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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 08/10/2025, n. 594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 594 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 868/2025 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
IS, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 868/2025 r.g. promossa da
(c.f. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. IA IN e dell'avv. RANDELLINI ROBERTA ( ) Indirizzo Telematico;
giusta procura in calce all'atto di C.F._2 citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.
IA IN
RICORRENTE nei confronti di
C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. RAMONA Controparte_1 P.IVA_1
BORRI, giusta mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. RAMONA BORRI
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato in data 2.7.2025, agisce Parte_1
nei confronti di impugnando il licenziamento intimatogli e Controparte_1
chiedendo il pagamento delle differenze retributive relative al diverso inquadramento contrattuale per le mansioni effettivamente svolte. In particolare, il ricorrente espone che è stato assunto dal 20.12.2024 con qualifica di “secondo cuoco”; che in realtà sarebbe sempre stato occupato della preparazione di tutti i piatti ordinati dai clienti essendo l'unico cuoco del ristorante;
che in data
4.3.2025 riceveva lettera di contestazione disciplinare con sospensione cautelare;
che in data 12.3.2025 la datrice di lavoro gli comminava il licenziamento.
Sulla scia di tali apporti conclude come da proprio atto introduttivo.
Si costituisce ritualmente la resistente chiedendo la Controparte_1
reiezione della pretesa ex adverso formulata, in quanto asseritamente infondata in fatto e in diritto.
In particolare, asserisce che il ricorrente avrebbe tenuto plurimi comportamenti offensivi e violenti;
che il licenziamento disciplinare sarebbe legittimo;
che il licenziamento impugnato veniva intimato al ricorrente per giusta causa;
che il lavoratore era stato correttamente inquadrato, non possedendo alcuna delle caratteristiche professionali richieste per l'inquadramento nel III livello
Istruita in via esclusivamente documentale stante la superfluità dell'istruttoria costituenda richiesta per i motivi di cui infra, la causa viene trattata in modalità cartolare e contestualmente decisa a seguito di camera di consiglio non partecipativa, successiva al deposito di note scritte in data odierna.
Il ricorso si ritiene fondato e deve essere accolto.
1. Sulla legittimità del licenziamento
Orbene, si ritiene che la contestazione di addebito disciplinare posta a fondamento del licenziamento del ricorrente sia eccessivamente generica, tanto da non permettere la precisa individuazione degli specifici fatti contestati, né tantomeno lo scrutinio giudiziale degli stessi.
In particolare, tutti gli episodi ivi menzionati non contengono alcuna indicazione in merito alle circostanze di luogo e di tempo in cui si sarebbero verificati. Né dalla formulazione degli stessi si può evincere quali sarebbero concretamente le condotte offensive e violente tenute dal ricorrente, in quanto neppure vengono mai riferite le effettive espressioni ingiuriose e/o minacciose che sarebbero state da lui proferite (cfr. doc. n. 3 ricorso).
2 Nel primo punto della contestazione disciplinare, il datore di lavoro si limita a dire che “la dipendente … veniva invitata in malo Parte_2
modo a farsi gli affari suoi, poiché incompetente in materia anche solo per esprimere un'opinione”. Senza sapere il tenore letterale delle frasi riferite, sembrerebbe trattarsi di una mera critica piuttosto che di frasi ingiuriose.
Ugualmente nel secondo punto non sono riportate le frasi pronunciate dal ma anzi il datore di lavoro sembra contraddirsi da solo: se da un lato Pt_1 qualifica la reazione del dipendente come “eccessiva e volgare” e che “ha decisamente superato il limite”, dall'altro conferma che “sicuramente il suo intervento era lecito e pertinente”. Ad ogni modo, non è dato sapere quali frasi asseritamente eccessive e volgari sarebbero state dette dal ricorrente in quell'occasione, atteso che la nozione di volgarità è un concetto assai volatile, soggettivo e mutevole, la cui delibazione rimessa a un'eventuale prova testimoniale impingerebbe indubbiamente in un inammissibile quesito valutativo.
Infine, anche nel terzo punto non sono riportate le frasi “aggressive e minacciose” asseritamente proferite dal lavoratore.
Peraltro anche l'esposizione delle motivazioni addotte per tali asseriti comportamenti minacciosi e offensivi appare prima facie di una futilità estrema
(sostanzialmente il ricorrente avrebbe criticato la circostanza che il collega sapesse preparare degli ottimi cocktail), senza dunque che neppure sia prospettata una reale dinamica conflittuale.
