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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 20/02/2025, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2027/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE 2
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Romeo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2027/2022 promossa da:
, (C.F. ), domiciliato in VIALE SCALA GRECA, 301/A Parte_1 C.F._1
96100 SIRACUSA;
rappresentato e difeso dall'avv. TUTTOILMONDO PAOLO giusta procura in atti.
ATTORE/I
contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ), CP_2 C.F._2
CONVENUTI
CONCLUSIONI
pagina 1 di 10 All'udienza di precisazione delle conclusioni del 18/12/2024 le parti hanno concluso come in verbale.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha citato in giudizio innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale la ed il dott. , Direttore Controparte_3 CP_2
Sanitario della stessa società al fine di sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza della colposa esecuzione di un intervento di implantologia dentale.
In particolare, a fondamento della domanda svolta, l'attrice ha rappresentato che:
1) nell'estate del 2013, dovendo recuperare l'estetica e la funzionalità della zona frontale dell'apparato dentario per la perdita dell'incisivo centrale superiore destro, si era recata presso la dove veniva affidata alle cure del Dott. dal quale le Controparte_3 CP_2
veniva proposto un programma terapeutico che prevedeva una serie di interventi;
2) l'attrice veniva, quindi, sottoposta in data 04/09/2013 a intervento di rigenerazione ossea dell'incisivo superiore destro (2.1) seguito in data 11/09/2013 dall'applicazione di un dente provvisorio in resina;
in data 20/01/2014 veniva effettuata l'avulsione del 3.7 e l'impianto sul 21.
Successivamente in data 12/09/2014 seguiva un nuovo intervento con impianto sul 21 e inserimento di un dente provvisorio in resina. Tutti gli interventi venivano eseguiti dal Dott.
per i quali veniva effettuato il pagamento della complessiva somma di € 1.824,00; CP_2
3) Al termine di tali interventi l'attrice lamentava un deficit funzionale dell'apparato dentario, oltre a un evidente e grave inestetismo prontamente comunicati al dott. ; CP_2
4) Nonostante le rassicurazioni del convenuto, in assenza di segni di miglioramento, l'attrice decideva di interrompere i trattamenti con il Dott. e di sottoporsi a visite specialistiche e CP_2
radiografiche presso altri medici in occasione delle quali emergevano profili di responsabilità del
Dott. , Direttore sanitario della clinica, per l'errato trattamento sanitario da questi CP_2
eseguito stante che, in presenza di un evidente deficit osseo, il Dott. anziché effettuare CP_2
una ulteriore manovra di rigenerazione ossea aveva deciso di procedere comunque all'inserimento dell'impianto che era stato installato troppo apicalmente determinando il conseguente inestetismo e menomazione funzionale della masticazione;
5) alcun esito avevano sortito le procedure di mediazione promosse nei confronti dei convenuti conclusesi con esito negativo per la mancata partecipazione degli stessi all'incontro.
pagina 2 di 10 Parte attrice, quindi, ha concluso chiedendo l'accertamento della responsabilità medica della
[...]
e del dott. e per l'effetto la condanna al risarcimento dei Controparte_3 CP_2 danni patrimoniali (di cui € 1.824,00 a titolo di rimborso delle somme pagate per gli interventi eseguiti,
€ 1.632,00 a titolo di rimborso delle spese sostenute per visite, radiografie, consulenze e successiva realizzazione di corona provvisoria, ed € 6.800,00 per i futuri interventi necessari per eliminare le conseguenze delle prestazioni incongrue eseguite) e non patrimoniali per la complessiva somma di €
45.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Entrambi i convenuti, citati ritualmente in giudizio, non si sono costituiti.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio. Depositata quest'ultima, la causa è stata rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni, in cui essa è stata trattenuta in decisione, con l'assegnazione a parte attrice dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparsa conclusionale.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della e del Dott. Controparte_3 [...]
i quali, sebbene ritualmente citati a comparire mediante notifica dell'atto di citazione in data CP_2
14 aprile 2022, non si sono costituiti nel presente giudizio.
Ciò premesso, oggetto del presente giudizio è l'accertamento della responsabilità dei convenuti, la e il dott. per i danni, patrimoniali e non Controparte_3 CP_2
patrimoniali, asseritamente subiti dall'attrice in conseguenza dell'imperita esecuzione ad Parte_1 opera del professionista di un intervento di odontoiatria consistito nell'inserimento di un impianto dentale, precisamente in corrispondenza dell'elemento 21 ossia dell'incisivo superiore destro.
L'attrice, infatti, premesso di essersi rivolta alla convenuta per risolvere un problema estetico CP_3 legato alla perdita dell'incisivo superiore destro e premesso ancora di essersi sottoposta, presso detta
, ad un intervento di implantologia odontoiatrica, ha citato in giudizio il dott. CP_3 CP_2 deducendo, a fondamento della domanda di risarcimento del danno l'errata condotta consistita nell'aver eseguito l'impianto in corrispondenza dell'elemento 21, sebbene in quel punto l'osso non presentasse condizioni idonee per l'impianto, causando la migrazione apicale dei picchi ossei e, in conseguenza di ciò, un danno estetico con deficit funzionale.
La domanda attorea è fondata e va accolta nei limiti che seguono.
