Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 29/04/2025, n. 2621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2621 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
La Corte così composta: dr.ssa Maria Grazia Serafin Presidente dr.ssa Francesca Falla Trella Consigliere dr.ssa Fiorella Gozzer Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 6507/19 e vertente
TRA
Parte_1
(Avv. Filippo Calcioli)
PARTE APPELLANTE
E
Controparte_1
(Avv. Guido Locasciulli)
PARTE APPELLATA- APPELLANTE INCIDENTALE
E
CP_2
(Avv. Andrea Ferraguto)
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 16954/19 emessa dal Tribunale di Roma
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 16954/2019, ha accolto parzialmente la domanda principale svolta dalla avente ad oggetto la condanna Parte_1 dell' per inadempimento contrattuale al pagamento della Parte_2 somma di €.148.686,54 in ragione dell'illegittima applicazione dello sconto di cui alla
Legge n. 296/2006, art. 1, comma 796, lettera o). Per l'effetto ha 1) dichiarato la giurisdizione della AGO e la legittimazione passiva della sola;
2) condannato, Pt_3 in parziale accoglimento della domanda, la al pagamento, in favore della Pt_3
della somma di € 60.884,60, oltre agli interessi di cui al DL 231/2002 Parte_1 dalla data di inoltro delle fatture al saldo;
3) compensato tra tutte le parti le spese di lite.
rigetti in toto l'appello incidentale proposto dall' in quanto assolutamente infondato Controparte_1 in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, tra cui il rimborso del contributo unificato, spese generali competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Si è costituita in giudizio l' la quale, Controparte_3 spiegando appello incidentale ha chiesto (cfr. la comparsa conclusionale del
17.02.25): in via pregiudiziale di accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del
Giudice Ordinario adito in favore del Giudice Amministrativo;
in via preliminare di accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva;
nel merito: 1) in via principale… rigettare tutte le domande avversarie 2) in via subordinata.. rigettare la richiesta avente ad oggetto il pagamento delle asserite indebite decurtazioni tariffarie di cui all'anno 2013, riformando in tal senso la sentenza impugnata con conseguente non debenza della somma pari ad € 11.392,71; 3) sempre in via subordinata.. accertare e dichiarare, la non applicabilità al caso di specie degli interessi al saggio di cui al D.Lgs. n. 231/2002 e, per l'effetto, dichiarare la debenza degli interessi al saggio legale”. Il tutto con vittoria di spese ed onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio.
La , dal canto suo, ha chiesto (cfr. anche la comparsa
CP_2 conclusionale del 23.1.25) “di accertare che l'appello è stato proposto nei confronti della solo a titolo di Litis Denuntiatio, in quanto il capo della sentenza
CP_2 di primo grado che ha dichiarato la sola legittimazione passiva della , CP_3 escludendo quella della , non è stato appellato dalla società ;
CP_2 Pt_1 con la conseguenza che tale capo della sentenza appellata dalla soc. è Pt_1 passato in giudicato e che la è stata riconosciuta come carente di
CP_2 legittimazione passiva in relazione alle pretese vantate da tale società”.
La causa è stata riservata in decisione, ex art. 127 ter c.p.c., alla scadenza del termine stabilito per il deposito di note sostitutive dell'udienza di trattazione scritta fissata per il 19 dicembre 2024, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Così come si narra negli atti (cfr. sentenza) – alla cui integrale lettura si rimanda -, la controversia, introdotta con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., ha ad oggetto l'accertamento dei corrispettivi spettanti alla in relazione alle Parte_1 prestazioni erogate, in base alla normativa vigente, nel quadriennio 2010-2013. Parte attrice, nello specifico, ha sostenuto che lo sconto (del 2% o del 20%), disposto dall'art. 1, comma 796, lettera o), della Legge n. 296/2006, dovesse essere applicato esclusivamente per il triennio 2007 – 2009 con la conseguenza che le prestazioni dalla stessa erogate tra il 2010 ed il 2013 dovessero essere pagate interamente; da qui la richiesta di condanna della e/o della al pagamento, in CP_3 CP_2 suo favore, della complessiva somma di €. 148.686,54 pari alla differenza tra quanto dovuto e quanto effettivamente corrisposto oltre gli interessi al saggio di cui al
D.Lgs. n. 231 del 2002 dal novantesimo giorno dalla ricezione di ogni singola fattura e sino all'effettivo soddisfo. La stessa ha chiesto, in via subordinata, la condanna delle convenute al pagamento della somma sopra indicata a titolo di danno patrimoniale patito a fronte ed a seguito dell'illegittima imposizione dell'ultrattività della decurtazione tariffaria o, in via alternativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2041 c.c..
