sola procura speciale. Ne deriva la validità della procura alla lite allegata al monitorio ed il rigetto della relativa eccezione di parte attrice
*****
IV. Sull'eccepita decadenza dalla fideiussione si osserva che essendo il diritto del terzo creditore assoggettato alla decadenza di cui all'art. 1957 c.c., secondo i principi riguardanti la fideiussione solidale, pur non richiedendosi la tempestiva escussione del debitore principale, deve ritenersi comunque indispensabile, ad impedire l'estinzione della garanzia, che il creditore eserciti tempestivamente l'azione nei confronti, a sua scelta, del debitore principale o del fideiussore (Sez.
3, Sentenza n. 11759 del 06/08/2002, Rv. 556691 - 01); La natura di tale 'azione' (o, secondo il linguaggio di cui all'art. 1957 c.c., delle
'istanze' creditorie) deve intendersi necessariamente riferita all'invocazione giudiziale della tutela civile, atteso che l'art. 1957 c.c., nell'imporre al creditore di proporre la sua 'istanza' contro il debitore pagina7 di 13 entro sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, a pena di decadenza dal suo diritto verso quest'ultimo, tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa (cfr. ex plurimis, Sez. 2, Sentenza n. 1724 del 29/01/2016,
Rv. 638531 - 01); che, pertanto, il termine 'istanza' si riferisce ai vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità a sortire il risultato sperato (Sez. 2, Sentenza n. 1724 del 29/01/2016, cit.); Ebbene se è vero che, in linea generale, agli effetti dell'art. 1957, non è sufficiente un semplice atto stragiudiziale, occorrendo un'istanza giudiziale – intesa come concreto rimedio processuale volto ad ottenere, in via di cognizione o in executivis, l'accertamento e il soddisfacimento della pretesa creditrice (cfr. Cass. civ., Sez. I, 29 gennaio 2024, n. 2607; Cass. civ., Sez. III, Ord., 13 febbraio 2018, n.
3421; principio sancito da Cass. civ., Sez. I, 8 febbraio 2005, n. 2532)
– è altrettanto vero che, secondo giurisprudenza consolidata, in assenza di ragioni che persuadano del contrario, non può che essere confermato, ove il debitore si sia impegnato a soddisfare il credito garantito “a semplice richiesta”, tale previsione può essere interpretata come deroga pattizia al termine previsto da tale articolo. Dunque, in una tale ipotesi, “l'osservanza dell'onere di cui alla citata disposizione può essere considerata soddisfatta dalla stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria” (principio affermato da Cass. civ., Sez. III, 21 maggio 2008, n. 13078; nelle successive pronunce, in motivazione, v. Cass. civ., Sez. I, Ord., 20 settembre 2024, n. 25344;
Cass. civ. Sez. III, 14 ottobre 2022, n. 30185; Cass. civ. Sez. III, 26 settembre 2017, n. 22346). Dette argomentazioni hanno trovato ulteriore riscontro nelle più recenti pronunce di legittimità, con cui è stato precisato che: “ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire a prima richiesta, l'eventuale rinvio pattizio alla
pagina8 di 13 previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1,
c.c., deve intendersi riferito, giusta applicazione del criterio ermeneutico di cui all'art. 1363 c.c., esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione” (cfr. Cass. civ., Sez. I,
3 novembre 2021, n. 31509; Cass. civ. n. 22346/2017 cit.). Del resto, la stessa giurisprudenza, avuto riguardo alla tradizionale esegesi del citato art. 1957 c.c., ha precisato che la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione non è posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico, per cui può essere derogata dalle parti, pure implicitamente (cfr. Cass. n. 31509/2021 cit.).
V. Nella fattispecie, la fideiussione rilasciata dall'attrice conteneva l'impegno ad adempiere “a semplice richiesta scritta”, clausola derogativa della previsione di cui all'art. 1957 c.c., non colpita da nullità, per cui la lettera di messa in mora ha validamente interrotto il relativo termine semestrale decadenziale).
