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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/01/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI VI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, nella persona del dott Michele D'Auria ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al R.G. n. 28995/2021 degli affari civili contenziosi ed avente ad oggetto Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condominiali.
TRA
(P. IVA ) con sede in Napoli al Centro Direzionale Parte_1 P.IVA_1
IS/F4, in persona del l.r.p.t. Dott. nato a [...] Parte_2
d'Arco (NA) il 20.02.1963 (C.F. ), rapp.ta e difesa C.F._1 dall'Avv. Gaetano Scuotto (C.F. ) ed elett.te dom.ta C.F._2 presso il suo studio in Napoli alla Via Piccinni n. 6, come in atti. ATTRICE
CONTRO
(con sede in Napoli, Controparte_1 [...]
, C.F. ) in persona dell'amministratore p.t. Controparte_1 P.IVA_2 dott. (nato a [...] il dì 1/7/1966 ed ivi Controparte_2 residente a[...], C.F. ) CodiceFiscale_3 rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Liguori (C.F. C.F._4
) e dall'avv. Giovanni Romano (C.F. ) ed
[...] CodiceFiscale_5 elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Napoli al Centro Direzionale Is. F4, come in atti. CONVENUTO
Conclusioni parte attrice: 1) accertare e dichiarare viziata, illegittima nulla e/o annullabile la delibera assembleare del 18.10.2021 – ovvero la parte censurata con il presente atto – dove l'assemblea, con il deliberato, comprime/elide il diritto vantato, ovvero acquisito dall'attrice con Atto per notar Rep. 1838, Racc. 1450; 2) condannare il convenuto Persona_1 al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente CP_1 giudizio, oltre IVA e CAP come per legge.
Conclusioni parte convenuta: 1) accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda giudiziale dell'attrice; 2) accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda dell'attrice per carenza d'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.; 3) accertare e dichiarare, nel merito, l'infondatezza e la pretestuosità della domanda dell'attrice; 4) rigettare, pertanto, l'impugnativa di delibera assembleare del 18.10.2021 così come proposta dall'attrice; 5) condannare la parte attrice al pagamento in favore del comparente di tutte le spese e compensi relative al presente giudizio oltre le maggiorazioni di legge sui compensi per manifesta fondatezza delle tesi difensive del comparente (e manifesta infondatezza delle tesi dell'attrice), redazione degli atti depositati mediante modalità telematiche con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione, assistenza plurima per assistenza contro più parti oltre la prima (ciò in caso di costituzione di altre parti tra parti convenute e/o chiamate in causa e/o interventrici), spese generali, I.V.A. e C.A., con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto difensore avv. Vincenzo Liguori che ha anticipato le spese e - allo stesso modo dell'altro difensore avv. Giovanni Romano - non ha riscosso i compensi.
PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 26.11.2021, parte attrice impugnava ex art. 1137, co. 2, c.c., il verbale di delibera assembleare adottato dall'assemblea dei condòmini del convenuto nella seduta assembleare del CP_1
18.10.2021; a supporto della domanda allegava che era assente alla predetta assemblea dei condòmini tenutasi il 18.10.2021e che aveva ricevuto il relativo verbale di delibera assembleare solo il 25.10.2021; che detta assemblea dei condòmini, con l'impugnato verbale, nelle “varie ed eventuali”, aveva deliberato quanto segue: “Circa le criticità segnalate per i parcheggi al piano
-2 l'assemblea all'unanimità chiede all'amministratore di segnalare le stesse alla società di servizi Gi&Ma facendo rimuovere le targhe ovvero gli impedimenti eventualmente presenti considerato che non vi sono proprietà esclusive dei posti auto ma deve essere garantito l'equo godimento dei beni comuni ai due piani parcheggi”; eccepiva al riguardo che, in realtà, con atto di compravendita immobiliare per Notar del 6.8.2012 aveva Persona_1 acquistato un immobile all'interno del convenuto con il CP_1 conseguente diritto di utilizzo del posto auto doppio distinto dai numeri 66 e 67 ubicati al piano garage -1; riteneva che pertanto la delibera del 18.10.2021 era viziata, illegittima, nulla e/o annullabile in quanto comprimeva/elideva il suo diritto vantato ed acquisito con il suddetto atto di compravendita immobiliare, e concludeva come in epigrafe.
Si costituiva il convenuto , il quale eccepiva la tardività della CP_1 domanda, l'improcedibilità della domanda giudiziale ex art. 5, co. 1, D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28; e l'inammissibilità della domanda attrice per carenza d'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.; concludeva quindi come in epigrafe.