Si è costituita in giudizio la la quale ha chiesto, in via pregiudiziale, CP_3 di accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario a favore del
Giudice Amministrativo mentre nel merito ha chiesto, in via principale, il rigetto dell'appello ed in via subordinata di accertare e dichiarare l'inapplicabilità al caso di specie degli interessi al saggio di cui al D. Lgs. 231/2002.
Successivamente, si è costituita la la quale ha chiesto il rigetto del CP_2 ricorso eccependo, in via pregiudiziale, il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, l'infondatezza delle pretese della ricorrente.
All'udienza del 25/3/2019, le parti (cfr. sempre sentenza) hanno precisato le loro conclusioni e la , è stata autorizzata dal Giudice al deposito Controparte_3 telematico dei documenti relativi agli ordinativi di pagamento di parte delle fatture azionate dalla ricorrente trasmessi dal C.O. San Giovanni Addolorata.
Seguiva la sentenza impugnata.
Il Primo Giudice ha, preliminarmente, accertato che il presente giudizio appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, così motivando: “la controversia ha ad oggetto
l'accertamento dei corrispettivi spettanti alla società ricorrente ( in Parte_1 relazione alle prestazioni erogate, in base alla normativa vigente, nel quadriennio
2010-2013, senza coinvolgere la verifica dell'azione autoritativa della p.a. cui pure fa riferimento l'art. 133, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 104/2010 (Codice del processo amministrativo)”. Sul punto, ha, altresì, precisato che: “la stessa (controversia) non involge alcun giudizio sulle modalità di esercizio dei poteri autoritativi da parte della
PA in sede di determinazione del budget di spesa annuale”.
Lo stesso Tribunale, qualificata la domanda come domanda di adempimento, ha ritenuto che il soggetto tenuto a remunerare le prestazioni erogate, dalla Parte_1
negli anni 2010-2013, secondo i criteri ed entro il limite dei budget assegnati dalla
[...]
(in forza degli accordi/contratti in atti), fosse l' alla quale, CP_2 CP_3 spettava, pertanto, la legittimazione passiva nel giudizio. Con riguardo all'ambito temporale di applicazione dell'art. 1, comma 796, L.
27.12.2006 n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2007) ha poi stabilito, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale 94/09, che lo sconto (del 2% e del 20%) da applicare alle prestazioni erogate fosse limitato al solo triennio 2007 – 2009.
Infine, venendo al merito della controversia (ovvero sia la quantificazione della remunerazione, spettante alla delle prestazioni erogate), il Tribunale Parte_1 di Roma – sul presupposto che la “predeterminazione del tetto di spesa annuale per ciascuna struttura accreditata costituisce una delle condizioni stabilite dal legislatore per l'insorgenza del diritto alla remunerazione delle prestazioni” – ha concluso che a parte attrice spettava, per il triennio 2007-2009 - la differenza (€ 60.884,60) tra il budget totale e quello utilizzato, oltre gli interessi calcolati sulla base del D.Lgs. n.
231/2002.
L'appellante (cfr. atto di appello e comparsa conclusionale) con un unico motivo
“Contraddittorietà ed illogicità della motivazione in ordine all'incidenza del budget sul diritto al pagamento” ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il
Tribunale ha riconosciuto solo le somme residue rispetto ai budget attribuiti dalla
; senza altresì che fosse stato dimostrato dalle Amministrazioni resistenti, con CP_2 idonea documentazione, l'eventuale superamento del budget.
L' , spiegando appello incidentale, ha criticato la sentenza per i CP_3 seguenti motivi.
Con il primo, in via pregiudiziale, ha impugnato la decisione per aver, il Giudice di primo grado, “Respinto l'eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice ordinario”.
Con il secondo “Erroneità ed omessa motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto tardiva la produzione documentale dell'
[...]
” si duole del fatto che il “Giudice di prime cure ha omesso di considerare CP_3 che i mandati di pagamento depositati dalla , in data 25/3/2019, Controparte_3 in sede di udienza di precisazione delle conclusioni, sub all. 7 al nostro fascicolo di parte venivano trasmessi dal e Controparte_4 pervenivano all' solo in data 4/4/2016 e, dunque, successivamente Controparte_3 alla scadenza del secondo termine di cui all'art. 183, comma VI n. 2 cod. proc. civ. prevista per il 26/3/2016”.
