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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/02/2025, n. 1229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1229 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 21619/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE NONA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Laura Amato Presidente dott.ssa Fulvia De Luca Giudice relatore dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21619/2024 promossa da:
Parte_1
nata in [...] il [...]
Residente VIA LONGARONE N 1 20122 MILANO ITALIA codice fiscale C.F._1 con l'avv. COSSANDI MONICA come da procura in atti;
parte ricorrente
nei confronti di
Controparte_1
Nato in PERÙ il 29/12/1974
Residente in VIA MORETTI CARLO N. 14/A MILANO ITALIA codice fiscale C.F._2
parte resistente contumace
pagina 1 di 8 Atti comunicati al PM ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazione in data 9 luglio 2024
oggetto: divorzio contenzioso
CONCLUSIONI di parte ricorrente precisate all'udienza del 23 gennaio 2024 come da ricorso
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12 giugno 2024, ha chiesto al Tribunale Parte_1
di Milano di dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto a Crabayllo, Lima (Perù) in data
29/8/11 con dal quale si è separato alle condizioni di cui al verbale ex Controparte_2
art. 711 c.p.c. del 2/11/21 omologate dal Tribunale di Milano con decreto del 5/11/21 n. 18859/21; di disporre l'affidamento esclusivo a sé della figlia minore nata il [...], con collocamento Persona_1
della stessa presso di sé, regolamentazione della frequentazione paterna e quantificazione in Euro
400,00 al mese del contributo paterno ordinario indiretto al mantenimento della minore, oltre al 50% delle spese straordinarie;
conferma delle ulteriori condizioni della separazione.
All'udienza di prima comparizione personale delle parti del 23 gennaio 2024, il Giudice delegato, verificata la regolarità della notificazione del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza al convenuto non costituito né comparso, ne ha dichiarato la contumacia.
Ha sentito la parte ricorrente che ha dichiarato: “ Confermo integralmente il ricorso. Il padre non rispetta i tempi di frequentazione stabiliti nella separazione consensuale. La vede quando vuole lui o quando la lo richiede la bambina;
questo succede poche volte. La porta a scuola una volta alla settimana circa, al massimo;
sono mesi che nel we non sta con . Lui vive con la nuova compagna Per_1
che è sempre presente agli incontri. non ha uno spazio esclusivo con il padre. E' difficile la Per_1
gestione della bambina in quanto lui è poco presente. Per esempio è successo, l'anno scorso, che la scuola abbia indicato la necessità di un percorso psicologico per e il padre ha negato il Per_1
consenso. Lui paga i 300 euro di mantenimento ordinario ma non corrisponde le spese straordinarie. io ho una retribuzione di Euro 1650,00 al mese, per 13 mensilità; vivo nella casa familiare in comproprietà e pago il mutuo per intero anche se è cointestato. In separazione avevamo concordato che mi avrebbe trasferito la proprietà della sua quota sulla casa familiare ma si è sempre rifiutato di andare dal Notaio. Io non so che lavoro faccia. Prima lavorava quale OSS.”
Il difensore della ricorrente ha insistito come da ricorso;
precisando di non aver avanzato istanze istruttorie. Ha discusso oralmente riportandosi al ricorso.
Il Giudice delegato, all'esito, ha così provveduto: pagina 2 di 8 “Letto il ricorso introduttivo del giudizio;
viste le dichiarazioni rese dalla ricorrente all'odierna udienza;
rilevato che, nonostante la rituale notificazione del ricorso introduttivo, la parte resistente non ha inteso costituirsi in giudizio e nemmeno è comparsa all'udienza fissata davanti al Giudice delegato;
rilevato che secondo quanto emerso dalle precise dichiarazioni della parte ricorrente, il padre non si interessa concretamente alla figlia minore, non partecipa in modo fattivo alle sue scelte di vita, non ha instaurato con la figlia un rapporto stabile e continuativo e non provvede per intero al suo mantenimento, limitandosi a corrispondere il contributo ordinario indiretto ma rifiutandosi di rimborsare le spese straordinarie;
evidenziato che il padre non rispetta la regolamentazione concordata ed ostacola l'assunzione di scelte tempestive per la minore anche in campo sanitario;
ritenuto, dunque, che anche con il comportamento processuale assunto, la parte resistente abbia manifestato completo disinteresse per il fattivo esercizio della responsabilità genitoriale, rilevando così una condizione di verosimile scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo di genitore, tale da rendere necessario l'affidamento monogenitoriale;
ritenuto che
la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337 ter c.c., è derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, come nel caso in cui il genitore abbia mostrato una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa, non avendo più contatti da tempo con il figlio minore, rendendosi altresì totalmente inadempiente all'obbligo di provvedere al mantenimento dello stesso, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr Cass. 27/2017, Cass.
