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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 18/06/2025, n. 1895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1895 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II Sezione Civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa. Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice;
Dott.ssa. Federica Peluso Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 4608/2024 avente ad oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio vertente
TRA
, nato il [...] in [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.to DE ANGELIS ORAZIO;
RICORRENTE
E
, nata il 21/07/1967 in CICCIANO (NA) (C.F. ), CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.to ESPOSITO SARA;
RESISTENTE con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. con scadenza al
09.06.2025;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 3 1. Con ricorso depositato in data 19.09.2024, chiedeva pronunciarsi la cessazione Parte_1 degli effetti civili del matrimonio celebrato in Cicciano in data 28.06.1986 con dal CP_1 quale sono nati i figli (27.12.1989), (16.09.1987), Persona_1 Persona_2 Per_3
(09.07.1996).
[...]
2. All'udienza del 09.04.2025, dinanzi al Giudice delegato dal Collegio compariva il ricorrente e la resistente, riconosciuta dal priva di difensore. Entrambe le parti, tuttavia, confermavano la Pt_1 volontà di divorziare. Il Giudice rinviava per discussione e decisione all'udienza del 09.06.2025, sostituendo la stessa mediante il deposito di note di trattazione scritta.
3. In data 20.05.2025, la resistente si costituiva e, pur impugnando e contestando CP_1 quanto dedotto nel ricorso introduttivo, si associava alla richiesta di pronuncia di cessazione degli effetti civili.
4. Lette le note con scadenza al 09.06.2025, il Giudice riservava la causa al Collegio per la decisione.
5. Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante comunicazione degli atti ai sensi dell'art. 71 c.p.c. Infatti, l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non presuppone la partecipazione di un rappresentante del suddetto ufficio alle udienze o che lo stesso renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al Collegio, dovendosi garantire che l'ufficio risulti informato del processo onde poter esercitare i poteri riconosciuti allo stesso dalla legge (cfr. Cass. Civ. 4093/1982; Cass. Civ. 11915/1998; Cass. Civ. 11915/1998; Cass.
Civ. 13062/2000).
6. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti del presente giudizio va accolta.
Ricorrono, infatti, i presupposti di cui agli artt. 1 l. n. 898 del 1970, dal momento che risulta provata l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale così come delineata dallo schema legislativo di cui agli artt. 143 – 147 c.c. nonché dall'art. 30 della Carta Costituzionale.
Ed inoltre, risulta integrata la condizione dell'azione di cui all'art. 3, co. 2, l. 898/1970 dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale a quello della proposizione della domanda in esame è trascorso il termine di legge.
Entrambe le parti hanno, infatti, richiesto al Tribunale la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, confermando che dal momento della comparizione in sede di separazione tale stato non si era mai interrotto e, dunque, confermando lo stato di irreversibilità di disgregazione familiare. Né,
pagina 2 di 3 in ogni caso, risulta proposta alcuna eccezione di riconciliazione.
Va dunque accolta la relativa domanda e vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 l. 898/1970.
7. Le spese di giudizio vanno compensata tenuto conto della natura necessitata della pronuncia e della non opposizione alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 CP_1
, i quali hanno contratto matrimonio in Cicciano il 28.06.1986, trascritto nel registro
[...] degli atti di matrimonio del suddetto Comune (Atto n. 27, Parte II, Serie A, Anno 1986);
2) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cicciano (NA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
3) Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 13.06.2025
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II Sezione Civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa. Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice;
Dott.ssa. Federica Peluso Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 4608/2024 avente ad oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio vertente
TRA
, nato il [...] in [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.to DE ANGELIS ORAZIO;
RICORRENTE
E
, nata il 21/07/1967 in CICCIANO (NA) (C.F. ), CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.to ESPOSITO SARA;
RESISTENTE con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. con scadenza al
09.06.2025;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 3 1. Con ricorso depositato in data 19.09.2024, chiedeva pronunciarsi la cessazione Parte_1 degli effetti civili del matrimonio celebrato in Cicciano in data 28.06.1986 con dal CP_1 quale sono nati i figli (27.12.1989), (16.09.1987), Persona_1 Persona_2 Per_3
(09.07.1996).
[...]
2. All'udienza del 09.04.2025, dinanzi al Giudice delegato dal Collegio compariva il ricorrente e la resistente, riconosciuta dal priva di difensore. Entrambe le parti, tuttavia, confermavano la Pt_1 volontà di divorziare. Il Giudice rinviava per discussione e decisione all'udienza del 09.06.2025, sostituendo la stessa mediante il deposito di note di trattazione scritta.
3. In data 20.05.2025, la resistente si costituiva e, pur impugnando e contestando CP_1 quanto dedotto nel ricorso introduttivo, si associava alla richiesta di pronuncia di cessazione degli effetti civili.
4. Lette le note con scadenza al 09.06.2025, il Giudice riservava la causa al Collegio per la decisione.
5. Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante comunicazione degli atti ai sensi dell'art. 71 c.p.c. Infatti, l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non presuppone la partecipazione di un rappresentante del suddetto ufficio alle udienze o che lo stesso renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al Collegio, dovendosi garantire che l'ufficio risulti informato del processo onde poter esercitare i poteri riconosciuti allo stesso dalla legge (cfr. Cass. Civ. 4093/1982; Cass. Civ. 11915/1998; Cass. Civ. 11915/1998; Cass.
Civ. 13062/2000).
6. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti del presente giudizio va accolta.
Ricorrono, infatti, i presupposti di cui agli artt. 1 l. n. 898 del 1970, dal momento che risulta provata l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale così come delineata dallo schema legislativo di cui agli artt. 143 – 147 c.c. nonché dall'art. 30 della Carta Costituzionale.
Ed inoltre, risulta integrata la condizione dell'azione di cui all'art. 3, co. 2, l. 898/1970 dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale a quello della proposizione della domanda in esame è trascorso il termine di legge.
Entrambe le parti hanno, infatti, richiesto al Tribunale la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, confermando che dal momento della comparizione in sede di separazione tale stato non si era mai interrotto e, dunque, confermando lo stato di irreversibilità di disgregazione familiare. Né,
pagina 2 di 3 in ogni caso, risulta proposta alcuna eccezione di riconciliazione.
Va dunque accolta la relativa domanda e vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 l. 898/1970.
7. Le spese di giudizio vanno compensata tenuto conto della natura necessitata della pronuncia e della non opposizione alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 CP_1
, i quali hanno contratto matrimonio in Cicciano il 28.06.1986, trascritto nel registro
[...] degli atti di matrimonio del suddetto Comune (Atto n. 27, Parte II, Serie A, Anno 1986);
2) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cicciano (NA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
3) Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 13.06.2025
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
pagina 3 di 3