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Sentenza 19 settembre 2024
Sentenza 19 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 19/09/2024, n. 1604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1604 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
II SEZIONE CIVILE
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Avellino, II Sezione civile, in composizione monocratica nella persona del
Giudice dott.ssa Teresa Cianciulli, viste le conclusioni così come precisate dalle parti ha emesso la presente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5296 Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2016, avente ad oggetto: appello avverso sentenza Giudice di Pace
TRA
(p.iva (già , in persona del legale rappr.te p.t. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
elettivamente domiciliata in Avellino alla Via S. Esposito n. 4 presso lo studio dell'avv. Orazio
Gialanella, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura a margine dell'atto di appello
-Appellante-
E
, in persona del titolare (c.f. ), Controparte_1 CP_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Atripalda (AV) alla C.da Novesoldi n. 6 presso lo studio dell'avv.
Francesco De Cicco, che la rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso per decreto ingiuntivo
-Appellato-
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto, ritualmente notificato, l'appellante proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Avellino n. 759/2016 depositata il 30.5.16, con cui era stata rigettata, in quanto improponibile per mancato esperimento della mediazione obbligatoria ex D.lgs. 28/2010,
l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 988/15 emesso dal G.d.P..
Il decreto ingiuntivo conteneva ingiunzione di pagamento, nei confronti dell'appellante ed a favore dell'appellata, della somma di € 2.200,00, oltre interessi e spese di procedura, in forza del mancato pagamento di un assegno bancario tratto su Banca Sud S.p.A. n. 7000001363-04, di pari importo.
L'appellante chiedeva l'integrale riforma della sentenza impugnata, con conseguente accoglimento dell'opposizione spiegata e revoca del decreto ingiuntivo opposto.
A sostegno dell'impugnazione, l'appellante lamentava che erroneamente il Giudice di prime cure aveva ritenuto l'improponibile l'opposizione, in quanto la materia della causa era sottratta dall'applicazione dell'istituto della mediazione obbligatoria di cui al d.lgs 28/2020, trattandosi di controversia in materia di inadempimento contrattuale, sia al procedimento di convenzione di negoziazione assistita ex D.L. 132/2014 (convertito in Legge 162/2014) trattandosi di opposizione a decreto ingiuntivo.
Nel merito, riproponeva i motivi dell'opposizione spiegata ex art. 645 c.p.c. innanzi al GdP.
Eccepiva: 1) il parziale pagamento del debito, avendo versato l'importo di € 1.000,00, come dimostrato dalla ricevuta di pagamento datata 22.1.2014; -2) che la scrittura privata del 5.6.14, depositata dall'appellata e contenente il presunto riconoscimento del debito, era stata depositata in mera copia fotostatica ed era stata oggetto di disconoscimento quanto alla sua conformità all'originale all'udienza del 4.4.16; -3) che, ove il disconoscimento della scrittura suindicata non fosse stato ritenuto efficace, bisognava ritenere che l'indicazione del debito per cui è causa fosse stata il frutto di un errore dovuto ad una “mera svista”; -3) che il debito, in ogni caso, ammontava alla minor somma, rispetto a quella oggetto di decreto ingiuntivo, di € 1.803,28, in quanto l'appellata non aveva mai emesso la fattura e, quindi, non aveva diritto al versamento dell'Iva.
L'appellata si costituiva ritualmente in giudizio, con comparsa con cui chiedeva il rigetto dell'appello, in quanto infondato, con la conseguente conferma della sentenza di primo grado e la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali.
L'appello è infondato per i seguenti motivi.
In via preliminare, va rilevato che la sussistenza della legittimazione passiva rispetto alla domanda di pagamento sottesa al ricorso ex art. 633 c.p.c. va desunta dalla circostanza dell'avvenuta trasformazione della società opponente da s.a.s. ad s.r.l. e dalla conseguente acquisizione da parte della s.r.l. dei debiti della Pt_2
Poi, va evidenziato che ha pregio la doglianza relativa all'erroneo rilievo, contenuto nella sentenza impugnata di improponibilità dell'opposizione ex art. 645 c.p.c. per la mancata attivazione della procedura di mediazione obbligatoria.