26587/09; Cass. 16593/08); ritenuto, pertanto, che, in applicazione del principio giurisprudenziale appena richiamato e delle circostanze sopra esposte, la domanda di affidamento esclusivo della figlia alla madre vada accolta per la quale deve essere formulata, in ordine alla idoneità genitoriale, una prognosi favorevole, alla luce del contegno serbato nel processo, nonché per il fatto di essersi occupata della prole con continuità e responsabilità; ritenuto, altresì, che le condizioni sopra indicate giustifichino una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre come richiesto in ricorso da parte ricorrente, anche con riguardo alle scelte più importanti per la minore, (residenza abituale, salute, educazione, istruzione), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super–esclusivo o affido rafforzato ai sensi dell'art. 337 quater, 3° comma
c.c., anche in assenza di una diversa prospettazione della parte resistente;
pagina 3 di 8 considerato che il Giudice non dispone di elemento alcuno circa le effettive ed attuali capacità reddituali del resistente, dovendo comunque quest'ultimo contribuire al mantenimento della prole essendogli ciò imposto dalle norme del nostro ordinamento (art. 30 Cost. e art. 315 bis c.c. e segg.) e dovendo altresì ritenersi, sulla base delle risultanze disponibili, che lo stesso, abbia integra capacità lavorativa, non essendo altresì emersi elementi da cui desumere una sua mancanza o limitazione della capacità lavorativa;
considerate le condizioni reddituale della ricorrente che provvede in via assolutamente prevalente alla cura materiale ed affettiva della figlia, con oneri di mantenimento diretto a carico del padre ridotti in ragione della saltuaria frequentazione;
evidenziato che secondo quanto dichiarato dalla stessa, il resistente, di ancora giovane età ed integra capacità lavorativa, ha lavorato come OSS e vive con la sua attuale compagna;
ritenuto, in ragione di quanto sopra nonché delle esigenze di vita e formazione della figlia minore, di quantificare il contributo al mantenimento indiretto della minore medesima a carico del padre nella misura di € 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche che non richiedono il preventivo accordo di cui alle Linee Guida della Corte di Appello di Milano del 14/11717 che si richiamano;
assegno unico interamente a favore della madre;
visto l'art. 473 bis. 22 c.p.c.; adotta i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti:
1) la figlia minore nata il [...] in [...] esclusiva alla madre, presso la quale Pt_2 Persona_1 rimarrà collocata, anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di Milano, via Longarone
n. 8, e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni, comprese quelle per il rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per la minore, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
2) Dispone che la frequentazione padre-figlia avvenga previo accordo con la madre nel rispetto delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche della minore;
3) PONE a carico della parte resistente l'obbligo di corrispondere alla parte ricorrente, con decorrenza dalla mensilità di giugno 2024, entro il giorno 25 di ogni mese, la somma di € 400,00 al mese a titolo di contributo per il mantenimento della minore, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche che non richiedono il preventivo accordo di cui alle Linee Guida della Corte di
pagina 4 di 8 Appello di Milano del 14/11717 che si richiamano;
assegno unico interamente a favore della madre;
…”
Il Giudice delegato ha, dunque, trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025
La giurisdizione e la legge applicabile
Preliminarmente osserva il Collegio che sussiste la giurisdizione del Tribunale adito ai sensi dell'art. 3 lett. A) ii) del Regolamento CE 1111/2019, atteso che, avendo i coniugi nazionalità peruviana, è in
Italia la residenza abituale dei coniugi ed è applicabile la legge italiana ex art. 8 lett. a) del regolamento
UE n. 1259/2010, in quanto legge dello Stato di residenza abituale dei coniugi al momento in cui è adita l'Autorità Giudiziaria, in mancanza di scelta ad opera delle parti.
