TRIB
Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 16/12/2025, n. 1293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1293 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ Civile, in composizione collegiale con i Giudici dott. Barbara De Munari Presidente dott. Luisa Bettio Giudice rel. dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile iscritta al n° 5202 /2025 V.G. promossa con ricorso ex artt. 291 e ss. c.c. depositato il giorno 19/05/2025 da
, con l'avv. PAGANIN GIANNA Parte_1
HR , con l'avv. CANAL GIORGIO , CP_1
-ricorrenti con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Oggetto: divorzio congiunto
Per i ricorrenti:
“VOGLIA accogliere la volontà dei coniugi, i quali hanno chiesto consensualmente di dichiarare lo scioglimento del loro matrimonio, contratto in data 12 Giugno 1999 a Sault LE HE (Francia), alle seguenti condizioni
1. statuire che i figli minori e siano affidati in via Per_1 Per_2 condivisa ad entrambi i genitori: il figlio continuerà a vivere Per_1 presso il padre, mentre la figlia continuerà a vivere presso la Per_2 madre.
2. Statuire che il padre possa tenere con sè la figlia almeno 30 Per_2 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, una settimana durante le vacanze natalizie con alternanza di anno in anno della giornata della vigilia di Natale e del 25 dicembre, tre giorni per quelle 2
pasquali. Ulteriori tempi di permanenza tra il padre e saranno Per_2 concordati direttamente con la figlia medesima, previo congruo avviso all'altro genitore. Statuire che la madre possa tenere con sè il figlio almeno 15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze Per_1 estive. Ulteriori tempi di permanenza tra la madre e saranno Per_1 concordati direttamente con il figlio medesimo, previo congruo avviso all'altro genitore.
3. Statuire che il padre provveda interamente al mantenimento ordinario del figlio e, a titolo di concorso al mantenimento Per_1 della figlia corrisponda mensilmente €700,00 a decorrere dal Per_2 mese successivo al deposito del ricorso per divorzio, entro il quinto giorno di ciascun mese, con rivalutazione in base agli indici ISTAT.
4. Statuire che entrambi i genitori corrispondano il 50% delle spese straordinarie dei figli, come da Protocollo del Tribunale di Padova, salvo che per le spese di aereo di per far visita al padre, le Per_2 quali, fino al sedicesimo anno di età di saranno corrisposte Per_2 dal padre nella misura del 70%, dopodiché saranno corrisposte dal padre nella misura del 50%.
5. Dichiarare equa e congrua, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.5, comma 8, legge 898/70, la liquidazione una tantum dell'assegno divorzile da parte del sig. alla sig.ra Parte_1 Parte_2 nella misura concordata dalle parti, pari a complessivi
[...]
€40.000,00 (quarantamila/00), che il sig. Parte_1 corrisponderà alla sig.ra entro e non oltre dieci giorni Parte_2 dalla comunicazione in cancelleria della richiedenda sentenza di scioglimento del matrimonio, a mezzo bonifico bancario, alle coordinate che saranno indicate dalla moglie. I coniugi, attesa la previsione della liquidazione una tantum dell'assegno divorzile, convengono che l'assegno di mantenimento previsto a favore della moglie in sede di separazione non sarà più corrisposto dal marito a partire dal mese successivo al deposito del deposito del ricorso per divorzio. 3
6. Spese compensate.”
* * *
FATTO E DIRITTO
I ricorrenti e Parte_2 Parte_1 hanno contratto matrimonio in data 12 giugno 1999 a Sault
[...]
LE HE (Francia) in regime di participation aux acqets, disciplinandone i rapporti patrimoniali con Contrat de mariage di data
31 maggio 1999 (doc. 3: Livret de Famille, Contrat de mariage).
I medesimi sono genitori adottivi di nato a [...] Per_1
(Colombia) in data 14 Luglio 2007, maggiorenne, (C.F.:
), e nata a Bogotà (Colombia) in [...] C.F._1 Per_2
19 Ottobre 2009, (C.F.: ); entrambi i figli hanno C.F._2 nazionalità francese e colombiana .
Presentando la fattispecie elementi di estraneità appare opportuno analizzare preliminarmente la competenza giurisdizionale del giudice adito in merito alle domande svolte ed, in caso positivo, la legge applicabile alle stesse .