In via preliminare, e al fine di un corretto inquadramento giuridico della fattispecie dedotta in giudizio, si rende opportuno evidenziare che parte attrice ha evocato in giudizio la Controparte_3
e il Dr. per fatti avvenuti nel 2013 e quindi relativi ad un momento - antecedente
[...] CP_2
pagina 3 di 10 all'entrata in vigore della legge Gelli-Bianco (L. 24/2017) - in cui era vigente il regime normativo di cui al d.l. 158/2012 (c.d. Decreto Balduzzi).
Pertanto alla luce di quanto affermato dalla Suprema Corte secondo cui “in tema di responsabilità sanitaria, le norme poste dagli artt. 3, comma 1, del d.l. n. 158 del 2012, convertito dalla legge n. 189 del 2012, e dall'art. 7, comma 3, della legge n. 24 del 2017, non hanno efficacia retroattiva e non sono applicabili ai fatti verificatisi anteriormente alla loro entrata in vigore” (Cass. sent. n. 28994/2019) ne discende che il regime applicabile ai fatti in causa è quello di cui all'art. 3 d.l. 158/2012 il quale sanciva testualmente che “l'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo”.
Tale disposizione, sin dalla sua entrata in vigore, ha invero alimentato una serie di dubbi interpretativi in merito al tipo di responsabilità ascrivibile in capo all'operatore sanitario stante l'apparente contrasto tra il riferimento esplicito all'art. 2043 c.c. e gli orientamenti giurisprudenziali affermatisi ante Decreto
Balduzzi che avevano qualificato la responsabilità dell'esercente la professione sanitaria come contrattuale, in virtù della teoria del “contatto sociale qualificato”.
Su tale aspetto la Suprema Corte ha preso una netta posizione chiarendo che “la norma del D.L. n.158 del 2012, art.3 comma 1, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 189 del 2012, quando dispone nel primo inciso che "l'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve" e, quindi, soggiunge che "in tali casi resta comunque fermo l'obbligo di cui all'art. 2043
c.c.” poiché omette di precisare in che termini si riferisca all'esercente la professione sanitaria e concerne nel suo primo inciso solo la responsabilità penale, comporta che la norma dell'inciso successivo, quando dice che resta comunque fermo l'obbligo di cui all'art.2043 c.c. dev'essere interpretata, conforme al principio per cui in lege aquilia et levissima culpa venit, nel senso che il legislatore si è soltanto preoccupato di escludere l'irrilevanza della colpa lieve anche in ambito di responsabilità extracontrattuale civilistica. Deve, viceversa, escludersi che con detto inciso il legislatore abbia inteso esprimere un'opzione a favore di una qualificazione della responsabilità medica necessariamente come responsabilità extracontrattuale. Deve, pertanto, ribadirsi che alla norma nessun rilievo può attribuirsi che induca il superamento dell'orientamento tradizionale sulla responsabilità
pagina 4 di 10 medica come responsabilità da contatto e sulle sue implicazioni (da ultimo riaffermate da Cass. n. 4792 del 2013) (Cass. ord. n. 8940/2014).
Anche la responsabilità della struttura (pubblica o privata che sia) nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art.1218 c.c., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché in virtù dell'art 1228 c.c., all'inadempimento della prestazione medico
– professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale (Cass. n. 13953/2007; Cass. n.10616/2012; Cass.
n.18610/2015).
Ne deriva quindi che, alla luce della lettura giurisprudenziale della suddetta normativa, tanto la struttura sanitaria quanto il medico rispondono a titolo di responsabilità contrattuale per i fatti verificatisi nella vigenza del Decreto Balduzzi.
L'inquadramento del rapporto in ambito contrattuale, anziché in quello extracontrattuale, comporta che si seguano i criteri generali per il riparto dell'onere probatorio, e conseguentemente il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, il risarcimento del danno ovvero l'adempimento deve dare prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e può limitarsi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte;
il debitore invece è gravato dall'onere di provare il fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento. In particolare, la Suprema Corte di Cassazione in più occasioni (Cass. civ.,
31.08.2020, n. 18102; Cass. civ., 26.11.2020, n. 26907) ha affermato che il paziente danneggiato è tenuto a provare, anche attraverso presunzioni, il nesso di causalità materiale tra condotta del medico in violazione delle regole di diligenza ed evento dannoso, consistente nella lesione della salute (ovvero nell'aggravamento della situazione patologica o nell'insorgenza di una nuova malattia), non essendo sufficiente la semplice allegazione dell'inadempimento del professionista;
è, invece, onere della controparte, ove il detto paziente abbia dimostrato tale nesso di causalità materiale, provare o di avere agito con la diligenza richiesta o che il suo inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile;
Cass. civ., sez. 3, 29.03.2022, n. 10050 “In tema di responsabilità contrattuale per inadempimento delle obbligazioni professionali (tra le quali si collocano quelle di responsabilità medica, anteriormente alla
L. n. 24 del 2017), è onere del creditore-danneggiato provare, oltre alla fonte del suo credito (contratto
o contatto sociale), il nesso di causalità, secondo il criterio del "più probabile che non", tra la condotta del professionista e il danno lamentato, mentre spetta al professionista dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando
pagina 5 di 10 che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo della sua inimputabilità all'agente”.