Orbene, in punto di diritto, giova osservare che tra gli strumenti per la definizione stragiudiziale delle controversie particolare rilievo assumono gli istituti della mediazione e della negoziazione assistita
La mediazione (originariamente introdotta dal d.lgs. 28/2010, dichiarato incostituzionale per eccesso di delega) , è stata reintrodotta dalla l. 98/2013 che ha convertito con modifiche il D.L.
69/2013.
Più recente risulta l'istituto della negoziazione assistita - introdotto con il d.l. 132/2014, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162 - entrata in vigore (in linea teorica) il 13 settembre 2014, ma concretamente applicabile dal 9 febbraio 2015, visto che l'art. 3 co. 8 D.L. 132/2014 stabilisce come l'improcedibilità dell'azione giudiziaria (negoziazione obbligatoria), introdotta con tale articolo, acquista efficacia solo decorsi 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, con l'eccezione della negoziazione obbligatoria in materia di contratti di trasporto, in vigore già dal 1° gennaio 2015.
La negoziazione sotto pena di improcedibilità non si applica: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione; b) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva (art. 696- bis c.p.c.); c) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata;
d) nei procedimenti in camera di consiglio;
e) nell'azione civile esercitata nel processo penale (art. 3 co. III D.L. 132/2014).
La mediazione, obbligatoria e facoltativa, è quella "attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa" (art. 1 lett. a), D.Lgs. 28/2010).
La mediazione può essere obbligatoria, allorquando è condizione di procedibilità per l'eventuale giudizio civile, facoltativa ovvero disposta dal giudice, considerato che lo stesso, anche in sede di appello, può imporre l'esperimento del tentativo di mediazione che, pertanto, anche in questo caso diverrà condizione di procedibilità (obbligatoria su valutazione del giudice).
Le materie in cui la mediazione risulta obbligatoria sono quelle in tema di "condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari" (art. 5, co. 1 e co.
1-bis, D.Lgs. 28/2010).
Dunque, risulta evidente che nel giudizio in esame avente ad oggetto la domanda di pagamento di un credito derivante da un rapporto contrattuale di fornitura di merce, la mediazione non è obbligatoria.
Una volta accertata l'illegittimità della sentenza di I grado, è necessario passare all'esame del merito dell'opposizione ex art. 645 c.p.c., in quanto non è possibile la rimessione del giudizio al giudice del I grado, non ravvisandosi nessuna delle ipotesi tassativamente previste dall'art. 354
c.p.c. (nullità della sentenza di I grado ai sensi dell'art. 161 c.p.c., nullità della notificazione dell'atto introduttivo, violazione del contraddittorio).
Ebbene, appare privo di pregio il primo motivo di opposizione, basato sul parziale pagamento del debito.
L'opponente ha eccepito di aver versato l'importo di € 1.000,00, come dimostrato dalla ricevuta di pagamento datata 22.1.2014 e sottoscritta dall'opposta creditrice.
Orbene, in senso contrario, giova evidenziare che, è emerso dalla lettura delle allegazioni contenute begli atti e verbali di causa di entrambe le parti (cfr. comparsa di costituzione dell'opposta, dichiarazioni dell'opponente contenute nel verbale dell'udienza del 4.4.16, lettera di messa in mora del 28.4.15 ove si fa riferimento a due diversi assegni non pagati) che tra le stesse v'era un rapporto contrattuale di fornitura di merce di durata e non limitato alla merce, per il cui pagamento è stato emesso l'assegno posto a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo.
Poi, l'opposta ha depositato una scrittura privata, datata 5.6.14 e cioè redatta in epoca successiva a quella della ricevuta di pagamento suindicata, contenente una proposta di vendita di quota societaria sottoscritta dall'opponente, ove quest'ultima include tra i debiti della società quello, pari proprio ad
€ 2.200,00, nei confronti dell'opposta.
