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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 26/09/2025, n. 3977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3977 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 3389/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di ConIGlio nelle persone dei Signori dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott.ssa Costanza Teti Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento per divorzio iscritto al n. 3389/2023 R.G. instaurato da
C.F. con l'Avv. MARCO CAVALLERI Parte_1 C.F._1 contro
, C.F. , con l'Avv. CHIARA BONARDI Controparte_1 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da appositi file presenti nel fascicolo informatico, che si intendono qui richiamati a far parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
§ 1. – Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 8 ottobre 1994, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Palazzolo sull'Oglio (atto n. 57 parte II serie A), sono genitori di (nato il [...]) e (nato il [...]), entrambi Per_1 Per_2 maggiorenni, e si sono separate consensualmente nel 2022 alle condizioni di seguito trascritte: «
1. autorizzare i coniugi a vivere separatamente con obbligo di mutuo rispetto;
2. la casa coniugale, con
i mobili che la arredano, sita in Palazzolo sull'Oglio (BS), via Paganini n. 20, resta assegnata al IG.
che ne è proprietario esclusivo e che continuerà ad abitarla;
3. la IG.ra Parte_1 CP_1
1 ed il figlio maggiorenne ma non autosufficiente, si impegnano a lasciare la casa Persona_3 familiare entro il 31.7.2021; il IG. acconsente acché la moglie ed il figlio asportino Parte_1 dall'abitazione, oltre ai rispettivi beni personali, il mobilio rappresentato dalla camera da letto dei figli nonché i beni mobili di proprietà esclusiva della IG.ra ;
4. a partire dal mese di CP_1 luglio, il IG. , verserà a titolo di contributo al mantenimento del figlio Parte_1 Per_2 maggiorenne ma non autosufficiente, ai sensi e per gli effetti dell'art 337 septies c.c., su un conto corrente intestato allo stesso, la somma di € 400,00 mensili, da pagarsi entro e non oltre il girono 5 di ogni mese, rivalutabili annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT, fino a quando lo stesso avrà raggiunto l'indipendenza economica;
le spese straordinarie che si rendessero necessarie saranno ripartite nella misura del 50% ciascuno tra i coniugi, secondo il protocollo in uso al Tribunale di Brescia allegato alla presente da intendersi qui integralmente richiamato;
5. tutte le spese sostenute dai genitori relative al verranno portate in detrazione dalla IGnora Per_2
e dal IG. in ragione del 50% ciascuno ai fini della dichiarazione dei redditi;
6. i CP_1 Pt_1 coniugi concordano che, stante la decisione del figlio convivere con la madre, ogni Per_2 eventuale agevolazione fiscale o contributo di stato a sostegno del figlio, maggiorenne ma non ancora autosufficiente, verrà richiesto e percepito dalla IG.ra ;
7. a definizione di ogni Controparte_1 questione economica intercorsa tra le parti in costanza di matrimonio, il IG. Parte_1 riconosce e si impegna a corrispondere in favore della IG.ra la somma Controparte_1 onnicomprensiva di € 35.389,00 mediante versamenti mensili di € 250,00 a partire dal mese di maggio 2021, con impegno a saldare interamente la somma residua dovuta in occasione del proprio pensionamento, in concomitanza con la percezione da parte dello stesso del TFS che gli verrà erogato dallo Stato a conclusione del proprio stato di servizio e ad ogni modo entro e non oltre il 31.12.2022.
8. i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano, pertanto, a qualsivoglia reciproca richiesta relativa al loro mantenimento;
9. con l'adempimento delle obbligazioni di cui ai precedenti punti, i coniugi dichiarano di aver definito ogni rapporto di carattere economico e patrimoniale e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro. 10. Spese legali compensate tra le parti».
Le condizioni di separazione sono state parzialmente modificate dalle parti, con scrittura privata datata 16 novembre 2021, stante la decisione del figlio di permanere presso Per_2
l'abitazione del padre, concordando che la madre versasse direttamente al figlio un assegno di mantenimento di euro 100,00 mensili.
Il ricorrente, nell'atto introduttivo, ha chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, con fissazione di un assegno periodico per il figlio a carico della madre pari Per_2 ad euro 200,00 mensili.