Orbene, premesso ciò occorre verificare se, nel caso in esame, il danno lamentato da parte attrice sia imputabile alla condotta del dott. . CP_2
In particolare, occorre verificare se il danno estetico e funzionale siano riconducibili sotto il profilo causale agli interventi eseguiti dal dott. presso la CP_2 Controparte_3
Dall'elaborato peritale redatto dai CTU è emerso che nel luglio 2013 si è rivolta alla Parte_1 di Siracusa al fine di rimediare all'inestetismo dovuto alla perdita Controparte_3 dell'incisivo centrale superiore destro. Previa esecuzione di esami strumentali e visita, in data 4/09/2013
è stato effettuato, a cura del Dr. , un intervento di rigenerazione ossea del dente seguito CP_2 dopo sette giorni dall'applicazione di un dente provvisorio in resina. Successivamente in data 20.01.2014
è stato rimosso l'impianto in posizione 21 (incisivo centrale superiore destro) sempre dal Dr. , CP_2
seguito in data 12 settembre 2014 da un nuovo intervento con impianto sul 21 e inserimento di un dente provvisorio.
Dalla disamina della relazione peritale, svolta con motivazione convincente e pienamente condivisibile, dalla quale il Giudicante non ha motivo di discostarsi, in quanto basata sul compiuto esame di tutta la documentazione sanitaria versata in atti, si evince che la scelta di praticare l'intervento di rigenerazione ossea prima di procedere all'impianto del dente mancante, è stata corretta stante il deficit osseo riscontrato e che il riassorbimento osseo, contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, non può essere imputato esclusivamente all'operato del dott.
considerato che
i picchi ossei mesiale e CP_4
distale in posizione 21 si riducono fisiologicamente man mano che trascorre il tempo dalla perdita del dente avvenuta, nel caso in esame, circa un anno prima dal trattamento eseguito presso la CP_3
convenuta. Secondo i nominati CTU il deficit estetico e funzionale invece va ricollegato al precoce inserimento dell'impianto dentale. A tal proposito i CTU hanno evidenziato che “il Dott. ha CP_2
correttamente pianificato un innesto osseo in zona 21. Tuttavia, nonostante abbia previsto l'inserimento di una membrana chirurgica a protezione dell'innesto osseo, sia per la quantità che per la sede anatomica trattata, sarebbe stato opportuno differire l'inserimento dell'impianto……attendendo i tempi della osteointegrazione dell'innesto per poi procedere con l'inserimento dell'impianto potendo in tal modo rispettare tutti i parametri clinici e chirurgici…..Se fossero state eseguite correttamente sia l'iter diagnostico che clinico chirurgico, con elevata probabilità, oggi, l'odierna ricorrente, avrebbe trascorso inevitabilmente un periodo più o meno lungo di disagio “estetico -funzionale” che culminava in un
pagina 6 di 10 risultato, anche in termini estetici, accettabile. Nel caso che ci occupa oggi, stante, la perdita totale dell'innesto osseo associata a una conseguente retrazione dei tessuti perimplantari, ha comportato un notevole inestetismo di notevole impatto stante la posizione anatomica.” (pag. 18 e 19 della relazione peritale in atti).
Deve, pertanto, ritenersi certamente sussistente nel caso di specie il nesso causale tra il trattamento sanitario praticato dal Dr (l'impianto dentale eseguito il 12.09.2014) non conforme alle regole CP_2 cautelari e i danni subìti dall'attrice e riscontrati nella CTU e, dunque, assolto l'onere della prova in capo a parte attrice.
Nessun dubbio, quindi, può esservi in ordine al fatto che i convenuti debbano rispondere per i danni subiti dall'attrice, dovendo ritenersi provata la responsabilità medica dei convenuti stessi in ordine ad un intervento mal eseguito.
Affermata la responsabilità dei convenuti, occorre valutare gli aspetti relativi alla quantificazione del danno.
La CTU in sede di replica alle osservazioni formulate da parte attrice, dopo avere evidenziato la possibilità che il danno subìto dall'attrice possa essere emendato, seppure parzialmente, mediante un nuovo trattamento adeguato ha, quindi, riconosciuto che la condotta colposa del medico abbia cagionato in capo all'attrice non solo una condizione di invalidità temporanea (quantificata in 5 giorni di ITA oltre ad un periodo di ITP di 30 gg al 75%, successivi 30 al 50% e 60 al 25%), bensì anche un danno biologico di carattere permanente nella misura del 2%.
Sul punto si condividono le determinazioni dei CTU.
Venendo quindi alla liquidazione del danno non patrimoniale, si ritiene di adottare quale parametro di riferimento per la liquidazione del danno le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano e comunemente adottate per la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. del danno non patrimoniale derivante da lesione dell'integrità psico/fisica (criterio di liquidazione condiviso dalla Suprema Corte - cfr. Cass. 7/6/2011 n.
12408 e Cass. 22/12/2001 n. 28290). Tali tabelle inglobano sia il pregiudizio alla salute strettamente inteso (danno biologico in senso stretto) sia la sofferenza soggettiva del danneggiato (danno morale).
Tenuto conto dell'età (20 anni) della danneggiata al momento del fatto, cioè al 12/09/2014, e della percentuale di invalidità permanente del 2%, la somma liquidabile a titolo di invalidità permanente ammonta dunque ad euro 2.679,00.
pagina 7 di 10 Con riferimento all'inabilità temporanea, sulla base delle predette e condivise risultanze della CTU, esso è stato stimato nella misura del 100% per 5 giorni, del 75% per 30 giorni, del 50% per i successivi
30 giorni e del 25% per i successivi 60 giorni.