Quanto alle domande relative ai figli minori, sussiste la competenza giurisdizionale di questo Tribunale in forza dell'art. 7 del regolamento UE 1111/2019 quanto alla responsabilità genitoriale, essendo la residenza abituale dei minori in Italia e in forza dell'art. 3 lett. d) del Regolamento UE 4/2009 quanto alle statuizioni economiche relative al mantenimento dello stesso, essendo domanda accessoria a quella relativa all'esercizio della responsabilità genitoriale.
E' applicabile la legge italiana ai sensi della Convenzione dell'Aja 19/10/96 ratificata dalla l. n. 101/15 art. 17, essendo in Italia la residenza abituale del minore
La legge applicabile all'obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi del protocollo dell'Aja del
23/11/07 art. 3, richiamato dal reg CE 4/09 art. 15 ed approvato dall'Unione europea il 20/11/09, atteso che l'Italia è lo stato di residenza abituale del creditore.
Sulla domanda di scioglimento del matrimonio
Dalla documentazione in atti risulta che e Parte_1 Controparte_2
hanno contratto matrimonio a Crabayllo, Lima (Perù) in data 29/8/11.
[...]
I coniugi si sono separati alle condizioni di cui al verbale ex art. 711 c.p.c. del 2/11/21 omologate dal
Tribunale di Milano con decreto del 5/11/21 n. 18859/21.
La separazione non ha subìto interruzioni e tra i coniugi non è intervenuta riconciliazione.
Ricorrendo, pertanto, i presupposti previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 898/1970 e successive modifiche, il Tribunale deve constatare che la comunione materiale e spirituale fra i coniugi è venuta meno e non può più essere ricostituita (artt. 1 e 2 legge citata).
Va, pertanto, pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti. pagina 5 di 8
Sulla responsabilità genitoriale
Reputa il Collegio di confermare il regime di responsabilità genitoriale disposto dal Giudice delegato nei provvedimenti temporanei ed urgenti sopra richiamati.
Dalle risultanze del giudizio emerge la piena adeguatezza genitoriale della madre che si occupa nella quotidianità della cura e gestione della figlia minore.
Il padre, al contrario, è risultato del tutto inadeguata all'assunzione di un serio e consapevole ruolo genitoriale.
La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337 ter c.c., è, infatti, derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, come nel caso in cui il genitore abbia mostrato una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa, frequentando in modo discontinuo il figlio minore rendendosi altresì totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento a favore del figlio minore, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr Cass. 27/2017, Cass. 26587/09; Cass. 16593/08).
In applicazione del principio giurisprudenziale appena richiamato e considerate le circostanze sopra esposte, la domanda di affidamento esclusivo alla madre va accolta per il quale deve essere formulata, in ordine alla idoneità genitoriale, una prognosi favorevole, anche alla luce del contegno serbato nel processo, nonché per il fatto di essersi occupato della prole con continuità e responsabilità.
Le condizioni sopra indicate giustificano una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo al padre come richiesto in ricorso da parte ricorrente, anche con riguardo alle scelte più importanti per le minori, (residenza abituale, salute, educazione, istruzione), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super–esclusivo o affido rafforzato ai sensi dell'art. 337 quater, 3° comma c.c..
Quanto alla frequentazione paterna, reputa il Tribunale di integralmente confermare il provvedimento assunto dal Giudice delegato rispondente all'interesse della figlia minore e tutelante per la medesima.