La ratio per la quale una contestazione disciplinare debba essere precisa ed indicare in maniera univoca i fatti addebitati risiede nel fatto di poter garantire al lavoratore incolpato il diritto di difesa, in modo che possa prendere posizione su ogni singolo addebito.
Secondo il principio di specificità della contestazione disciplinare, essa deve fornire le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari.
3 Nel caso de quo, si ritiene che la lettera di contestazione non soddisfi il requisito di specificità richiesto, rendendo praticamente impossibile la conoscenza di quali fatti e comportamenti concreti siano contestati al lavoratore.
L'eccessiva genericità con cui sono stati contestati gli addebiti disciplinari non consente nemmeno al giudicante di valutare se si tratti anzitutto di effettive offese e/o minacce, e se queste siano poi di gravità tale da giustificare il licenziamento irrogato alla luce di un'eventuale lesione del vincolo fiduciario in essere fra datore e lavoratore.
Appare di conseguenza del tutto superflua la richiesta produzione documentale avanzata da parte resistente e relativa peraltro ad episodio neppure contenuto all'interno della contestazione disciplinare.
Il licenziamento deve, dunque, dichiararsi nullo per insussistenza del fatto contestato ex lege, e per l'effetto si ordina al datore di lavoro di riassumere il lavoratore entro il termine di tre giorni o a risarcire il danno versando in suo favore un'indennità dell'importo pari a n. 3 mensilità commisurate all'ultima retribuzione globale di fatto, stante la brevità del rapporto lavorativo intercorso tra le parti.
2. Sulle differenze retributive da superiore inquadramento
Orbene, la domanda avanzata da parte ricorrente in merito alla richiesta di differenze retributive legate al diverso inquadramento contrattuale deve trovare accoglimento.
Difatti, il ricorrente è stato inquadrato come “aiuto cuoco” o “secondo cuoco” previsto dal V livello del CCNL applicato.
Parte resistente prova a sostenere che il proprio locale non sia un ristorante, bensì un american bar. Tuttavia, egli stesso fa riferimento – nella lettera di contestazione di addebito (doc. n. 3 ricorso) – alla “cucina”.
Utilizzando semplici presunzioni, si ritiene che se vi è una cucina dove si preparano piatti da mangiare deve esserci pure un cuoco.
Parte resistente, poi, non contesta specificamente quando affermato dal ricorrente, ovvero che lo stesso sia l'unico ad occuparsi della cucina.
4 Pertanto, se non vi sono altri cuochi, per un motivo logico prima ancora che assiologico, non si comprende il motivo per cui il lavoratore sia stato inquadrato come aiuto cuoco, non potendo certamente essere l'aiutante di sé stesso.
Tali deduzioni logiche rendono superflua l'istruttoria richiesta e giustificano l'inquadramento del ricorrente al III° livello, così come rivendicato.
Infatti, essendo il 'unico ad occuparsi della preparazione dei piatti, Pt_1 si ritiene senz'altro integrato il dato qualificate tale livello, ossia l'“autonomia esecutiva” e “il possesso di conoscenze specialistiche comunque acquisite”.
Alla luce di ciò, l'istruttoria costituenda richiesta dalle parti risulta superflua ed inutile, in quanto vieppiù focalizzata su circostanze irrilevanti ai fini del decidere.
In ordine al quantum delle differenze retributive, si ritiene corretto il calcolo effettuato da parte resistente nelle proprie note autorizzate, essendo stato calcolato sulla scorta degli esatti parametri contrattuali, peraltro, non oggetto di specifica contestazione da parte ricorrente. Tali differenze ammontano, quindi, ad
€ 386,49, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
L'assenza di questioni giuridiche di particolare rilievo giustifica la liquidazione delle stesse nella misura dei minimi tariffari previsti dallo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
1. ACCERTA e DICHIARA la nullità del licenziamento irrogato a da in data 12.3.2025, e Parte_1 Controparte_1
per l'effetto ordina al datore di lavoro di riassumere il lavoratore entro il temine di tre giorni o a risarcire il danno versando in suo favore un'indennità di importo pari a n. 3 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
5
2. ACCERTA e DICHIARA la spettanza in capo a Parte_1
elle differenze retributive spettanti per il III livello del
[...]
CCNL applicato;
3. CONDANNA al pagamento – in favore del Controparte_1
ricorrente – della somma pari ad € 386,49, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
4. CONDANNA parte resistente al pagamento – in favore del ricorrente
– delle spese di lite, che liquida in € 1.300,00, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ove richiesto.
