Sentenza 9 giugno 2017
Massime • 1
Le controversie concernenti «indennità, canoni o altri corrispettivi» riservate alla giurisdizione del giudice ordinario dall'art. 5, comma 2, della l. n. 1034 del 1971 e, quindi, dall’art. 133, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 104 del 2010, sono essenzialmente quelle contrassegnate da un contenuto meramente patrimoniale, attinente al rapporto interno tra P.A. concedente e concessionario del bene o del servizio pubblico, mentre, laddove la lite esuli da tali limiti, coinvolgendo la verifica dell'azione autoritativa della P.A. sull'intera economia del rapporto concessorio, il conflitto tra P.A. e concessionario viene attratto nella sfera della competenza giurisdizionale del giudice amministrativo. Ne consegue che rientra nella giurisdizione esclusiva di quest'ultimo, anche sotto il profilo della lesione dell’affidamento sulla legittimità dell’atto amministrativo, la controversia intrapresa da una casa di cura nei confronti di una AUSL ed inerente il tetto di spesa deliberato per una determinata annualità, la quale, pur formalmente rivolta ad ottenere il pagamento dei corrispettivi spettanti, investe, nella sostanza, la valenza dei “budget” assegnati ed involge un sindacato sull'incidenza dei poteri autoritativi e di controllo che l'Amministrazione regionale conserva anche nella fase attuativa dei rapporti di natura concessoria, in coerenza con l'esigenza che l'attività dei vari soggetti operanti nel sistema sanitario si svolga nell'ambito di una pianificazione coerente con i limiti massimi annuali di spesa sostenibile con il Fondo sanitario ed i preventivi annuali delle prestazioni.
Commentari • 2
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE 1. La Banca di credito cooperativo di Pachino convenne in giudizio dinanzi alla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sicilia, il Comune di Palagonia, chiedendone la condanna al pagamento del compenso per la continuazione del servizio di tesoreria da essa svolto, dall'1 luglio 2016 al 31 dicembre 2020, successivamente alla scadenza della convenzione stipulata con il predetto Comune in data 27 dicembre 2011. A sostegno della domanda la Banca dedusse che la convenzione era venuta a scadenza alla fine del 2014, che il Comune le aveva chiesto la disponibilità a continuare il servizio in attesa dell'espletamento della gara per la …
Leggi di più… - 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 09/06/2017, n. 14428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14428 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2017 |
Testo completo
144281 17 Giurisdizione civile Rapporti concessori fra Ausle case di curaREPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Reg.G. 28406/2014 Cron. 14428 Composta dagli Ill.mi Signori magistrati : Dott. Giovanni CANZIO Primo Presidente Dott. Giovanni AMOROSO Presidente Sezione UP 6.12.2016 Dott. Vincenzo MAZZACANE Presidente Sezione - Presidente Sezione Dott. Giacomo TRAVAGLINO C.I. - Dott. Bruno BIANCHINI Consigliere - Rel. Consigliere CAMPANILE Dott. Pietro Consigliere Dott. Lucia TRIA Dott. Carlo DE CHIARA - Consigliere Dott. Raffaele FRASCA Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 28406/2014 R.G. proposto da: CASA DI CURA COSENTINO S.r.l., in liquidazione, in persona del liquidatore dott. Andrea Cosentino rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Stallone e Gabriele La Malfa Ribolla, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Antonio Stoppani, n. 1; 755 1 16 - ricorrente.
contro
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO, in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Narbone, con domicilio eletto in Roma, via Livorno, n. 6, presso lo studio dell'avv. Guido De Santis;
controricorrente · avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, n. 641, deposi- tata in data 12 aprile 2014; sentita la relazione svolta all'udienza pubblica del 6 dicembre 2016 dal consigliere dott. Pietro Campanile;
sentito per la ricorrente l'avv. Stallone;
sentito per la controricorrente l'avv. Romeo, munito di delega;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Ge- nerale dott. Francesco Mauro Iacoviello, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza n. 430 del 2012 il Tribunale di Palermo condannava l'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo al pagamento della somma di euro 753.870,34 in favore della S.r.l. Casa di Cura Cosentino, de- terminata a titolo di rimborso delle prestazioni rese, in regime di ac- - creditamento, per l'anno 2008 - sulla base del budget assegnato in via provvisoria (euro 4.856.074,76), ancorché risultato superiore a quello definitivo, determinato in euro 3.696.542,00. 2. Con la decisione indicata in epigrafe la Corte di appello di Palermo, accogliendo il gravame proposto dall'Azienda, ha dichiarato il difetto 2 di giurisdizione del giudice ordinario, rilevando che nella specie non veniva in considerazione una domanda di mero contenuto patrimonia- le, avente ad oggetto il pagamento delle prestazioni eseguite nell'ambito del regime di accreditamento, bensì l'incidenza, nello svolgimento del rapporto concessorio, del provvedimento di natural autoritativa con il quale, in data 17 novembre 2008, era stato deter- minato il tetto di spesa definitivo per l'anno in corso.