Con riferimento alla domanda di scioglimento del matrimonio proposta dalle parti ricorrenti, sussiste la competenza giurisdizionale dell'adito tribunale sulla base del Regolamento CE n. 1111/2019 del
Consiglio, del 25.06.2019 . Ai sensi dell'art. 3, paragrafo I, lett. A, ii) del suddetto regolamento è, infatti, competente a decidere l'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio si trova “l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora” e nel caso in esame le parti avevano risieduto in Italia e la ricorrente risulta tutt'ora residente in Italia (cfr. doc. 1 e 5: fascicolo ricorrenti);
Per quanto riguarda la legge applicabile alla domanda di scioglimento del matrimonio, le parti al punto i) del ricorso introduttivo hanno scelto l'applicazione della legge italiana che va applicata ai sensi dell'art. 5, lett. b) del Regolamento UE n. 1259/2010 (cfr. doc. 1 e 5: fascicolo ricorrenti) . 4
Passando, quindi, all'esame delle ulteriori domande formulate, sussiste la competenza giurisdizionale del tribunale adito sulla domanda relativa alla responsabilità genitoriale in quanto in base all'art. 7 del
Regolamento CE n. 1111/2019 “Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore se il minore risiede abitualmente in quello
Stato membro alla data in cui sono adite.”. Va, quindi, ricordato che per “residenza abituale” nel caso dei figli minori si intende quel “luogo che denota una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare, tenendo conto della durata, della regolarità, delle condizioni
e delle ragioni del soggiorno nel territorio di uno Stato membro e del trasloco della famiglia in tale stato, della cittadinanza del minore, del luogo e delle condizioni della frequenza scolastica, della conoscenze linguistiche nonché delle relazioni familiari e sociali del minore nel detto Stato” (CGUE 2.04.2009 C-523/07 A.; CGUE 28.06.2018 C-
512/17 HR) . Nel caso in esame, l'unica figlia ancora minorenne della coppia risiede in Italia e risiedeva abitualmente in detto stato alla data in cui veniva istaurato il procedimento conducendo in Italia la sua vita scolastica e sociale (cfr. doc. 1, fascicolo ricorrenti).
Procedendo all'individuazione della disciplina applicabile alla responsabilità genitoriale nei confronti della prole minorenne, opera la convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle autorità
e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, resa esecutiva con la legge 24/10/1980 n. 742 (si veda Cass. Sez. un.
9.1.2001 n.1), oggi sostituita dalla convenzione dell'Aja del 19/10/1996, che all'art. 16 rinvia direttamente, per la disciplina della responsabilità genitoriale, alla legge dello Stato di residenza abituale del minore. Si ricorda, peraltro, che detta convenzione è stata ratificata dall'Italia con applicabilità diretta a partire dal 2016. Ne consegue che nel caso concreto, essendo la minore residente in modo stabile in Italia, trova senz'altro applicazione la legge italiana. 5
Quanto alla domanda di mantenimento dei figli della coppia, inoltre, sussiste la competenza giurisdizionale dell'adito tribunale italiano sulla base all'art. 3 lett. c) del Regolamento CE n. 4/2009 .
Con riferimento, infine, alla disciplina sostanziale da applicare alla regolamentazione dell'obbligo di mantenimento dei figli, va applicato l'art.15 del Regolamento (CE) n. 4/2009, a norma del quale
“la legge applicabile alle obbligazioni alimentari è determinata secondo il Protocollo dell'Aia del 23 novembre 2007 relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari negli Stati membri vincolati da tale strumento”. Detto Protocollo all'art. 8, lett. b) prevede che le parti possano designare quale legge applicabile “la legge dello Stato di residenza abituale di una delle parti al momento della designazione” e nel caso in esame risulta che la madre risieda abitualmente in Italia (cfr. doc. 1: ricorso) e l'elezione della legge risulta dalla lettera i) del ricorso introduttivo con conseguente applicazione della legge italiana .
Ciò posto appare necessario esaminare previamente, secondo il principio della ragione più liquida, la clausola convenuta dalle parti di regolamentazione del diritto di visita della figlia minorenne che appare inammissibile per i motivi che si vanno a precisare.
Come risulta, infatti, dalle conclusioni sopra riportate, le parti hanno previsto un regolare diritto di visita del padre, con permanenza della figlia presso la sua residenza in Francia, ove risiede anche il figlio maggiorenne della coppia, ed una permanenza di quest'ultimo presso la residenza della madre ove risiede anche la figlia minorenne. Ebbene detta regolamentazione non appare tutelante nei confronti di quest'ultima attesa l'integrazione documentale svolta dalle parti su richiesta del Tribunale. Dalla documentazione prodotta in data 30.10.25,
è infatti emerso che si è svolto un procedimento penale minorile presso le autorità francesi per abusi sessuali compiuti dal figlio della coppia nei confronti della figlia dei medesimi ed, alla luce degli accertamenti svolti in tale procedimento, erano state dispose delle misure nei confronti del figlio della coppia vigenti fino al 31.03.25 (cfr. Controparte_2 6
Sentenza Corte di Appello di Versailles causa 522/0063), come confermato anche della parti in sede di note autorizzate ove è stato specificato che la misura “è venuta meno il 14 luglio 2025 con il compimento della maggiore età di ” (cfr. pag. 1 note del Per_1
27.12.25). Di conseguenza, posto che non sussistono più misure protettive senza che vi sia stato un vaglio giudiziale di assenza di condizioni di pericolosità (la misura è decaduta solo per il compimento della maggiore età del figlio della coppia) e considerato che si prevede, appunto, un diritto di visita della figlia minore con liberi contatti con il fratello, la regolamentazione prevista non appare tutelante per quest'ultima attesi gli accertati episodi di violenza subiti.
Ne consegue il rigetto del ricorso .
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, così decide:
1. Rigetta il ricorso.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 4.11.25
Il giudice rel.
dott.ssa Luisa Bettio
Il Presidente dott.ssa Barbara De Munari