Con il terzo motivo “Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure ha respinto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta dalla ” ha criticato la sentenza sostenendo che il “D.Lgs Controparte_3
n. 502 del 1992 e ss.mm.ii. si è venuto a rafforzare il principio secondo cui l'incarico del pagamento per le prestazioni svolte in regime di accreditamento da parte delle strutture private nei riguardi delle Aziende sanitarie pubbliche è di spettanza degli Enti
Regionali”.
Con il quarto motivo “Erroneità della sentenza impugnata nell'interpretazione dell'art. 1, comma 796, lettera O) della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007) ha ritenuto che, contrariamente a quanto interpretato e deciso in primo grado, anche successivamente al triennio 2007-2009, erano in vigore le riduzioni tariffarie di cui alla
Legge Finanziaria 2007, e che, conseguentemente, nessuna differenza retributiva, rispetto a quanto già corrisposto, dovesse essere riconosciuto alla Parte_1
Con il quinto motivo “Erroneità della sentenza impugnata con riferimento all'interpretazione della sentenza n. 94 del 2009 della Corte costituzionale” ed il sesto “Erroneità ed illogicità della sentenza impugnata nella parte in cui il giudice ha ritenuto l'irrilevanza delle premesse di cui al D.M. 18 ottobre 2012” – ai quali si rinvia per relationem - ha sostenuto che, contrariamente a quanto motivato dal
Tribunale, la sentenza della Corte costituzionale e le premesse del Decreto
Ministeriale devono essere interpretate nel senso che la temporaneità dello sconto deve intendersi riferita (e produttiva di effetti) sino al successivo aggiornamento tariffario del 2012.
Con il successivo motivo “Omessa pronuncia con riferimento alla decisiva questione inerente i pagamenti posti in essere per l'anno 2013” che la pronuncia impugnata sia illegittima in quanto il Giudice di primo grado ha omesso di prendere in considerazione e, conseguentemente, di statuire alcunché in merito all'eccezione proposta -in via ulteriormente subordinata- dalla che ha Controparte_3 evidenziato come alcuna differenza retributiva poteva essere riconosciuta, per i titoli di cui al ricorso ex art. 702-bis Cod. proc. civ., alla struttura accreditata odierna appellata in relazione alle prestazioni svolte per conto del nell'anno 2013. Pt_4
Con l'ultimo motivo la sentenza è stata censurata per aver liquidato gli interessi al saggio di cui al Decreto Legislativo n. 231/02.
Le critiche, così come evidenziate dagli appellanti (principale ed incidentale), possono essere analizzate unitamente.
Orbene, con riguardo alla disciplina di riferimento è da premettere quanto segue..
Gli accordi tra strutture accreditate ed (come quelli sottoscritti tra le parti in causa) “ruotano attorno a quella sequenza che nella dottrina amministrativa è stata definita come il regime delle tre A”: autorizzazione (alla costruzione di nuove strutture sanitarie e/o all'esercizio di attività sanitarie, rilasciata dal Comune); accreditamento (che abilita la struttura a inserirsi nel Servizio Sanitario Nazionale) e, per l'appunto, accordo contrattuale che regola l'attività che la struttura privata andrà a svolgere per il Servizio sanitario, nonché la determinazione del credito che conseguentemente maturerà nei confronti dell'ente, crediti che – comunque – non possono superare il budget stabilito (Cass. 35092/23).
Nel caso in cui “l'azienda sanitaria comunichi alla struttura accreditata il limite di spesa stabilito per la loro erogazione, manifestando implicitamente la sua contrarietà ad una spesa superiore, l'arricchimento che la P.A. consegue dall'esecuzione di prestazioni extra budget assume un carattere "imposto" che preclude l'esperibilità nei suoi confronti dell'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c..” (Cass.
Ordinanza n. 25514 del 24/09/2024).
Inoltre, i contratti conclusi dopo l'8 agosto 2002 “rientrano nella nozione di transazione commerciale di cui al D.Lgs. n. 231 del 2002, art. 2 avendo le caratteristiche di un contratto a favore di terzo, ad esecuzione continuata, per il quale alla erogazione della prestazione in favore del privato da parte della struttura accreditata corrisponde la previsione dell'erogazione di un corrispettivo da parte dell'amministrazione pubblica.