2 La resistente, ritualmente costituita, nulla ha opposto alla domanda di divorzio, ma ha contestato il fondamento della richiesta di mantenimento del figlio e, in via riconvenzionale, ha domandato la previsione di un assegno divorzile a proprio favore di euro 600,00 mensili.
Con ordinanza del 17 novembre 2023 sono stati adottati i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti: «rigetta la richiesta della resistente di attribuzione di un assegno di mantenimento;
prende atto della rinuncia attorea al mantenimento per e dispone, di conseguenza, che nessun Per_2 mantenimento venga versato per lo stesso, in quanto economicamente indipendente;
conferma le restanti condizioni separative». La mancata previsione di un assegno per si è basata su Per_2 quanto dichiarato a verbale dell'udienza del 24 ottobre 2023: «Le parti dichiarano che il figlio
lavora a tempo pieno e determinato con agenzia interinale Adecco, da aprile 2023. Il Per_2 ricorrente dichiara di non insistere per conseguire il mantenimento del figlio».
Transitata la causa avanti al giudice istruttore, con memoria integrativa il ricorrente ha rappresentato che, dalla fine di novembre 2023, il figlio sarebbe disoccupato e, pertanto, ha Per_2 insistito per il mantenimento dello stesso;
la resistente si è opposta.
Non è stata svolta attività istruttoria. Le istanze di prove orali sono state respinte con ordinanza del 30 settembre 2024, che in questa sede si conferma, anche in punto di motivazione.
Precisate le conclusioni, la causa è stata rimessa al Collegio, con contestuale assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
§ 2. – Si richiamano atti e documenti di causa, noti alle parti.
§ 3. – La domanda di divorzio merita accoglimento.
Si osserva infatti che: a quanto emerge dagli atti, la separazione si è protratta ininterrottamente a far data dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione;
il lungo periodo di separazione, le vicende intercorse (si rimanda agli atti di causa) e le attuali condizioni delle parti dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi;
sono, pertanto, sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3 comma 2 n. 2 lett. b) l. div. ai fini della declaratoria del divorzio.
§ 4. – Il figlio , al momento della celebrazione dell'udienza presidenziale e da aprile Per_2
2023, era provvisto di occupazione full time; lo stesso ricorrente ne aveva dato atto a verbale all'udienza del 24 ottobre 2023 e aveva, quindi, dichiarato «di non insistere per conseguire il mantenimento del figlio».
Successivamente, a fine 2023, è rimasto disoccupato ed il padre ha introdotto Per_2 nuovamente la richiesta di assegno di mantenimento a carico della IG.ra . CP_1
Tale richiesta non è fondata per le seguenti ragioni:
3 - il figlio ha interrotto gli studi nel 2021, sicché, se anche da allora ad oggi non avesse mai lavorato, nessun obbligo di mantenimento potrebbe essere predicato in capo ai genitori, essendo ampiamente decorso il tempo normalmente necessario per il reperimento di un impiego;
- comunque, il figlio ha effettivamente lavorato come operaio a tempo pieno presso la ditta dal mese di aprile 2023 a quello di novembre 2023. Ciò ha determinato un ingresso del CP_2 mondo del lavoro e il conseguimento dell'indipendenza economica, quest'ultima certificata dalla rinuncia paterna alla domanda di mantenimento. L'indipendenza economica non presuppone la persistente ed ininterrotta percezione di redditi da parte del figlio e non si configura come una condizione variabile, suscettibile di essere raggiunta e poi perduta, e poi ancora riacquisita a seconda delle alterne vicende lavorative del figlio, al contrario, la stessa è una situazione definitiva: una volta ottenuta, l'obbligo genitoriale di mantenimento non può nuovamente venire in essere, dal momento che il figlio ha dimostrato, attraverso lo svolgimento di impieghi passati, di avere già conseguito una sua capacità di produrre reddito (cfr. Trib. Brescia, sez. III civ., decreto 7 marzo 2019);
- infine, risulta nuovamente occupato presso la ditta Metaltrend di Palazzolo Per_2 sull'Oglio, come allegato esplicitamente dalla madre in sede di comparsa conclusionale, senza che seguisse alcuna contestazione del padre nella memoria di replica.
