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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 27/05/2025, n. 2395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2395 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 8675/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 26.05.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8675/2024 R.G. LAVORO
TRA
, nata a [...] il [...] ( ), in qualità Parte_1 C.F._1 di legale rapp.te p.t. nonché amministratore della società , rappresentata e difesa CP_1 dall'Avv. Lettera Raffaele, come da procura in atti
RICORRENTE
E
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ida Verrengia, Itala De Benedictis,
Luca Cuzzupoli, Davide Catalano e Nicola Fumo, per procura generale alle liti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione Ordinanza Ingiunzione n. ROI-000066413 del 01/06/2024, notificata alla società ( ) in persona del legale rapp.te p.t. CP_1 P.IVA_1 Parte_1
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 05/07/2024 l'epigrafata ricorrente, proponeva opposizione avverso l'Ordinanza Ingiunzione n. ROI-000066413 del 01/06/2024, notificata alla società CP_1
( ) in persona del legale rapp.te p.t. emessa dall' sede
[...] P.IVA_1 Parte_1 CP_2 di Caserta per € 8.296,33, relativa ad una presunta inadempienza contributi di cui all'accertamento n.
.2001.21/06/2017.0223689 per l'anno 2016. CP_2
A sostegno della domanda deduceva l'illegittimità della pretesa creditoria per mancata notifica dell'avviso di accertamento n. .2001.21/06/2017.0223689, relativo all'anno 2016, così come già CP_2 dichiarato con sentenza n. 1637/2023 emessa dal Tribunale di Napoli Nord Sezione Lavoro nel procedimento di opposizione relativa all' Ordinanza di Ingiunzione OI - 000299669 (che conteneva anche l'accertamento .2000.21/06/2017.0223688), notificata alla sola società il CP_2 CP_1
10.03.2022, passata in cosa giudicata, nonché per intervenuta prescrizione del presunto credito vantato dall' di Caserta per l'anno 2016 ai sensi dell'articolo 28 della legge 689/1981, degli CP_3 artt. 2934 e 2935 del codice civile, per intervenuta decadenza ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'articolo 1 Legge 296/2006, dell'articolo 25 D. Lgs n. 46/1999 e della legge 689/1981.
Pertanto, chiedeva, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto opposto, di accertare e dichiarare che la somma indicata nell'Ordinanza Ingiunzione n. ROI-000066413 del 01/06/2024, notificata alla società ( ), per i motivi di cui in premessa, non era CP_1 P.IVA_1 dovuta all' e per l'effetto ordinare l'immediata cancellazione. CP_2
Il resistente si costituiva in giudizio chiedendo dichiarare cessata la materia del contendere, con CP_2 compensazione delle spese di lite per avere, in sede di autotutela, annullato l'Ordinanza ingiunzione.
In particolare, evidenziava che l'ordinanza opposta era stata adottata al fine di rideterminare la sanzione amministrativa comminata a seguito del mancato versamento dell'atto di accertamento: -
Prot. n .2000.21/06/2017.0223689 del 21/06/2017, notificato il 29/09/2017 ed in forza del quale CP_2
l'Istituto aveva già provveduto ad erogare la sanzione amministrativa con l'emissione della
OI000299669; che tale ultima OI era stata opposta con procedimento giudiziario presso il Tribunale di Napoli Nord, iscritto al numero di RG. 3678/2022 e conclusosi con sentenza n. 1637/2023 di accoglimento del ricorso;
che, pertanto, per l'effetto di detta pronuncia giudiziale, l'Istituto aveva provveduto all'annullamento dell'O.I. 000299669 e conseguentemente della ROI 000066413 opposta con il presente giudizio, con conseguente sanatoria per l'annualità 2016.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, viste le note depositate, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Preliminarmente, in ragione della soddisfazione della pretesa in corso del giudizio deve essere CP_ dichiarata la cessazione della materia del contendere nei confronti del convenuto
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambi le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione) e la deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti alla domanda, trova la sua giustificazione nel principio di economia dei mezzi processuali (cfr. Cass. 25.5.87).
Inoltre, perché il processo possa concludersi con una pronuncia di cessazione della materia del contendere è necessario che ricorrono congiuntamente i seguenti presupposti e, cioè che l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la stessa sarebbe improponibile ab origine per carenza di interesse all'azione; che il fatto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve trattarsi di situazione idonea ad eliminare ogni posizione di contrasto e pacifica in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopravvenute ( cfr. Cass. n.2038/97).
In applicazione dei summenzionati principi, nel caso di specie, tenuto conto delle dichiarazioni dei procuratori costituiti e della documentazione depositata, deve ritenersi che l'annullamento in sede di autotutela dell'ordinanza ingiunzione n. ROI 000066413 del 1.06.2024 (cfr. estratti del programma di gestione degli illeciti penali da cui si evince lo sgravio dell'accertamento CP_4
.2001.21/06/2017.0223689 relativo all'anno 2016, in conseguenza della sentenza del Tribunale CP_2 di Napoli Nord n. 1637/2023, e del relativo annullamento dell'O.I. 000299669 e della successiva rideterminazione ROI 000066413 del7.05.2025), abbia soddisfatto la pretesa del ricorrente, determinando la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo per il giudice di pronunciarsi sull'oggetto della controversia.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in base al D.M. 55/2014 e successive modifiche nella misura minima in ragione della non complessità della causa e con la pretermissione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona del giudice Dott.ssa Raffaella Paesano, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.865,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario. Nulla per le spese di contributo in mancanza di prova documentale di pagamento.
Si comunichi.
