Sentenza 30 gennaio 2024
Massime • 1
In tema di estradizione verso l'estero, si configura la condizione ostativa del rischio per i diritti fondamentali della persona, ai sensi degli art. 698, comma 1, e 705, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., ove nello Stato richiedente, coinvolto in un conflitto armato in atto, sia applicata la legge marziale e non siano offerte specifiche rassicurazioni in ordine alle condizioni detentive che saranno assicurate all'estradando. (Fattispecie relativa alla richiesta di estradizione avanzata dalla Repubblica ucraina nei confronti di una persona di nazionalità russa, in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza della Corte di appello per non avere valutato i rischi per la incolumità e la grave compromissione delle garanzie dell'estradando conseguente alle introdotte modifiche del codice di rito, con riguardo alla durata della carcerazione preventiva ed al controllo giurisdizionale sulla sua applicazione).
Commentario • 1
- 1. Rassicurazioni diplomatiche da sole non bastano per consegna se .. (Cass.15109/25)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 5 maggio 2025
In sede di richiesta estradizionale o MAE lo Stato richiesto / di esecuzione a fronte del dichiarato rischio di trattamenti inumani o degradanti, non può limitarsi a prendere in considerazione le sole dichiarazioni dello Stato terzo richiedente o l'accettazione, da parte di quest'ultimo, di trattati internazionali che garantiscono, in via di principio, il rispetto dei diritti fondamentali. L'autorità competente dello Stato membro richiesto deve fondarsi, ai fini di tale verifica, su elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggiornati, elementi che possono risultare, in particolare, da decisioni giudiziarie internazionali, quali sentenze della Corte europea dei diritti …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/01/2024, n. 8636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8636 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2024 |
Testo completo
udita la relazione del consigliere Anna Criscuolo;
lette le conclusioni del pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Antonio Balsamo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
letta la memoria dell'avv. Ilaria Tulino, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Genova ha ritenuto sussistenti le condizioni per l'estradizione di IK YL GE, richiesta a fini processuali dall'autorità giudiziaria ucraina in forza del mandato di arresto provvisorio a fini estradizionali emesso il 30 dicembre 2022 dal Tribunale di Kiev, stante l'accertata sottrazione dell'interessato al procedimento in corso e l'assenza dal territorio nazionale. 1 La Corte di appello ha dato atto che dalla documentazione trasmessa e allegata alla domanda di estradizione risultano: a) compiutamente descritti i fatti addebitati all'IK ovvero la partecipazione, con ruolo di intermediario, alla programmata esecuzione, in concorso con altri, di una serie di furti di autovetture e alla successiva richiesta di riscatto per la restituzione dei veicoli attraverso i canali del servizio offerto dall'applicazione Telegram;
b) indicate le norme di legge violate (appropriazione illegale di un veicolo ex art. 289 cod. pen. ucraino e estorsione aggravata ex art. 189, comma 2, cod. pen. ucraino), corrispondenti a fattispecie di reato previste dal nostro ordinamento (reati di furto aggravato ed estorsione in concorso), integranti il requisito della doppia incriminazione;
c) indicate le fonti di prova di natura dichiarativa e documentale, quali le testimonianze delle persone offese, le analisi delle tracce biologiche per l'estrazione e comparazione del DNA, l'acquisizione delle immagini relative alla sottrazione dei veicoli, i pedinamenti e il tracciamento del percorso dei veicoli, l'analisi dei messaggi vocali e dei contatti degli interlocutori tramite il canale Telegram. In particolare, la Corte di appello ha respinto le censure dirette a contestare l'affidabilità delle indagini svolte per ricondurre all'indagato l'account Telegram utilizzato nell'attività illecita;
ha escluso la sussistenza di cause ostative correlate alla natura dei reati contestati, non trattandosi di reati politici, o al rischio di atti persecutori o discriminatori per ragioni di razza o nazionalità, risultando generiche e prive di riscontri le dedotte minacce all'incolumità dell'estradando; ancora incompleta la domanda di protezione internazionale e privo di incidenza sulla condizione dell'estradando il conflitto in atto, tenuto conto degli obblighi internazionali imposti dalla Convenzione europea di estradizione e delle garanzie fornite dallo Stato richiedente sul trattamento individualizzante riservato all'estradando.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'estradando, che articola due motivi.
