Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 05/06/2025, n. 2296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2296 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
R. G. N. 12676/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, nella presente controversia tra
con l'assistenza e difesa dell'avv. Parte_1 Alessandro Zupa;
- RICORRENTE -
e in persona del presidente della Giunta CP_1 regionale, con l'assistenza e difesa dell'avv. Michele Simone;
- RESISTENTE –
e
Controparte_2
in
[...] persona del legale rappresentante pro tempore, con l'assistenza e difesa degli avv.ti Angelo Pandolfo e Silvia Lucantoni;
- RESISTENTE –
a seguito di trattazione scritta ha emesso la seguente sentenza:
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente in epigrafe, dipendente della ha CP_1 rappresentato l'illegittimità della propria iscrizione al Fondo previdenziale complementare resistente e quindi ha chiesto la condanna delle controparti alla sua cancellazione dal fondo e la condanna del Fondo a riaccreditare in suo favore le ritenute operate sulla busta paga a decorrere dal mese di giugno 2022, con ripristino della situazione retributiva e contributiva ex ante prevista. Entrambe le parti resistenti nel costituirsi hanno prospettato la legittimità dell'iscrizione della ricorrente
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“successivamente alla data del 1° gennaio 2019” (art. 1, comma 2). Orbene, l'accordo appena citato è indiscutibilmente applicabile alla ricorrente ove solo si osservi che quest'ultima ha concluso in data 12.09.2019 contratto di assunzione ex novo con la (si veda il doc. 1 CP_1 del Fondo resistente). Contrariamente a quanto paventato dalla ricorrente, nella fattispecie di cui all'odierno vaglio vi è l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro subordinato con la e CP_1 quindi non vi è alcun passaggio della ricorrente da una P.A. ad un'altra. Sul punto vale anche la pena di evidenziare che lo stesso doc. 8 di parte ricorrente documenta la cessazione del precedente rapporto di lavoro con il Ministero della Giustizia. L'art. 3, comma 2, dell'accordo stabilisce, poi, che l'adesione al fondo possa avvenire sia mediante una esplicita manifestazione di volontà dell'aderente sia mediante silenzio-assenso. Con riferimento specifico ai lavoratori assunti successivamente al 1° gennaio 2019 ma prima della data di entrata in vigore dell'accordo in argomento (e quindi con riferimento specifico alla ricorrente) il successivo art. 5 stabilisce che:
<
2. Entro sessanta giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, le amministrazioni forniscono ai lavoratori di cui al comma 1 l'informativa di cui all'art. 4, comma 1 [cioè una informativa sulle modalità di adesione al “Fondo” con specifico ed espresso riferimento all'adesione mediante silenzio-assenso ed al relativo termine, decorso il quale ha luogo l'iscrizione n.d.r.], con specifico ed espresso riferimento all'adesione mediante silenzio-assenso di cui al presente articolo ed al relativo termine, decorso il quale ha luogo l'iscrizione. L'informativa di cui al presente articolo è resa mediante comunicazione personale agli
2 interessati con modalità che garantiscano la certezza della data di ricezione.
3. Nei sei mesi successivi alla data in cui è stata resa la comunicazione di cui al comma 2, il lavoratore di cui al comma 1 può comunicare all'amministrazione la propria volontà di non aderire ovvero può iscriversi al “Fondo”, con le modalità previste, manifestando espressamente la propria volontà di adesione. Qualora, durante tale periodo, il medesimo lavoratore non esprima alcuna volontà, egli è iscritto automaticamente al predetto “Fondo” a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla scadenza dei sei mesi.
4. Anche al personale di cui al presente articolo si applica quanto previsto dall'art. 4, commi 3, 4, 5, 6, 7, 9>>. Orbene, nella presente fattispecie la ricorrente si è doluta dell'illegittima formazione del silenzio-assenso di adesione al in quanto non le sarebbe stata inviata la CP_2 comunicazione di cui all'art. 5, comma 2, precitato. A questo ultimo riguardo, la ed il hanno CP_1 CP_2 depositato l'informativa in argomento (si veda l'all. 6 della ) trasmessa dall'indirizzo pec della Regione CP_1 Em (“posta-certificatalpec.rupar.puglia. ”) all'indirizzo di posta elettronica ordinaria della ricorrente
“ ” messo a disposizione dalla Email_2 Regione a tutti i suoi dipendenti e quindi anche alla ricorrente a tal fine depositando la sola ricevuta di accettazione (si veda l'all. 7 della Regione). La ricorrente, in proposito, ha eccepito che, non essendo stata depositata la ricevuta di avvenuta consegna della predetta mail, non vi sarebbe certezza della ricezione della stessa. In proposito deve essere evidenziato che sulla sola base della ricevuta di accettazione può ritenersi certamente sussistente il flusso telematico da una casella di posta elettronica (in questo caso “
[...]
