TRIB
Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 20/03/2025, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
1319/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Il Tribunale, in persona del giudice unico dott. Giuseppe Laghezza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1319 R.G. dell'anno 2021, vertente tra
P.I ), già con sede Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
in San Giuliano Terme (PI) via Lenin n. 132/P, in persona del suo legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Silvia Bozzi (C.F ed elettivamente domiciliata presso lo C.F._1
studio di quest'ultima sito in Pisa via San Francesco n. 105, giusta procura in atti
- attrice
e
(C.F. - P.I ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._2 P.IVA_2
Andrea Chiodi ( ed elettivamente domiciliato presso e nello studio di C.F._3
quest'ultimo sito in Firenze via Masaccio, giusta procura in atti;
-convenuto
Oggetto: Adempimento contrattuale
Conclusioni delle parti:
Per parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pisa, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e
deduzioni ex adverso dedotta anche in via istruttoria e incidentale, 1) Condannare il Sig. CP_1
(C.f. P.Iva titolare dell'omonima Ditta Individuale –
[...] C.F._2 P.IVA_2
Agenzia Immobiliare - Brando Brogi posta in Firenze Via Mario Pratesi n. 3/A cap 50135,
1 all'adempimento del contratto sottoscritto in data 14.02.2020 con la già CP_2 Controparte_3
[... in persona del legale rappresentante, e quindi all'immediato pagamento delle somme tutte dovute
alla già , nonché ad effettuare le sessioni coaching che residuano da CP_2 Controparte_3
espletare; 2) In ogni caso con condanna alla rifusione delle spese, competenze ed onorari del
presente giudizio. oltre al 15% su spese generali IVA e CNAP come per legge, stante il contegno di
controparte teso a non accogliere l'invito a comporre bonariamente la questione mediante la
normativa della negoziazione assistita;
Con ogni più ampia riserva.”
Per parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pisa, respinta ogni istanza, domanda ed
eccezione di parte ricorrente, nel merito: - accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione del
contratto inter-partes (cfr. doc. 1 di parte avversa) per le ragioni dedotte in comparsa di costituzione,
- respingere tutte le domande formulate dalla ricorrente per le Parte_1
ragioni dedotte in comparsa di costituzione. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
Breve excursus processuale
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c,, (di seguito, per brevità, anche Parte_1
Contro solo , già conveniva in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, Parte_2 CP_1
onde sentirlo condannare “all'adempimento del contratto sottoscritto in data 14.02.2020 con la
[...]
già in persona del legale rappresentante, e quindi Parte_1 Controparte_3
all'immediato pagamento delle somme tutte dovute alla già Parte_1 [...]
, nonché ad effettuare le sessioni coaching che residuano da espletare” nonché al Controparte_3
“risarcimento del danno da ritardo nell'adempimento ovvero da inesatto adempimento, avendo la
già in persona del legale rappresentante subito un pregiudizio CP_2 Controparte_3
economico dettato dalla condotta della controparte contrattuale e, in ogni caso, al risarcimento in
favore dell'attrice di tutti i danni patiti e patendi, derivati dai fatti di cui in narrativa nella misura
maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia dall'Ill.mo Giudice adito”.
2 Si costituiva in giudizio il resistente, chiedendo: “in via preliminare: disporre nuova udienza di
comparizione con rimessione nei termini previsti dall'Art 702 bis cpc per tutte le ragioni dedotte nel
presente atto, nel merito: respingere tutte le domande formulate dalla ricorrente
[...]
per le ragioni dedotte nel presente atto.”. Parte_1
Con ordinanza del 02.09.2021 il G.I., in accoglimento dell'eccezione spiegata dal resistente in merito alla carenza dei requisiti fondanti il rito sommario di cognizione, disponeva la conversione del rito da sommario in ordinario e, con successiva ordinanza del 9.2.2022, assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c..
Quindi in esito all'udienza del 8.7.2022, con ordinanza in data 30.8.2022, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di ulteriori approfondimenti istruttori, lo stesso G.I. fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni del 3.10.2024, in occasione della quale le parti precisavano, in effetti, le rispettive conclusioni, la rinunciando alla proposta Parte_1
domanda risarcitoria: talchè questo giudice, cui il procedimento era stato medio tempore riassegnato,
tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Parte attrice, a fondamento della propria pretesa, ha esposto di aver stipulato in data 14.2.2020, con il convenuto, un contratto di “Coaching – One on One”, avente ad oggetto il servizio di “Coaching
Program”, vale a dire “un percorso personalizzato di alta formazione e potenziamento di tecniche
specifiche volte all'attività di agente immobiliare, estrinsecantesi in 40 sessioni telefoniche e in
«conference call», in dodici mesi, la cui frequenza e fissazione è oggetto di accordo con il singolo
contraente, effettuate da una figura professionale all'uopo altamente specializzata detto «coach»”;
che il corrispettivo pattuito era di euro 9.501,36, da intendersi unitario e da corrispondersi immediatamente, per intero o in dodici rate mensili;
che il contratto avrebbe dovuto avere esecuzione a decorrere del mese di marzo 2020; che le sessioni di Coaching Program erano iniziate regolarmente nel termine pattuito;
che era stato, infatti, individuato il formatore che si sarebbe dovuto occupare
3 dell'integrale formazione del contratto de quo; che, tuttavia, il si era reso immediatamente CP_1
inadempiente e nel mese di giugno 2020, a fronte delle richieste avanzate dalla aveva CP_2
comunicato di essere in difficoltà economica, chiedendo una breve sospensione del contratto;
che la ricorrente aveva accordato al na riduzione del prezzo relativo alle mensilità maggio-settembre CP_1
2020; che, ciò nonostante, il non aveva provveduto al pagamento del dovuto, negandosi ai CP_1
tentativi di contatto telefonico da parte del proprio coach assegnato dalla e rendendosi CP_2
irreperibile; che, pertanto, essa attrice si era vista costretta a interrompere le sedute di coaching e a ricorrere al Tribunale per ottenere la condanna del resistente ad adempiere alle proprie obbligazioni.