§ 5. – Al fine di dirimere la contesa relativa al riconoscimento e alla quantificazione dell'assegno divorzile – che la convenuta vorrebbe le fosse attribuito in euro 600,00 mensili e l'attore giudica non dovuto – si procederà, anzitutto, ad esaminare la situazione reddituale/patrimoniale delle parti, alla luce delle emergenze processuali.
Con riferimento alla condizione economica del ricorrente, ex Carabiniere in pensione, occorre preliminarmente evidenziare come il modello 730 più recente sia quello relativo al periodo d'imposta
2021, che certifica un reddito mensile medio netto1, su dodici mensilità, pari ad euro 2.642,75.
Tuttavia, la resistente, mediante accesso alla banca dati dell'Agenzia delle Entrate, ha reperito la CU
2023 del IG. che riporta un reddito complessivo di euro 27.556,98, con data di inizio al 15 Pt_1 giugno 2022 (si veda doc. 10 della comparsa di costituzione); di conseguenza, la convenuta sostiene che il ricorrente percepirebbe una pensione di circa euro 3.000,00 mensili (così calcolata: reddito lordo per 6,5 mensilità di euro 27.556,98 - trattenute di euro 8.356,78 = reddito netto di euro
19.200,20, corrispondente ad un reddito mensile medio di euro 2.953,88). Questa ricostruzione, che appare concettualmente corretta, non è stata specificatamente contestata dal ricorrente, il quale, peraltro, in corso di causa non ha mai aggiornato le proprie dichiarazioni dei redditi, disattendendo il preciso ordine impartito con ordinanza del 30 settembre 2024. Pertanto, considerato anche il 1 Reddito così calcolato: reddito complessivo – imposta netta – addizionali / 12. 4 comportamento processuale, si presume che lo il ricorrente percepisca una pensione di poco inferiore ad euro 3.000,00 mensili, non gravata da costi abitativi (i.e., locazione o mutuo).
Inoltre, il IG. è titolare di un conto corrente e di un deposito titoli per oltre euro Pt_1
25.000,00 (doc. 11 resistente), è proprietario dell'ex casa coniugale in cui vive ed ha ereditato una quota immobiliare (si veda doc. 13 resistente).
La resistente lavora come commessa di supermercato dall'aprile 2023 e, nel 2024, ha percepito un reddito mensile medio netto, su dodici mensilità, di euro 1.372,63 (cfr. CU2025). Non è proprietaria di immobili e paga un canone di locazione mensile di euro 430,00. Detratto tale importo, le residuano euro 942,63 mensili.
Alla stregua dei dati esposti, è indubbia la sussistenza di uno squilibrio tra le situazioni economico-patrimoniali delle parti, ad evidente appannaggio del marito. A nulla rileva, in senso contrario, che la IG.ra conviva con il figlio atteso che egli non ha un obbligo di CP_1 Per_1 sostentamento della stessa, tale da elidere i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile.
Sono, inoltre, ravvisabili ragioni oggettive che hanno precluso alla resistente la possibilità di dotarsi in modo autonomo di ulteriori mezzi di sostentamento;
la stessa, a sostegno della domanda che ci occupa, ha rappresentato di aver sacrificato le proprie aspettative professionali dedicandosi alla famiglia così consentendo al marito di progredire in carriera;
a supporto di ciò, ha allegato il proprio percorso lavorativo, evidenziando la propria condizione lavorativa antecedente e successiva alla nascita dei figli. È emerso che la IG.ra dall'aprile 1984 (dall'età di 16 anni) e sino al luglio CP_1
1993 ha lavorato presso ditte nel settore manufatturiero;
nel 1993 ha lasciato il posto di lavoro per seguire il futuro marito, che aveva ottenuto un avvicinamento a casa;
dal 1995 al 1999 ha lavorato come commessa part time, dal 1999 fino al 2014 si è occupata in via esclusiva della famiglia e dei figli, consentendo al marito di dedicarsi alla propria carriera, anche con missioni all'estero; nel 2014
– una volta che i figli sono cresciuti – è rientrata nel mondo del lavoro, svolgendo lavori part-time e non continuativi. Questo sviluppo del percorso lavorativo della resistente non è stato specificatamente contestato dal ricorrente. Ne discende che sussistono elementi utili per affermare che la resistente abbia sacrificato le sue aspettative di lavoro in funzione della famiglia, così rimanendo integrato il profilo perequativo-compensativo dell'assegno divorzile.
