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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 03/03/2025, n. 766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 766 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6375/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Maria Troisi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 6375.2021 del ruolo generale, promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Vittorio De Filippo;
Parte_1
ATTORE
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'Avv. Enrico Bisogno;
Controparte_1
CONVENUTA
Sulle seguenti CONCLUSIONI: per l'attore: “preliminarmente: 1) Sospendere l'efficacia esecutiva del titolo limitatamente alla parte che eccede la somma di €.3500/00 portata in atto di precetto notificato il 25/11/21 a norma dell'art.615 comma 1° cpc. nel merito : 2) Previo riconoscimento del credito mensile di soli €.500/00 mensili a favore della SI.ra
[...]
sino al mese di Novembre 2021, dichiarare parzialmente non dovute le somme CP_1 precettate ed estinto il credito vantato dall'intimante a tutto Marzo 2021 e per l'effetto infondata ogni ulteriore pretesa creditoria azionata con l'atto di precetto opposto, da ritenersi parzialmente improduttivo di effetti giuridici, con ogni connesso e consequenziale provvedimento;
3) Subordinatamente, rideterminare tutte le voci componenti l'atto di precetto
e dichiarare non dovute le somme intimate ad altro titolo non documentato con ricalcolo dei compensi professionali e degli accessori fiscali sulla base del diverso scaglione di riferimento
pagina 1 di 5 di cui al DM.55/14; 4) Condannare l'opposta ut supra al pagamento di spese e compensi professionali di lite con maggiorazione forfettaria ed accessori di legge con distrazione ex art.93 cpc al difensore per dichiarato anticipo ovvero, solo gradatamente, compensarle in tutto o in parte - sempre con distrazione - per effetto dell'accoglimento dell'opposizione”. Per il convenuto: “conclude per il rigetto dell'opposizione, in ogni sua formulazione, perché infondata in fatto ed in diritto;
con vittoria di spese e competenze di causa con attribuzione al procuratore antistatario.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo,
Cass.3636/07); ritenuto che il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
ritenuto che
, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, risultando le stesse semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
OSSERVA
Con atto di citazione ritualmente notificato, il SI. proponeva opposizione Parte_1 avverso l'atto di precetto notificato in data 25.11.2021, con il quale la SI.ra Controparte_1 gli aveva intimato il pagamento della complessiva somma di € 11.236,76, agendo sulla scorta del titolo costituito dal decreto di omologa della separazione reso dal Tribunale di Nocera
Inferiore in data 27.10.2015, munito di formula esecutiva in data 16.3.2021, il quale prevedeva “il SI. verserà alla SI.ra ed alle figlie e Parte_1 Controparte_1 Per_1 porto mensile di € 1,000,00 a titolo di mantenimento;
Tale importo è così Persona_2
CP_ suddiviso: € 500,00 alla SI.ra ed € 500,00 alle figlie, Tale importo verrà corrisposto alla CP_ SI.ra ed alle figlie mediante bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese e sarà soggetto all'adeguamento annuale sulla base degli indici ISTAT,,,,, l'accordo prevedeva, altresì, che: allorchè le figlie saranno indipendenti economicamente, il SI. si obbliga a Pt_1
CP_ versare la somma complessiva di €1.000,00 alla SI.ra a titolo di mantenimento;
nonché, ancora: … il SI. provvederà, altresì, a pagare gli importi relativi alla tassa di possesso Pt_1
pagina 2 di 5 CP_ ed al premio annuale assicurativo dell'autovettura di proprietà ed in uso alla SI.ra ”. Col predetto atto di precetto, la SI.ra , oltre a richiedere il pagamento della Controparte_1 somma mensile di € 500,00 a lei dovuta, a far data dal mese di aprile 2021 e fino ad ottobre
2021, chiedeva anche, in forza del decreto presidenziale di separazione e relativamente al periodo ottobre 2020 – ottobre 2021, il pagamento dell'ulteriore somma mensile di € 500,00, ciò sul presupposto che le proprie figlie erano divenute economicamente indipendenti a far data dal mese di settembre 2020, di guisa, l'opponente avrebbe dovuto versare dal mese di ottobre 2020 la somma complessiva di € 1.000,00 all'ex moglie in forza del provvedimento di omologa della separazione.
A sostegno della domanda l'opponente dichiarava che solo con l'atto di precetto del
25.11.2021 era venuto a conoscenza della sopraggiunta indipendenza economica delle figlie da circa un anno (Ottobre 2020) e, pertanto, lo stesso ignaro di tanto, aveva regolato i
CP_ rapporti economici con le stesse, di conseguenza avrebbe dovuto versare alla SI.ra solo l'importo di € 3.500,00, ovvero € 500,00 mensili dal mese di aprile 2021 ad ottobre 2021.