3. Per la cassazione di tale decisione la casa di cura propone ricorso, affidato a due motivi. L'Azienda resiste con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo la Casa di cura deduce la violazione degli artt. 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e 33 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 1, cod. proc. civ.: nella specie la domanda aveva ad oggetto pretese di contenuto esclusivamente patrimoniale, ragion per cui, non essendo posti in di- scussione il contenuto e la disciplina del rapporto di concessione, do- vrebbe trovare applicazione la riserva in favore del giudice ordinario, come deroga alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle controversie in materia di concessione di pubblici servizi, nelle ipotesi "concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi".
2. Con il secondo mezzo la ricorrente, denunciando omessa, insuffi- ciente o contraddittoria motivazione, nonché violazione o falsa appli- cazione degli artt.
8-quinquies del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e 28, sesto comma, della legge reg. siciliana 26 marzo 2002, n. 2, so- stiene che erroneamente la corte distrettuale avrebbe riconosciuto il valore retroattivo della fissazione del tetto di spesa, escludendo la tu- 3 tela dell'affidamento che la casa di cura aveva riposto sul manteni- mento del tetto di spesa dell'anno precedente. Sotto tale profilo si è osservato che, comportando la riconducibilità delle prestazioni eroga- te nei limiti - quantitativi e cronologici - del budget assegnato, la sus- sistenza del diritto al loro pagamento apparterrebbe alla competenza giurisdizionale del giudice ordinario.
3. Dette censure, da esaminarsi congiuntamente in quanto fra loro in- timamente correlate, sono infondate.
4. La domanda proposta dalla società riguarda il pagamento di pre- stazioni effettuate anteriormente alla fissazione del budget definitivo: come chiaramente emerge dall'esame complessivo dei temi riproposti in questa sede, la decisione della controversia implica la soluzione, in via pregiudiziale, della questione inerente all'incidenza, nell'ambito del regime di accreditamento, della definizione del tetto di spesa con provvedimento emanato nel corso dell'anno al quale interamente si riferisce. Tale questione, come correttamente affermato nella senten- za impugnata, attinge profili di natura giuridica in merito all'interpretazione e all'applicazione della convenzione, con particolare riferimento alla verifica dell'azione autoritativa della P.A., che, oltre a rendere del tutto inammissibile il dedotto vizio motivazionale, per al- tro non meglio esplicato, esulano dal mero accertamento del credito vantato in relazione al pagamento delle prestazioni rese dal soggetto accreditato.
5. Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Suprema Corte, i rapporti fra le AUSL e le case di cura o le strutture minori quali ambu- latori, laboratori o gabinetti specialistici vanno qualificati come con- cessioni di pubblico servizio sia nel previgente regime convenzionale 4 di cui alla legge n. 833 del 1978, art. 5, sia in quello successivo son- dato sul sistema dell'accreditamento (Cass., Sez. U, 14 gennaio 2005, n. 603; Cass., Sez. U, 8 luglio 2005, n. 14335). Detti rapporti vennero devoluti dalla 1. 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 5, alla giurisdizione amministrativa, ad eccezione delle "
contro
- versie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi" attribuite, invece dal secondo comma dello stesso art. 5 alla giurisdizione ordi- naria. Com'è noto, la I. 21 luglio 2000, n. 205, art. 7 aveva deman- dato alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie in materia di pubblici servizi, ivi comprese quelle riguar- danti le attività e le prestazioni di ogni genere rese nell'ambito del servizio sanitario nazionale. Tale disposizione è stata poi dichiarata incostituzionale (Corte cost. n. 2004 del 2004) nella parte che com- prendeva nella nuova giurisdizione tutte le controversie in tema di pubblici servizi anziché solo quelle "relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispet- tivi...". In tal modo veniva sostanzialmente ripristinato il criterio di riparto della citata I. n. 1034 del 1971, art. 5, che infine è stato re- cepito, senza significative modifiche, dal d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, artt. 133, comma 1, lett. c (cod. proc. amm.). Siffatta ripartizione è stata sempre interpretata da queste Sezioni Unite nel senso che le controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario ove non coinvolgano l'accertamento dell'esistenza o del contenuto della concessione, né la verifica dell'azione autoritativa della P.A. sul rap- porto concessorio sottostante, ovvero investano l'esercizio di poteri discrezionali - valutativi nella determinazione delle indennità o canoni 150 stessi, involgendo, quindi, l'accertamento tecnico dei presupposti fat- tuali economico-aziendali sia sull""an", sia sul "quantum" del corri- spettivo (Cass., Sez. U, 12 gennaio 2007, n. 411; Cass., Sez. U, 4 lu- glio 2006, n. 15217). Deve pertanto che ribadirsi che le controversie concernenti "indenni- tà, canoni o altri corrispettivi" riservate alla giurisdizione del giudice ordinario sono sostanzialmente quelle contrassegnate da un contenu- to meramente patrimoniale, attinente al rapporto interno tra P.A. concedente e concessionario del bene o del servizio pubblico, conte- nuto in ordine al quale la contrapposizione tra le parti si presta ad es- sere schematizzata secondo il binomio "obbligo-pretesa", senza che assuma rilievo un potere d'intervento riservato alla P.A. per la tutela d'interessi generali. Al contrario, laddove la controversia esula da tali limiti, coinvolgendo la verifica dell'azione autoritativa della P.A. sull'intera economia del rapporto concessorio, il conflitto tra P.A. e concessionario si configura secondo il binomio "potere-interesse" e viene attratto nella sfera della competenza giurisdizionale del giudice amministrativo (Cass., Sez. U, 20 giugno 2012, n. 10149; Cass., Sez. U, 23 ottobre 2006, n. 22661; Cass., Sez. U, 11 giugno 2001, n. 7861).