Vi sono, dunque, tutti i presupposti per attribuire alla moglie un assegno divorzile. Tale diritto non è escluso dal versamento, in forma rateale, della somma di euro 35.389,00 da parte del marito, in adempimento dei patti separativi. Quel versamento valeva a regolamentare la fase della separazione, tanto che, ad esso, era associata la rinuncia a richiedere un assegno di mantenimento (v. art. 8 delle condizioni di separazione), non certo la rinuncia – della cui validità, peraltro, sarebbe lecito dubitare
– alla successiva percezione dell'assegno divorzile.
5 Quanto alla determinazione dell'importo, tenuto conto della lunga durata del matrimonio, dell'entità della sperequazione e dell'apporto fornito dalla moglie alla gestione del ménage familiare, si reputa congruo l'importo di euro 500,00 mensili.
§ 6. – Vi è una prevalente soccombenza del ricorrente. Le spese saranno compensate nella misura di metà, con condanna del ricorrente a rifondere alla resistente la restante metà, liquidata in dispositivo secondo i parametri medi dettati dal d.m. n. 55/2014 per i procedimenti di valore compreso fra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00.
Va respinta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dalla parte convenuta, non ravvisandosi, nella richiesta di mantenimento per il figlio , i presupposti della mala fede o della colpa Per_2 grave.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui alla motivazione;
2. respinge la domanda di contributo al mantenimento del figlio;
Per_2
3. dispone che, con decorrenza dalla pronuncia della presente sentenza, il marito versi alla moglie, entro il giorno 10 di ogni mese, un assegno divorzile di euro 500,00, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT;
4. compensa le spese di lite nella misura di metà e condanna il ricorrente a rifondere alla resistente la restante metà, che liquida in euro 3.808,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cassa;
5. rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta dalla convenuta;
6. ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Brescia, nella Camera di conIGlio del giorno 26 settembre 2025.
Il Presidente estensore
Andrea Tinelli
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di ConIGlio nelle persone dei Signori dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott.ssa Costanza Teti Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento per divorzio iscritto al n. 3389/2023 R.G. instaurato da
C.F. con l'Avv. MARCO CAVALLERI Parte_1 C.F._1 contro
, C.F. , con l'Avv. CHIARA BONARDI Controparte_1 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da appositi file presenti nel fascicolo informatico, che si intendono qui richiamati a far parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
§ 1. – Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 8 ottobre 1994, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Palazzolo sull'Oglio (atto n. 57 parte II serie A), sono genitori di (nato il [...]) e (nato il [...]), entrambi Per_1 Per_2 maggiorenni, e si sono separate consensualmente nel 2022 alle condizioni di seguito trascritte: «
1. autorizzare i coniugi a vivere separatamente con obbligo di mutuo rispetto;
2. la casa coniugale, con
i mobili che la arredano, sita in Palazzolo sull'Oglio (BS), via Paganini n. 20, resta assegnata al IG.