”) ad un'altra (in questo Email_3 caso “ ”) anche se non possono Email_2 essere reputati certi gli esiti in quanto l'effettivo recapito della mail potrebbe essere indubitabilmente dimostrato attraverso l'esibizione della relativa ricevuta di consegna. A fronte di tanto va, tuttavia, evidenziato che la consegna effettiva della mail in argomento alla casella di posta elettronica ordinaria in uso alla ricorrente può essere, certamente, ritenuta dimostrata sulla base di ulteriori convergenti elementi istruttori. In primis, non può essere trascurato che l'indirizzo di posta elettronica di destinazione dell'informativa è quello istituzionale che la ha fornito alla ricorrente CP_1 propria per le comunicazioni con i propri dipendenti in ossequio al disposto di cui all'art. 47, comma 3, d.lgs. 82/2005 (secondo cui, appunto, le pubbliche amministrazioni utilizzano per le comunicazioni tra
3 l'amministrazione ed i propri dipendenti “la posta elettronica o altri strumenti informatici di comunicazione nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali e previa informativa agli interessati in merito al grado di riservatezza degli strumenti utilizzati”). Oltre a questo non può, poi, assolutamente sfuggire che l'indirizzo di posta elettronica istituzionale
è stato effettivamente Email_2 utilizzato sia dalla ricorrente sia dalla per le CP_1 reciproche comunicazioni in epoca sia anteriore che successiva all'invio dell'informativa in argomento (si vedano gli all. 2, 6 e 13 della ricorrente) e questo a conferma del corretto funzionamento dell'indirizzo di posta elettronica istituzionale in uso alla ricorrente. Tali elementi inducono a far ritenere che all'invio dell'informativa di cui all'art. 5, comma 2, dell'accordo (che, si ripete, è documentato dalla ricevuta di accettazione in atti) abbia fatto effettivamente seguito la consegna della medesima informativa in data 4.11.2021 sicché, non essendovi stata la comunicazione della volontà di non aderire al Fondo nei sei mesi successivi, si è correttamente formato il silenzio-assenso ai sensi dell'art. 5 dell'accordo e quindi l'adesione della ricorrente al fondo di previdenza complementare. Per altro verso, sebbene l'art. 5, comma 2, dell'accordo stabilisca che l'informativa in argomento doveva essere resa
“mediante comunicazione personale agli interessati con modalità che garantiscano la certezza della data di ricezione”, ai fini della formazione del silenzio-assenso in merito all'adesione non rilevano le concrete modalità di comunicazione dell'informativa in quanto è sufficiente che nei sei mesi successivi alla data di ricezione dell'informativa il dipendente non abbia manifestato il suo dissenso rispetto all'iscrizione (si veda l'art. 5, comma 3, dell'accordo). In sostanza, ai fini dell'adesione tramite silenzio-assenso, è sufficiente che l'informativa risulti resa e che, quindi, nei sei mesi successivi al recapito dell'informativa, il dipendente non abbia rappresentato la volontà di non aderire. A fronte di questo, le questioni in ordine alle concrete modalità di comunicazione dell'informativa (non imposte dall'accordo ai fini della formazione del silenzio-assenso) devono reputarsi irrilevanti. In virtù di quanto appena illustrato l'adesione tramite silenzio-assenso della ricorrente risulta legittimamente intervenuta sicché la domanda è integralmente infondata. La peculiarità della questione e l'insussistenza di precedenti giurisprudenziali specifici giustificano la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti.
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P.Q.M.
- rigetta integralmente la domanda;
- compensa le spese di lite.
Bari, 5/06/2025 Il Giudice
dott. Giuseppe Craca
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