Ne consegue che, in caso di ritardo nella erogazione del corrispettivo dovuto da parte della amministrazione obbligata, spettano alle strutture private accreditate gli interessi legali di mora ex art. 5 D.Lgs. n. 231/2002”. (Cass. Sezioni Unite n.
35092/23).
Con la legge n. 296 del 2006 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2007) – al fine di garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio
2007-2009 – é stato previsto, all'art. 1 comma 796 lett. o), che: “fatto salvo quanto previsto in materia di aggiornamento dei tariffari delle prestazioni sanitarie dall'articolo 1, comma 170, quarto periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dalla presente lettera, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, le strutture private accreditate, ai fini della remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio Sanitario nazionale, praticano uno sconto al
2 per cento degli importi indicati per le prestazioni specialistiche del decreto del
Ministero della sanità 22 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 alla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1996, e pari al 20 per cento degli importi indicati per le prestazioni di diagnostica di laboratorio dal medesimo decreto
(…)”.
La questione, se lo sconto fosse riferito al solo triennio 2007 -2009 (così come dedotto dall'odierna appellante o, invece, (come diversamente Parte_1 asserito dalla ) perdurasse fino al 2012 (anno di emanazione delle nuove CP_5 tariffe), dunque quale fosse l'arco temporale dell'applicazione, è stata oggetto di diverse pronunce.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 94/2009, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento all'art. 1, comma 796, lettera o) legge 296 ritenendo, la norma, legge/provvedimento di carattere transitorio anche senza precisare quale realmente fosse l'arco temporale della sua applicazione.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10582/2018, dirimente sul punto, ha enunciato il seguente principio (poi ribadito con l'Ordinanza n. 27007/2021): “lo sconto che le strutture private accreditate, ai fini della remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio Sanitario Nazionale, devono praticare ai sensi della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 796, lett. o), è limitato al triennio 2007 –
2009”.
Talchè, alla stregua del deciso del Giudice di Legittimità, la censura sul punto deve ritenersi infondata.
Peraltro, nel 2012, dunque successivamente, è stato adottato – con il D.M.
18.10.12 - il nuovo tariffario;
tale Decreto è stato pubblicato sul Supplemento ordinario n. 8 della Gazzetta ufficiale n. 23 del 28.1.2013, recepito dalla Regione CP_2 con decreto commissariale n. U 00313 del 4.7.2013, pubblicato sul BURL n. 56 dell'11.7.2013, cosicchè è di tutta evidenza, che tenendo conto della data di entrata in vigore, l'applicazione si può riferire soltanto alle prestazioni eseguite (ed alle fatture emesse) successivamente al mese di luglio 2013.
E', quindi, priva di fondamento la censura (omessa pronuncia con riferimento alla decisiva questione inerente i pagamenti posti in essere per l'anno 2013”) - esplicitata dalla - secondo la quale nessuna differenza retributiva poteva essere riconosciuta alla in relazione alle prestazioni – eseguite nei mesi gennaio Parte_1
2013, aprile 2013 e giugno 2013 - per conto del Pt_4
Inoltre, essendo questo il quadro normativo nel quale inserire gli accordi intercorsi tra la e l' , risultano prive di fondamento ed assorbite le Parte_1 CP_3 censure proposte dall'appellante incidentale (cfr. appello incidentale) indicate in:
Erroneità della sentenza impugnata nell'interpretazione dell'art. 1, comma 796, lettera O) della legge n. 296/2006 (Legge finanziaria 2007) –; 6 - Erroneità della sentenza impugnata con riferimento all'interpretazione della sentenza n. 94 del
2009 della Corte Costituzionale -; 7 – Erroneità ed illogicità della sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice ha ritenuto l'irrilevanza delle premesse di cui al D.M. 18 –; 9 – Erroneità della sentenza impugnata con riferimento al capo in cui gli interessi sono stati liquidati al saggio ex D. Lgs n. 231/02.
Con riferimento alla censura – peraltro avente carattere pregiudiziale – relativa all'eccezione, sollevata dalla - del difetto di giurisdizione del Giudice CP_3 ordinario (indicata al n.2 dell'indice dell'appello incidentale) si osserva quanto segue.
Emerge dagli atti di causa, che la presente controversia ha ad oggetto l'accertamento (e la conseguente quantificazione) dei corrispettivi spettanti alla in relazione alle prestazioni erogate, in virtù degli accordi intercorrenti Parte_1 con l' (si veda doc.
5. Fascicolo 1 grado 9), nel quadriennio 2010- CP_5 Pt_1
2013.
