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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 17/09/2025, n. 821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 821 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 918/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE - LAVORO in persona del Giudice del Lavoro dr.ssa Emanuela FEDELE ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato promossa con ricorso depositato il 27/05/2024 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MICHELE BERSANI Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il difensore RICORRENTE
Contro
e , con il patrocinio degli avv.ti MASSIMO Controparte_1 CP_1
APRICENA e dell'avv. SIMONA DIBIASE elettivamente domiciliati presso il difensore avv.
APRICENA RESISTENTI
OGGETTO Licenziamento individuale per giusta causa
All'udienza di discussione i procuratori delle parti
C O N C L U D E V A N O come in atti
Motivi della Decisione
Con ricorso depositato il 27/05/2024 ha dedotto di: Parte_1 di essere stato assunto alle dipendenze di SIC con contratto di apprendistato avente decorrenza dal 20.2.2024 e termine finale al 19.2.2026, con orario full-time e qualifica di
“Addetto al montaggio semplice aiuto idraulico”, formalmente inquadrato quale
Apprendista di livello D2 del CCNL Metalmeccanici Industria. Il contratto di assunzione prevedeva un “periodo di prova di 1,5 mesi superati i quali il rapporto di lavoro si intenderà automaticamente confermato”. (cfr. doc. 1 ricorrente); di avere lavorato dal 20.2.2024 al 2.4.2024 presso i vari cantieri della cliente/committente aziendale di volta in volta comunicatigli dal titolare;
Parte_2 di essere stato invitato dal titolare a restare a casa qualche giorno;
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di avere contattato il datore di lavoro il 15.4.2024 ricevendo in pari data una Persona_1 comunicazione whatsapp in cui il medesimo riferiva “Ciao purtroppo il cliente si è incazzato e non vuole più nessun operaio tranne Quindi non posso mandarti da Per_2 un'altra parte perché ti dovresti arrangiare con i mezzi ma risulta difficile e lontano. Ti conviene trovare qualcosa lì vicino a te” con allegata altresì la busta paga con la cessazione del rapporto al 31 marzo 2024 (cfr. doc. 3 e 5 ricorrente).
Di aver ricevuto dal datore di lavoro il 22 maggio 2024 la comunicazione inviata al centro per l'impiego nella quale risultava l'intervenuta cessazione del rapporto di lavoro per
“mancato superamento del periodo di prova” al 31 marzo 2024 (cfr. doc. 4 ricorrente).
Ciò posto il ricorrente, deducendo l'illegittimità del recesso poiché intervenuto dopo la scadenza del periodo di prova ha chiesto “accertare e dichiarare nullo e/o inefficace e/o illegittimo e/o annullare, il licenziamento intimato dalla società resistente al ricorrente con effetto dal 31.3.2024; per effetto dell'accoglimento della domanda di cui al capo che precede, in via gradata e salvo gravame: in via principale, ex art. 2 (ovvero, in subordine, ex art. 3, comma 2),
d.lgs. 23/15,: ▪ condannare la società resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore,
a reintegrare parte ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato o in altro equivalente;
▪ condannare la società resistente e il socio accomandatario sig. a corrispondere a CP_1 parte ricorrente un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del Tfr maturata dal giorno del licenziamento all'effettiva reintegrazione (e comunque in misura non inferiore a cinque mensilità); ▪ condannare la società resistente e il socio accomandatario sig. a versare i contributi previdenziali e assistenziali nell'interesse di CP_1 parte ricorrente, dalla data del licenziamento all'effettiva reintegrazione;
in via subordinata al capo
a) che precede e salvo gravame, ordinare alla società resistente l'immediata riammissione in servizio del ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato o in altro equivalente, e condannare la stessa e il socio accomandatario sig. al pagamento, a favore del CP_1 ricorrente, di un risarcimento commisurato a tutte le retribuzioni perse dal licenziamento alla data di effettiva riammissione in servizio;
in via subordinata ai capi a) e b) che precedono e salvo gravame, ex art. 3, comma 1 (ovvero, in subordine, ex art. 4), d.lgs. 23/15, condannare la società resistente e il socio accomandatario sig. a corrispondere a parte ricorrente CP_1 un'indennità risarcitoria pari a 36 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del
Tfr (ovvero pari a quell'altro importo ritenuto di giustizia, da determinarsi anche secondo equità”
Tardivamente costituitisi in giudizio, e Controparte_1 CP_1 hanno contestato gli assunti avversari producendo una comunicazione datata 30 marzo
2024 sottoscritta dal ricorrente nella quale si comunicava il mancato superamento del periodo di prova (cfr doc resistente); chiedeva pertanto il rigetto del ricorso.