Tenuto conto che le predette Tabelle milanesi indicano in € 115,00 la somma da liquidare per ogni giorno di invalidità, i danni vanno, quindi, liquidati come segue: invalidità temporanea totale protrattasi per 5 giorni, risarcibili in complessivi euro 575,00; invalidità temporanea parziale al 75% protrattasi per 30 giorni risarcibili in euro 2.587,50, al 50% protrattasi per ulteriori 30 giorni risarcibili in euro 1.725,00, e al 25% protrattasi per ulteriori 60 giorni risarcibili in euro 1.725,00.
Il danno non patrimoniale viene, pertanto, quantificato complessivamente nella misura di euro
9.291,50.
Poiché si tratta di debito di valore e non di valuta, la superiore somma, previamente devalutata avuto riguardo al momento dell'evento (12/09/2014), va progressivamente rivalutata, anno per anno, secondo gli indici ISTAT;
su ciascun importo annuale vanno applicati gli interessi compensativi nella misura legale, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (n.1712/95).
Venendo ai danni patrimoniali, va osservato che parte attrice ha chiesto di essere risarcita delle spese mediche sostenute per l'intervento mal riuscito e corrisposte alla convenuta pari CP_3 ad € 1.824,00, oltre a tutte le spese sostenute successivamente all'intervento per visite, esami, consulenze e cure pari a € 1.632,00.
Tale domanda risulta fondata, potendo essere anzitutto riconosciuto l'importo di € 1.824,00 che l'attrice ha versato all'odierna convenuta quale corrispettivo delle prestazioni eseguite come documentato dalle ricevute e fatture prodotte.
Deve inoltre essere riconosciuta, la somma di € 900,00 (oltre interessi dalla domanda al saldo) quale danno emergente derivante dalle spese necessarie per visite, accertamenti diagnostici e interventi per porre rimedio all'inadempimento di parte convenuta, come da documentazione prodotta (All.ti 15, 17 e 25)
Del pari va accolta la richiesta di risarcimento della somma di € 732,00, pari alle spese sostenute dall'attrice relative alla consulenza tecnica di parte, da ritenere congrua sulla base del confronto con quanto liquidato ai CTU, posto che, alla luce del principio con solidato della Suprema
Corte, le spese sostenute per detta consulenza, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non pagina 8 di 10 si avvalga, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma 1, della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (Cass. n.3380/2015; Cass. n.84/2013; Cass. n. 4357/2003; Cass.
n.6056/1990; Cass. n.3946/1975).
Quanto alla somma di € 6.800,00 richiesta da parte attrice a titolo di danno patrimoniale per le spese mediche odontoiatriche da sostenere in futuro per rimediare alle conseguenze derivate dall'intervento rivelatosi dannoso praticato dal medico convenuto, va riconosciuta la minor somma di € 5.200,00 ritenuta congrua dai CTU in sede di integrazione alla relazione peritale depositata il
2.03.2024, per gli interventi di rimozione dell'impianto, di innesto osseo e per l'inserimento del nuovo impianto.
Va pertanto riconosciuto in favore dell'attrice un risarcimento complessivo di € 17.947,50, pari a € 9.291,50 a titolo di danno non patrimoniale sofferto, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali come da domanda, ed € 8.656,00 (€ 1.824,00+€1.632,00+€5.200,00) a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi legali sino all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza di parte convenuta.
L'accoglimento della domanda attorea per un importo pari a solo circa un terzo di quello domandato di € 45.000,00, integra una forma di soccombenza reciproca, ciò che giustifica la compensazione della metà delle spese di lite (cfr. Cass. n. 21564/2018, Cass. n. 10113/2018, Cass. n.
21569/2017, Cass. n. 16270/2017, Cass. n. 3438/2016, Cass. n. 22871/2015, Cass. n. 281/2015, Cass. n.
21684/2013, Cass. n. 134/2013, Cass. n. 22388/2012 e Cass. n. 22381/2009 in ordine alla configurabilità della soccombenza reciproca, non solo nel caso di accoglimento di una sola delle plurime domande azionate, ma anche di accoglimento di soli alcuni capi di un'unica domanda, ovvero di accoglimento dell'unica domanda per un importo inferiore sotto il profilo quantitativo da quello domandato). Le restanti spese di lite sono poste a carico dei soccombenti convenuti, in solido tra loro.
Anche le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico dei convenuti in solido tra loro, con relativa condanna al rimborso all'attrice di quanto da questa versato a titolo di acconto, pari a euro 600,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 2027/2022 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie la domanda attorea nei limiti di cui in parte motiva e, per l'effetto, condanna
[...]
e il dott. in solido tra loro, al Controparte_1 CP_2
pagina 9 di 10 pagamento in favore di a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale della Parte_1
somma di euro 9.291,50, oltre agli interessi compensativi nella misura legale sulla somma via via rivalutata annualmente dal 12 settembre 2014 alla data della sentenza e agli interessi legali dalla presente sentenza al saldo, nonché al pagamento della somma di euro 8.656,00 per danni patrimoniali con gli interessi legali e la rivalutazione sino al saldo effettivo;
2) condanna e il dott. , in Controparte_1 CP_2
solido tra loro, a rifondere in favore dell'attrice le spese di lite, liquidate nella misura di euro
2538,50 per compensi, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%; IVA
e CPA come per legge;
compensa tra le parti le restanti spese di lite.
3) pone definitivamente a carico dei convenuti, in solido tra loro, le spese di CTU, liquidate come da separato provvedimento, con relativa condanna al rimborso all'attrice di quanto da questa versato a titolo di acconto, pari a euro 600;
Così deciso in Siracusa, il 20 febbraio 2025
Il GIUDICE
dott. Alessia Romeo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE 2
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Romeo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2027/2022 promossa da:
, (C.F. ), domiciliato in VIALE SCALA GRECA, 301/A Parte_1 C.F._1
96100 SIRACUSA;
rappresentato e difeso dall'avv. TUTTOILMONDO PAOLO giusta procura in atti.