Di contro il convenuto ha chiesto la reiezione delle domande ex adverso avanzate eccependo, in particolare:
− di avere corrisposto puntualmente i compensi nei primi mesi (euro 1.583,60- docc. 2-6
parte convenuta);
− che nel mese di aprile 2020 aveva accordato una Parte_1
riduzione dei corrispettivi relativi ai mesi di maggio (scontato ad euro 342,00), giugno,
luglio, agosto e settembre (scontati ad euro 454,00), come da doc. 3 versato in atti;
− che non aveva provato di aver svolto le prestazioni Parte_1
contrattualmente previste;
in particolare, egli non aveva ricevuto alcuna prestazione nei mesi di febbraio e giugno 2020, né nei mesi successivi;
− che le sessioni di coaching che parte avversa ha affermato di aver svolto (e che egli contestava in quanto non provate) erano state appena nove, dunque il 22,5% delle sessioni indicate dal contratto (doc. 1 di parte attrice);
− che, oltre a tale prestazione, il coach avrebbe dovuto inviare e-mail settimanali (doc. 1 di parte attrice), prestazione che non era stata né eseguita né dedotta né provata da controparte.
In forza di quanto sopra il assume che, laddove la ricorrente avesse provato di avere effettuato CP_1
le prestazioni contrattuali, in considerazione della riduzione di prezzo dalla stessa accordata (doc. n.
4 3), il complessivo importo da lui eventualmente ancora dovuto ammonterebbe a euro 8.155,31 (euro
9.501,36 – 1.346,05 -doc. 3).
In mancanza, peraltro, di tale prova, a detta del convenuto, l'importo da lui corrisposto sarebbe pienamente remunerativo rispetto alle prestazioni dedotte (non provate) dalla ricorrente;
laddove, in ogni caso, nulla sarebbe dovuto di quanto richiesto ex adverso, stante l'intervenuta risoluzione del contratto concluso inter partes ex art 1454 c.c. in forza della diffida ad adempiere comunicata via mail, dalla ricorrente, in data 16.06.2020.
Ciò posto, ritiene questo giudice che alla luce delle risultanze della documentazione in atti la domanda di adempimento contrattuale avanzata da sia fondata, nei termini che si vengono ad CP_2
indicare.
E, invero, deve in primo luogo notarsi, sotto il profilo dell'an della pretesa azionata dall'odierna istante, che per giurisprudenza costante “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione,
il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine
di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della
controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo
dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento..”. (Cass Sez. Unite, 30.10.2001, n. 13533).
In particolare, in un caso analogo a quello in esame (ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 23-30.6.2021,
emessa nel procedimento n. 3321/2019) il Tribunale in Sede ha avuto modo di puntualizzare quanto segue: “Occorre rammentare sin da subito come la responsabilità contrattuale -nel cui ambito si
inquadra la domanda del ricorrente- preveda a carico della parte che la fa valere l'onere probatorio
di produrre la fonte del diritto vantato ossia l'esistenza dell'obbligo che si assume inadempiuto
(Cass., 17.08.1990 n. 8336), incombendo invece su quest'ultima ex art.1218 c.c. una presunzione
semplice di colpa, superabile mediante la prova dello specifico impedimento che determina
l'impossibilità della prestazione o che essa non gli sia comunque imputabile, qualunque ne sia stata
la causa” (Cass., 25.5.98 n. 5208, come richiamata da Tribunale Arezzo, 22/10/2020, n.488)”.
5 Orbene, applicando i principi testé enunciati alla fattispecie sottoposta all'attenzione di questo giudice, deve ritenersi che parte attrice abbia pienamente assolto all'onere probatorio che le faceva carico, quale sopra delineato.
Chè, infatti, risulta documentalmente provato -e, comunque non contestato- che in data 14.2.2020
ha sottoscritto con la (oggi il CP_1 Parte_2 Parte_1
contratto di “Coaching – One on One” per cui è causa, avente ad oggetto un corso di formazione per l'attività di agente immobiliare, da eseguirsi mediante 40 sessioni telefoniche nell'arco di durata di
12 mesi, contratto in relazione al quale la società attrice lamenta l'inadempimento della controparte agli obblighi di pagamento assunti benchè essa istante si sia puntualmente attivata per garantire le prestazioni pattuite, laddove il convenuto, a fronte dei numerosi solleciti di pagamento, si sarebbe reso irreperibile.
Deve inoltre ritenersi acclarato che la abbia dato inizio all'esecuzione del contratto CP_2
eseguendo la prestazione dovuta, che è stata interrotta soltanto a seguito dell'inadempimento della controparte.
Ciò risulta inequivocabilmente dimostrato proprio dal contenuto della documentazione prodotta dal convenuto e, segnatamente, dalla comunicazione a mezzo mail del 16.6.2020 (doc. 4 di parte resistente), in cui lo stesso lungi dal contestare alcunché in merito ad eventuali inadempienze CP_1
di lle obbligazioni contrattuali, si scusa per il mancato pagamento del dovuto adducendo CP_2
difficoltà economiche e chiedendo, per tale motivo, una breve sospensione del rapporto in essere,
assicurando il proprio adempimento.
E' quindi provato, per tabulas, che il convenuto ha riconosciuto sia la correttezza delle prestazioni effettuate dalla società attrice (da lui, peraltro, mai contestate sino all'introduzione del presente giudizio) sia il proprio inadempimento agli impegni di pagamento assunti.
Premesso quanto sopra, va osservato che il contratto concluso inter partes il 14.2.2020 è un negozio a prestazioni corrispettive, caratterizzato dall'obbligo, assunto dalla società odierna ricorrente, di fornire una prestazione consistente nell'offerta di 40 sessioni telefoniche con personale esperto di
6 tecniche specifiche volte all'attività di agente immobiliare, nell'arco di 12 mesi decorrenti dalla sottoscrizione, a fronte dell'impegno dell'odierno convenuto di corrispondere il prezzo di € 9.501,36
IVA compresa, pagabile anche in rate mensili, e ad effettuare le sessioni telefoniche, previa comunicazione dei propri contatti all'impresa appaltatrice.
