Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 10/02/2025, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 4471/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Licia Tomay Presidente dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4471/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione a seguito del deposito di note scritte in sostituzione di udienza con scadenza in data 17.1.2025, e vertente
TRA
(C.F.: ), cittadina italiana, Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. LUIGI CILLIS (C.F.: ), giusta C.F._2
procura in atti, elettivamente domiciliata in LA (PZ) al viale Europa n. 35 presso lo studio del difensore, pec: Email_1
-RICORRENTE-
E
(C.F.: ), cittadino italiano, Controparte_1 C.F._3
rappresentato e difeso dall'Avv. LUIGI CILLIS (C.F.: ), giusta C.F._2
procura in atti, elettivamente domiciliato in LA (PZ) al viale Europa n. 35 presso lo studio del difensore, pec: Email_1
-RICORRENTE-
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale;
-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: scioglimento del matrimonio su istanza congiunta;
1
CONCLUSIONI: come da note scritte depositata in sostituzione dell'udienza del
17.1.2025; per il P.M. come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I Con ricorso depositato il 27.11.2023 ai sensi degli artt. 473 bis.49 e 473 bis.51
c.p.c., le parti hanno avanzato domanda congiunta di separazione personale e scioglimento del matrimonio civile tra loro contratto in LA (PZ) il 10.1.2015, rappresentando che dall'unione coniugale era nato il figlio (Potenza, Per_1
26.3.2015), cittadino italiano, residente in [...], ove era stata fissata la dimora familiare in un immobile «di proprietà di R_
, madre del ricorrente e concessa a quest'ultimo in comodato d'uso».
[...] CP_1
A sostegno della domanda, le parti hanno dedotto il venir meno dell'affectio coniugalis atteso che «dopo un breve periodo di felice convivenza, negli ultimi tempi il rapporto matrimoniale aveva esaurito il suo corso e si era progressivamente deteriorato per il sorgere di reciproche e gravi incomprensioni di vario genere che avevano posto in luce insanabili diversità caratteriali e di interessi tali da rendere essenzialmente impossibile il prosieguo della vita matrimoniale».
In ordine alla situazione reddituale e patrimoniale, le parti hanno dedotto che
« era, allo stato, disoccupato, non percepiva alcun reddito Controparte_1
mensile, non sosteneva alcun costo e non era titolare di alcun bene immobile e/o bene mobile registrato» e che « era, invece, titolare di un'attività Parte_1 artigianale di parrucchiera e aveva un reddito imponibile pari a € 14.294,00 per l'anno 2022, pari a € 12.213,00 per l'anno 2021 e pari a € 7.883,00 per l'anno
2020, non sosteneva alcun onere, non era titolare di alcun bene immobile ed era, invece, proprietaria del bene mobile registrato autovettura Hyundai I10 targata
EB783BV».
A ciò doveva aggiungersi che le parti «non erano intestatarie di alcun rapporto di c/c bancario e/o postale. era titolare unicamente di Parte_1
una carta prepagata aziendale business non collegata ad un rapporto di conto corrente e funzionale a poter inviare e ricevere pagamenti connessi alla propria attività di parrucchiera».
Per l'effetto, le parti hanno domandato pronunciarsi la separazione personale e -poi- lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
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«-confermare l'assegnazione della dimora coniugale, ubicata in LA alla via
Mancosa n. 37, unitamente al pertinente mobilio e agli arredi, a favore di
[...]
pure nell'interesse del figlio minore, ivi stabilmente convivente, fermo Parte_1
restando la facoltà della medesima di poter trasferire la propria Parte_1 residenza e quella del predetto figlio in un'altra abitazione più congeniale dal punto di vista logistico e/o più compatibile con le proprie intervenute necessità di vita;
-confermare l'affidamento del figlio ad entrambi i genitori in Persona_3
regime di affido condiviso e con collocazione presso la madre;
-confermare che potrà esercitare il diritto di visita, Controparte_1
compatibilmente con le esigenze scolastiche e/o ricreative del figlio, dal lunedì al venerdì per almeno due ore al giorno dalle 18.00 alle 20.00 mentre il sabato dalle
15.00 alle 21.00;
-confermare il diritto del padre, , di tenero con sé il figlio la Controparte_1
prima e la terza domenica di ogni mese, dalle ore 10.00 alle ore 19.00, nonché a poter trascorrere insieme al figlio le vacanze estive per 10 giorni consecutivi di ogni anno, comunicando alla madre, entro il 30 maggio, il periodo scelto (luglio o agosto);
-confermare che il figlio trascorrerà con ciascun genitore, ad anni alterni, il Natale
o il Capodanno e, ancora, nel periodo pasquale, la domenica di Pasqua ed il lunedì dell'Angelo oppure il sabato e la domenica delle Palme;
detto regime di alternanza si avvierà considerando la madre come genitore di partenza;
-confermare a carico di , in caso di permanenza della propria Controparte_1 condizione di persona disoccupata, l'obbligo di versare, entro il 5 di ogni mese, a titolo di mantenimento ordinario del figlio ed entro e non oltre il giorno 5 di Per_1 ogni mese, una somma pari a € 100,00, da rivalutarsi automaticamente ed annualmente al 100% in ragione delle variazioni ISTAT, nonché confermare l'attribuzione a , a titolo di ulteriore contributo per il Parte_1 mantenimento del figlio , l'intero importo del beneficio economico Per_1 dell'assegno unico I.N.P.S. previsto per il figlio;
-confermare che le comprovate spese straordinarie per ragioni di studio e/o di salute e di tutto quanto dovesse rendersi necessario per una corretta crescita psicofisica del figlio siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%;
3 R.G. N. 4471/2023
-confermare l'impegno da parte dei ricorrenti di consultarsi costantemente ogni qualvolta dovessero nascere problemi inerenti al modello educativo del figlio o il suo indirizzo scolastico e, comunque, a mantenere con lo stesso un rapporto equilibrato e continuativo contribuendo sempre e comunque alla sua cura, educazione ed istruzione;
-confermare che tutte le decisioni riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la salute del figlio (scuola, sport, tempo libero, spese mediche, cure di ogni genere, Per_1
etc.) verranno prese concordemente dai genitori, tenendo conto sempre delle primarie e reali necessità del predetto minore nonché delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni;
-confermare l'impegno dei ricorrenti a far mantenere al figlio rapporti equilibrati e continuativi con i nonni materni e paterni nonché con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
-permanendo le attuali condizioni economiche dei ricorrenti, confermare la consapevole e volontaria rinuncia di entrambi gli odierni istanti all'assegno di mantenimento in proprio favore».