Sul contributo al mantenimento della prole
Va, parimenti, confermato, in assenza di elementi di novità, il contributo materno al mantenimento della minore così come determinato dal Giudice delegato, in considerazione delle condizioni complessive della ricorrente e delle esigenze di crescita e formazione della minore medesima delle quali si occupa in via esclusiva la madre, in assenza di qualsivoglia forma di contribuzione diretta a carico del padre.
pagina 6 di 8 L'obbligo di contribuzione deve farsi decorrere dalla data della domanda, posto che è principio generale che il tempo che intercorre dalla proposizione della domanda alla pronuncia del provvedimento giudiziale non può andare a danno del ricorrente e che i presupposti per l'accoglimento della domanda sussistevano al momento introduttivo del giudizio.
L'assegno unico deve essere integralmente percepito dalla madre, affidatario esclusivo della figlia minore.
Sulle spese di lite
Attesa la mancata costituzione della parte resistente, che non ha quindi svolto difese, le spese di lite vanno dichiarate irripetibili.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Milano, Sezione IX Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
hanno contratto matrimonio a Crabayllo, Lima (Perù) in data 29/8/11; Controparte_2
2) Affida la figlia minore nata il [...] in [...] esclusiva alla madre, presso la quale Persona_1
rimarrà collocata, anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di Milano, via
Longarone n. 8, e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni, comprese quelle per il rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per la minore, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
3) Dispone che la frequentazione padre-figlia avvenga previo accordo con la madre nel rispetto delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche della minore;
4) Pone a carico della parte resistente l'obbligo di corrispondere alla parte ricorrente, con decorrenza dalla mensilità di giugno 2024, entro il giorno 25 di ogni mese, la somma di €
400,00 al mese a titolo di contributo per il mantenimento della minore, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche che non richiedono il preventivo accordo di cui alle Linee
Guida della Corte di Appello di Milano del 14/11717 di seguito riportate:
5) assegno unico interamente a favore della madre;
6) spese di lite irripetibili;
pagina 7 di 8 7) Manda alla Cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Milano per l'aggiornamento dei Registri
Anagrafici e per quant'altro di competenza.
SENTENZA immediatamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo sub 1)
Si comunichi
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, in data 12 febbraio 2025
Il Giudice relatore dott.ssa Fulvia De Luca
Il Presidente
Dott.ssa Maria Laura Amato
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE NONA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Laura Amato Presidente dott.ssa Fulvia De Luca Giudice relatore dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21619/2024 promossa da:
Parte_1
nata in [...] il [...]
Residente VIA LONGARONE N 1 20122 MILANO ITALIA codice fiscale C.F._1 con l'avv. COSSANDI MONICA come da procura in atti;
parte ricorrente
nei confronti di
Controparte_1
Nato in PERÙ il 29/12/1974
Residente in VIA MORETTI CARLO N. 14/A MILANO ITALIA codice fiscale C.F._2
parte resistente contumace
pagina 1 di 8 Atti comunicati al PM ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazione in data 9 luglio 2024
oggetto: divorzio contenzioso
CONCLUSIONI di parte ricorrente precisate all'udienza del 23 gennaio 2024 come da ricorso
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12 giugno 2024, ha chiesto al Tribunale Parte_1
di Milano di dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto a Crabayllo, Lima (Perù) in data
29/8/11 con dal quale si è separato alle condizioni di cui al verbale ex Controparte_2
art. 711 c.p.c. del 2/11/21 omologate dal Tribunale di Milano con decreto del 5/11/21 n. 18859/21; di disporre l'affidamento esclusivo a sé della figlia minore nata il [...], con collocamento Persona_1
della stessa presso di sé, regolamentazione della frequentazione paterna e quantificazione in Euro
400,00 al mese del contributo paterno ordinario indiretto al mantenimento della minore, oltre al 50% delle spese straordinarie;
conferma delle ulteriori condizioni della separazione.
All'udienza di prima comparizione personale delle parti del 23 gennaio 2024, il Giudice delegato, verificata la regolarità della notificazione del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza al convenuto non costituito né comparso, ne ha dichiarato la contumacia.