Facendo applicazione degli ordinari criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss c.c. deve nel contempo rilevarsi come detto contratto non presenti natura giuridica di “contratto a prestazioni periodiche o continuative”, attesa la previsione di un pacchetto unitario di (n. 40) sessioni telefoniche con previsione di un prezzo, indicato nel prospetto alla prima pagina del contratto, altrettanto unitario
(euro € 9.501,36 IVA inclusa).
La “facoltà” del pagamento rateale a scadenza mensile si configura, di conseguenza, come una semplice modalità di versamento di detto corrispettivo unico, prevista al solo fine di agevolare i clienti nel pagamento dell'offerta formativa.
Tale conclusione risulta confermata, del resto, dalla previsione contrattuale sulla decadenza dal beneficio del termine in caso di omesso o parziale pagamento nei termini stabiliti, con diritto della creditrice di esigere immediatamente l'intero importo dedotto nel contratto (clausola 4), nonché
l'intera prestazione in caso di mancato o tardivo pagamento anche di una sola rata.
Sul punto la giurisprudenza di merito ha statuito che "quantunque il termine sia stabilito a favore del
debitore, il creditore può esigere immediatamente la prestazione se il debitore è divenuto insolvente
o ha diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva date o non ha dato le garanzie che aveva
promesse") (cfr. Tribunale di Napoli, sentenza n. 4486/2022 del 06-05-2022).
Ora, risultando pacifico che il resistente, per primo, si è reso inadempiente (per espresso riconoscimento di tale inadempimento contenuto nel succitato doc. 4), deve ritenersi legittima l'interruzione, da parte della società ricorrente, dell'esecuzione delle proprie prestazioni.
Stante, infatti, la natura di contratto a prestazioni corrispettive del negozio stipulato dalle parti e la contestualità con la quale avrebbero dovuto essere eseguite, dalle parti medesime, le rispettive prestazioni, la condotta tenuta dalla ricorrente, consistita nell'interruzione dello svolgimento delle
7 sessioni di coaching, appare costituire, nella specie, un legittimo esercizio del potere di autotutela che l'art. 1460 c.c. attribuisce al contraente adempiente fine di garantire il proprio interesse a non eseguire la prestazione in assenza della contemporanea controprestazione dell'altro contraente: ciò in considerazione dell'assai rilevante incidenza che l'inadempimento del convenuto è venuto a rivestire sull'equilibrio sinallagmatico del contratto in rapporto all'interesse perseguito dall'attrice, tale quindi da far ritenere casualmente proporzionata, oltre che non contraria a buona fede, la sospensione dell'adempimento da parte di quest'ultima.
Prive di pregio risultano, pertanto, le doglianze di parte convenuta in merito alla mancata esecuzione delle prestazioni da parte di CP_2
Del pari da disattendere sono le eccezioni del resistente fondate sull'avvenuto esercizio, da parte del medesimo, della facoltà di recedere dal contratto e sull'asserita intervenuta risoluzione di quest'ultimo a seguito di diffida ad adempiere inviata dalla entrambi preclusivi, a detta CP_2
del dell'accoglibilità della domanda di adempimento avanzata dalla società attrice. CP_1
Quanto, infatti, al primo profilo, è pur vero che, alla luce della natura di prestazione d'opera intellettuale del servizio offerto, può ritenersi che il rapporto soggiaccia alle regole dettate dagli artt.
2229 c.c. ss. in tema di contratto d'opera intellettuale, tra i quali figura l'art. 2237 c.c., a mente del quale il cliente può recedere ad nutum dal contratto di prestazione d'opera intellettuale, rimborsando alla controparte le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta.
Deve tuttavia darsi atto che, secondo la prevalente giurisprudenza, qualora nel contratto di prestazione d'opera intellettuale sia stabilito un termine di durata finale del rapporto, viene a configurarsi una deroga al diritto del cliente di recedere, ex art. 2237 c.c., senza obbligo di motivazione.
Si è difatti osservato che “la previsione della possibilità di recesso "ad nutum" del cliente
contemplata dall'art. 2237, comma 1, c.c., non ha carattere inderogabile e quindi è possibile che, per
particolari esigenze delle parti, sia esclusa tale facoltà fino al termine del rapporto” (cfr. Cassazione
civile, sez. II, 29/11/2006, n. 25238).
8 In tale prospettiva, è stato precisato che “l'apposizione di un termine ad un rapporto di collaborazione
professionale continuativa può essere sufficiente ad integrare la deroga pattizia alla facoltà di
recesso così come disciplinata dalla legge, non essendo a tal fine necessario un patto specifico ed
espresso; pertanto, poiché in assenza di pattuizioni diverse o di giusta causa, l'apposizione di un
termine finale determina in modo vincolante la durata del rapporto, nel caso di recesso unilaterale
dal contratto da parte del committente il prestatore ha il diritto di conseguire il compenso
contrattualmente previsto per l'intera durata del rapporto” (Cassazione civile, sez. II, 29/11/2006, n.
25238 cit.).
Secondo altro indirizzo, l'apposizione di un termine di durata al rapporto di opera intellettuale non escluderebbe di per sé la facoltà di recesso ad nutum prevista, a favore del cliente, dal primo comma dell'art. 2237 c.c., dovendo verificarsi in concreto, in base al contenuto del regolamento negoziale, se le parti abbiano inteso o meno vincolarsi in modo da escludere la possibilità di scioglimento del contratto prima della scadenza pattuita (Cassazione civile, sez. II, 14/01/2016, n. 469; Cassazione
civile, sez. II, 15/10/2018, n. 25668).
Questo poichè, come osservato dalla giurisprudenza richiamata, "il termine normalmente vale ad
assicurare al cliente che il prestatore d'opera sia vincolato per un certo tempo nei suoi confronti”,
riferendosi all'andamento ordinario del rapporto, non alla fase di risoluzione di quest'ultimo.
Alla stregua di tale seconda impostazione, il giudicante dovrebbe comunque interpretare il regolamento negoziale al fine di verificare in concreto se le parti, a prescindere dalla previsione di un termine, abbiano effettivamente inteso escludere la possibilità di scioglimento del contratto prima della scadenza pattuita.
