Cass. civ., SS.UU., sentenza 09/06/2017, n. 14428
CASS
Sentenza 9 giugno 2017

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite Civili, emessa il 6 dicembre 2016. Le parti in causa erano una casa di cura, in liquidazione, e un'Azienda Sanitaria Provinciale. La casa di cura richiedeva il pagamento di somme per prestazioni rese, sostenendo che la controversia avesse un contenuto patrimoniale e dovesse pertanto rientrare nella giurisdizione del giudice ordinario. L'Azienda, al contrario, sosteneva che la questione riguardasse l'incidenza di un provvedimento autoritativo sul rapporto concessorio, escludendo la giurisdizione ordinaria.

La Corte ha rigettato il ricorso della casa di cura, affermando che la domanda riguardava il pagamento di prestazioni effettuate in eccedenza rispetto al budget fissato, implicando un sindacato sull'azione autoritativa della pubblica amministrazione. La Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata, evidenziando che le controversie che coinvolgono l'interpretazione e l'applicazione di provvedimenti amministrativi rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Pertanto, la questione del tetto di spesa e la sua retroattività esulano dalla mera valutazione patrimoniale, giustificando la competenza del giudice amministrativo. La decisione ha confermato la necessità di un controllo sull'azione della pubblica amministrazione nel contesto dei rapporti concessori, stabilendo un importante precedente in materia di giurisdizione.

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Massime1

Le controversie concernenti «indennità, canoni o altri corrispettivi» riservate alla giurisdizione del giudice ordinario dall'art. 5, comma 2, della l. n. 1034 del 1971 e, quindi, dall’art. 133, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 104 del 2010, sono essenzialmente quelle contrassegnate da un contenuto meramente patrimoniale, attinente al rapporto interno tra P.A. concedente e concessionario del bene o del servizio pubblico, mentre, laddove la lite esuli da tali limiti, coinvolgendo la verifica dell'azione autoritativa della P.A. sull'intera economia del rapporto concessorio, il conflitto tra P.A. e concessionario viene attratto nella sfera della competenza giurisdizionale del giudice amministrativo. Ne consegue che rientra nella giurisdizione esclusiva di quest'ultimo, anche sotto il profilo della lesione dell’affidamento sulla legittimità dell’atto amministrativo, la controversia intrapresa da una casa di cura nei confronti di una AUSL ed inerente il tetto di spesa deliberato per una determinata annualità, la quale, pur formalmente rivolta ad ottenere il pagamento dei corrispettivi spettanti, investe, nella sostanza, la valenza dei “budget” assegnati ed involge un sindacato sull'incidenza dei poteri autoritativi e di controllo che l'Amministrazione regionale conserva anche nella fase attuativa dei rapporti di natura concessoria, in coerenza con l'esigenza che l'attività dei vari soggetti operanti nel sistema sanitario si svolga nell'ambito di una pianificazione coerente con i limiti massimi annuali di spesa sostenibile con il Fondo sanitario ed i preventivi annuali delle prestazioni.

Commentari2

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 09/06/2017, n. 14428
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14428
Data del deposito : 9 giugno 2017

Testo completo