2.1. Con il primo motivo denuncia la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per essersi la Corte di appello limitata ad un mero controllo formale, elencando le fonti di prova indicate dall'autorità richiedente senza precisare quali siano gli elementi indicativi della attribuibilità dei fatti al ricorrente, non autore materiale dei furti. Anche a fronte delle deduzioni difensive, la Corte di appello non ha considerato che: nelle date in cui si sono svolti i fatti il ricorrente non si trovava in Ucraina;
le testimonianze hanno ad oggetto le circostanze dei furti dei veicoli;
i test genetici dei campioni prelevati sulle targhe dei veicoli rubati non riguardano il ricorrente;
le analisi delle foto e dei messaggi vocali identificano una persona la cui identità 2 non è specificata. Su tali elementi la Corte non ha svolto alcun approfondimento né un accertamento sulla riconducibilità dell'account Telegram al ricorrente.
2.2. Con il secondo motivo denuncia la violazione di legge e l'insufficiente motivazione sulla insussistenza delle condizioni di cui agli artt. 698 e 705, comma 2, lett. c) cod. proc. pen. La Corte di appello non ha considerato che l'estradando è cittadino russo ovvero di nazionalità di uno Stato in conflitto con l'Ucraina, sicché non potrà essere garantita una situazione carceraria, già critica prima del conflitto, che salvaguardi l'incolumità del ricorrente, che dovrà condividere spazi con detenuti ucraini e con forze dell'ordine ucraine. Sul punto la Corte di appello ha omesso di motivare, sebbene la difesa avesse richiamato sentenze di questa Corte di annullamento di sentenze favorevoli all'estradizione emesse in casi analoghi e prodotto documentazione allegata alle memorie depositate in data 1 luglio, 4 luglio e 3 ottobre 2023. Le gravi condizioni dei centri di detenzione, già presenti nel 2022, evidenziate dai documenti prodotti dalla difesa, ed il rischio di sottoposizione a discriminazioni e trattamenti disumani e degradanti per un cittadino russo nelle carceri ucraine sono accentuate in tempi di guerra e non sono superate dalle rassicurazioni dell'autorità ucraina né la sentenza contiene un riferimento alla circostanza della vigenza della legge marziale su tutto il territorio ucraino, nonostante fosse stata portata all'attenzione della Corte di appello la sentenza della Corte di appello di Chambery che aveva negato l'estradizione di un cittadino ucraino proprio in ragione delle conseguenze dell'applicazione della legge marziale sotto il profilo delle garanzie difensive.
2.3. Con memoria dell'11 gennaio 2024 la difesa del ricorrente ha ribadito la mancata considerazione della vigenza della legge marziale e delle conseguenti modifiche introdotte al codice di rito allegate, che comportano una grave compressione del diritto di difesa e della libertà personale, come riconosciuto di recente dalla Corte di Cassazione francese, che ha confermato la sentenza di appello già prodotta, che negava l'estradizione di un cittadino ucraino;
insiste, pertanto, per l'annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate.
1.1. Il primo motivo non è fondato alla luce della giurisprudenza di questa Corte secondo la quale in presenza di una Convenzione, come quella europea di estradizione, che non prevede l'autonoma valutazione del compendio indiziario nell'ipotesi di estradizione di tipo processuale, l'autorità giudiziaria italiana, se da 3 un lato non deve limitarsi ad un controllo meramente formale della documentazione allegata alla domanda di consegna, dall'altro, è tenuta soltanto ad accertare che in essa risultino indicate le ragioni per le quali, nella prospettiva dello Stato richiedente, è stata ritenuta probabile la commissione del reato ascritto all'incolpato, senza alcuna possibilità, quindi, di un esame diretto delle fonti di prova (Sez. 6, n. 40552 del 25/09/2019, Trintade, Rv. 277560; conf. Sez. 6, n. 28831 del 01/10/2020, Sak). A tali principi si è attenuta la Corte di appello, che con motivazione congrua ha dato atto delle risultanze probatorie acquisite dall'autorità richiedente, dalle quali emergeva che la partecipazione al programma illecito e ruolo concorsuale del ricorrente, in qualità di intermediario con le vittime dei furti di autovetture, erano collegati ai servizi offerti tramite il canale Telegram, creato per la restituzione di auto smarrite, attraverso il quale egli entrava in contatto con le vittime dei furti, offrendo il recupero del veicolo dietro pagamento di una somma di denaro. A fronte della analitica indicazione degli elementi indiziari trasmessi dall'autorità giudiziaria richiedente e del giudizio di solidità del quadro indiziario espresso dalla Corte di appello, anche sulla scorta dell'ampia requisitoria del Procuratore generale in atti, non sono consentite le censure difensive, riproposte nel ricorso, che si risolvono nel sollecitare una valutazione diretta del compendio indiziario a carico del ricorrente nonché nel contestare il significato probatorio delle fonti di prova trasmesse, richiedendo una integrazione probatoria specifica, non esigibile in questa sede.