Anche, peraltro, qualora non si volesse aderire all'orientamento che fa senz'altro discendere dalla previsione di un termine di durata la deroga al diritto di recesso ex art. 2237 c.c., deve tuttavia osservarsi che l'interpretazione del contenuto del contratto per cui è causa induce ad escludere che le parti abbiano voluto conservare la possibilità di recedere dal rapporto prima della scadenza del termine.
9 E, invero, è pacifico che al contratto sia stato apposto un termine di durata di 12 mesi, coincidente con il periodo entro il quale le prestazioni formative avrebbero dovuto trovare attuazione.
A parere di chi scrive militano poi, in favore della tesi della deroga al diritto di recesso, l'unitarietà
del corrispettivo pattuito, il cui pagamento risulta dilazionato in 12 rate mensili, e la previsione della decadenza dal beneficio del termine in caso di omesso o parziale pagamento nei termini stabiliti, con diritto della creditrice di esigere immediatamente l'intero importo dedotto nel contratto (clausola 4,
la quale appare coerente con la disciplina generale dettata dal legislatore all'art. 1186 c.c., il quale riconosce al creditore la facoltà di esigere immediatamente la prestazione in caso di insolvenza del debitore senza necessità di una preventiva domanda di pagamento: cfr. Tribunale di Napoli, sentenza n. 4486/2022 del 06-05-2022, citata).
La possibilità di esigere l'intera prestazione in caso di mancato o tardivo pagamento anche di una sola rata pare, invero, incompatibile con la conservazione della possibilità di recedere, senza motivazione, dal contratto.
Altrettanto significativa è la previsione di un meccanismo negoziale di proroga tacita del contratto,
collegato alla mancanza di un'esplicita disdetta da inviarsi “non oltre il giorno 10 del dodicesimo mese di validità del contratto”, previsione questa la quale corrobora la tesi secondo cui, in relazione al periodo di durata iniziale del contratto, non essendo prevista alcuna facoltà di disdetta, la volontà
delle parti, come obiettivata nel regolamento contrattuale, fosse quella di escludere la possibilità di sciogliere unilateralmente il rapporto.
Quanto alla pretesa intervenuta risoluzione del contratto, ritiene lo scrivente che le espressioni (“A
quel termine -cioè il luglio 2020: n.d.r.- se non avremo ricevuto i pagamenti dovuti (a quel tempo 3
rate coaching) saremo costretti, nostro malgrado, a chiudere il contratto passandolo al nostro studio
legale”), contenute nella mail del 16.6.2020 inviata da al Brogi non possano essere CP_2
interpretate, con ragionevole grado di certezza, quale manifestazione della volontà di ritenere definitivamente risolto il rapporto contrattuale là dove l'inadempimento della controparte si fosse protratto fino al successivo mese di luglio: ciò in quanto in difetto dell'utilizzo, in detta missiva, del
10 termine “risoluzione” o “risolto” in riferimento al contratto de quo, la terminologia “chiudere il
contratto”, contenuta nella succitata missiva, ben può essere intesa quale manifestazione della semplice intenzione dell'odierna istante di rifiutare in via definitiva, in caso di persistente inadempimento del l'ulteriore adempimento delle proprie prestazioni e di rivolgersi al proprio CP_1
legale al fine di valutare le azioni da intraprendere nei confronti dell'odierno convenuto, ivi compresa quella -che, in effetti, è stata intrapresa- di chiedere giudizialmente l'adempimento della prestazione dedotta in contratto.
Deve, per l'effetto, ritenersi fondata la pretesa dell'odierna istante rivolta a ottenere la condanna di ad adempiere al contratto stipulato e al pagamento dell'intero corrispettivo stabilito per CP_1
il periodo di 12 mesi di durata del rapporto, a fronte dell'unilateralità dell'inadempimento del CP_1
medesimo, nei termini sopra precisati, all'obbligazione di pagamento da lui assunta.
Va tuttavia evidenziato, sotto il profilo del quantum, come risulti provato, da parte del convenuto, il parziale pagamento, in favore della della somma di € 944,30 (segnatamente € 152,50 ed CP_2
€ 791,80, versati rispettivamente nel febbraio e nell'aprile 2020 -cfr. docc.
2-6 di parte resistente- e non anche, come asserito dal € 1.583,60), che dovrà essere pertanto detratta dall'importo totale CP_1
contrattualmente convenuto.
Ne discende che deve essere condannato a corrispondere a parte attrice, per la causale CP_1
sopra indicata, la somma di € 8.557,06, pari alla differenza tra quella totale dovuta in base al contratto
(€ 9.501,36) e quella già versata (€ 944,30).
Sulle singole somme mensilmente spettanti alla ricorrente, componenti detto complessivo importo,
dovranno essere conteggiati, inoltre, gli interessi di legge dal dì del dovuto fino al saldo effettivo.
Non può essere pronunciata, viceversa, la condanna di parte convenuta “ad effettuare le sessioni
coaching che residuano da espletare”, non potendo la parte essere obbligata ad effettuare la prestazione contro la sua volontà (nemo ad factum praecise cogi potest).
11 Le spese di lite seguono la pressoché totale soccombenza di parte convenuta e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014 e successive modificazioni, considerati il valore della controversia, la non particolare complessità delle questioni trattate e l'attività processuale svolta.
La presente sentenza deve essere, infine, dichiarata provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282
c.p.c..
P.Q.M.
definitivamente pronunciando così provvede, ogni altra e diversa istanza ed eccezione disattesa:
1. condanna ad adempiere al contratto stipulato, in data 14.2.2020, con la CP_1
(oggi e, per l'effetto, a CP_3 CP_3 Parte_1
corrispondere alla la somma, ancora dovuta a Parte_1
quest'ultima in base al suddetto contratto, di € 8.557,06, oltre interessi di legge, sui singoli importi mensili di cui detto ammontare si compone, dal dì del dovuto fino al saldo effettivo;
2. condanna lo stesso a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida in CP_1
€ 2.540,00 per competenze ed € 145,50 per esborsi, oltre spese generali 15%, nonché IVA
e CPA come per legge;
3. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c..