ATTORE/I
contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ), CP_2 C.F._2
CONVENUTI
CONCLUSIONI
pagina 1 di 10 All'udienza di precisazione delle conclusioni del 18/12/2024 le parti hanno concluso come in verbale.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha citato in giudizio innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale la ed il dott. , Direttore Controparte_3 CP_2
Sanitario della stessa società al fine di sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza della colposa esecuzione di un intervento di implantologia dentale.
In particolare, a fondamento della domanda svolta, l'attrice ha rappresentato che:
1) nell'estate del 2013, dovendo recuperare l'estetica e la funzionalità della zona frontale dell'apparato dentario per la perdita dell'incisivo centrale superiore destro, si era recata presso la dove veniva affidata alle cure del Dott. dal quale le Controparte_3 CP_2
veniva proposto un programma terapeutico che prevedeva una serie di interventi;
2) l'attrice veniva, quindi, sottoposta in data 04/09/2013 a intervento di rigenerazione ossea dell'incisivo superiore destro (2.1) seguito in data 11/09/2013 dall'applicazione di un dente provvisorio in resina;
in data 20/01/2014 veniva effettuata l'avulsione del 3.7 e l'impianto sul 21.
Successivamente in data 12/09/2014 seguiva un nuovo intervento con impianto sul 21 e inserimento di un dente provvisorio in resina. Tutti gli interventi venivano eseguiti dal Dott.
per i quali veniva effettuato il pagamento della complessiva somma di € 1.824,00; CP_2
3) Al termine di tali interventi l'attrice lamentava un deficit funzionale dell'apparato dentario, oltre a un evidente e grave inestetismo prontamente comunicati al dott. ; CP_2
4) Nonostante le rassicurazioni del convenuto, in assenza di segni di miglioramento, l'attrice decideva di interrompere i trattamenti con il Dott. e di sottoporsi a visite specialistiche e CP_2
radiografiche presso altri medici in occasione delle quali emergevano profili di responsabilità del
Dott. , Direttore sanitario della clinica, per l'errato trattamento sanitario da questi CP_2
eseguito stante che, in presenza di un evidente deficit osseo, il Dott. anziché effettuare CP_2
una ulteriore manovra di rigenerazione ossea aveva deciso di procedere comunque all'inserimento dell'impianto che era stato installato troppo apicalmente determinando il conseguente inestetismo e menomazione funzionale della masticazione;
5) alcun esito avevano sortito le procedure di mediazione promosse nei confronti dei convenuti conclusesi con esito negativo per la mancata partecipazione degli stessi all'incontro.
pagina 2 di 10 Parte attrice, quindi, ha concluso chiedendo l'accertamento della responsabilità medica della
[...]
e del dott. e per l'effetto la condanna al risarcimento dei Controparte_3 CP_2 danni patrimoniali (di cui € 1.824,00 a titolo di rimborso delle somme pagate per gli interventi eseguiti,
€ 1.632,00 a titolo di rimborso delle spese sostenute per visite, radiografie, consulenze e successiva realizzazione di corona provvisoria, ed € 6.800,00 per i futuri interventi necessari per eliminare le conseguenze delle prestazioni incongrue eseguite) e non patrimoniali per la complessiva somma di €
45.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Entrambi i convenuti, citati ritualmente in giudizio, non si sono costituiti.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio. Depositata quest'ultima, la causa è stata rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni, in cui essa è stata trattenuta in decisione, con l'assegnazione a parte attrice dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparsa conclusionale.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della e del Dott. Controparte_3 [...]
i quali, sebbene ritualmente citati a comparire mediante notifica dell'atto di citazione in data CP_2
14 aprile 2022, non si sono costituiti nel presente giudizio.
Ciò premesso, oggetto del presente giudizio è l'accertamento della responsabilità dei convenuti, la e il dott. per i danni, patrimoniali e non Controparte_3 CP_2
patrimoniali, asseritamente subiti dall'attrice in conseguenza dell'imperita esecuzione ad Parte_1 opera del professionista di un intervento di odontoiatria consistito nell'inserimento di un impianto dentale, precisamente in corrispondenza dell'elemento 21 ossia dell'incisivo superiore destro.
L'attrice, infatti, premesso di essersi rivolta alla convenuta per risolvere un problema estetico CP_3 legato alla perdita dell'incisivo superiore destro e premesso ancora di essersi sottoposta, presso detta
, ad un intervento di implantologia odontoiatrica, ha citato in giudizio il dott. CP_3 CP_2 deducendo, a fondamento della domanda di risarcimento del danno l'errata condotta consistita nell'aver eseguito l'impianto in corrispondenza dell'elemento 21, sebbene in quel punto l'osso non presentasse condizioni idonee per l'impianto, causando la migrazione apicale dei picchi ossei e, in conseguenza di ciò, un danno estetico con deficit funzionale.
La domanda attorea è fondata e va accolta nei limiti che seguono.