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VI. In ordine all'eccepito difetto di mediazione si rileva che sebbene i
"contratti bancari" siano materia di mediazione obbligatoria, la giurisprudenza ha talvolta dibattuto sulla specifica inclusione di alcune tipologie di contratti. Ad esempio, la Cassazione (Ordinanza n. 31209 del 21 ottobre 2022 e Ordinanza n. 12290 del 07/05/2024) ha stabilito che le fideiussioni a garanzia di mutui bancari non rientrano automaticamente nell'ambito dei "contratti bancari tipici" soggetti a mediazione obbligatoria ex Art. 5, comma 1-bis, D. Lgs. 28/2010.
Questo perché la fideiussione è un contratto autonomo rispetto al contratto di finanziamento principale.
VII. Nel caso di specie il rilievo dell'opponente non si sofferma sulla validità del contratto principale di prestito aziendale e la controversia è legata al contratto di fideiussione in sé e non al contratto di prestito bancario, onde alla luce delle pronunce sopra richiamate non si verte nell'ambito di obbligatorietà della mediazione.
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pagina9 di 13 VIII. Il richiamo alla disciplina consumeristica svolto dall'attrice per contestare la validità dell'art. 6 del contratto va esaminato alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale sul punto;
in particolare circa la questione dell'onere della prova della qualifica di consumatore in capo al fideiussore, che è stata oggetto di un'importante evoluzione giurisprudenziale, superando l'iniziale orientamento del c.d.
"professionista di riflesso", che in sintesi sosteneva che la qualifica di
"consumatore" o "professionista" del fideiussore dovesse essere determinata non tanto in base alla sua attività personale, quanto piuttosto in funzione della natura dell'obbligazione principale garantita: se il debitore principale era un'impresa o un professionista (e quindi agiva per scopi professionali), si riteneva che anche il fideiussore, prestando garanzia per quel debito, agisse "di riflesso" per scopi professionali o comunque collegati all'attività del debitore principale.
Prima evidente conseguenza di questo orientamento era l'esclusione delle tutele del consumatore per il fideiussore.
IX. Gli orientamenti contrari volgono invece a valutare per un verso l'effettiva finalità del contratto (ad es Cass. Sez. 3, 10/03/2021, n.
6578, Rv. 660800 – 01 In tema di contratti del consumatore, ai fini della identificazione del soggetto avente diritto alla tutela del Codice del consumo (d.lgs. n. 206 del 2005) non assume rilievo che la persona fisica rivesta la qualità di imprenditore o di professionista, bensì lo scopo perseguito al momento della stipula del contratto, con la conseguenza che anche l'imprenditore individuale o il professionista va considerato "consumatore" allorché concluda un negozio per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio dell'attività imprenditoriale o professionale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva escluso l'applicabilità della disciplina di tutela del consumatore, desumendo la qualità di professionista del notaio contraente dalla mera apposizione del numero di partita IVA sul contratto, senza accertare al soddisfacimento di quale fine fosse destinato l'acquisto dell'autovettura); e della sussistenza di nesso tra il fideiussore ed il pagina10 di 13 beneficiario del contratto garantito.
X. Il precedente orientamento è stato definitivamente abbandonato;
Cass. Sez. VI-III, 31/10/2019, n. 28162 ha osservato che la Corte di
Giustizia dell'Unione Europea, nel fornire, nella sentenza pronunciata il 19 novembre 2005 nella causa C-74/15, l'interpretazione vincolante per il giudice nazionale — degli artt. 1, paragrafo 1, e 2, lett. b), della direttiva 93/13/CEE (direttiva del Consiglio dell'Unione Europea del 5 aprile 1993 che mira a proteggere i consumatori dalle clausole abusive nei contratti stipulati con i professionisti, stabilisce principi e criteri per identificare e sanzionare le clausole contrattuali che creano uno squilibrio significativo tra i diritti e gli obblighi delle parti a danno del consumatore). ha affermato il principio secondo il quale «tale direttiva può essere applicata a un contratto di garanzia immobiliare o di fideiussione stipulato tra una persona fisica e un ente creditizio al fine di garantire le obbligazioni che una società commerciale ha contratto nei confronti di detto ente in base a un contratto di credito, quando tale persona fisica ha agito per scopi che esulano dalla sua attività professionale e non ha alcun collegamento di natura funzionale con la suddetta società». E ciò sulla scorta della considerazione che ai fini in parola «occorre rilevare che un siffatto contratto di garanzia o di fideiussione, sebbene possa essere descritto, in relazione al suo oggetto, come un contratto accessorio rispetto al contratto principale da cui deriva il debito che garantisce, dal punto di vista delle parti contraenti... si presenta come un contratto distinto quando è stipulato tra soggetti diversi dalle parti del contratto principale. E' dunque in capo alle parti del contratto di garanzia o di fideiussione che deve essere valutata la qualità in cui queste hanno agito. A tale proposito è necessario ricordare che la nozione di "consumatore", ai sensi dell'art.