Così deciso in Pisa in data 18.3.2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Laghezza
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Il Tribunale, in persona del giudice unico dott. Giuseppe Laghezza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1319 R.G. dell'anno 2021, vertente tra
P.I ), già con sede Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
in San Giuliano Terme (PI) via Lenin n. 132/P, in persona del suo legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Silvia Bozzi (C.F ed elettivamente domiciliata presso lo C.F._1
studio di quest'ultima sito in Pisa via San Francesco n. 105, giusta procura in atti
- attrice
e
(C.F. - P.I ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._2 P.IVA_2
Andrea Chiodi ( ed elettivamente domiciliato presso e nello studio di C.F._3
quest'ultimo sito in Firenze via Masaccio, giusta procura in atti;
-convenuto
Oggetto: Adempimento contrattuale
Conclusioni delle parti:
Per parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pisa, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e
deduzioni ex adverso dedotta anche in via istruttoria e incidentale, 1) Condannare il Sig. CP_1
(C.f. P.Iva titolare dell'omonima Ditta Individuale –
[...] C.F._2 P.IVA_2
Agenzia Immobiliare - Brando Brogi posta in Firenze Via Mario Pratesi n. 3/A cap 50135,
1 all'adempimento del contratto sottoscritto in data 14.02.2020 con la già CP_2 Controparte_3
[... in persona del legale rappresentante, e quindi all'immediato pagamento delle somme tutte dovute
alla già , nonché ad effettuare le sessioni coaching che residuano da CP_2 Controparte_3
espletare; 2) In ogni caso con condanna alla rifusione delle spese, competenze ed onorari del
presente giudizio. oltre al 15% su spese generali IVA e CNAP come per legge, stante il contegno di
controparte teso a non accogliere l'invito a comporre bonariamente la questione mediante la
normativa della negoziazione assistita;
Con ogni più ampia riserva.”
Per parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pisa, respinta ogni istanza, domanda ed
eccezione di parte ricorrente, nel merito: - accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione del
contratto inter-partes (cfr. doc. 1 di parte avversa) per le ragioni dedotte in comparsa di costituzione,
- respingere tutte le domande formulate dalla ricorrente per le Parte_1
ragioni dedotte in comparsa di costituzione. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
Breve excursus processuale
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c,, (di seguito, per brevità, anche Parte_1
Contro solo , già conveniva in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, Parte_2 CP_1
onde sentirlo condannare “all'adempimento del contratto sottoscritto in data 14.02.2020 con la
[...]
già in persona del legale rappresentante, e quindi Parte_1 Controparte_3
all'immediato pagamento delle somme tutte dovute alla già Parte_1 [...]
, nonché ad effettuare le sessioni coaching che residuano da espletare” nonché al Controparte_3
“risarcimento del danno da ritardo nell'adempimento ovvero da inesatto adempimento, avendo la
già in persona del legale rappresentante subito un pregiudizio CP_2 Controparte_3
economico dettato dalla condotta della controparte contrattuale e, in ogni caso, al risarcimento in
favore dell'attrice di tutti i danni patiti e patendi, derivati dai fatti di cui in narrativa nella misura
maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia dall'Ill.mo Giudice adito”.
2 Si costituiva in giudizio il resistente, chiedendo: “in via preliminare: disporre nuova udienza di
comparizione con rimessione nei termini previsti dall'Art 702 bis cpc per tutte le ragioni dedotte nel
presente atto, nel merito: respingere tutte le domande formulate dalla ricorrente
[...]
per le ragioni dedotte nel presente atto.”. Parte_1
Con ordinanza del 02.09.2021 il G.I., in accoglimento dell'eccezione spiegata dal resistente in merito alla carenza dei requisiti fondanti il rito sommario di cognizione, disponeva la conversione del rito da sommario in ordinario e, con successiva ordinanza del 9.2.2022, assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c..
Quindi in esito all'udienza del 8.7.2022, con ordinanza in data 30.8.2022, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di ulteriori approfondimenti istruttori, lo stesso G.I. fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni del 3.10.2024, in occasione della quale le parti precisavano, in effetti, le rispettive conclusioni, la rinunciando alla proposta Parte_1
domanda risarcitoria: talchè questo giudice, cui il procedimento era stato medio tempore riassegnato,
tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Parte attrice, a fondamento della propria pretesa, ha esposto di aver stipulato in data 14.2.2020, con il convenuto, un contratto di “Coaching – One on One”, avente ad oggetto il servizio di “Coaching
Program”, vale a dire “un percorso personalizzato di alta formazione e potenziamento di tecniche
specifiche volte all'attività di agente immobiliare, estrinsecantesi in 40 sessioni telefoniche e in
«conference call», in dodici mesi, la cui frequenza e fissazione è oggetto di accordo con il singolo
contraente, effettuate da una figura professionale all'uopo altamente specializzata detto «coach»”;
che il corrispettivo pattuito era di euro 9.501,36, da intendersi unitario e da corrispondersi immediatamente, per intero o in dodici rate mensili;
che il contratto avrebbe dovuto avere esecuzione a decorrere del mese di marzo 2020; che le sessioni di Coaching Program erano iniziate regolarmente nel termine pattuito;
che era stato, infatti, individuato il formatore che si sarebbe dovuto occupare
3 dell'integrale formazione del contratto de quo; che, tuttavia, il si era reso immediatamente CP_1
inadempiente e nel mese di giugno 2020, a fronte delle richieste avanzate dalla aveva CP_2
comunicato di essere in difficoltà economica, chiedendo una breve sospensione del contratto;
che la ricorrente aveva accordato al na riduzione del prezzo relativo alle mensilità maggio-settembre CP_1
2020; che, ciò nonostante, il non aveva provveduto al pagamento del dovuto, negandosi ai CP_1
tentativi di contatto telefonico da parte del proprio coach assegnato dalla e rendendosi CP_2
irreperibile; che, pertanto, essa attrice si era vista costretta a interrompere le sedute di coaching e a ricorrere al Tribunale per ottenere la condanna del resistente ad adempiere alle proprie obbligazioni.