che ne è proprietario esclusivo e che continuerà ad abitarla;
3. la IG.ra Parte_1 CP_1
1 ed il figlio maggiorenne ma non autosufficiente, si impegnano a lasciare la casa Persona_3 familiare entro il 31.7.2021; il IG. acconsente acché la moglie ed il figlio asportino Parte_1 dall'abitazione, oltre ai rispettivi beni personali, il mobilio rappresentato dalla camera da letto dei figli nonché i beni mobili di proprietà esclusiva della IG.ra ;
4. a partire dal mese di CP_1 luglio, il IG. , verserà a titolo di contributo al mantenimento del figlio Parte_1 Per_2 maggiorenne ma non autosufficiente, ai sensi e per gli effetti dell'art 337 septies c.c., su un conto corrente intestato allo stesso, la somma di € 400,00 mensili, da pagarsi entro e non oltre il girono 5 di ogni mese, rivalutabili annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT, fino a quando lo stesso avrà raggiunto l'indipendenza economica;
le spese straordinarie che si rendessero necessarie saranno ripartite nella misura del 50% ciascuno tra i coniugi, secondo il protocollo in uso al Tribunale di Brescia allegato alla presente da intendersi qui integralmente richiamato;
5. tutte le spese sostenute dai genitori relative al verranno portate in detrazione dalla IGnora Per_2
e dal IG. in ragione del 50% ciascuno ai fini della dichiarazione dei redditi;
6. i CP_1 Pt_1 coniugi concordano che, stante la decisione del figlio convivere con la madre, ogni Per_2 eventuale agevolazione fiscale o contributo di stato a sostegno del figlio, maggiorenne ma non ancora autosufficiente, verrà richiesto e percepito dalla IG.ra ;
7. a definizione di ogni Controparte_1 questione economica intercorsa tra le parti in costanza di matrimonio, il IG. Parte_1 riconosce e si impegna a corrispondere in favore della IG.ra la somma Controparte_1 onnicomprensiva di € 35.389,00 mediante versamenti mensili di € 250,00 a partire dal mese di maggio 2021, con impegno a saldare interamente la somma residua dovuta in occasione del proprio pensionamento, in concomitanza con la percezione da parte dello stesso del TFS che gli verrà erogato dallo Stato a conclusione del proprio stato di servizio e ad ogni modo entro e non oltre il 31.12.2022.
8. i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano, pertanto, a qualsivoglia reciproca richiesta relativa al loro mantenimento;
9. con l'adempimento delle obbligazioni di cui ai precedenti punti, i coniugi dichiarano di aver definito ogni rapporto di carattere economico e patrimoniale e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro. 10. Spese legali compensate tra le parti».
Le condizioni di separazione sono state parzialmente modificate dalle parti, con scrittura privata datata 16 novembre 2021, stante la decisione del figlio di permanere presso Per_2
l'abitazione del padre, concordando che la madre versasse direttamente al figlio un assegno di mantenimento di euro 100,00 mensili.
Il ricorrente, nell'atto introduttivo, ha chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, con fissazione di un assegno periodico per il figlio a carico della madre pari Per_2 ad euro 200,00 mensili.
2 La resistente, ritualmente costituita, nulla ha opposto alla domanda di divorzio, ma ha contestato il fondamento della richiesta di mantenimento del figlio e, in via riconvenzionale, ha domandato la previsione di un assegno divorzile a proprio favore di euro 600,00 mensili.
Con ordinanza del 17 novembre 2023 sono stati adottati i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti: «rigetta la richiesta della resistente di attribuzione di un assegno di mantenimento;
prende atto della rinuncia attorea al mantenimento per e dispone, di conseguenza, che nessun Per_2 mantenimento venga versato per lo stesso, in quanto economicamente indipendente;
conferma le restanti condizioni separative». La mancata previsione di un assegno per si è basata su Per_2 quanto dichiarato a verbale dell'udienza del 24 ottobre 2023: «Le parti dichiarano che il figlio
lavora a tempo pieno e determinato con agenzia interinale Adecco, da aprile 2023. Il Per_2 ricorrente dichiara di non insistere per conseguire il mantenimento del figlio».
Transitata la causa avanti al giudice istruttore, con memoria integrativa il ricorrente ha rappresentato che, dalla fine di novembre 2023, il figlio sarebbe disoccupato e, pertanto, ha Per_2 insistito per il mantenimento dello stesso;
la resistente si è opposta.
Non è stata svolta attività istruttoria. Le istanze di prove orali sono state respinte con ordinanza del 30 settembre 2024, che in questa sede si conferma, anche in punto di motivazione.
Precisate le conclusioni, la causa è stata rimessa al Collegio, con contestuale assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
§ 2. – Si richiamano atti e documenti di causa, noti alle parti.
§ 3. – La domanda di divorzio merita accoglimento.
Si osserva infatti che: a quanto emerge dagli atti, la separazione si è protratta ininterrottamente a far data dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione;
il lungo periodo di separazione, le vicende intercorse (si rimanda agli atti di causa) e le attuali condizioni delle parti dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi;
sono, pertanto, sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3 comma 2 n. 2 lett. b) l. div. ai fini della declaratoria del divorzio.