In via preliminare, e al fine di un corretto inquadramento giuridico della fattispecie dedotta in giudizio, si rende opportuno evidenziare che parte attrice ha evocato in giudizio la Controparte_3
e il Dr. per fatti avvenuti nel 2013 e quindi relativi ad un momento - antecedente
[...] CP_2
pagina 3 di 10 all'entrata in vigore della legge Gelli-Bianco (L. 24/2017) - in cui era vigente il regime normativo di cui al d.l. 158/2012 (c.d. Decreto Balduzzi).
Pertanto alla luce di quanto affermato dalla Suprema Corte secondo cui “in tema di responsabilità sanitaria, le norme poste dagli artt. 3, comma 1, del d.l. n. 158 del 2012, convertito dalla legge n. 189 del 2012, e dall'art. 7, comma 3, della legge n. 24 del 2017, non hanno efficacia retroattiva e non sono applicabili ai fatti verificatisi anteriormente alla loro entrata in vigore” (Cass. sent. n. 28994/2019) ne discende che il regime applicabile ai fatti in causa è quello di cui all'art. 3 d.l. 158/2012 il quale sanciva testualmente che “l'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo”.
Tale disposizione, sin dalla sua entrata in vigore, ha invero alimentato una serie di dubbi interpretativi in merito al tipo di responsabilità ascrivibile in capo all'operatore sanitario stante l'apparente contrasto tra il riferimento esplicito all'art. 2043 c.c. e gli orientamenti giurisprudenziali affermatisi ante Decreto
Balduzzi che avevano qualificato la responsabilità dell'esercente la professione sanitaria come contrattuale, in virtù della teoria del “contatto sociale qualificato”.
Su tale aspetto la Suprema Corte ha preso una netta posizione chiarendo che “la norma del D.L. n.158 del 2012, art.3 comma 1, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 189 del 2012, quando dispone nel primo inciso che "l'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve" e, quindi, soggiunge che "in tali casi resta comunque fermo l'obbligo di cui all'art. 2043
c.c.” poiché omette di precisare in che termini si riferisca all'esercente la professione sanitaria e concerne nel suo primo inciso solo la responsabilità penale, comporta che la norma dell'inciso successivo, quando dice che resta comunque fermo l'obbligo di cui all'art.2043 c.c. dev'essere interpretata, conforme al principio per cui in lege aquilia et levissima culpa venit, nel senso che il legislatore si è soltanto preoccupato di escludere l'irrilevanza della colpa lieve anche in ambito di responsabilità extracontrattuale civilistica. Deve, viceversa, escludersi che con detto inciso il legislatore abbia inteso esprimere un'opzione a favore di una qualificazione della responsabilità medica necessariamente come responsabilità extracontrattuale. Deve, pertanto, ribadirsi che alla norma nessun rilievo può attribuirsi che induca il superamento dell'orientamento tradizionale sulla responsabilità
pagina 4 di 10 medica come responsabilità da contatto e sulle sue implicazioni (da ultimo riaffermate da Cass. n. 4792 del 2013) (Cass. ord. n. 8940/2014).
Anche la responsabilità della struttura (pubblica o privata che sia) nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art.1218 c.c., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché in virtù dell'art 1228 c.c., all'inadempimento della prestazione medico
– professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale (Cass. n. 13953/2007; Cass. n.10616/2012; Cass.
n.18610/2015).
Ne deriva quindi che, alla luce della lettura giurisprudenziale della suddetta normativa, tanto la struttura sanitaria quanto il medico rispondono a titolo di responsabilità contrattuale per i fatti verificatisi nella vigenza del Decreto Balduzzi.
L'inquadramento del rapporto in ambito contrattuale, anziché in quello extracontrattuale, comporta che si seguano i criteri generali per il riparto dell'onere probatorio, e conseguentemente il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, il risarcimento del danno ovvero l'adempimento deve dare prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e può limitarsi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte;
il debitore invece è gravato dall'onere di provare il fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento. In particolare, la Suprema Corte di Cassazione in più occasioni (Cass. civ.,
31.08.2020, n. 18102; Cass. civ., 26.11.2020, n. 26907) ha affermato che il paziente danneggiato è tenuto a provare, anche attraverso presunzioni, il nesso di causalità materiale tra condotta del medico in violazione delle regole di diligenza ed evento dannoso, consistente nella lesione della salute (ovvero nell'aggravamento della situazione patologica o nell'insorgenza di una nuova malattia), non essendo sufficiente la semplice allegazione dell'inadempimento del professionista;
è, invece, onere della controparte, ove il detto paziente abbia dimostrato tale nesso di causalità materiale, provare o di avere agito con la diligenza richiesta o che il suo inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile;
Cass. civ., sez. 3, 29.03.2022, n. 10050 “In tema di responsabilità contrattuale per inadempimento delle obbligazioni professionali (tra le quali si collocano quelle di responsabilità medica, anteriormente alla
L. n. 24 del 2017), è onere del creditore-danneggiato provare, oltre alla fonte del suo credito (contratto
o contatto sociale), il nesso di causalità, secondo il criterio del "più probabile che non", tra la condotta del professionista e il danno lamentato, mentre spetta al professionista dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando
pagina 5 di 10 che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo della sua inimputabilità all'agente”.