Ha sentito la parte ricorrente che ha dichiarato: “ Confermo integralmente il ricorso. Il padre non rispetta i tempi di frequentazione stabiliti nella separazione consensuale. La vede quando vuole lui o quando la lo richiede la bambina;
questo succede poche volte. La porta a scuola una volta alla settimana circa, al massimo;
sono mesi che nel we non sta con . Lui vive con la nuova compagna Per_1
che è sempre presente agli incontri. non ha uno spazio esclusivo con il padre. E' difficile la Per_1
gestione della bambina in quanto lui è poco presente. Per esempio è successo, l'anno scorso, che la scuola abbia indicato la necessità di un percorso psicologico per e il padre ha negato il Per_1
consenso. Lui paga i 300 euro di mantenimento ordinario ma non corrisponde le spese straordinarie. io ho una retribuzione di Euro 1650,00 al mese, per 13 mensilità; vivo nella casa familiare in comproprietà e pago il mutuo per intero anche se è cointestato. In separazione avevamo concordato che mi avrebbe trasferito la proprietà della sua quota sulla casa familiare ma si è sempre rifiutato di andare dal Notaio. Io non so che lavoro faccia. Prima lavorava quale OSS.”
Il difensore della ricorrente ha insistito come da ricorso;
precisando di non aver avanzato istanze istruttorie. Ha discusso oralmente riportandosi al ricorso.
Il Giudice delegato, all'esito, ha così provveduto: pagina 2 di 8 “Letto il ricorso introduttivo del giudizio;
viste le dichiarazioni rese dalla ricorrente all'odierna udienza;
rilevato che, nonostante la rituale notificazione del ricorso introduttivo, la parte resistente non ha inteso costituirsi in giudizio e nemmeno è comparsa all'udienza fissata davanti al Giudice delegato;
rilevato che secondo quanto emerso dalle precise dichiarazioni della parte ricorrente, il padre non si interessa concretamente alla figlia minore, non partecipa in modo fattivo alle sue scelte di vita, non ha instaurato con la figlia un rapporto stabile e continuativo e non provvede per intero al suo mantenimento, limitandosi a corrispondere il contributo ordinario indiretto ma rifiutandosi di rimborsare le spese straordinarie;
evidenziato che il padre non rispetta la regolamentazione concordata ed ostacola l'assunzione di scelte tempestive per la minore anche in campo sanitario;
ritenuto, dunque, che anche con il comportamento processuale assunto, la parte resistente abbia manifestato completo disinteresse per il fattivo esercizio della responsabilità genitoriale, rilevando così una condizione di verosimile scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo di genitore, tale da rendere necessario l'affidamento monogenitoriale;
ritenuto che
la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337 ter c.c., è derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, come nel caso in cui il genitore abbia mostrato una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa, non avendo più contatti da tempo con il figlio minore, rendendosi altresì totalmente inadempiente all'obbligo di provvedere al mantenimento dello stesso, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr Cass. 27/2017, Cass.
26587/09; Cass. 16593/08); ritenuto, pertanto, che, in applicazione del principio giurisprudenziale appena richiamato e delle circostanze sopra esposte, la domanda di affidamento esclusivo della figlia alla madre vada accolta per la quale deve essere formulata, in ordine alla idoneità genitoriale, una prognosi favorevole, alla luce del contegno serbato nel processo, nonché per il fatto di essersi occupata della prole con continuità e responsabilità; ritenuto, altresì, che le condizioni sopra indicate giustifichino una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre come richiesto in ricorso da parte ricorrente, anche con riguardo alle scelte più importanti per la minore, (residenza abituale, salute, educazione, istruzione), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super–esclusivo o affido rafforzato ai sensi dell'art. 337 quater, 3° comma
c.c., anche in assenza di una diversa prospettazione della parte resistente;
pagina 3 di 8 considerato che il Giudice non dispone di elemento alcuno circa le effettive ed attuali capacità reddituali del resistente, dovendo comunque quest'ultimo contribuire al mantenimento della prole essendogli ciò imposto dalle norme del nostro ordinamento (art. 30 Cost. e art. 315 bis c.c. e segg.) e dovendo altresì ritenersi, sulla base delle risultanze disponibili, che lo stesso, abbia integra capacità lavorativa, non essendo altresì emersi elementi da cui desumere una sua mancanza o limitazione della capacità lavorativa;