E' dunque, possibile ritenere che il pagamento dell'acconto di € 1.000,00 sia stato relativo alla fornitura di merce diversa da quella a cui si riferiva l'assegno in lite.
In senso contrario a tale conclusione, non può attribuirsi alcun rilievo al fatto che l'opponente abbia disconosciuto la conformità all'originale della predetta scrittura privata depositata in copia fotostatica.
Infatti, tale disconoscimento è stato effettuato in modo estremamente generico e anche piuttosto in ritardo, non con l'atto di opposizione, ma soltanto all'udienza del 4.4.16.
Poi, in punto di diritto, giova evidenziare, che il disconoscimento della conformità di una copia fotostatica all'originale di una scrittura non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'art. 215, comma 2, cod. proc. civ., perché mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni.
Ne consegue che l'avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all'originale, tuttavia non vincola il giudice all'avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l'efficacia rappresentativa (cfr. Cass 22338 del 2022; Cass.
11.10.2018, n. 25292, Cass. 26.10.2020, n. 23426).
Orbene, alla luce dei principi illustrati l'estrema genericità del disconoscimento (mancata indicazione delle ragioni specifiche della non conformità all'originale) induce il Giudicante a ritenerlo privo di effetti e ad attribuire piena efficacia di prova alla scrittura oggetto di disconoscimento.
Va, dunque, escluso che l'opponente abbia pagato all'opposta la somma di € 1.000,00 a titolo di parziale estinzione proprio del debito oggetto dell'assegno in lite.
Neppure è verosimile che l'opponente, dopo aver pagato quasi la metà del proprio debito, non avesse richiesto la restituzione dell'assegno consegnato per il pagamento di tale debito in data
30.11.2023 all'opposta.
Parimenti inverosimile è il fatto che l'opponente non abbia risposto alla lettera di messa in mora inviatale dall'avvocato dell'opposta in data 24.4.15 e ricevuta il 28.4.15, contestando già in tale sede l'avvenuto parziale pagamento del debito.
Infine, priva di pregio è l'eccezione relativa alla inesistenza dell'obbligazione di pagamento per la parte del debito relativa all'Iva.
Al riguardo, si osserva che la mancata emissione della fattura ha un rilievo esclusivamente fiscale (costituendo un illecito permanente) con conseguenze sanzionatorie per entrambe le parti del rapporto contrattuale, ma non incide sul quantum dell'obbligazione di pagamento determinato contrattualmente tra le parti.
Nel caso in esame, non risulta allegata e provata da entrambe le parti la circostanza che la somma di cui era debitrice l'opponente (di € 2.200,00) comprendesse o meno anche l'iva.
Ebbene, in mancanza di specifica allegazione e prova di tale circostanza, non è possibile detrarre l'iva dall'importo del debito;
bisogna ritenere che la somma richiesta con il ricorso monitorio corrisponda all'importo del debito al netto dell'iva.
Del resto, l'aspetto fiscale del rapporto contrattuale e l'eventuale evasione della relativa imposta non risulta rilevante nel presente giudizio.
In definitiva, la sentenza di I grado va revocata, ma l'opposizione deve essere rigettata. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte appellante, nella misura che si liquida in dispositivo con applicazione di valori tra minimi e medi attesa la medio bassa complessità della causa.
Parte appellante è tenuta inoltre al pagamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato in base all'art. 13 co. 1 quater del DPR 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, II sez. civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Revoca la sentenza di I grado;
b) rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo e dichiara esecutivo tale decreto;
c) Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese di lite del doppio grado di giudizio, pari ad € 2.800,00, oltre spese gen., iva e cpa come per legge, con attribuzione al procuratore dell'opposta;
d) Rileva che parte appellante è tenuta al pagamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato in base all'art. 13 co. 1 quater del DPR 115/2002.