2. Diversa valutazione va espressa in relazione al secondo motivo, essendo ravvisabile la carenza di motivazione denunciata. La Corte di appello non ha reso una puntuale ed esaustiva risposta alle censure difensive, non avendo considerato le memorie e la documentazione prodotta dalla difesa per segnalare la peculiarità del caso di specie, correlata alla nazionalità dell'estradando ed alle criticità del sistema giudiziario e penitenziario dello Stato richiedente, preesistenti alla situazione bellica, ma ulteriormente aggravate dal conflitto in atto, nonché alla vigenza della legge marziale sull'intero territorio ucraino ed alle modifiche del codice di procedura penale ad essa collegate, che determinano una grave compressione delle garanzie dell'estradando nel corso del procedimento cui sarà sottoposto, così da integrare la violazione dell'art. 705, comma 2, lett. a) cod. proc. pen.
2.1. Premesso che la criticità delle condizioni carcerarie in Ucraina e, in particolare, nei centri di detenzione cautelare, era stata oggetto di censure anche della Corte EDU e che, pur essendovi stati progressivi miglioramenti, non può prescindersi dal considerare l'impatto del conflitto in atto (Sez. 6, n. 28831 del 4 01/10/2020, Sak, n.m.) né la condizione specifica dell'etnia russa del ricorrente, con riferimento alle cause ostative ed al pericolo correlato al conflitto in atto la risposta della Corte di appello è generica e gravemente carente. Pur ravvisando delle criticità, la Corte di appello ha ritenuto che i rapporti internazionali citati dalla difesa non configurassero una situazione carceraria così allarmante da essere ostativa all'adempimento dei trattati internazionali e si è limitata a ritenere sufficienti le rassicurazioni fornite dalla Procura Generale ucraina sul rispetto dei diritti della persona e sul trattamento individualizzante, che sarà assicurato al ricorrente nell'istituto di detenzione preventiva di Kiev, con possibilità di individuare, se richiesto dallo Stato italiano, un luogo di detenzione più lontano dai pericoli di coinvolgimento nel conflitto. In realtà, la Corte di appello ha reso una risposta formale, che solo in apparenza supera le obiezioni difensive, ma non le affronta in concreto. Invero, la difesa aveva evidenziato la genericità delle assicurazioni fornite dalla Procura Generale ucraina e sottolineato che dalla stessa nota trasmessa risultava che le condizioni di detenzione non rispettavano gli standard previsti dall'art.3 CEDU, essendo del tutto insufficienti le garanzie relative al rischio di tortura, la cui prevenzione era considerata dalla stessa Procura Generale ucraina "uno degli obiettivi principali della strategia di riforma del sistema penitenziario fino al 2026", dunque, un obiettivo non ancora raggiunto. La difesa aveva anche segnalato, in base alle note informative del 2022 del Regno Unito e ad altre fonti internazionali, allegate alla memoria del 3 ottobre 2023, l'impossibilità per lo Stato richiedente di garantire condizioni di sicurezza nei centri di detenzione in C. ragione della dilagante violenza scaturita dalla guerra con conseguente reale rischio di sottoposizione a trattamenti inumani e degradanti anche nella regione e nella città di Kiev, considerata tra le aree di maggiore rischio, essendo bersaglio dei bombardamenti delle forze armate russe, ma su tali profili manca una puntuale risposta.