considerate le condizioni reddituale della ricorrente che provvede in via assolutamente prevalente alla cura materiale ed affettiva della figlia, con oneri di mantenimento diretto a carico del padre ridotti in ragione della saltuaria frequentazione;
evidenziato che secondo quanto dichiarato dalla stessa, il resistente, di ancora giovane età ed integra capacità lavorativa, ha lavorato come OSS e vive con la sua attuale compagna;
ritenuto, in ragione di quanto sopra nonché delle esigenze di vita e formazione della figlia minore, di quantificare il contributo al mantenimento indiretto della minore medesima a carico del padre nella misura di € 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche che non richiedono il preventivo accordo di cui alle Linee Guida della Corte di Appello di Milano del 14/11717 che si richiamano;
assegno unico interamente a favore della madre;
visto l'art. 473 bis. 22 c.p.c.; adotta i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti:
1) la figlia minore nata il [...] in [...] esclusiva alla madre, presso la quale Pt_2 Persona_1 rimarrà collocata, anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di Milano, via Longarone
n. 8, e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni, comprese quelle per il rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per la minore, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
2) Dispone che la frequentazione padre-figlia avvenga previo accordo con la madre nel rispetto delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche della minore;
3) PONE a carico della parte resistente l'obbligo di corrispondere alla parte ricorrente, con decorrenza dalla mensilità di giugno 2024, entro il giorno 25 di ogni mese, la somma di € 400,00 al mese a titolo di contributo per il mantenimento della minore, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche che non richiedono il preventivo accordo di cui alle Linee Guida della Corte di
pagina 4 di 8 Appello di Milano del 14/11717 che si richiamano;
assegno unico interamente a favore della madre;
…”
Il Giudice delegato ha, dunque, trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025
La giurisdizione e la legge applicabile
Preliminarmente osserva il Collegio che sussiste la giurisdizione del Tribunale adito ai sensi dell'art. 3 lett. A) ii) del Regolamento CE 1111/2019, atteso che, avendo i coniugi nazionalità peruviana, è in
Italia la residenza abituale dei coniugi ed è applicabile la legge italiana ex art. 8 lett. a) del regolamento
UE n. 1259/2010, in quanto legge dello Stato di residenza abituale dei coniugi al momento in cui è adita l'Autorità Giudiziaria, in mancanza di scelta ad opera delle parti.
Quanto alle domande relative ai figli minori, sussiste la competenza giurisdizionale di questo Tribunale in forza dell'art. 7 del regolamento UE 1111/2019 quanto alla responsabilità genitoriale, essendo la residenza abituale dei minori in Italia e in forza dell'art. 3 lett. d) del Regolamento UE 4/2009 quanto alle statuizioni economiche relative al mantenimento dello stesso, essendo domanda accessoria a quella relativa all'esercizio della responsabilità genitoriale.
E' applicabile la legge italiana ai sensi della Convenzione dell'Aja 19/10/96 ratificata dalla l. n. 101/15 art. 17, essendo in Italia la residenza abituale del minore
La legge applicabile all'obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi del protocollo dell'Aja del
23/11/07 art. 3, richiamato dal reg CE 4/09 art. 15 ed approvato dall'Unione europea il 20/11/09, atteso che l'Italia è lo stato di residenza abituale del creditore.
Sulla domanda di scioglimento del matrimonio
Dalla documentazione in atti risulta che e Parte_1 Controparte_2
hanno contratto matrimonio a Crabayllo, Lima (Perù) in data 29/8/11.
[...]
I coniugi si sono separati alle condizioni di cui al verbale ex art. 711 c.p.c. del 2/11/21 omologate dal
Tribunale di Milano con decreto del 5/11/21 n. 18859/21.
La separazione non ha subìto interruzioni e tra i coniugi non è intervenuta riconciliazione.
Ricorrendo, pertanto, i presupposti previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 898/1970 e successive modifiche, il Tribunale deve constatare che la comunione materiale e spirituale fra i coniugi è venuta meno e non può più essere ricostituita (artt. 1 e 2 legge citata).