6. La domanda proposta dalla Casa di cura Cosentino, come sopra evidenziato, attiene al corrispettivo delle prestazioni rese in ecceden- za rispetto al tetto di spesa deliberato per l'anno 2008, così involgen- do necessariamente un sindacato sull'incidenza dei poteri autoritativi e di controllo che l'amministrazione regionale conserva anche nella fase attuativa dei rapporti di natura concessoria, in coerenza con l'e- sigenza che l'attività dei vari soggetti operanti nel sistema sanitario si 6 svolga nell'ambito di una pianificazione coerente con i limiti massimi annuali di spesa sostenibile con il Fondo sanitario e i preventivi an- nuali delle prestazioni. Sotto tale profilo vale bene rimarcare come la giurisprudenza amministrativa abbia affermato la natura autoritativa dei provvedimenti di determinazione del tetto di spesa (Cons. Stato, 21 febbraio 2012, n. 923). Deve pertanto ritenersi che la controversia, pur formalmente rivolta ad ottenere il pagamento di corrispettivi asseritamente spettanti, in- vesta nella sostanza, avuto riguardo alla intrinseca natura della posi- zione dedotta in giudizio ed individuata con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifesta- zione, la valenza dei budget assegnati e, in quest'ambito, le determi- nazioni dell'Amministrazione regionale conseguenti alla sussistenza di un tetto massimo di spesa che rientra, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (Cass., Sez. U, 28 maggio 2014, n. 11917; Cass., 8 novembre 2016, n. 22646, in cui si ribadisce la giurisdizione del giu- dice ordinario nelle ipotesi in cui non si richieda una verifica dell'azione autoritativa della P.A.).
7. La giurisdizione del giudice ordinario viene in rilievo anche in rela- zione della prospettazione della domanda, ribadita anche nel ricorso, sotto il profilo dell'affidamento scaturente dai limiti di spesa determi- nati per l'anno precedente ed anteriormente alla successiva fissazione del tetto per quello che interessa la pretesa in esame. Invero la ricor- rente sostiene la tesi secondo cui "la tutela dell'affidamento delle strutture private accreditate non può che risolversi nel consentire in ogni caso il pagamento dei corrispettivi delle prestazioni già erogate 7 prima della fissazione del budget definitivo, ed entro i limiti di spesa dell'anno precedente, pur se eccedenti il budget definitivo assegnato definitivamente". In proposito deve richiamarsi l'orientamento di questa Corte secondo cui, nelle materie riservate alla propria giurisdi- zione esclusiva, il giudice amministrativo ha competenza giurisdizio- nale anche in merito all'azione fondata sulla lesione dell'affidamento sulla legittimità di atto amministrativo, dovendosi prendere in consi- derazione "l'agire provvedimentale nel suo complesso, del quale l'affidamento costituisce un riflesso, privo di incidenza sulla giurisdi- zione (Cass., Sez. U, 21 aprile 2016, n. 8057; v anche Cass., 10 no- vembre 2010, n. 22809).
8. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, con condanna della ri- corrente al pagamento delle spese relative al presente giudizio di le- gittimità, liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso, e condanna la ricorrente al pagamento delle spese relative al presente giudizio di legittimità, liquidate in euro 7.200,00, di cui euro 7.000,00 per compensi, oltre agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del- la ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dell'art. 13. Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2016. Consiརྔ ་་་་་་་est. Il Presidente CORT U P IL CANCELLIERE R Paola Francesca CAMPOLI E DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi. 96 207 Paola Frances CAMPOS