II Con sentenza n. 418/2024 del 7.3.2024, è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi e con ordinanza emessa in pari data la causa è stata rimessa sul ruolo per la trattazione della domanda divorzile. Sicché, dopo aver invitato i ricorrenti a depositare nel fascicolo telematico la sentenza di separazione personale in copia conforme all'originale e munita dell'attestazione di passaggio in giudicato,
è stata fissata l'udienza del 2.10.2024, da celebrarsi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., per la trattazione della causa di divorzio.
All'udienza del 2.10.2024, la causa è stata rinviata al 17.1.2025 ai sensi dell'art. 127 ter, comma 4, c.p.c.
All'udienza del 17.1.2025, lette le note scritte depositate dalle parti, con le quali i ricorrenti hanno manifestato la volontà di ottenere lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso e di rinunciare alla comparizione personale all'udienza, e vista la documentazione depositata nel fascicolo telematico
(sentenza di separazione personale munita dell'attestazione di passaggio in giudicato e dichiarazione di conferma delle condizioni di cui al ricorso), la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulla domanda divorzile.
4 R.G. N. 4471/2023
III Occorre rilevare che il quadro normativo di riferimento deve essere individuato nella norma dettata dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) e comma 2 della
Legge n. 898/1970, la quale nella formulazione attualmente vigente prevede che lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi quando «[…] b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.
In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta;
nella separazione di fatto iniziatasi ai sensi del comma precedente, i cinque anni decorrono dalla cessazione effettiva della convivenza».
Nel caso di specie la domanda divorzile è procedibile poiché è trascorso il tempo previsto dalla Legge (sei mesi) e le condizioni convenute, già sopra riportate, sono conformi all'interesse del figlio minore , sia in riferimento all'aspetto relazionale Per_1
attinente al diritto alla bigenitorialità sia con riguardo al profilo economico- patrimoniale concernente il mantenimento materiale, e non presentano profili di contrarietà alle norme imperative né all'ordine pubblico. Pertanto, si ritiene di poter disporre l'omologa delle condizioni divorzili convenute fra le parti in causa come sopra trascritte.
La presente sentenza sarà trasmessa dalla Cancelleria al competente Ufficiale dello Stato Civile del luogo in cui è stato trascritto il matrimonio per l'annotazione a
5 R.G. N. 4471/2023 margine dell'atto di matrimonio, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c. (il quale al comma 2 prevede: «La sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, quando sia passata in giudicato, deve essere trasmessa in copia autentica, a cura del cancelliere del tribunale o della Corte che l'ha emessa, all'ufficiale dello stato civile del comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al decreto del Presidente della Repubblica
3 novembre 2000, n. 396»), nonché degli artt. 14 e 69, lett. d), del D.P.R. n. 396/2000.
Nulla sulle spese di lite trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione collegiale, nella causa civile n. 4471 iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente tra Parte_1
e , con l'intervento del Pubblico Ministero,
[...] Controparte_1
definitivamente pronunciando sulla domanda divorzile, così provvede:
-dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in LA (PZ) il 10.1.2015 da (C.F.: ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
22.6.1986, e (C.F.: ), nato a [...] C.F._3
Trani (BA) il 9.10.1979, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
LA (PZ) al N.1, P. I, Anno 2015;
-ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LA (PZ) di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 14 e 69, D.P.R. 396/2000 (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2015, atto N. 1, P.I);
-omologa gli accordi intervenuti tra le parti e, per l'effetto, dispone che il rapporto di divorzio sia regolato dalle condizioni concordate tra i coniugi riportate in motivazione;
-nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 3.2.2025.
Il Giudice rel. ed est. La Presidente
dott.ssa Adelia Tomasetti dott.ssa Licia Tomay
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