Di contro il convenuto ha chiesto la reiezione delle domande ex adverso avanzate eccependo, in particolare:
− di avere corrisposto puntualmente i compensi nei primi mesi (euro 1.583,60- docc. 2-6
parte convenuta);
− che nel mese di aprile 2020 aveva accordato una Parte_1
riduzione dei corrispettivi relativi ai mesi di maggio (scontato ad euro 342,00), giugno,
luglio, agosto e settembre (scontati ad euro 454,00), come da doc. 3 versato in atti;
− che non aveva provato di aver svolto le prestazioni Parte_1
contrattualmente previste;
in particolare, egli non aveva ricevuto alcuna prestazione nei mesi di febbraio e giugno 2020, né nei mesi successivi;
− che le sessioni di coaching che parte avversa ha affermato di aver svolto (e che egli contestava in quanto non provate) erano state appena nove, dunque il 22,5% delle sessioni indicate dal contratto (doc. 1 di parte attrice);
− che, oltre a tale prestazione, il coach avrebbe dovuto inviare e-mail settimanali (doc. 1 di parte attrice), prestazione che non era stata né eseguita né dedotta né provata da controparte.
In forza di quanto sopra il assume che, laddove la ricorrente avesse provato di avere effettuato CP_1
le prestazioni contrattuali, in considerazione della riduzione di prezzo dalla stessa accordata (doc. n.
4 3), il complessivo importo da lui eventualmente ancora dovuto ammonterebbe a euro 8.155,31 (euro
9.501,36 – 1.346,05 -doc. 3).
In mancanza, peraltro, di tale prova, a detta del convenuto, l'importo da lui corrisposto sarebbe pienamente remunerativo rispetto alle prestazioni dedotte (non provate) dalla ricorrente;
laddove, in ogni caso, nulla sarebbe dovuto di quanto richiesto ex adverso, stante l'intervenuta risoluzione del contratto concluso inter partes ex art 1454 c.c. in forza della diffida ad adempiere comunicata via mail, dalla ricorrente, in data 16.06.2020.
Ciò posto, ritiene questo giudice che alla luce delle risultanze della documentazione in atti la domanda di adempimento contrattuale avanzata da sia fondata, nei termini che si vengono ad CP_2
indicare.
E, invero, deve in primo luogo notarsi, sotto il profilo dell'an della pretesa azionata dall'odierna istante, che per giurisprudenza costante “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione,
il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine
di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della
controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo
dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento..”. (Cass Sez. Unite, 30.10.2001, n. 13533).
In particolare, in un caso analogo a quello in esame (ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 23-30.6.2021,
emessa nel procedimento n. 3321/2019) il Tribunale in Sede ha avuto modo di puntualizzare quanto segue: “Occorre rammentare sin da subito come la responsabilità contrattuale -nel cui ambito si
inquadra la domanda del ricorrente- preveda a carico della parte che la fa valere l'onere probatorio
di produrre la fonte del diritto vantato ossia l'esistenza dell'obbligo che si assume inadempiuto
(Cass., 17.08.1990 n. 8336), incombendo invece su quest'ultima ex art.1218 c.c. una presunzione
semplice di colpa, superabile mediante la prova dello specifico impedimento che determina
l'impossibilità della prestazione o che essa non gli sia comunque imputabile, qualunque ne sia stata
la causa” (Cass., 25.5.98 n. 5208, come richiamata da Tribunale Arezzo, 22/10/2020, n.488)”.
5 Orbene, applicando i principi testé enunciati alla fattispecie sottoposta all'attenzione di questo giudice, deve ritenersi che parte attrice abbia pienamente assolto all'onere probatorio che le faceva carico, quale sopra delineato.
Chè, infatti, risulta documentalmente provato -e, comunque non contestato- che in data 14.2.2020
ha sottoscritto con la (oggi il CP_1 Parte_2 Parte_1
contratto di “Coaching – One on One” per cui è causa, avente ad oggetto un corso di formazione per l'attività di agente immobiliare, da eseguirsi mediante 40 sessioni telefoniche nell'arco di durata di
12 mesi, contratto in relazione al quale la società attrice lamenta l'inadempimento della controparte agli obblighi di pagamento assunti benchè essa istante si sia puntualmente attivata per garantire le prestazioni pattuite, laddove il convenuto, a fronte dei numerosi solleciti di pagamento, si sarebbe reso irreperibile.
Deve inoltre ritenersi acclarato che la abbia dato inizio all'esecuzione del contratto CP_2
eseguendo la prestazione dovuta, che è stata interrotta soltanto a seguito dell'inadempimento della controparte.
Ciò risulta inequivocabilmente dimostrato proprio dal contenuto della documentazione prodotta dal convenuto e, segnatamente, dalla comunicazione a mezzo mail del 16.6.2020 (doc. 4 di parte resistente), in cui lo stesso lungi dal contestare alcunché in merito ad eventuali inadempienze CP_1
di lle obbligazioni contrattuali, si scusa per il mancato pagamento del dovuto adducendo CP_2
difficoltà economiche e chiedendo, per tale motivo, una breve sospensione del rapporto in essere,
assicurando il proprio adempimento.
E' quindi provato, per tabulas, che il convenuto ha riconosciuto sia la correttezza delle prestazioni effettuate dalla società attrice (da lui, peraltro, mai contestate sino all'introduzione del presente giudizio) sia il proprio inadempimento agli impegni di pagamento assunti.
Premesso quanto sopra, va osservato che il contratto concluso inter partes il 14.2.2020 è un negozio a prestazioni corrispettive, caratterizzato dall'obbligo, assunto dalla società odierna ricorrente, di fornire una prestazione consistente nell'offerta di 40 sessioni telefoniche con personale esperto di
6 tecniche specifiche volte all'attività di agente immobiliare, nell'arco di 12 mesi decorrenti dalla sottoscrizione, a fronte dell'impegno dell'odierno convenuto di corrispondere il prezzo di € 9.501,36
IVA compresa, pagabile anche in rate mensili, e ad effettuare le sessioni telefoniche, previa comunicazione dei propri contatti all'impresa appaltatrice.