Inoltre, in merito alle ulteriori spese richieste (tassa di possesso e premio assicurazione auto), parte opponente eccepiva che la intimante aveva acquistato una nuova auto tipo FIAT 500 tg
FZ 157 GW in luogo di quella precedentemente tenuta, per cui riteneva che andavano scorporate le somme pretese a tale titolo. Infine, contestava i compensi professionali precettati, siccome calcolati sul II° scaglione previsto dal DM 55/14, piuttosto che sul I° scaglione sino ad € 5.200,00.
Con comparsa depositata in data 18.3.2022 si costituiva parte opposta, la quale concludeva per il rigetto dell'opposizione perché infondato in fatto ed in diritto, in quanto, riteneva inverosimile che il padre non fosse a conoscenza della sopraggiunta indipendenza economica delle figlie, considerato che una delle due ragazze, precisamente la SI.ra
[...]
, era addirittura convolata a nozze nel mese di settembre 2020, mentre la figlia Per_3
era stata assunta a tempo indeterminato dalla IASA s.r.l. con sede in Pellezzano. In Per_2
ogni caso, contrariamente a quanto sostenuto dal SI. , lo stesso non aveva in Parte_1
alcun modo regolato i rapporti con le figlie, in quanto le stesse avevano ricevuto il mantenimento solo fino al mese di agosto del 2020.
Tanto premesso in fatto, l'opposizione va rigettata.
Invero, il SI. riconosceva di non aver corrisposto alla SI.ra la Parte_1 Controparte_1 somma di € 500,00 a lei dovuta da aprile 2021 a ottobre 2021, così per un totale di €
3.500,00; relativamente alla somma dovuta alle figlie a titolo di mantenimento, l'opponente pagina 3 di 5 contestava di essere venuto a conoscenza della sopraggiunta indipendenza economica delle stesse solo con la notifica del precetto oggetto della presente opposizione. Orbene, a tal proposito, seppur si volesse ritenere veritiero che il SI. era venuto a conoscenza di tale Pt_1 circostanza solo con l'intimazione di pagamento (precetto 25.11.2021), ciò non lo esonera dal versamento degli arretrati dovuti a titolo di mantenimento, ovvero € 500,00 da corrispondere non più alle figlie, tenuto conto della sopraggiunta indipendenza economica, ma all'ex moglie determinando, pertanto, un incremento ad € 1.000,00 (mille/00) del mantenimento a lei dovuto, così come statuito nel provvedimento di omologa della separazione.
D'altra parte, l'opponente dichiarava di aver regolato i rapporti con le figlie, nonostante tale circostanza risulta smentita dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione depositata da parte opposta, in cui le figlie dell'opponente, e , oltre a dichiarare di Persona_3 Persona_4
essere economicamente indipendenti, riferivano che il padre aveva corrisposto il mantenimento fino al mese di agosto 2020. In ogni caso, l'opponente si limitava a dichiarare di aver regolato i rapporti con le figlie, senza produrre alcuna documentazione che provasse l'avvenuto pagamento delle somme. Allo stato, pertanto, appare palese che il SI. , come Pt_1 tra l'altro riconosciuto, non abbia versato alla parte opposta, il mantenimento da aprile 2021 ad ottobre 2021, così per un totale di € 3500,00, né abbia corrisposto i restanti € 500,00 mensili all'ex moglie da ottobre 2020 a ottobre 2021, data l'indipendenza economica delle figlie da ottobre 2020, né tanto meno abbia provveduto a regolare i rapporti con le stesse non essendo tale circostanza corroborata da adeguata documentazione probatoria.
Quanto al pagamento della tassa automobilistica e premio assicurativo, è palese la violazione da parte dell'opponente dell'omologa della separazione che statuiva “il SI. provvederà, Pt_1
altresì, a pagare gli importi relativi alla tassa di possesso ed al premio annuale assicurativo
CP_ dell'autovettura di proprietà e in uso della SI.ra ”, di guisa, lo stesso provvedimento non fa alcun riferimento al tipo di auto per la quale il SI. si era impegnato a pagare la tassa Pt_1
di possesso e/o il premio annuale di assicurazione.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Maria Troisi, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) Condanna al pagamento in favore di delle spese Parte_1 Controparte_1 processuali che liquida in € 800,00 per compenso professionale, oltre accessori come per legge e con attribuzione al procuratore antistatario.
pagina 4 di 5 Si comunichi.
25.02.2025.
