Articolo 1 della Legge 3 agosto 1998, n. 300
Articolo 2
Versione
22 agosto 1998
Art. 1. 1. E' autorizzata la spesa nel limite di lire 60.000 milioni per consentire la realizzazione dei progetti d'intervento, predisposti dai Ministeri competenti e coordinati dal commissario straordinario del Governo, volti a proseguire il processo di ricostruzione sociale ed economica dell'Albania.
2. La somma di cui al comma 1 e' attribuita quanto a lire 13.000 milioni al Ministero dell'interno per la consulenza, l'assistenza e l'addestramento delle forze dell'ordine; quanto a lire 14.000 milioni al Ministero di grazia e giustizia per la organizzazione del sistema penitenziario, la costruzione e il funzionamento delle relative strutture edilizie e la formazione del personale; quanto a lire 6.000 milioni al Ministero delle finanze per la riorganizzazione dell'Amministrazione delle dogane; quanto a lire 2.000 milioni al Ministero della pubblica istruzione e quanto a lire 2.000 milioni al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica per gli interventi nei distretti scolastici e per la cooperazione con le universita' albanesi; quanto a lire 1.000 milioni al Ministero dei lavori pubblici per la predisposizione del progetto di fattibilita' del programma, dei sopralluoghi, dei rilievi e delle indagini tecniche propedeutici ai progetti esecutivi relativi agli interventi nelle strutture penitenziarie; quanto a lire 7.000 milioni al Ministero della sanita' per la predisposizione del piano sanitario nazionale; quanto a lire 2.500 milioni al Ministero per le politiche agricole per la realizzazione di un laboratorio chimico di analisi dei prodotti alimentari e connessa assistenza tecnica, riqualificazione e formazione del personale; quanto a lire 2.500 milioni al Ministero dei trasporti e della navigazione per la fornitura di materiale rotabile ed apparecchiature. La residua somma, pari a lire 10.000 milioni, e' assegnata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la successiva ripartizione ed assegnazione a vari Ministeri sulla base di progetti inerenti alla riorganizzazione delle amministrazioni statali, agli eventuali interventi strutturali, nonche' alla fornitura di attrezzature.
3. Il funzionario delegato che gestisce i fondi trasferiti in Albania ai sensi dell' articolo 2, comma 1, del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 362 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1997, n. 437 , e' autorizzato a derogare alle disposizioni vigenti sulla contabilita' generale dello Stato in materia di contratti.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell' art. 2, comma 1, del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 362 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1997, n. 437 (Finanziamento della missione italiana in Albania per riorganizzare le Forze di polizia albanesi e dell'assistenza ai profughi della ex Jugoslavia), e' il seguente:
"Art. 2 (Regime degli interventi a carattere umanitario). - 1. Per consentire la tempestiva attuazione delle iniziative del presente decreto, nonche' delle altre analoghe iniziative di carattere umanitario da attuarsi all'estero, comprese quelle di cui all' art. 5 del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108 , convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174 , si applicano le disposizioni della legge 6 febbraio 1985, n. 15 ".
Entrata in vigore il 22 agosto 1998