§ 4. – Il figlio , al momento della celebrazione dell'udienza presidenziale e da aprile Per_2
2023, era provvisto di occupazione full time; lo stesso ricorrente ne aveva dato atto a verbale all'udienza del 24 ottobre 2023 e aveva, quindi, dichiarato «di non insistere per conseguire il mantenimento del figlio».
Successivamente, a fine 2023, è rimasto disoccupato ed il padre ha introdotto Per_2 nuovamente la richiesta di assegno di mantenimento a carico della IG.ra . CP_1
Tale richiesta non è fondata per le seguenti ragioni:
3 - il figlio ha interrotto gli studi nel 2021, sicché, se anche da allora ad oggi non avesse mai lavorato, nessun obbligo di mantenimento potrebbe essere predicato in capo ai genitori, essendo ampiamente decorso il tempo normalmente necessario per il reperimento di un impiego;
- comunque, il figlio ha effettivamente lavorato come operaio a tempo pieno presso la ditta dal mese di aprile 2023 a quello di novembre 2023. Ciò ha determinato un ingresso del CP_2 mondo del lavoro e il conseguimento dell'indipendenza economica, quest'ultima certificata dalla rinuncia paterna alla domanda di mantenimento. L'indipendenza economica non presuppone la persistente ed ininterrotta percezione di redditi da parte del figlio e non si configura come una condizione variabile, suscettibile di essere raggiunta e poi perduta, e poi ancora riacquisita a seconda delle alterne vicende lavorative del figlio, al contrario, la stessa è una situazione definitiva: una volta ottenuta, l'obbligo genitoriale di mantenimento non può nuovamente venire in essere, dal momento che il figlio ha dimostrato, attraverso lo svolgimento di impieghi passati, di avere già conseguito una sua capacità di produrre reddito (cfr. Trib. Brescia, sez. III civ., decreto 7 marzo 2019);
- infine, risulta nuovamente occupato presso la ditta Metaltrend di Palazzolo Per_2 sull'Oglio, come allegato esplicitamente dalla madre in sede di comparsa conclusionale, senza che seguisse alcuna contestazione del padre nella memoria di replica.
§ 5. – Al fine di dirimere la contesa relativa al riconoscimento e alla quantificazione dell'assegno divorzile – che la convenuta vorrebbe le fosse attribuito in euro 600,00 mensili e l'attore giudica non dovuto – si procederà, anzitutto, ad esaminare la situazione reddituale/patrimoniale delle parti, alla luce delle emergenze processuali.
Con riferimento alla condizione economica del ricorrente, ex Carabiniere in pensione, occorre preliminarmente evidenziare come il modello 730 più recente sia quello relativo al periodo d'imposta
2021, che certifica un reddito mensile medio netto1, su dodici mensilità, pari ad euro 2.642,75.
Tuttavia, la resistente, mediante accesso alla banca dati dell'Agenzia delle Entrate, ha reperito la CU
2023 del IG. che riporta un reddito complessivo di euro 27.556,98, con data di inizio al 15 Pt_1 giugno 2022 (si veda doc. 10 della comparsa di costituzione); di conseguenza, la convenuta sostiene che il ricorrente percepirebbe una pensione di circa euro 3.000,00 mensili (così calcolata: reddito lordo per 6,5 mensilità di euro 27.556,98 - trattenute di euro 8.356,78 = reddito netto di euro
19.200,20, corrispondente ad un reddito mensile medio di euro 2.953,88). Questa ricostruzione, che appare concettualmente corretta, non è stata specificatamente contestata dal ricorrente, il quale, peraltro, in corso di causa non ha mai aggiornato le proprie dichiarazioni dei redditi, disattendendo il preciso ordine impartito con ordinanza del 30 settembre 2024. Pertanto, considerato anche il 1 Reddito così calcolato: reddito complessivo – imposta netta – addizionali / 12. 4 comportamento processuale, si presume che lo il ricorrente percepisca una pensione di poco inferiore ad euro 3.000,00 mensili, non gravata da costi abitativi (i.e., locazione o mutuo).
Inoltre, il IG. è titolare di un conto corrente e di un deposito titoli per oltre euro Pt_1
25.000,00 (doc. 11 resistente), è proprietario dell'ex casa coniugale in cui vive ed ha ereditato una quota immobiliare (si veda doc. 13 resistente).