Il Giudice
Dr.ssa Maria Troisi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Maria Troisi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 6375.2021 del ruolo generale, promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Vittorio De Filippo;
Parte_1
ATTORE
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'Avv. Enrico Bisogno;
Controparte_1
CONVENUTA
Sulle seguenti CONCLUSIONI: per l'attore: “preliminarmente: 1) Sospendere l'efficacia esecutiva del titolo limitatamente alla parte che eccede la somma di €.3500/00 portata in atto di precetto notificato il 25/11/21 a norma dell'art.615 comma 1° cpc. nel merito : 2) Previo riconoscimento del credito mensile di soli €.500/00 mensili a favore della SI.ra
[...]
sino al mese di Novembre 2021, dichiarare parzialmente non dovute le somme CP_1 precettate ed estinto il credito vantato dall'intimante a tutto Marzo 2021 e per l'effetto infondata ogni ulteriore pretesa creditoria azionata con l'atto di precetto opposto, da ritenersi parzialmente improduttivo di effetti giuridici, con ogni connesso e consequenziale provvedimento;
3) Subordinatamente, rideterminare tutte le voci componenti l'atto di precetto
e dichiarare non dovute le somme intimate ad altro titolo non documentato con ricalcolo dei compensi professionali e degli accessori fiscali sulla base del diverso scaglione di riferimento
pagina 1 di 5 di cui al DM.55/14; 4) Condannare l'opposta ut supra al pagamento di spese e compensi professionali di lite con maggiorazione forfettaria ed accessori di legge con distrazione ex art.93 cpc al difensore per dichiarato anticipo ovvero, solo gradatamente, compensarle in tutto o in parte - sempre con distrazione - per effetto dell'accoglimento dell'opposizione”. Per il convenuto: “conclude per il rigetto dell'opposizione, in ogni sua formulazione, perché infondata in fatto ed in diritto;
con vittoria di spese e competenze di causa con attribuzione al procuratore antistatario.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo,
Cass.3636/07); ritenuto che il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
ritenuto che
, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, risultando le stesse semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
OSSERVA
Con atto di citazione ritualmente notificato, il SI. proponeva opposizione Parte_1 avverso l'atto di precetto notificato in data 25.11.2021, con il quale la SI.ra Controparte_1 gli aveva intimato il pagamento della complessiva somma di € 11.236,76, agendo sulla scorta del titolo costituito dal decreto di omologa della separazione reso dal Tribunale di Nocera
Inferiore in data 27.10.2015, munito di formula esecutiva in data 16.3.2021, il quale prevedeva “il SI. verserà alla SI.ra ed alle figlie e Parte_1 Controparte_1 Per_1 porto mensile di € 1,000,00 a titolo di mantenimento;
Tale importo è così Persona_2
CP_ suddiviso: € 500,00 alla SI.ra ed € 500,00 alle figlie, Tale importo verrà corrisposto alla CP_ SI.ra ed alle figlie mediante bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese e sarà soggetto all'adeguamento annuale sulla base degli indici ISTAT,,,,, l'accordo prevedeva, altresì, che: allorchè le figlie saranno indipendenti economicamente, il SI. si obbliga a Pt_1
CP_ versare la somma complessiva di €1.000,00 alla SI.ra a titolo di mantenimento;
nonché, ancora: … il SI. provvederà, altresì, a pagare gli importi relativi alla tassa di possesso Pt_1
pagina 2 di 5 CP_ ed al premio annuale assicurativo dell'autovettura di proprietà ed in uso alla SI.ra ”. Col predetto atto di precetto, la SI.ra , oltre a richiedere il pagamento della Controparte_1 somma mensile di € 500,00 a lei dovuta, a far data dal mese di aprile 2021 e fino ad ottobre
2021, chiedeva anche, in forza del decreto presidenziale di separazione e relativamente al periodo ottobre 2020 – ottobre 2021, il pagamento dell'ulteriore somma mensile di € 500,00, ciò sul presupposto che le proprie figlie erano divenute economicamente indipendenti a far data dal mese di settembre 2020, di guisa, l'opponente avrebbe dovuto versare dal mese di ottobre 2020 la somma complessiva di € 1.000,00 all'ex moglie in forza del provvedimento di omologa della separazione.
A sostegno della domanda l'opponente dichiarava che solo con l'atto di precetto del
25.11.2021 era venuto a conoscenza della sopraggiunta indipendenza economica delle figlie da circa un anno (Ottobre 2020) e, pertanto, lo stesso ignaro di tanto, aveva regolato i
CP_ rapporti economici con le stesse, di conseguenza avrebbe dovuto versare alla SI.ra solo l'importo di € 3.500,00, ovvero € 500,00 mensili dal mese di aprile 2021 ad ottobre 2021.