Facendo applicazione degli ordinari criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss c.c. deve nel contempo rilevarsi come detto contratto non presenti natura giuridica di “contratto a prestazioni periodiche o continuative”, attesa la previsione di un pacchetto unitario di (n. 40) sessioni telefoniche con previsione di un prezzo, indicato nel prospetto alla prima pagina del contratto, altrettanto unitario
(euro € 9.501,36 IVA inclusa).
La “facoltà” del pagamento rateale a scadenza mensile si configura, di conseguenza, come una semplice modalità di versamento di detto corrispettivo unico, prevista al solo fine di agevolare i clienti nel pagamento dell'offerta formativa.
Tale conclusione risulta confermata, del resto, dalla previsione contrattuale sulla decadenza dal beneficio del termine in caso di omesso o parziale pagamento nei termini stabiliti, con diritto della creditrice di esigere immediatamente l'intero importo dedotto nel contratto (clausola 4), nonché
l'intera prestazione in caso di mancato o tardivo pagamento anche di una sola rata.
Sul punto la giurisprudenza di merito ha statuito che "quantunque il termine sia stabilito a favore del
debitore, il creditore può esigere immediatamente la prestazione se il debitore è divenuto insolvente
o ha diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva date o non ha dato le garanzie che aveva
promesse") (cfr. Tribunale di Napoli, sentenza n. 4486/2022 del 06-05-2022).
Ora, risultando pacifico che il resistente, per primo, si è reso inadempiente (per espresso riconoscimento di tale inadempimento contenuto nel succitato doc. 4), deve ritenersi legittima l'interruzione, da parte della società ricorrente, dell'esecuzione delle proprie prestazioni.
Stante, infatti, la natura di contratto a prestazioni corrispettive del negozio stipulato dalle parti e la contestualità con la quale avrebbero dovuto essere eseguite, dalle parti medesime, le rispettive prestazioni, la condotta tenuta dalla ricorrente, consistita nell'interruzione dello svolgimento delle
7 sessioni di coaching, appare costituire, nella specie, un legittimo esercizio del potere di autotutela che l'art. 1460 c.c. attribuisce al contraente adempiente fine di garantire il proprio interesse a non eseguire la prestazione in assenza della contemporanea controprestazione dell'altro contraente: ciò in considerazione dell'assai rilevante incidenza che l'inadempimento del convenuto è venuto a rivestire sull'equilibrio sinallagmatico del contratto in rapporto all'interesse perseguito dall'attrice, tale quindi da far ritenere casualmente proporzionata, oltre che non contraria a buona fede, la sospensione dell'adempimento da parte di quest'ultima.
Prive di pregio risultano, pertanto, le doglianze di parte convenuta in merito alla mancata esecuzione delle prestazioni da parte di CP_2
Del pari da disattendere sono le eccezioni del resistente fondate sull'avvenuto esercizio, da parte del medesimo, della facoltà di recedere dal contratto e sull'asserita intervenuta risoluzione di quest'ultimo a seguito di diffida ad adempiere inviata dalla entrambi preclusivi, a detta CP_2
del dell'accoglibilità della domanda di adempimento avanzata dalla società attrice. CP_1
Quanto, infatti, al primo profilo, è pur vero che, alla luce della natura di prestazione d'opera intellettuale del servizio offerto, può ritenersi che il rapporto soggiaccia alle regole dettate dagli artt.
2229 c.c. ss. in tema di contratto d'opera intellettuale, tra i quali figura l'art. 2237 c.c., a mente del quale il cliente può recedere ad nutum dal contratto di prestazione d'opera intellettuale, rimborsando alla controparte le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta.
Deve tuttavia darsi atto che, secondo la prevalente giurisprudenza, qualora nel contratto di prestazione d'opera intellettuale sia stabilito un termine di durata finale del rapporto, viene a configurarsi una deroga al diritto del cliente di recedere, ex art. 2237 c.c., senza obbligo di motivazione.
Si è difatti osservato che “la previsione della possibilità di recesso "ad nutum" del cliente
contemplata dall'art. 2237, comma 1, c.c., non ha carattere inderogabile e quindi è possibile che, per
particolari esigenze delle parti, sia esclusa tale facoltà fino al termine del rapporto” (cfr. Cassazione
civile, sez. II, 29/11/2006, n. 25238).
8 In tale prospettiva, è stato precisato che “l'apposizione di un termine ad un rapporto di collaborazione
professionale continuativa può essere sufficiente ad integrare la deroga pattizia alla facoltà di
recesso così come disciplinata dalla legge, non essendo a tal fine necessario un patto specifico ed
espresso; pertanto, poiché in assenza di pattuizioni diverse o di giusta causa, l'apposizione di un
termine finale determina in modo vincolante la durata del rapporto, nel caso di recesso unilaterale
dal contratto da parte del committente il prestatore ha il diritto di conseguire il compenso
contrattualmente previsto per l'intera durata del rapporto” (Cassazione civile, sez. II, 29/11/2006, n.
25238 cit.).
Secondo altro indirizzo, l'apposizione di un termine di durata al rapporto di opera intellettuale non escluderebbe di per sé la facoltà di recesso ad nutum prevista, a favore del cliente, dal primo comma dell'art. 2237 c.c., dovendo verificarsi in concreto, in base al contenuto del regolamento negoziale, se le parti abbiano inteso o meno vincolarsi in modo da escludere la possibilità di scioglimento del contratto prima della scadenza pattuita (Cassazione civile, sez. II, 14/01/2016, n. 469; Cassazione
civile, sez. II, 15/10/2018, n. 25668).
Questo poichè, come osservato dalla giurisprudenza richiamata, "il termine normalmente vale ad
assicurare al cliente che il prestatore d'opera sia vincolato per un certo tempo nei suoi confronti”,
riferendosi all'andamento ordinario del rapporto, non alla fase di risoluzione di quest'ultimo.
Alla stregua di tale seconda impostazione, il giudicante dovrebbe comunque interpretare il regolamento negoziale al fine di verificare in concreto se le parti, a prescindere dalla previsione di un termine, abbiano effettivamente inteso escludere la possibilità di scioglimento del contratto prima della scadenza pattuita.