Orbene, premesso ciò occorre verificare se, nel caso in esame, il danno lamentato da parte attrice sia imputabile alla condotta del dott. . CP_2
In particolare, occorre verificare se il danno estetico e funzionale siano riconducibili sotto il profilo causale agli interventi eseguiti dal dott. presso la CP_2 Controparte_3
Dall'elaborato peritale redatto dai CTU è emerso che nel luglio 2013 si è rivolta alla Parte_1 di Siracusa al fine di rimediare all'inestetismo dovuto alla perdita Controparte_3 dell'incisivo centrale superiore destro. Previa esecuzione di esami strumentali e visita, in data 4/09/2013
è stato effettuato, a cura del Dr. , un intervento di rigenerazione ossea del dente seguito CP_2 dopo sette giorni dall'applicazione di un dente provvisorio in resina. Successivamente in data 20.01.2014
è stato rimosso l'impianto in posizione 21 (incisivo centrale superiore destro) sempre dal Dr. , CP_2
seguito in data 12 settembre 2014 da un nuovo intervento con impianto sul 21 e inserimento di un dente provvisorio.
Dalla disamina della relazione peritale, svolta con motivazione convincente e pienamente condivisibile, dalla quale il Giudicante non ha motivo di discostarsi, in quanto basata sul compiuto esame di tutta la documentazione sanitaria versata in atti, si evince che la scelta di praticare l'intervento di rigenerazione ossea prima di procedere all'impianto del dente mancante, è stata corretta stante il deficit osseo riscontrato e che il riassorbimento osseo, contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, non può essere imputato esclusivamente all'operato del dott.
considerato che
i picchi ossei mesiale e CP_4
distale in posizione 21 si riducono fisiologicamente man mano che trascorre il tempo dalla perdita del dente avvenuta, nel caso in esame, circa un anno prima dal trattamento eseguito presso la CP_3
convenuta. Secondo i nominati CTU il deficit estetico e funzionale invece va ricollegato al precoce inserimento dell'impianto dentale. A tal proposito i CTU hanno evidenziato che “il Dott. ha CP_2
correttamente pianificato un innesto osseo in zona 21. Tuttavia, nonostante abbia previsto l'inserimento di una membrana chirurgica a protezione dell'innesto osseo, sia per la quantità che per la sede anatomica trattata, sarebbe stato opportuno differire l'inserimento dell'impianto……attendendo i tempi della osteointegrazione dell'innesto per poi procedere con l'inserimento dell'impianto potendo in tal modo rispettare tutti i parametri clinici e chirurgici…..Se fossero state eseguite correttamente sia l'iter diagnostico che clinico chirurgico, con elevata probabilità, oggi, l'odierna ricorrente, avrebbe trascorso inevitabilmente un periodo più o meno lungo di disagio “estetico -funzionale” che culminava in un
pagina 6 di 10 risultato, anche in termini estetici, accettabile. Nel caso che ci occupa oggi, stante, la perdita totale dell'innesto osseo associata a una conseguente retrazione dei tessuti perimplantari, ha comportato un notevole inestetismo di notevole impatto stante la posizione anatomica.” (pag. 18 e 19 della relazione peritale in atti).
Deve, pertanto, ritenersi certamente sussistente nel caso di specie il nesso causale tra il trattamento sanitario praticato dal Dr (l'impianto dentale eseguito il 12.09.2014) non conforme alle regole CP_2 cautelari e i danni subìti dall'attrice e riscontrati nella CTU e, dunque, assolto l'onere della prova in capo a parte attrice.
Nessun dubbio, quindi, può esservi in ordine al fatto che i convenuti debbano rispondere per i danni subiti dall'attrice, dovendo ritenersi provata la responsabilità medica dei convenuti stessi in ordine ad un intervento mal eseguito.
Affermata la responsabilità dei convenuti, occorre valutare gli aspetti relativi alla quantificazione del danno.
La CTU in sede di replica alle osservazioni formulate da parte attrice, dopo avere evidenziato la possibilità che il danno subìto dall'attrice possa essere emendato, seppure parzialmente, mediante un nuovo trattamento adeguato ha, quindi, riconosciuto che la condotta colposa del medico abbia cagionato in capo all'attrice non solo una condizione di invalidità temporanea (quantificata in 5 giorni di ITA oltre ad un periodo di ITP di 30 gg al 75%, successivi 30 al 50% e 60 al 25%), bensì anche un danno biologico di carattere permanente nella misura del 2%.
Sul punto si condividono le determinazioni dei CTU.
Venendo quindi alla liquidazione del danno non patrimoniale, si ritiene di adottare quale parametro di riferimento per la liquidazione del danno le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano e comunemente adottate per la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. del danno non patrimoniale derivante da lesione dell'integrità psico/fisica (criterio di liquidazione condiviso dalla Suprema Corte - cfr. Cass. 7/6/2011 n.
12408 e Cass. 22/12/2001 n. 28290). Tali tabelle inglobano sia il pregiudizio alla salute strettamente inteso (danno biologico in senso stretto) sia la sofferenza soggettiva del danneggiato (danno morale).
Tenuto conto dell'età (20 anni) della danneggiata al momento del fatto, cioè al 12/09/2014, e della percentuale di invalidità permanente del 2%, la somma liquidabile a titolo di invalidità permanente ammonta dunque ad euro 2.679,00.
pagina 7 di 10 Con riferimento all'inabilità temporanea, sulla base delle predette e condivise risultanze della CTU, esso è stato stimato nella misura del 100% per 5 giorni, del 75% per 30 giorni, del 50% per i successivi
30 giorni e del 25% per i successivi 60 giorni.