Va, pertanto, pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti. pagina 5 di 8
Sulla responsabilità genitoriale
Reputa il Collegio di confermare il regime di responsabilità genitoriale disposto dal Giudice delegato nei provvedimenti temporanei ed urgenti sopra richiamati.
Dalle risultanze del giudizio emerge la piena adeguatezza genitoriale della madre che si occupa nella quotidianità della cura e gestione della figlia minore.
Il padre, al contrario, è risultato del tutto inadeguata all'assunzione di un serio e consapevole ruolo genitoriale.
La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337 ter c.c., è, infatti, derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, come nel caso in cui il genitore abbia mostrato una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa, frequentando in modo discontinuo il figlio minore rendendosi altresì totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento a favore del figlio minore, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr Cass. 27/2017, Cass. 26587/09; Cass. 16593/08).
In applicazione del principio giurisprudenziale appena richiamato e considerate le circostanze sopra esposte, la domanda di affidamento esclusivo alla madre va accolta per il quale deve essere formulata, in ordine alla idoneità genitoriale, una prognosi favorevole, anche alla luce del contegno serbato nel processo, nonché per il fatto di essersi occupato della prole con continuità e responsabilità.
Le condizioni sopra indicate giustificano una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo al padre come richiesto in ricorso da parte ricorrente, anche con riguardo alle scelte più importanti per le minori, (residenza abituale, salute, educazione, istruzione), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super–esclusivo o affido rafforzato ai sensi dell'art. 337 quater, 3° comma c.c..
Quanto alla frequentazione paterna, reputa il Tribunale di integralmente confermare il provvedimento assunto dal Giudice delegato rispondente all'interesse della figlia minore e tutelante per la medesima.
Sul contributo al mantenimento della prole
Va, parimenti, confermato, in assenza di elementi di novità, il contributo materno al mantenimento della minore così come determinato dal Giudice delegato, in considerazione delle condizioni complessive della ricorrente e delle esigenze di crescita e formazione della minore medesima delle quali si occupa in via esclusiva la madre, in assenza di qualsivoglia forma di contribuzione diretta a carico del padre.
pagina 6 di 8 L'obbligo di contribuzione deve farsi decorrere dalla data della domanda, posto che è principio generale che il tempo che intercorre dalla proposizione della domanda alla pronuncia del provvedimento giudiziale non può andare a danno del ricorrente e che i presupposti per l'accoglimento della domanda sussistevano al momento introduttivo del giudizio.
L'assegno unico deve essere integralmente percepito dalla madre, affidatario esclusivo della figlia minore.
Sulle spese di lite
Attesa la mancata costituzione della parte resistente, che non ha quindi svolto difese, le spese di lite vanno dichiarate irripetibili.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Milano, Sezione IX Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
hanno contratto matrimonio a Crabayllo, Lima (Perù) in data 29/8/11; Controparte_2
2) Affida la figlia minore nata il [...] in [...] esclusiva alla madre, presso la quale Persona_1
rimarrà collocata, anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di Milano, via
Longarone n. 8, e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni, comprese quelle per il rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per la minore, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
3) Dispone che la frequentazione padre-figlia avvenga previo accordo con la madre nel rispetto delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche della minore;
4) Pone a carico della parte resistente l'obbligo di corrispondere alla parte ricorrente, con decorrenza dalla mensilità di giugno 2024, entro il giorno 25 di ogni mese, la somma di €
400,00 al mese a titolo di contributo per il mantenimento della minore, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche che non richiedono il preventivo accordo di cui alle Linee
Guida della Corte di Appello di Milano del 14/11717 di seguito riportate:
5) assegno unico interamente a favore della madre;
6) spese di lite irripetibili;
pagina 7 di 8 7) Manda alla Cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Milano per l'aggiornamento dei Registri
Anagrafici e per quant'altro di competenza.
SENTENZA immediatamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo sub 1)
Si comunichi
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, in data 12 febbraio 2025
Il Giudice relatore dott.ssa Fulvia De Luca
Il Presidente
Dott.ssa Maria Laura Amato
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