Anche, peraltro, qualora non si volesse aderire all'orientamento che fa senz'altro discendere dalla previsione di un termine di durata la deroga al diritto di recesso ex art. 2237 c.c., deve tuttavia osservarsi che l'interpretazione del contenuto del contratto per cui è causa induce ad escludere che le parti abbiano voluto conservare la possibilità di recedere dal rapporto prima della scadenza del termine.
9 E, invero, è pacifico che al contratto sia stato apposto un termine di durata di 12 mesi, coincidente con il periodo entro il quale le prestazioni formative avrebbero dovuto trovare attuazione.
A parere di chi scrive militano poi, in favore della tesi della deroga al diritto di recesso, l'unitarietà
del corrispettivo pattuito, il cui pagamento risulta dilazionato in 12 rate mensili, e la previsione della decadenza dal beneficio del termine in caso di omesso o parziale pagamento nei termini stabiliti, con diritto della creditrice di esigere immediatamente l'intero importo dedotto nel contratto (clausola 4,
la quale appare coerente con la disciplina generale dettata dal legislatore all'art. 1186 c.c., il quale riconosce al creditore la facoltà di esigere immediatamente la prestazione in caso di insolvenza del debitore senza necessità di una preventiva domanda di pagamento: cfr. Tribunale di Napoli, sentenza n. 4486/2022 del 06-05-2022, citata).
La possibilità di esigere l'intera prestazione in caso di mancato o tardivo pagamento anche di una sola rata pare, invero, incompatibile con la conservazione della possibilità di recedere, senza motivazione, dal contratto.
Altrettanto significativa è la previsione di un meccanismo negoziale di proroga tacita del contratto,
collegato alla mancanza di un'esplicita disdetta da inviarsi “non oltre il giorno 10 del dodicesimo mese di validità del contratto”, previsione questa la quale corrobora la tesi secondo cui, in relazione al periodo di durata iniziale del contratto, non essendo prevista alcuna facoltà di disdetta, la volontà
delle parti, come obiettivata nel regolamento contrattuale, fosse quella di escludere la possibilità di sciogliere unilateralmente il rapporto.
Quanto alla pretesa intervenuta risoluzione del contratto, ritiene lo scrivente che le espressioni (“A
quel termine -cioè il luglio 2020: n.d.r.- se non avremo ricevuto i pagamenti dovuti (a quel tempo 3
rate coaching) saremo costretti, nostro malgrado, a chiudere il contratto passandolo al nostro studio
legale”), contenute nella mail del 16.6.2020 inviata da al Brogi non possano essere CP_2
interpretate, con ragionevole grado di certezza, quale manifestazione della volontà di ritenere definitivamente risolto il rapporto contrattuale là dove l'inadempimento della controparte si fosse protratto fino al successivo mese di luglio: ciò in quanto in difetto dell'utilizzo, in detta missiva, del
10 termine “risoluzione” o “risolto” in riferimento al contratto de quo, la terminologia “chiudere il
contratto”, contenuta nella succitata missiva, ben può essere intesa quale manifestazione della semplice intenzione dell'odierna istante di rifiutare in via definitiva, in caso di persistente inadempimento del l'ulteriore adempimento delle proprie prestazioni e di rivolgersi al proprio CP_1
legale al fine di valutare le azioni da intraprendere nei confronti dell'odierno convenuto, ivi compresa quella -che, in effetti, è stata intrapresa- di chiedere giudizialmente l'adempimento della prestazione dedotta in contratto.
Deve, per l'effetto, ritenersi fondata la pretesa dell'odierna istante rivolta a ottenere la condanna di ad adempiere al contratto stipulato e al pagamento dell'intero corrispettivo stabilito per CP_1
il periodo di 12 mesi di durata del rapporto, a fronte dell'unilateralità dell'inadempimento del CP_1
medesimo, nei termini sopra precisati, all'obbligazione di pagamento da lui assunta.
Va tuttavia evidenziato, sotto il profilo del quantum, come risulti provato, da parte del convenuto, il parziale pagamento, in favore della della somma di € 944,30 (segnatamente € 152,50 ed CP_2
€ 791,80, versati rispettivamente nel febbraio e nell'aprile 2020 -cfr. docc.
2-6 di parte resistente- e non anche, come asserito dal € 1.583,60), che dovrà essere pertanto detratta dall'importo totale CP_1
contrattualmente convenuto.
Ne discende che deve essere condannato a corrispondere a parte attrice, per la causale CP_1
sopra indicata, la somma di € 8.557,06, pari alla differenza tra quella totale dovuta in base al contratto
(€ 9.501,36) e quella già versata (€ 944,30).
Sulle singole somme mensilmente spettanti alla ricorrente, componenti detto complessivo importo,
dovranno essere conteggiati, inoltre, gli interessi di legge dal dì del dovuto fino al saldo effettivo.
Non può essere pronunciata, viceversa, la condanna di parte convenuta “ad effettuare le sessioni
coaching che residuano da espletare”, non potendo la parte essere obbligata ad effettuare la prestazione contro la sua volontà (nemo ad factum praecise cogi potest).
11 Le spese di lite seguono la pressoché totale soccombenza di parte convenuta e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014 e successive modificazioni, considerati il valore della controversia, la non particolare complessità delle questioni trattate e l'attività processuale svolta.
La presente sentenza deve essere, infine, dichiarata provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282
c.p.c..
P.Q.M.
definitivamente pronunciando così provvede, ogni altra e diversa istanza ed eccezione disattesa:
1. condanna ad adempiere al contratto stipulato, in data 14.2.2020, con la CP_1
(oggi e, per l'effetto, a CP_3 CP_3 Parte_1
corrispondere alla la somma, ancora dovuta a Parte_1
quest'ultima in base al suddetto contratto, di € 8.557,06, oltre interessi di legge, sui singoli importi mensili di cui detto ammontare si compone, dal dì del dovuto fino al saldo effettivo;
2. condanna lo stesso a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida in CP_1
€ 2.540,00 per competenze ed € 145,50 per esborsi, oltre spese generali 15%, nonché IVA
e CPA come per legge;
3. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c..
Così deciso in Pisa in data 18.3.2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Laghezza
12