Art. 3.
All'onere di lire 15 milioni derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1984 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 1114 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario medesimo.
All'onere di L. 60.000.000 per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Proroga del contributo a favore del Centro nazionale di prevenzione e di difesa sociale di Milano".
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere di lire 15 milioni derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1984 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 1114 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario medesimo.
All'onere di L. 60.000.000 per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Proroga del contributo a favore del Centro nazionale di prevenzione e di difesa sociale di Milano".
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.