Inoltre, in merito alle ulteriori spese richieste (tassa di possesso e premio assicurazione auto), parte opponente eccepiva che la intimante aveva acquistato una nuova auto tipo FIAT 500 tg
FZ 157 GW in luogo di quella precedentemente tenuta, per cui riteneva che andavano scorporate le somme pretese a tale titolo. Infine, contestava i compensi professionali precettati, siccome calcolati sul II° scaglione previsto dal DM 55/14, piuttosto che sul I° scaglione sino ad € 5.200,00.
Con comparsa depositata in data 18.3.2022 si costituiva parte opposta, la quale concludeva per il rigetto dell'opposizione perché infondato in fatto ed in diritto, in quanto, riteneva inverosimile che il padre non fosse a conoscenza della sopraggiunta indipendenza economica delle figlie, considerato che una delle due ragazze, precisamente la SI.ra
[...]
, era addirittura convolata a nozze nel mese di settembre 2020, mentre la figlia Per_3
era stata assunta a tempo indeterminato dalla IASA s.r.l. con sede in Pellezzano. In Per_2
ogni caso, contrariamente a quanto sostenuto dal SI. , lo stesso non aveva in Parte_1
alcun modo regolato i rapporti con le figlie, in quanto le stesse avevano ricevuto il mantenimento solo fino al mese di agosto del 2020.
Tanto premesso in fatto, l'opposizione va rigettata.
Invero, il SI. riconosceva di non aver corrisposto alla SI.ra la Parte_1 Controparte_1 somma di € 500,00 a lei dovuta da aprile 2021 a ottobre 2021, così per un totale di €
3.500,00; relativamente alla somma dovuta alle figlie a titolo di mantenimento, l'opponente pagina 3 di 5 contestava di essere venuto a conoscenza della sopraggiunta indipendenza economica delle stesse solo con la notifica del precetto oggetto della presente opposizione. Orbene, a tal proposito, seppur si volesse ritenere veritiero che il SI. era venuto a conoscenza di tale Pt_1 circostanza solo con l'intimazione di pagamento (precetto 25.11.2021), ciò non lo esonera dal versamento degli arretrati dovuti a titolo di mantenimento, ovvero € 500,00 da corrispondere non più alle figlie, tenuto conto della sopraggiunta indipendenza economica, ma all'ex moglie determinando, pertanto, un incremento ad € 1.000,00 (mille/00) del mantenimento a lei dovuto, così come statuito nel provvedimento di omologa della separazione.
D'altra parte, l'opponente dichiarava di aver regolato i rapporti con le figlie, nonostante tale circostanza risulta smentita dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione depositata da parte opposta, in cui le figlie dell'opponente, e , oltre a dichiarare di Persona_3 Persona_4
essere economicamente indipendenti, riferivano che il padre aveva corrisposto il mantenimento fino al mese di agosto 2020. In ogni caso, l'opponente si limitava a dichiarare di aver regolato i rapporti con le figlie, senza produrre alcuna documentazione che provasse l'avvenuto pagamento delle somme. Allo stato, pertanto, appare palese che il SI. , come Pt_1 tra l'altro riconosciuto, non abbia versato alla parte opposta, il mantenimento da aprile 2021 ad ottobre 2021, così per un totale di € 3500,00, né abbia corrisposto i restanti € 500,00 mensili all'ex moglie da ottobre 2020 a ottobre 2021, data l'indipendenza economica delle figlie da ottobre 2020, né tanto meno abbia provveduto a regolare i rapporti con le stesse non essendo tale circostanza corroborata da adeguata documentazione probatoria.
Quanto al pagamento della tassa automobilistica e premio assicurativo, è palese la violazione da parte dell'opponente dell'omologa della separazione che statuiva “il SI. provvederà, Pt_1
altresì, a pagare gli importi relativi alla tassa di possesso ed al premio annuale assicurativo
CP_ dell'autovettura di proprietà e in uso della SI.ra ”, di guisa, lo stesso provvedimento non fa alcun riferimento al tipo di auto per la quale il SI. si era impegnato a pagare la tassa Pt_1
di possesso e/o il premio annuale di assicurazione.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Maria Troisi, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) Condanna al pagamento in favore di delle spese Parte_1 Controparte_1 processuali che liquida in € 800,00 per compenso professionale, oltre accessori come per legge e con attribuzione al procuratore antistatario.
pagina 4 di 5 Si comunichi.
25.02.2025.
Il Giudice
Dr.ssa Maria Troisi
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