*****
Va preliminarmente rilevato che in virtù della documentazione prodotta risulta provata la legittimazione attiva e passiva delle parti processuali. Risultano altresì assolti gli adempimenti di cui al d.lgs. 28/2010 in quanto parte attrice ha provveduto, in corso di causa e nei termini stabiliti da questo giudice, a formale invito alla mediazione come ivi richiesto, depositando verbale di esito negativo.
Sempre in via preliminare va rilevata la tempestività dell'impugnativa, stante la ricezione da parte dell'attrice del verbale di assemblea in data 26.10.2021 come da ricevuta telematica agli atti, e non in data 25.10.2021, come sostenuto dal convenuto in base ad un refuso contenuto nell'atto di citazione CP_1 di parte attrice. La notifica dell'atto introduttivo è pertanto tempestiva poiché effettuata nei 30 giorni. A tal proposito la Cassazione ha avuto modo di precisare che “opera nell'ordinamento un principio di ordine generale secondo il quale, qualunque sia la modalità di trasmissione od esecuzione, la notificazione di un atto processuale, almeno quando debba effettuarsi entro un termine prestabilito, si intende perfezionata, dal lato del richiedente, al momento dell'affidamento dell'atto all'ufficiale giudiziario che funge da tramite necessario del notificante nel relativo procedimento vincolato.” (Cass. Civ. sez. VI, 10 aprile 2018, n. 8862; cfr. Cass. Civ. Ordinanza 29 marzo 2018, n. 7846).
Va comunque rilevato che nel caso di specie è sottoposta all'esame del Giudice un deliberato potenzialmente nullo, in quanto secondo la prospettazione attorea verte sul diritto esclusivo di un condomino (Cass. civ., Sez. Un., n. 4806/2005); per tale ragione l'impugnazione sarebbe stata valida pur se proposta oltre il limite dei trenta giorni.
Nel merito, la domanda è fondata e va accolta.
La delibera impugnata ha espressamente disposto che l'Amministratore faccia
“rimuovere le targhe ovvero gli impedimenti eventualmente presenti considerato che non vi sono proprietà esclusive dei posti auto ma deve essere garantito l'equo godimento dei beni comuni ai due piani parcheggio”.
Al riguardo va precisato che l'edificio condominiale, come risultante dal rogito di compravendita in atti, è stato edificato in virtù di concessione edilizia dell'anno 1987 e pertanto, in virtù della normativa vigente all'epoca, ”Il diritto attribuito ex lege ai proprietari delle singole unità immobiliari sugli spazi di parcheggio è di natura reale” (Cass. 23669/2016). Pertanto, vantando parte attrice un diritto reale sui parcheggi n. 66 e n. 67, espressamente risultante dal rogito notarile prodotto, ogni delibera che tenda a limitarlo o comprimerlo è da ritenersi nulla;
segnatamente, nel caso di specie, la rimozione di targhe ed altri sistemi di segnalazione al fine di rendere parimenti fruibili da parte di tutti i condomini i posti auto presenti, rappresenta un'evidente limitazione e violazione del diritto dell'attrice.
Va quindi rigettata l'eccezione di mancanza di interesse ex art. 100 CPC in capo a parte attrice, sollevata dal convenuto ., in quanto l'impugnato CP_1 disposto assembleare cozza con il diritto reale di uso attribuito a parte attrice sui parcheggi n. 66 e n. 67, come previsto nell'atto di compravendita depositato dalla medesima parte attrice agli atti del processo.
Le spese ed onorari di lite, si liquidano ex D.M. 55/2014 e seguiranno la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra domanda eccezione o deduzione, così provvede:
-A) Accoglie la domanda.
-B) Dichiara la parziale nullità della impugnata delibera assembleare del 18.10.2021 e – segnatamente – del seguente deliberato impugnato da parte attrice: “Circa le criticità segnalate per i parcheggi al piano -2 l'assemblea all'unanimità chiede all'amministratore di segnalare le stesse alla società di servizi Gi&Ma facendo rimuovere le targhe ovvero gli impedimenti eventualmente presenti considerato che non vi sono proprietà esclusive dei posti auto ma deve essere garantito l'equo godimento dei beni comuni ai due piani parcheggi”;
-C) Condanna il convenuto , in persona del legale amm.re p.t. al CP_1 pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice, che vengono così liquidate: Spese € 518,00; Onorari (valore indeterminato basso): Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.701,00; Fase introduttiva del giudizio, valore medio: €1.204,00; Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.806,00; Fase decisionale, valore medio: € 2.905,00 per un totale degli onorari pari ad € 7.616,00, oltre rimborso forf. 15%, oltre cassa e IVA se dovuta.
Così deciso in Napoli, 07.01.2025
Il Giudice Dott. Michele D'Auria