Ebbene, la giurisprudenza è ormai concorde nel ritenere che “le controversie relative all'interpretazione e all'esecuzione dell'accordo contrattuale stipulato, in condizioni di pariteticità, tra la e la struttura privata concessionaria, aventi contenuto meramente patrimoniale, sono devolute al giudice ordinario, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 104 del 2010, non venendo in rilievo
l'esercizio, da parte della pubblica amministrazione, di poteri autoritativi e discrezionali” ( Cass. Sez. Unite Ordinanza n. 30963 del 20/10/2022).
Alla stregua di tale principio ( che ha ribadito il precedente affermato con Sentenza
a Sez. Unite n. 14428/2017) la presente controversia appartiene alla giurisdizione del
Giudice Ordinario.
Anche l'ulteriore eccezione preliminare (difetto di legittimazione passiva dell ) è destituita di fondamento. CP_3
Questo perché, alla luce delle più recenti pronunce giurisprudenziali,
“l'instaurazione di rapporti contrattuali tra le aziende sanitarie locali e le strutture private in regime di accreditamento, comporta che alle regioni residuano i soli compiti di programmazione, coordinamento e vigilanza, tra i quali è compresa anche la ripartizione tra le aziende sanitarie delle risorse economiche necessarie per
l'effettuazione dei predetti interventi (Cass. n. 13037/2022 e, da ultima Cass. n.
8845/2024).
Per gli anni ai quali si riferisce il credito vantato, è dunque l'azienda sanitaria contrattualmente tenuta a provvedere al pagamento dei corrispettivi per le prestazioni sanitarie, posto che, altresì, dalla documentazione in atti risultano accordi contrattuali stipulati tra , e la Pt_3 Parte_1
Ne consegue che per specifica pattuizione contrattuale, la ha assunto in Pt_3 proprio l'obbligo e l'incarico di pagamento del corrispettivo e, dunque, sussiste la legittimazione passiva quale ente in concreto incaricato del pagamento.
L'assunzione di tale obbligo (e, conseguentemente, la legittimazione passiva dell' nel giudizio) è : 1) espressamente previsto nell'accordo del 2013 Controparte_3
(art. 7 “Tariffe e Corrispettivi”: (…) l' arà obbligata a corrispondere all'Erogatore, entro i limiti del budget annuale assegnato, un importo calcolato facendo applicazione alle tariffe ratione temporis vigenti); 2) desumibile, per gli anni 2010 (si legga art. “h” contratto) e 2011 (art. “j” contratto) nella parte in cui prevedono che “le prestazioni effettuate oltre il budget (tetto massimo) non sono fatturabili da parte dell'Erogatore né liquidabili da parte dell' ”; per l'anno 2012 ( art. “f” e art. “j”) in Controparte_3 quella in cui si è concordato che: ““le prestazioni effettuate oltre i tetti massimi
(budget) non sono liquidabili da parte dell' e che “per le Parte_5 modalità di fatturazione e le procedure di pagamento si confermano quelle attualmente vigenti”.
Relativamente alla censura riportata di “Erroneità ed omessa motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha ritenuto tardiva la produzione documentale dell ” la parte appellata si duole del fatto che il Controparte_3
Tribunale “ha omesso di considerare che i mandati di pagamento depositati dalla
, in data 25/3/2019, in sede di udienza di precisazione delle Controparte_3 conclusioni, (…) venivano trasmessi dal Controparte_4
e pervenivano all' solo in data 4/4/2016 e, dunque,
[...] Controparte_3 successivamente alla scadenza del secondo termine di cui all'art. 183, comma VI n. 2 cod. proc. civ. prevista per il 26/3/2016”, anche in considerazione delle eccezioni sollevate da parte appellante, il deposito di tale documentazione (ordinativi di pagamento) non era, e comunque non è, dirimente ai fini della prova delle somme corrisposte a favore della struttura accreditata.
Invero, il principio di recente affermato (Cass. Ord. 29474/2024) che “In tema di remunerazione delle prestazioni sanitarie fornite in regime di accreditamento, la prova del superamento del tetto di spesa, costituendo fatto impeditivo della pretesa creditoria della struttura accreditata, grava sul debitore e deve consistere nella dimostrazione dell'effettivo pagamento delle prestazioni fino all'esaurimento del budget, essendo inidonea, a tal fine, la mera liquidazione del relativo importo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto sufficiente a comprovare il superamento del tetto di spesa una nota dell debitrice in cui erano indicate le fatture in relazione alle quali emettere nota di credito, nonostante
l'effettività del pagamento fosse stata contestata e la circostanza fosse stata fatta oggetto di specifico motivo di appello), può ritenersi nella specie attuato.