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
Arezzo, 08/10/2025
Il giudice
Giorgio IS
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REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
IS, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 868/2025 r.g. promossa da
(c.f. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. IA IN e dell'avv. RANDELLINI ROBERTA ( ) Indirizzo Telematico;
giusta procura in calce all'atto di C.F._2 citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.
IA IN
RICORRENTE nei confronti di
C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. RAMONA Controparte_1 P.IVA_1
BORRI, giusta mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. RAMONA BORRI
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato in data 2.7.2025, agisce Parte_1
nei confronti di impugnando il licenziamento intimatogli e Controparte_1
chiedendo il pagamento delle differenze retributive relative al diverso inquadramento contrattuale per le mansioni effettivamente svolte. In particolare, il ricorrente espone che è stato assunto dal 20.12.2024 con qualifica di “secondo cuoco”; che in realtà sarebbe sempre stato occupato della preparazione di tutti i piatti ordinati dai clienti essendo l'unico cuoco del ristorante;
che in data
4.3.2025 riceveva lettera di contestazione disciplinare con sospensione cautelare;
che in data 12.3.2025 la datrice di lavoro gli comminava il licenziamento.
Sulla scia di tali apporti conclude come da proprio atto introduttivo.
Si costituisce ritualmente la resistente chiedendo la Controparte_1
reiezione della pretesa ex adverso formulata, in quanto asseritamente infondata in fatto e in diritto.
In particolare, asserisce che il ricorrente avrebbe tenuto plurimi comportamenti offensivi e violenti;
che il licenziamento disciplinare sarebbe legittimo;
che il licenziamento impugnato veniva intimato al ricorrente per giusta causa;
che il lavoratore era stato correttamente inquadrato, non possedendo alcuna delle caratteristiche professionali richieste per l'inquadramento nel III livello
Istruita in via esclusivamente documentale stante la superfluità dell'istruttoria costituenda richiesta per i motivi di cui infra, la causa viene trattata in modalità cartolare e contestualmente decisa a seguito di camera di consiglio non partecipativa, successiva al deposito di note scritte in data odierna.
Il ricorso si ritiene fondato e deve essere accolto.
1. Sulla legittimità del licenziamento
Orbene, si ritiene che la contestazione di addebito disciplinare posta a fondamento del licenziamento del ricorrente sia eccessivamente generica, tanto da non permettere la precisa individuazione degli specifici fatti contestati, né tantomeno lo scrutinio giudiziale degli stessi.
In particolare, tutti gli episodi ivi menzionati non contengono alcuna indicazione in merito alle circostanze di luogo e di tempo in cui si sarebbero verificati. Né dalla formulazione degli stessi si può evincere quali sarebbero concretamente le condotte offensive e violente tenute dal ricorrente, in quanto neppure vengono mai riferite le effettive espressioni ingiuriose e/o minacciose che sarebbero state da lui proferite (cfr. doc. n. 3 ricorso).
2 Nel primo punto della contestazione disciplinare, il datore di lavoro si limita a dire che “la dipendente … veniva invitata in malo Parte_2
modo a farsi gli affari suoi, poiché incompetente in materia anche solo per esprimere un'opinione”. Senza sapere il tenore letterale delle frasi riferite, sembrerebbe trattarsi di una mera critica piuttosto che di frasi ingiuriose.
Ugualmente nel secondo punto non sono riportate le frasi pronunciate dal ma anzi il datore di lavoro sembra contraddirsi da solo: se da un lato Pt_1 qualifica la reazione del dipendente come “eccessiva e volgare” e che “ha decisamente superato il limite”, dall'altro conferma che “sicuramente il suo intervento era lecito e pertinente”. Ad ogni modo, non è dato sapere quali frasi asseritamente eccessive e volgari sarebbero state dette dal ricorrente in quell'occasione, atteso che la nozione di volgarità è un concetto assai volatile, soggettivo e mutevole, la cui delibazione rimessa a un'eventuale prova testimoniale impingerebbe indubbiamente in un inammissibile quesito valutativo.
Infine, anche nel terzo punto non sono riportate le frasi “aggressive e minacciose” asseritamente proferite dal lavoratore.
Peraltro anche l'esposizione delle motivazioni addotte per tali asseriti comportamenti minacciosi e offensivi appare prima facie di una futilità estrema
(sostanzialmente il ricorrente avrebbe criticato la circostanza che il collega sapesse preparare degli ottimi cocktail), senza dunque che neppure sia prospettata una reale dinamica conflittuale.