Aversa, 27/05/2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Paesano
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 26.05.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8675/2024 R.G. LAVORO
TRA
, nata a [...] il [...] ( ), in qualità Parte_1 C.F._1 di legale rapp.te p.t. nonché amministratore della società , rappresentata e difesa CP_1 dall'Avv. Lettera Raffaele, come da procura in atti
RICORRENTE
E
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ida Verrengia, Itala De Benedictis,
Luca Cuzzupoli, Davide Catalano e Nicola Fumo, per procura generale alle liti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione Ordinanza Ingiunzione n. ROI-000066413 del 01/06/2024, notificata alla società ( ) in persona del legale rapp.te p.t. CP_1 P.IVA_1 Parte_1
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 05/07/2024 l'epigrafata ricorrente, proponeva opposizione avverso l'Ordinanza Ingiunzione n. ROI-000066413 del 01/06/2024, notificata alla società CP_1
( ) in persona del legale rapp.te p.t. emessa dall' sede
[...] P.IVA_1 Parte_1 CP_2 di Caserta per € 8.296,33, relativa ad una presunta inadempienza contributi di cui all'accertamento n.
.2001.21/06/2017.0223689 per l'anno 2016. CP_2
A sostegno della domanda deduceva l'illegittimità della pretesa creditoria per mancata notifica dell'avviso di accertamento n. .2001.21/06/2017.0223689, relativo all'anno 2016, così come già CP_2 dichiarato con sentenza n. 1637/2023 emessa dal Tribunale di Napoli Nord Sezione Lavoro nel procedimento di opposizione relativa all' Ordinanza di Ingiunzione OI - 000299669 (che conteneva anche l'accertamento .2000.21/06/2017.0223688), notificata alla sola società il CP_2 CP_1
10.03.2022, passata in cosa giudicata, nonché per intervenuta prescrizione del presunto credito vantato dall' di Caserta per l'anno 2016 ai sensi dell'articolo 28 della legge 689/1981, degli CP_3 artt. 2934 e 2935 del codice civile, per intervenuta decadenza ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'articolo 1 Legge 296/2006, dell'articolo 25 D. Lgs n. 46/1999 e della legge 689/1981.
Pertanto, chiedeva, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto opposto, di accertare e dichiarare che la somma indicata nell'Ordinanza Ingiunzione n. ROI-000066413 del 01/06/2024, notificata alla società ( ), per i motivi di cui in premessa, non era CP_1 P.IVA_1 dovuta all' e per l'effetto ordinare l'immediata cancellazione. CP_2
Il resistente si costituiva in giudizio chiedendo dichiarare cessata la materia del contendere, con CP_2 compensazione delle spese di lite per avere, in sede di autotutela, annullato l'Ordinanza ingiunzione.
In particolare, evidenziava che l'ordinanza opposta era stata adottata al fine di rideterminare la sanzione amministrativa comminata a seguito del mancato versamento dell'atto di accertamento: -
Prot. n .2000.21/06/2017.0223689 del 21/06/2017, notificato il 29/09/2017 ed in forza del quale CP_2
l'Istituto aveva già provveduto ad erogare la sanzione amministrativa con l'emissione della
OI000299669; che tale ultima OI era stata opposta con procedimento giudiziario presso il Tribunale di Napoli Nord, iscritto al numero di RG. 3678/2022 e conclusosi con sentenza n. 1637/2023 di accoglimento del ricorso;
che, pertanto, per l'effetto di detta pronuncia giudiziale, l'Istituto aveva provveduto all'annullamento dell'O.I. 000299669 e conseguentemente della ROI 000066413 opposta con il presente giudizio, con conseguente sanatoria per l'annualità 2016.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, viste le note depositate, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Preliminarmente, in ragione della soddisfazione della pretesa in corso del giudizio deve essere CP_ dichiarata la cessazione della materia del contendere nei confronti del convenuto
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambi le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione) e la deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti alla domanda, trova la sua giustificazione nel principio di economia dei mezzi processuali (cfr. Cass. 25.5.87).
Inoltre, perché il processo possa concludersi con una pronuncia di cessazione della materia del contendere è necessario che ricorrono congiuntamente i seguenti presupposti e, cioè che l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la stessa sarebbe improponibile ab origine per carenza di interesse all'azione; che il fatto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve trattarsi di situazione idonea ad eliminare ogni posizione di contrasto e pacifica in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopravvenute ( cfr. Cass. n.2038/97).
In applicazione dei summenzionati principi, nel caso di specie, tenuto conto delle dichiarazioni dei procuratori costituiti e della documentazione depositata, deve ritenersi che l'annullamento in sede di autotutela dell'ordinanza ingiunzione n. ROI 000066413 del 1.06.2024 (cfr. estratti del programma di gestione degli illeciti penali da cui si evince lo sgravio dell'accertamento CP_4
.2001.21/06/2017.0223689 relativo all'anno 2016, in conseguenza della sentenza del Tribunale CP_2 di Napoli Nord n. 1637/2023, e del relativo annullamento dell'O.I. 000299669 e della successiva rideterminazione ROI 000066413 del7.05.2025), abbia soddisfatto la pretesa del ricorrente, determinando la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo per il giudice di pronunciarsi sull'oggetto della controversia.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in base al D.M. 55/2014 e successive modifiche nella misura minima in ragione della non complessità della causa e con la pretermissione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona del giudice Dott.ssa Raffaella Paesano, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.865,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario. Nulla per le spese di contributo in mancanza di prova documentale di pagamento.
Si comunichi.
Aversa, 27/05/2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Paesano