Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/01/2024, n. 8636
CASS
Sentenza 30 gennaio 2024

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di estradizione verso l'estero, si configura la condizione ostativa del rischio per i diritti fondamentali della persona, ai sensi degli art. 698, comma 1, e 705, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., ove nello Stato richiedente, coinvolto in un conflitto armato in atto, sia applicata la legge marziale e non siano offerte specifiche rassicurazioni in ordine alle condizioni detentive che saranno assicurate all'estradando. (Fattispecie relativa alla richiesta di estradizione avanzata dalla Repubblica ucraina nei confronti di una persona di nazionalità russa, in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza della Corte di appello per non avere valutato i rischi per la incolumità e la grave compromissione delle garanzie dell'estradando conseguente alle introdotte modifiche del codice di rito, con riguardo alla durata della carcerazione preventiva ed al controllo giurisdizionale sulla sua applicazione).

Commentario1

  • 1Rassicurazioni diplomatiche da sole non bastano per consegna se .. (Cass.15109/25)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 5 maggio 2025

    In sede di richiesta estradizionale o MAE lo Stato richiesto / di esecuzione a fronte del dichiarato rischio di trattamenti inumani o degradanti, non può limitarsi a prendere in considerazione le sole dichiarazioni dello Stato terzo richiedente o l'accettazione, da parte di quest'ultimo, di trattati internazionali che garantiscono, in via di principio, il rispetto dei diritti fondamentali. L'autorità competente dello Stato membro richiesto deve fondarsi, ai fini di tale verifica, su elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggiornati, elementi che possono risultare, in particolare, da decisioni giudiziarie internazionali, quali sentenze della Corte europea dei diritti …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/01/2024, n. 8636
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8636
Data del deposito : 30 gennaio 2024

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