Avellino, il 19.9.24
IL GIUDICE
Dott.ssa Teresa Cianciulli
II SEZIONE CIVILE
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Avellino, II Sezione civile, in composizione monocratica nella persona del
Giudice dott.ssa Teresa Cianciulli, viste le conclusioni così come precisate dalle parti ha emesso la presente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5296 Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2016, avente ad oggetto: appello avverso sentenza Giudice di Pace
TRA
(p.iva (già , in persona del legale rappr.te p.t. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
elettivamente domiciliata in Avellino alla Via S. Esposito n. 4 presso lo studio dell'avv. Orazio
Gialanella, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura a margine dell'atto di appello
-Appellante-
E
, in persona del titolare (c.f. ), Controparte_1 CP_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Atripalda (AV) alla C.da Novesoldi n. 6 presso lo studio dell'avv.
Francesco De Cicco, che la rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso per decreto ingiuntivo
-Appellato-
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto, ritualmente notificato, l'appellante proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Avellino n. 759/2016 depositata il 30.5.16, con cui era stata rigettata, in quanto improponibile per mancato esperimento della mediazione obbligatoria ex D.lgs. 28/2010,
l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 988/15 emesso dal G.d.P..
Il decreto ingiuntivo conteneva ingiunzione di pagamento, nei confronti dell'appellante ed a favore dell'appellata, della somma di € 2.200,00, oltre interessi e spese di procedura, in forza del mancato pagamento di un assegno bancario tratto su Banca Sud S.p.A. n. 7000001363-04, di pari importo.
L'appellante chiedeva l'integrale riforma della sentenza impugnata, con conseguente accoglimento dell'opposizione spiegata e revoca del decreto ingiuntivo opposto.
A sostegno dell'impugnazione, l'appellante lamentava che erroneamente il Giudice di prime cure aveva ritenuto l'improponibile l'opposizione, in quanto la materia della causa era sottratta dall'applicazione dell'istituto della mediazione obbligatoria di cui al d.lgs 28/2020, trattandosi di controversia in materia di inadempimento contrattuale, sia al procedimento di convenzione di negoziazione assistita ex D.L. 132/2014 (convertito in Legge 162/2014) trattandosi di opposizione a decreto ingiuntivo.
Nel merito, riproponeva i motivi dell'opposizione spiegata ex art. 645 c.p.c. innanzi al GdP.
Eccepiva: 1) il parziale pagamento del debito, avendo versato l'importo di € 1.000,00, come dimostrato dalla ricevuta di pagamento datata 22.1.2014; -2) che la scrittura privata del 5.6.14, depositata dall'appellata e contenente il presunto riconoscimento del debito, era stata depositata in mera copia fotostatica ed era stata oggetto di disconoscimento quanto alla sua conformità all'originale all'udienza del 4.4.16; -3) che, ove il disconoscimento della scrittura suindicata non fosse stato ritenuto efficace, bisognava ritenere che l'indicazione del debito per cui è causa fosse stata il frutto di un errore dovuto ad una “mera svista”; -3) che il debito, in ogni caso, ammontava alla minor somma, rispetto a quella oggetto di decreto ingiuntivo, di € 1.803,28, in quanto l'appellata non aveva mai emesso la fattura e, quindi, non aveva diritto al versamento dell'Iva.
L'appellata si costituiva ritualmente in giudizio, con comparsa con cui chiedeva il rigetto dell'appello, in quanto infondato, con la conseguente conferma della sentenza di primo grado e la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali.
L'appello è infondato per i seguenti motivi.
In via preliminare, va rilevato che la sussistenza della legittimazione passiva rispetto alla domanda di pagamento sottesa al ricorso ex art. 633 c.p.c. va desunta dalla circostanza dell'avvenuta trasformazione della società opponente da s.a.s. ad s.r.l. e dalla conseguente acquisizione da parte della s.r.l. dei debiti della Pt_2
Poi, va evidenziato che ha pregio la doglianza relativa all'erroneo rilievo, contenuto nella sentenza impugnata di improponibilità dell'opposizione ex art. 645 c.p.c. per la mancata attivazione della procedura di mediazione obbligatoria.
