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Sentenza 15 novembre 2025
Sentenza 15 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 15/11/2025, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
PA RE Presidente relatore
Caterina Baisi Consigliera
Maria Grazia Cassia Consigliera ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 13/2025 R.G.L. promossa da:
Parte_1 Parte_2 Parte_3
Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
,
[...] Parte_8 Parte_9 Parte_10
, e rappresentati e difesi
[...] Parte_11 Parte_12 dall'avv.to Roberto Penello, per procura in atti appellanti
CONTRO
appellata contumace CP_1
CONCLUSIONI
Per gli appellanti: come da note depositate il 27.10.2025.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato in data 8.11.2023, i ricorrenti, 18 dipendenti della con mansioni di operatori sanitari e tutti sospesi dal lavoro Parte_13 ex art. 4 D.L. 44/21 perché non aderenti alla campagna vaccinale contro il virus COVID 19, hanno convenuto in giudizio la datrice di lavoro chiedendo di annullare i rispettivi provvedimenti di sospensione con privazione della retribuzione e conseguentemente condannare la parte convenuta al pagamento delle retribuzioni maturate dalla data di sospensione alla data di effettiva riammissione in servizio. ON L si è costituita in giudizio, chiedendo di respingere il ricorso.
Alla prima udienza, i procuratori delle parti hanno dato atto che su identica questione, già affrontata da altri dipendenti di si erano Parte_14 pronunciati il Tribunale di Savona e la Corte d'Appello di Genova e pendeva ricorso in Cassazione, sono stati quindi disposti rinvii al fine di attendere il pronunciamento della Suprema Corte.
Con sentenza n. 276 del 2024, il Tribunale di Savona, alla luce della intervenuta decisione della Corte di Cassazione, ha parzialmente accolto il ricorso dichiarando l'illegittimità parziale dei provvedimenti di sospensione ON e condannando l' a pagare ai ricorrenti una somma corrispondente alle retribuzioni dovute dalla data di sospensione fino al 14.12.2021, compensando integralmente le spese processuali tra le parti.
Hanno proposto appello 12 dei ricorrenti, limitatamente alla compensazione delle spese. ON L'appellata non si è costituita in questo secondo grado.
L'appellante ha depositato, come disposto da questa Corte, le note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e la causa è stata decisa nella camera di consiglio del 4.11.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In via preliminare, deve essere dichiarata la contumacia dell'appellata
[...]
avendo l'appellante regolarmente notificato il ricorso in appello e CP_2 la data di fissazione della prima trattazione della causa, alla stessa parte appellata “personalmente”, ai sensi del terzo comma dell'art. 330 c.p.c., norma applicabile in questo caso, risultando, purtroppo, deceduto in data
24.11.2024, quindi prima del deposito dell'appello, l'avv. Mario Spotorno, ON
“procuratore domiciliatario” in primo grado, della stessa come da costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, tra le altre decisioni si richiama la sentenza della Sezione Lavoro della Corte di
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Cassazione n. 14100 del 2018: “19. Invero, (cfr. 22.4.2016 n. 8222; Cass.
22.4.2010 n. 9543) la morte del procuratore domiciliatario produce
l'inefficacia della dichiarazione di elezione di domicilio e la necessità che la notificazione dell'impugnazione dia eseguita, a norma dell'art. 330
c.p.c., comma 3, alla parte personalmente”, principio confermato dalle successive sentenze della Suprema Corte, quinta sezione n. 12411 del 2022, prima sezione n. 19659 del 2024.
In punto spese, oggetto di appello, il Tribunale ha così motivato “La novità delle questioni giuridiche affrontate con orientamenti contrastanti dal giudice di primo e di secondo grado;
la sopravvenienza della decisione della Suprema Corte soltanto in corso di giudizio;
nonché l'accoglimento parziale della domanda costituiscono idonee ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese processuali.”
Gli appellanti hanno osservato che le questioni giuridiche affrontate con la sentenza impugnata non potevano più essere considerate nuove in quanto, al momento della pronuncia, le stesse erano state già trattate prima dalla Corte
d'Appello di Genova e poi soprattutto dalla Corte di Cassazione, la cui decisione è intervenuta prima della sentenza di primo grado, quindi, della stessa decisione doveva tenersi conto ai fini delle spese.
Nell'appello si aggiunge che la domanda dei ricorrenti, volta a dimostrare che era onere del datore lavoro fornire la prova di avere fatto tutto il possibile per adibire gli stessi a mansioni diverse e che il datore di lavoro non aveva adempiuto a tale obbligo, è stata totalmente accolta con l'unico limite che le retribuzioni erano dovute solo sino al 15.12.2021 e non fino al
31.12.2021, come invece richiesto dai ricorrenti, quindi “nella peggiore delle ipotesi i ricorrenti sarebbero comunque vittoriosi al 90%”. Di conseguenza, secondo gli appellanti, atteso che la compensazione delle spese può essere disposta nelle ipotesi di soccombenza reciproca, di assoluta novità delle questioni trattate e di mutamento della giurisprudenza, e che nella specie non ricorrono tali casi, il giudice di primo grado aveva l'obbligo
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di provvedere alla condanna alle spese di lite secondo il principio della soccombenza.
L'appello è parzialmente fondato.
Questa Corte ritiene che le spese del primo grado si dovessero compensare per la metà, considerando da un lato che la questione sottoposta al giudizio, nel momento del deposito del ricorso, era sicuramente “nuova” e discussa nella giurisprudenza di merito, dall'altro lato che la decisione della Corte di
Cassazione, in effetti quasi interamente favorevole alla tesi dei ricorrenti, è intervenuta e si è consolidata nel corso del giudizio di primo grado, nel ON quale, si deve aggiungere, la convenuta ha insistito nelle sue conclusioni, anche dopo le decisioni opposte della Suprema Corte.
In conclusione, l'esito complessivo della lite giustifica la parziale compensazione delle spese processuali, nella quota della metà, e la ON condanna dell' appellata alla refusione della restante metà, secondo la liquidazione di cui al dispositivo, tenuto conto del maggiore valore e della maggiore complessità della causa nel giudizio di primo grado, del numero dei ricorrenti, nonché dell'attività difensiva in concreto espletata.
P. Q. M.
Visti gli artt. 127 ter e 437 c.p.c.,
Condanna l'appellata a rifondere agli appellanti la metà delle spese di entrambi i gradi del giudizio, liquidate per l'intero in euro 5.000,00 per il primo grado ed in euro 2.000,00 per il secondo grado, oltre spese generali,
IVA e CPA, compensata la restante metà.
Così deciso nella camera di consiglio del 4.11.2025.
Il Presidente estensore
PA RE
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