2.2. Analoga genericità si riscontra nella risposta resa in ordine al rischio di violazione dei diritti fondamentali dell'estradando, avendo la Corte di appello omesso di motivare sulle ricadute della vigente legge marziale sull'intero territorio ucraino e sulle connesse modifiche processuali introdotte. Anche su tale profilo la Corte di Appello ha ritenuto sufficienti le informazioni del Procuratore Generale ucraino, secondo le quali l'impossibilità di garantire il pieno rispetto degli obblighi derivanti dall'adesione al Consiglio d'Europa sarebbe limitata ai territori temporaneamente occupati dalla Federazione russa, senza considerare che l'aggressione russa ha imposto l'applicazione della legge marziale in tutto il territorio ucraino con conseguenti limitazioni e compressioni dei diritti e delle garanzie dell'imputato nel processo 5 penale. Su questo tema, specificamente posto dalla difesa, che aveva anche prodotto la recente decisione della Corte di cassazione francese di conferma del diniego della richiesta di estradizione di un cittadino ucraino a seguito di una approfondita analisi delle conseguenze dell'applicazione della legge marziale, è mancata ogni disamina e puntuale valutazione. In particolare, nulla è detto in sentenza in ordine alla modifica dell'art. 615 del codice di rito, che introduce una disciplina speciale dei procedimenti penali, prevedendo la possibilità per il Pubblico Ministero di sospendere il termine delle indagini preliminari in presenza di criticità che non consentano di concluderle e, al contempo, di pronunciarsi sulla proroga della custodia cautelare in assenza di controllo giurisdizionale;
nessuna valutazione è stata espressa in ordine all'ulteriore modifica, segnalata dalla difesa, che consente, anche a un funzionario autorizzato, di trattenere il soggetto sottoposto a procedimento penale, se sussiste il pericolo di fuga, senza alcun controllo o convalida né del Pubblico Ministero né del giudice istruttore, trattandosi di disposizione applicabile nei confronti del ricorrente in caso di consegna, non avendo egli alcun legame in Ucraina. Anche a fronte della segnalata pronuncia della Corte di Cassazione francese, che ha negato l'estradizione di un cittadino ucraino, ritenendo dette disposizioni violative dei diritti di difesa e di libertà, la Corte di appello ha glissato sul punto, limitandosi genericamente a ritenere sufficienti le assicurazioni dell'autorità richiedente senza alcun approfondimento concreto. 2.3.
Considerato che
, ai fini dell'accertamento della condizione ostativa prevista dall'art. 698, comma 1, cod. proc. pen., la difesa dell'estradando ha assolto l'onere di allegazione, sottoponendo alla Corte di appello elementi e circostanze da valutare al fine di accertare se, nel caso concreto, l'interessato sarà alla consegna sottoposto, o meno, ad un trattamento inumano o degradante, e che il divieto di pronuncia favorevole contemplato dall'art. 705, comma secondo, lett. c), cod. proc. pen., opera esclusivamente nelle ipotesi in cui sia riscontrabile una situazione allarmante riferibile ad una scelta normativa o di fatto dello Stato richiedente, a prescindere da contingenze estranee ad orientamenti istituzionali e rispetto alle quali sia comunque possibile attivare una tutela legale, nel caso di specie non sono stati oggetto di motivata e approfondita valutazione gli elementi offerti dalla difesa, le risultanze di fonti internazionali qualificate e la documentata decisione di una Corte europea, che, invece, ha tenuto conto dell'incidenza delle modifiche introdotte a seguito della vigente legge marziale sui diritti dell'estradando e, in particolare, sulla durata della detenzione provvisoria e sulle condizioni di detenzione vigenti nello Stato richiedente, coinvolto in un drammatico conflitto armato. 6 Poiché, come già detto, la stessa Corte di appello ha riconosciuto l'esistenza di criticità delle condizioni detentive nello Stato richiedente, non può non risultare censurabile l'omessa valutazione dell'incidenza sulle stesse del conflitto in atto e della nazionalità dell'estradando, che conferiscono concretezza al pericolo di sottoposizione a trattamenti inumani e degradanti, specie laddove si osservi che le informazioni fornite dallo Stato richiedente riguardano il centro di detenzione preventiva di probabile destinazione dell'estradando perché più vicino alla sede del procedimento penale (v. nota in atti del 19 luglio 2023 relativa alla "concessione di garanzie addizionali nel caso di estradizione di Aleinik D.S.") e che la disponibilità offerta ad individuare un luogo di detenzione più lontano dal rischio di bombardamenti rende ignoto il luogo di detenzione e le relative condizioni assicurate all'estradando.
3. Ne deriva l'evidente carenza di motivazione della sentenza impugnata, che ne impone l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Genova, che provvederà, anche a seguito dei necessari approfondimenti, a colmare le lacune e le omissioni rilevate a fronte delle specifiche censure difensive.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Genova. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui agli artt. 94, comma1-ter e 203 disp. att. cod. proc. pen. Così deciso, 30 gennaio 2024 Il consigliere estensore Il Presidente Anna OL AN De IC Mittenwan SEZIONE VI PENALE 2 7 FEB 2024 DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dott.ssa G eppla Crncle 7