Con riguardo ad un primo profilo, è la stessa ad affermare (cfr. Parte_1 pag.12 del ricorso introduttivo del giudizio di 1°grado) di aver percepito, nel quadriennio 2010-2013, “solamente l'80% della tariffa prevista per le prestazioni erogate, mentre avrebbe avuto diritto a percepire il valore integrale della stessa”.
Da una semplice operazione matematica (effettuata sulla base dei documenti dalla stessa depositati: doc. 1 e 2 fascicolo di primo grado ) risulta che i corrispettivi indicati nelle fatture sono pari a € 163.126,45 per l'anno 2010; € 141.944,37 per l'anno 2011; € 80.559,96 per l'anno 2012 ed € 31.848,40 per l'anno 2013, così come ritenuto, altresì, dal Giudice e non contestato.
Sotto altro aspetto, la prova del “ ” è stata data;
infetti è stato Parte_6 ritenuto (cfr. pag. 13 della sentenza) e non contestato che i Budget annuali assegnati alla ricorrente erano, per il 2010 € 166.273,47, per il 2011 € 163.492,88, per il 2012 €
145.972,59 e per il 2013 € 145.242,73 così come indicato nei Decreti del Commissario ad Acta per gli anni dal 2010 al 2013, questi, per come riportato sempre in sentenza, allegati al fascicolo di parte della e verso i quali, pur se non rinvenibili CP_2 in atti, è mancata qualsiasi specifica contestazione.
Accertata, dunque, l'entità delle somme ricevute annualmente dalla Parte_1 sia pure espressa nella percentuale dell'80% della tariffa e tenuto in conto i Budget annuali, consegue che, così come ritenuto dal Primo Giudice, all'appellante spettino
(nei limiti annuali) gli importi per la complessiva somma di € 60.884,60, dovuti dalla differenza tra il tetto di spesa e quanto ad essa corrisposto.
Da quanto fin qui detto risulta, anche alla luce della sentenza del Tribunale, che alla sono state riconosciute tutte le somme spettanti nei limiti di Parte_1 budget.
L'eventuale riconoscimento, a favore dell'appellata, di somme ulteriori rispetto a quelle riconosciute sarebbe contra legem, ciò perché i limiti di budget rispondono a
“stringenti indirizzi normativi - la L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 32, comma 8, il
D.Lgs. 23 dicembre 1992, n. 502, art. 12, comma 3 e il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 39 (su cui Cons. Stato, Ad. Plen., 12/04/2012, n. 3; Cons. Stato, 02/05/ 2006, n. 8;
Consiglio Stato, sez. V, 25/01/2002, n. 418; Corte Cost. 26/05/2005, n. 200; Corte Cost.
28/07/1995, n. 416; Corte Cost. 23/07/1992, n. 356) - i quali hanno disposto che, in condizioni di scarsità di risorse e di necessario risanamento del bilancio, anche il sistema sanitario non può prescindere dall'esigenza di perseguire obiettivi di razionalizzazione finalizzati al raggiungimento di una situazione di equilibrio finanziario attraverso la programmazione e pianificazione autoritativa e vincolante dei limiti di spesa dei vari soggetti operanti nel sistema” (Cass. 27608/19).
In sintesi, il perseguimento degli interessi privati (come quello dell'appellata) è cedevole rispetto a quelli pubblici, di contenimento della spesa pubblica.
L'esame della censura di parte appellante (Contraddittorietà ed illogicità della motivazione in ordine all'incidenza del budget sul diritto al pagamento) non potrebbe portare ad una conclusione diversa rispetto a quella adottata dal Giudice di primo grado stante il generale divieto di remunerazione di prestazioni extra budget.
Tanto basta per ritenere condivisibile la decisione gravata e rigettare l'appello principale e quello incidentale. Le spese di lite del presente grado di giudizio, in considerazione della reciproca soccombenza, possono essere interamente compensate tra le parti. Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante principale ed appellante incidentale.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede: rigetta l'appello principale rigetta l'appello incidentale;
compensa le spese tra le parti. dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR
115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/12 a carico della parte appellante principale ed appellante incidentale.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Fiorella Gozzer Dott.ssa Maria Grazia Serafin