La resistente lavora come commessa di supermercato dall'aprile 2023 e, nel 2024, ha percepito un reddito mensile medio netto, su dodici mensilità, di euro 1.372,63 (cfr. CU2025). Non è proprietaria di immobili e paga un canone di locazione mensile di euro 430,00. Detratto tale importo, le residuano euro 942,63 mensili.
Alla stregua dei dati esposti, è indubbia la sussistenza di uno squilibrio tra le situazioni economico-patrimoniali delle parti, ad evidente appannaggio del marito. A nulla rileva, in senso contrario, che la IG.ra conviva con il figlio atteso che egli non ha un obbligo di CP_1 Per_1 sostentamento della stessa, tale da elidere i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile.
Sono, inoltre, ravvisabili ragioni oggettive che hanno precluso alla resistente la possibilità di dotarsi in modo autonomo di ulteriori mezzi di sostentamento;
la stessa, a sostegno della domanda che ci occupa, ha rappresentato di aver sacrificato le proprie aspettative professionali dedicandosi alla famiglia così consentendo al marito di progredire in carriera;
a supporto di ciò, ha allegato il proprio percorso lavorativo, evidenziando la propria condizione lavorativa antecedente e successiva alla nascita dei figli. È emerso che la IG.ra dall'aprile 1984 (dall'età di 16 anni) e sino al luglio CP_1
1993 ha lavorato presso ditte nel settore manufatturiero;
nel 1993 ha lasciato il posto di lavoro per seguire il futuro marito, che aveva ottenuto un avvicinamento a casa;
dal 1995 al 1999 ha lavorato come commessa part time, dal 1999 fino al 2014 si è occupata in via esclusiva della famiglia e dei figli, consentendo al marito di dedicarsi alla propria carriera, anche con missioni all'estero; nel 2014
– una volta che i figli sono cresciuti – è rientrata nel mondo del lavoro, svolgendo lavori part-time e non continuativi. Questo sviluppo del percorso lavorativo della resistente non è stato specificatamente contestato dal ricorrente. Ne discende che sussistono elementi utili per affermare che la resistente abbia sacrificato le sue aspettative di lavoro in funzione della famiglia, così rimanendo integrato il profilo perequativo-compensativo dell'assegno divorzile.
Vi sono, dunque, tutti i presupposti per attribuire alla moglie un assegno divorzile. Tale diritto non è escluso dal versamento, in forma rateale, della somma di euro 35.389,00 da parte del marito, in adempimento dei patti separativi. Quel versamento valeva a regolamentare la fase della separazione, tanto che, ad esso, era associata la rinuncia a richiedere un assegno di mantenimento (v. art. 8 delle condizioni di separazione), non certo la rinuncia – della cui validità, peraltro, sarebbe lecito dubitare
– alla successiva percezione dell'assegno divorzile.
5 Quanto alla determinazione dell'importo, tenuto conto della lunga durata del matrimonio, dell'entità della sperequazione e dell'apporto fornito dalla moglie alla gestione del ménage familiare, si reputa congruo l'importo di euro 500,00 mensili.
§ 6. – Vi è una prevalente soccombenza del ricorrente. Le spese saranno compensate nella misura di metà, con condanna del ricorrente a rifondere alla resistente la restante metà, liquidata in dispositivo secondo i parametri medi dettati dal d.m. n. 55/2014 per i procedimenti di valore compreso fra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00.
Va respinta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dalla parte convenuta, non ravvisandosi, nella richiesta di mantenimento per il figlio , i presupposti della mala fede o della colpa Per_2 grave.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui alla motivazione;
2. respinge la domanda di contributo al mantenimento del figlio;
Per_2
3. dispone che, con decorrenza dalla pronuncia della presente sentenza, il marito versi alla moglie, entro il giorno 10 di ogni mese, un assegno divorzile di euro 500,00, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT;
4. compensa le spese di lite nella misura di metà e condanna il ricorrente a rifondere alla resistente la restante metà, che liquida in euro 3.808,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cassa;
5. rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta dalla convenuta;
6. ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Brescia, nella Camera di conIGlio del giorno 26 settembre 2025.
Il Presidente estensore
Andrea Tinelli
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