Versione
4 settembre 1984
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Versione
19 febbraio 1985
19 febbraio 1985
Art. 5.
Ai lavoratori di cui al precedente articolo 4 e' corrisposto il trattamento massimo straordinario di integrazione salariale previsto dalle vigenti disposizioni.
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adottera' i conseguenti provvedimenti di concessione del trattamento di cui al precedente comma.
Nei confronti dei lavoratori predetti si applicano le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 4 della legge 20 maggio 1975, n. 164 , e successive modificazioni, all' articolo 5 del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80 , convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 1978, n. 215, ed all'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155 .
Alla corresponsione dell'indennita' di cui al primo comma del presente articolo provvede l'Istituto nazionale della previdenza sociale attraverso la separata contabilita' degli interventi straordinari, istituita in seno alla gestione ordinaria della cassa integrazione guadagni per gli operai dell'industria.
In relazione alle operazioni di cui ai precedenti commi sono disposti, dal Ministero del tesoro, a favore dell'istituto nazionale della previdenza sociale, a rimborso delle somme dallo stesso erogate, (( contributi nella misura massima di lire 33.000 milioni per l'anno 1985 e lire 36.000 milioni per l'anno 1986 ))
Ai lavoratori di cui al precedente articolo 4 e' corrisposto il trattamento massimo straordinario di integrazione salariale previsto dalle vigenti disposizioni.
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adottera' i conseguenti provvedimenti di concessione del trattamento di cui al precedente comma.
Nei confronti dei lavoratori predetti si applicano le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 4 della legge 20 maggio 1975, n. 164 , e successive modificazioni, all' articolo 5 del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80 , convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 1978, n. 215, ed all'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155 .
Alla corresponsione dell'indennita' di cui al primo comma del presente articolo provvede l'Istituto nazionale della previdenza sociale attraverso la separata contabilita' degli interventi straordinari, istituita in seno alla gestione ordinaria della cassa integrazione guadagni per gli operai dell'industria.
In relazione alle operazioni di cui ai precedenti commi sono disposti, dal Ministero del tesoro, a favore dell'istituto nazionale della previdenza sociale, a rimborso delle somme dallo stesso erogate, (( contributi nella misura massima di lire 33.000 milioni per l'anno 1985 e lire 36.000 milioni per l'anno 1986 ))
Giurisprudenza • 2
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/04/2018, n. 10139Provvedimento: […] Per la Corte di merito, l'ambito di applicazione della CIGS, individuato dalla legge n.1115 del 1968, veniva esteso in favore delle compagnie e dei gruppi portuali dall'art.5 della legge n.469 del 1984 e il relativo obbligo contributivo veniva imposto, in via permanente, dall'art.9 della legge n.407 del 1990; […] per essere le cooperative portuali venute ad esistenza in epoca successiva all'introduzione dell'obbligo contributivo previsto, dall'art.5 della citata legge n.469 del 1984, a carico dei soli gruppi e compagnie portuali con i requisiti indicati dall'art.4 della legge n.203 del 1983, come confermato dall'espressa previsione dell'art. 3 della legge n.186 del 2000; in definitiva, […]Leggi di più...
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