Orbene, in punto di diritto, giova osservare che tra gli strumenti per la definizione stragiudiziale delle controversie particolare rilievo assumono gli istituti della mediazione e della negoziazione assistita
La mediazione (originariamente introdotta dal d.lgs. 28/2010, dichiarato incostituzionale per eccesso di delega) , è stata reintrodotta dalla l. 98/2013 che ha convertito con modifiche il D.L.
69/2013.
Più recente risulta l'istituto della negoziazione assistita - introdotto con il d.l. 132/2014, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162 - entrata in vigore (in linea teorica) il 13 settembre 2014, ma concretamente applicabile dal 9 febbraio 2015, visto che l'art. 3 co. 8 D.L. 132/2014 stabilisce come l'improcedibilità dell'azione giudiziaria (negoziazione obbligatoria), introdotta con tale articolo, acquista efficacia solo decorsi 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, con l'eccezione della negoziazione obbligatoria in materia di contratti di trasporto, in vigore già dal 1° gennaio 2015.
La negoziazione sotto pena di improcedibilità non si applica: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione; b) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva (art. 696- bis c.p.c.); c) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata;
d) nei procedimenti in camera di consiglio;
e) nell'azione civile esercitata nel processo penale (art. 3 co. III D.L. 132/2014).
La mediazione, obbligatoria e facoltativa, è quella "attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa" (art. 1 lett. a), D.Lgs. 28/2010).
La mediazione può essere obbligatoria, allorquando è condizione di procedibilità per l'eventuale giudizio civile, facoltativa ovvero disposta dal giudice, considerato che lo stesso, anche in sede di appello, può imporre l'esperimento del tentativo di mediazione che, pertanto, anche in questo caso diverrà condizione di procedibilità (obbligatoria su valutazione del giudice).
Le materie in cui la mediazione risulta obbligatoria sono quelle in tema di "condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari" (art. 5, co. 1 e co.
1-bis, D.Lgs. 28/2010).
Dunque, risulta evidente che nel giudizio in esame avente ad oggetto la domanda di pagamento di un credito derivante da un rapporto contrattuale di fornitura di merce, la mediazione non è obbligatoria.
Una volta accertata l'illegittimità della sentenza di I grado, è necessario passare all'esame del merito dell'opposizione ex art. 645 c.p.c., in quanto non è possibile la rimessione del giudizio al giudice del I grado, non ravvisandosi nessuna delle ipotesi tassativamente previste dall'art. 354
c.p.c. (nullità della sentenza di I grado ai sensi dell'art. 161 c.p.c., nullità della notificazione dell'atto introduttivo, violazione del contraddittorio).
Ebbene, appare privo di pregio il primo motivo di opposizione, basato sul parziale pagamento del debito.
L'opponente ha eccepito di aver versato l'importo di € 1.000,00, come dimostrato dalla ricevuta di pagamento datata 22.1.2014 e sottoscritta dall'opposta creditrice.
Orbene, in senso contrario, giova evidenziare che, è emerso dalla lettura delle allegazioni contenute begli atti e verbali di causa di entrambe le parti (cfr. comparsa di costituzione dell'opposta, dichiarazioni dell'opponente contenute nel verbale dell'udienza del 4.4.16, lettera di messa in mora del 28.4.15 ove si fa riferimento a due diversi assegni non pagati) che tra le stesse v'era un rapporto contrattuale di fornitura di merce di durata e non limitato alla merce, per il cui pagamento è stato emesso l'assegno posto a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo.
Poi, l'opposta ha depositato una scrittura privata, datata 5.6.14 e cioè redatta in epoca successiva a quella della ricevuta di pagamento suindicata, contenente una proposta di vendita di quota societaria sottoscritta dall'opponente, ove quest'ultima include tra i debiti della società quello, pari proprio ad
€ 2.200,00, nei confronti dell'opposta.