La ratio per la quale una contestazione disciplinare debba essere precisa ed indicare in maniera univoca i fatti addebitati risiede nel fatto di poter garantire al lavoratore incolpato il diritto di difesa, in modo che possa prendere posizione su ogni singolo addebito.
Secondo il principio di specificità della contestazione disciplinare, essa deve fornire le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari.
3 Nel caso de quo, si ritiene che la lettera di contestazione non soddisfi il requisito di specificità richiesto, rendendo praticamente impossibile la conoscenza di quali fatti e comportamenti concreti siano contestati al lavoratore.
L'eccessiva genericità con cui sono stati contestati gli addebiti disciplinari non consente nemmeno al giudicante di valutare se si tratti anzitutto di effettive offese e/o minacce, e se queste siano poi di gravità tale da giustificare il licenziamento irrogato alla luce di un'eventuale lesione del vincolo fiduciario in essere fra datore e lavoratore.
Appare di conseguenza del tutto superflua la richiesta produzione documentale avanzata da parte resistente e relativa peraltro ad episodio neppure contenuto all'interno della contestazione disciplinare.
Il licenziamento deve, dunque, dichiararsi nullo per insussistenza del fatto contestato ex lege, e per l'effetto si ordina al datore di lavoro di riassumere il lavoratore entro il termine di tre giorni o a risarcire il danno versando in suo favore un'indennità dell'importo pari a n. 3 mensilità commisurate all'ultima retribuzione globale di fatto, stante la brevità del rapporto lavorativo intercorso tra le parti.
2. Sulle differenze retributive da superiore inquadramento
Orbene, la domanda avanzata da parte ricorrente in merito alla richiesta di differenze retributive legate al diverso inquadramento contrattuale deve trovare accoglimento.
Difatti, il ricorrente è stato inquadrato come “aiuto cuoco” o “secondo cuoco” previsto dal V livello del CCNL applicato.
Parte resistente prova a sostenere che il proprio locale non sia un ristorante, bensì un american bar. Tuttavia, egli stesso fa riferimento – nella lettera di contestazione di addebito (doc. n. 3 ricorso) – alla “cucina”.
Utilizzando semplici presunzioni, si ritiene che se vi è una cucina dove si preparano piatti da mangiare deve esserci pure un cuoco.
Parte resistente, poi, non contesta specificamente quando affermato dal ricorrente, ovvero che lo stesso sia l'unico ad occuparsi della cucina.
4 Pertanto, se non vi sono altri cuochi, per un motivo logico prima ancora che assiologico, non si comprende il motivo per cui il lavoratore sia stato inquadrato come aiuto cuoco, non potendo certamente essere l'aiutante di sé stesso.
Tali deduzioni logiche rendono superflua l'istruttoria richiesta e giustificano l'inquadramento del ricorrente al III° livello, così come rivendicato.
Infatti, essendo il 'unico ad occuparsi della preparazione dei piatti, Pt_1 si ritiene senz'altro integrato il dato qualificate tale livello, ossia l'“autonomia esecutiva” e “il possesso di conoscenze specialistiche comunque acquisite”.
Alla luce di ciò, l'istruttoria costituenda richiesta dalle parti risulta superflua ed inutile, in quanto vieppiù focalizzata su circostanze irrilevanti ai fini del decidere.
In ordine al quantum delle differenze retributive, si ritiene corretto il calcolo effettuato da parte resistente nelle proprie note autorizzate, essendo stato calcolato sulla scorta degli esatti parametri contrattuali, peraltro, non oggetto di specifica contestazione da parte ricorrente. Tali differenze ammontano, quindi, ad
€ 386,49, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
L'assenza di questioni giuridiche di particolare rilievo giustifica la liquidazione delle stesse nella misura dei minimi tariffari previsti dallo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
1. ACCERTA e DICHIARA la nullità del licenziamento irrogato a da in data 12.3.2025, e Parte_1 Controparte_1
per l'effetto ordina al datore di lavoro di riassumere il lavoratore entro il temine di tre giorni o a risarcire il danno versando in suo favore un'indennità di importo pari a n. 3 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
5
2. ACCERTA e DICHIARA la spettanza in capo a Parte_1
elle differenze retributive spettanti per il III livello del
[...]
CCNL applicato;
3. CONDANNA al pagamento – in favore del Controparte_1
ricorrente – della somma pari ad € 386,49, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
4. CONDANNA parte resistente al pagamento – in favore del ricorrente
– delle spese di lite, che liquida in € 1.300,00, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ove richiesto.
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
Arezzo, 08/10/2025
Il giudice
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