Tenuto conto che le predette Tabelle milanesi indicano in € 115,00 la somma da liquidare per ogni giorno di invalidità, i danni vanno, quindi, liquidati come segue: invalidità temporanea totale protrattasi per 5 giorni, risarcibili in complessivi euro 575,00; invalidità temporanea parziale al 75% protrattasi per 30 giorni risarcibili in euro 2.587,50, al 50% protrattasi per ulteriori 30 giorni risarcibili in euro 1.725,00, e al 25% protrattasi per ulteriori 60 giorni risarcibili in euro 1.725,00.
Il danno non patrimoniale viene, pertanto, quantificato complessivamente nella misura di euro
9.291,50.
Poiché si tratta di debito di valore e non di valuta, la superiore somma, previamente devalutata avuto riguardo al momento dell'evento (12/09/2014), va progressivamente rivalutata, anno per anno, secondo gli indici ISTAT;
su ciascun importo annuale vanno applicati gli interessi compensativi nella misura legale, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (n.1712/95).
Venendo ai danni patrimoniali, va osservato che parte attrice ha chiesto di essere risarcita delle spese mediche sostenute per l'intervento mal riuscito e corrisposte alla convenuta pari CP_3 ad € 1.824,00, oltre a tutte le spese sostenute successivamente all'intervento per visite, esami, consulenze e cure pari a € 1.632,00.
Tale domanda risulta fondata, potendo essere anzitutto riconosciuto l'importo di € 1.824,00 che l'attrice ha versato all'odierna convenuta quale corrispettivo delle prestazioni eseguite come documentato dalle ricevute e fatture prodotte.
Deve inoltre essere riconosciuta, la somma di € 900,00 (oltre interessi dalla domanda al saldo) quale danno emergente derivante dalle spese necessarie per visite, accertamenti diagnostici e interventi per porre rimedio all'inadempimento di parte convenuta, come da documentazione prodotta (All.ti 15, 17 e 25)
Del pari va accolta la richiesta di risarcimento della somma di € 732,00, pari alle spese sostenute dall'attrice relative alla consulenza tecnica di parte, da ritenere congrua sulla base del confronto con quanto liquidato ai CTU, posto che, alla luce del principio con solidato della Suprema
Corte, le spese sostenute per detta consulenza, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non pagina 8 di 10 si avvalga, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma 1, della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (Cass. n.3380/2015; Cass. n.84/2013; Cass. n. 4357/2003; Cass.
n.6056/1990; Cass. n.3946/1975).
Quanto alla somma di € 6.800,00 richiesta da parte attrice a titolo di danno patrimoniale per le spese mediche odontoiatriche da sostenere in futuro per rimediare alle conseguenze derivate dall'intervento rivelatosi dannoso praticato dal medico convenuto, va riconosciuta la minor somma di € 5.200,00 ritenuta congrua dai CTU in sede di integrazione alla relazione peritale depositata il
2.03.2024, per gli interventi di rimozione dell'impianto, di innesto osseo e per l'inserimento del nuovo impianto.
Va pertanto riconosciuto in favore dell'attrice un risarcimento complessivo di € 17.947,50, pari a € 9.291,50 a titolo di danno non patrimoniale sofferto, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali come da domanda, ed € 8.656,00 (€ 1.824,00+€1.632,00+€5.200,00) a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi legali sino all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza di parte convenuta.
L'accoglimento della domanda attorea per un importo pari a solo circa un terzo di quello domandato di € 45.000,00, integra una forma di soccombenza reciproca, ciò che giustifica la compensazione della metà delle spese di lite (cfr. Cass. n. 21564/2018, Cass. n. 10113/2018, Cass. n.
21569/2017, Cass. n. 16270/2017, Cass. n. 3438/2016, Cass. n. 22871/2015, Cass. n. 281/2015, Cass. n.
21684/2013, Cass. n. 134/2013, Cass. n. 22388/2012 e Cass. n. 22381/2009 in ordine alla configurabilità della soccombenza reciproca, non solo nel caso di accoglimento di una sola delle plurime domande azionate, ma anche di accoglimento di soli alcuni capi di un'unica domanda, ovvero di accoglimento dell'unica domanda per un importo inferiore sotto il profilo quantitativo da quello domandato). Le restanti spese di lite sono poste a carico dei soccombenti convenuti, in solido tra loro.
Anche le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico dei convenuti in solido tra loro, con relativa condanna al rimborso all'attrice di quanto da questa versato a titolo di acconto, pari a euro 600,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 2027/2022 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie la domanda attorea nei limiti di cui in parte motiva e, per l'effetto, condanna
[...]
e il dott. in solido tra loro, al Controparte_1 CP_2
pagina 9 di 10 pagamento in favore di a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale della Parte_1
somma di euro 9.291,50, oltre agli interessi compensativi nella misura legale sulla somma via via rivalutata annualmente dal 12 settembre 2014 alla data della sentenza e agli interessi legali dalla presente sentenza al saldo, nonché al pagamento della somma di euro 8.656,00 per danni patrimoniali con gli interessi legali e la rivalutazione sino al saldo effettivo;
2) condanna e il dott. , in Controparte_1 CP_2
solido tra loro, a rifondere in favore dell'attrice le spese di lite, liquidate nella misura di euro
2538,50 per compensi, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%; IVA
e CPA come per legge;
compensa tra le parti le restanti spese di lite.
3) pone definitivamente a carico dei convenuti, in solido tra loro, le spese di CTU, liquidate come da separato provvedimento, con relativa condanna al rimborso all'attrice di quanto da questa versato a titolo di acconto, pari a euro 600;
Così deciso in Siracusa, il 20 febbraio 2025
Il GIUDICE
dott. Alessia Romeo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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