E' dunque, possibile ritenere che il pagamento dell'acconto di € 1.000,00 sia stato relativo alla fornitura di merce diversa da quella a cui si riferiva l'assegno in lite.
In senso contrario a tale conclusione, non può attribuirsi alcun rilievo al fatto che l'opponente abbia disconosciuto la conformità all'originale della predetta scrittura privata depositata in copia fotostatica.
Infatti, tale disconoscimento è stato effettuato in modo estremamente generico e anche piuttosto in ritardo, non con l'atto di opposizione, ma soltanto all'udienza del 4.4.16.
Poi, in punto di diritto, giova evidenziare, che il disconoscimento della conformità di una copia fotostatica all'originale di una scrittura non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'art. 215, comma 2, cod. proc. civ., perché mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni.
Ne consegue che l'avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all'originale, tuttavia non vincola il giudice all'avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l'efficacia rappresentativa (cfr. Cass 22338 del 2022; Cass.
11.10.2018, n. 25292, Cass. 26.10.2020, n. 23426).
Orbene, alla luce dei principi illustrati l'estrema genericità del disconoscimento (mancata indicazione delle ragioni specifiche della non conformità all'originale) induce il Giudicante a ritenerlo privo di effetti e ad attribuire piena efficacia di prova alla scrittura oggetto di disconoscimento.
Va, dunque, escluso che l'opponente abbia pagato all'opposta la somma di € 1.000,00 a titolo di parziale estinzione proprio del debito oggetto dell'assegno in lite.
Neppure è verosimile che l'opponente, dopo aver pagato quasi la metà del proprio debito, non avesse richiesto la restituzione dell'assegno consegnato per il pagamento di tale debito in data
30.11.2023 all'opposta.
Parimenti inverosimile è il fatto che l'opponente non abbia risposto alla lettera di messa in mora inviatale dall'avvocato dell'opposta in data 24.4.15 e ricevuta il 28.4.15, contestando già in tale sede l'avvenuto parziale pagamento del debito.
Infine, priva di pregio è l'eccezione relativa alla inesistenza dell'obbligazione di pagamento per la parte del debito relativa all'Iva.
Al riguardo, si osserva che la mancata emissione della fattura ha un rilievo esclusivamente fiscale (costituendo un illecito permanente) con conseguenze sanzionatorie per entrambe le parti del rapporto contrattuale, ma non incide sul quantum dell'obbligazione di pagamento determinato contrattualmente tra le parti.
Nel caso in esame, non risulta allegata e provata da entrambe le parti la circostanza che la somma di cui era debitrice l'opponente (di € 2.200,00) comprendesse o meno anche l'iva.
Ebbene, in mancanza di specifica allegazione e prova di tale circostanza, non è possibile detrarre l'iva dall'importo del debito;
bisogna ritenere che la somma richiesta con il ricorso monitorio corrisponda all'importo del debito al netto dell'iva.
Del resto, l'aspetto fiscale del rapporto contrattuale e l'eventuale evasione della relativa imposta non risulta rilevante nel presente giudizio.
In definitiva, la sentenza di I grado va revocata, ma l'opposizione deve essere rigettata. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte appellante, nella misura che si liquida in dispositivo con applicazione di valori tra minimi e medi attesa la medio bassa complessità della causa.
Parte appellante è tenuta inoltre al pagamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato in base all'art. 13 co. 1 quater del DPR 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, II sez. civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Revoca la sentenza di I grado;
b) rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo e dichiara esecutivo tale decreto;
c) Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese di lite del doppio grado di giudizio, pari ad € 2.800,00, oltre spese gen., iva e cpa come per legge, con attribuzione al procuratore dell'opposta;
d) Rileva che parte appellante è tenuta al pagamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato in base all'art. 13 co. 1 quater del DPR 115/2002.
Avellino, il 19.9.24
IL GIUDICE
Dott.ssa Teresa Cianciulli