2, lett. b), della direttiva 93/13, ha un carattere oggettivo (v. sentenza
Costea, C0110/14, EU:C:2015:538, punto 21). Essa deve essere valutata alla luce di un criterio funzionale volto ad analizzare se il rapporto contrattuale in esame rientri nell'ambito delle attività estranee all'esercizio di una professione. Spetta al giudice nazionale, investito
pagina11 di 13 di una controversia relativa a un contratto idoneo a rientrare nell'ambito di applicazione di tale direttiva, verificare, tenendo conto di tutte le circostanze della fattispecie e di tutti gli elementi di prova, se il contraente in questione possa essere qualificato come "consumatore" ai sensi della suddetta direttiva. Sez. U - , Ordinanza n. 5868 del
27/02/2023 (Rv. 667015 - 01)
XI. Questa posizione di maggiore tutela nei confronti del fideiussore soggiace tuttavia agli oneri probatori connessi, nel senso che ricade comunque in capo al fideiussore che intende avvalersi delle tutele del
Codice del Consumo l'onere una allegazione specifica, come di assenza di attività professionale/imprenditoriale legata all'operazione,
o di ruolo gestorio o partecipazione qualificata, o finalità "personale" o
"familiare" della garanzia ad esempio per solidarietà familiare o affettiva, o per un interesse non direttamente professionale, o di aver agito per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale al momento del rilascio della fideiussione. Questa allegazione deve essere specifica, non generica, cioè la parte che intende avvalersi della tutela del consumatore non può limitarsi ad una semplice affermazione, come nel caso di specie in cui l'attrice richiama la normativa consumeristica, senza però dedurre espressamente la propria veste di consumatore, che quindi resta implicita in questo richiamo, ma deve fornire elementi concreti che tale qualifica supportino e dal cui scrutinio essa possa riscontrarsi, o che fornisca adeguata base per l'eventuale contestazione della controparte.
XII. Tale onere, al quale conseguirebbe per converso l'onere per l'istituto finanziario di provare che la fideiussione è stata prestata per scopi rientranti nell'attività professionale del fideiussore, o che questi abbia tratto un beneficio economico diretto e qualificato dall'operazione, diverso dal semplice vantaggio indiretto che può derivare dal legame con il debitore principale, non è adempiuto dalla parte attrice in modo dettagliato e specifico
XIII. L'assenza di tale specifica deduzione non permette di collocare il rapporto nell'ambito delle maggiori tutele riservate alla disciplina pagina12 di 13 consumeristica, onde non è possibile riconoscere la invocata nullità dell'art.6 del contratto.
XIV. Ne consegue il rigetto della domanda e la conferma del decreto opposto.
XV. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come segue secondo tabella allegata al DM 147/2022, per il valore della domanda:
Fase studio 800
Fase introduttiva 700
Fase istruttoria - trattazione 850
Fase decisionale 850
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta la domanda, conferma il decreto ingiuntivo opposto n.653/2024 RG – 271/2024 D.I. del Tribunale di Lanciano emesso il
19/09/2024 già esecutivo e lo dichiara definitivo
2. Condanna l'attrice opponente a rimborsare alla Controparte_1 convenuta opposta le spese di lite, che liquida in € 3.100,00 CP_3 per compensi, oltre 15 % per spese generali, oltre CPA ed IVA.
3. Sentenza provvisoriamente esecutiva (art.282 cpc)
Sentenza resa ex art. 429 cpc e 127 ter cpc pubblicata mediante deposito con esonero da lettura per trattazione scritta dell'udienza di discussione
Lanciano, 22 luglio 2025
Il Giudice On.
Avv. Cesare D'Annunzio
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