Con ordinanza 16 gennaio 2025 il Giudice attivava i poteri di ufficio acquisiva il documento tardivamente prodotto per l'esame delle parti. All'esito parte ricorrente disconosceva la
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firma sulla citata comunicazione mentre parte resistente dichiarava di volersene avvalere.
Veniva pertanto disposta ed espletata perizia grafologica.
All'esito della discussione, all'udienza odierna la causa viene decisa con sentenza di cui viene data lettura.
Va preliminarmente esposto l'esito della perizia grafologica eseguita dalla dr.ssa Per_3
che ha così concluso “Il CTU dopo accurata ed approfondita indagine ritiene che
[...] il documento “lettera di licenziamento durante il periodo di prova” del 30/3/2024 a firma apparente del signor è da ritenersi apocrifa - ll signor non ha Parte_1 Parte_1 redatto la firma apposta sul documento “lettera di licenziamento durante il periodo di prova”. Il ctu ha condotto un'analisi tra le firme comparative e quelle prodotte dal ricorrente in sede di consulenza analizzando il tratto, l'inclinazione e gli elementi tipizzanti la firma.
L'analisi e le conclusioni appaiono esaustive e ben motivate e vengono pienamente condivise da questo Giudice.
Ciò posto, la successione dei fatti risulta acclarata dalla documentazione più sopra riportata dalla quale si ricava che l'intervenuta risoluzione del rapporto fu comunicata al ricorrente non prima del messaggio whatsapp del 15 aprile 2024 (cfr. doc. 5 ricorrente) e dunque oltre la scadenza del periodo di prova di un mese e mezzo contrattualmente stabilito e decorrente dall'assunzione del 20 febbraio 2024.
La comunicazione di licenziamento datata 31 marzo 2024 (potenzialmente tempestiva) è risultata avere invece firma apocrifa.
Si deve pertanto concludere per l'illegittimità del recesso.
L'art. 42 del d.lgs. 81/2015 chiarisce infatti al comma 3 che durante l'apprendistato trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente per il licenziamento illegittimo. In sostanza, superato il periodo di prova di libera recedibilità, il datore di lavoro deve procedere al licenziamento secondo le normative vigenti ovvero con forma scritta e per giusta causa o giustificato motivo oggettivo.
Nel caso di specie il licenziamento risulta privo di giustificazione poiché fondato inizialmente su una difficoltà di impiego del ricorrente (si veda il contenuto del messaggio whatsapp del 15 aprile 2024) e successivamente sul mancato superamento di un periodo di prova già consumato. L'opzione finale prescelta dal datore di lavoro risulta smentita dagli stessi documenti di causa mentre la prima giustificazione è rimasta sfornita di prova stante la costituzione tardiva del resistente cui incombeva l'onere.
Si verte pertanto in ipotesi di licenziamento illegittimo per insussistenza del fatto materiale.
Deve invece escludersi la sussistenza di un'ipotesi di licenziamento inefficace poiché in forma orale stante la comunicazione recettizia via whatsapp il cui chiaro contenuto
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espulsivo viene confermato dall'allegazione della busta paga di marzo con cessazione del rapporto lavorativo al 31 del mese.
Alla luce delle considerazioni svolte la tutela applicabile è quella di cui all'art. 3 co. 2 della legge 23/2015 nulla essendo stato tempestivamente dedotto dal resistente sulla consistenza dell'azienda.
Il licenziamento va pertanto annullato e deve essere ordinata la reintegra del ricorrente nel posto di lavoro oltre alla condanna della società resistente al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto pari ad euro 1389,29 lordi per un massimo di dodici mensilità, dedotto l'eventuale aliunde perceptum, nonchè al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento (31.3.2024) fino a quello dell'effettiva reintegrazione oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore del ricorrente in complessivi euro 5.000,00 (applicati i medi nello scaglione fino a euro 26.000) oltre spese generali, e accessori di legge.
Le spese per l'espletata ctu si liquidano in euro 1835,00 oltre accessori di legge in favore della ctu e a carico della parte resistente soccombente. Persona_3
Le condanne vanno rivolte all'azienda resistente rilevando l'illimitata responsabilità del socio accomandatario in sede esecutiva.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando,
- accogliendo il ricorso, annulla il licenziamento irrogato al ricorrente e conseguentemente ordina la reintegrazione nel posto di lavoro;
condanna la società resistente: a) a risarcire il danno cagionato al ricorrente mediante il pagamento di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto pari ad euro 1389,29 lordi per un massimo di dodici mensilità, dedotto l'eventuale aliunde perceptum oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo;
b) al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione;
c) al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi €. 5000,00=, oltre spese generali e accessori di legge;
d) al pagamento delle spese di ctu liquidate in favore della consulente in complessivi euro 1835,00 oltre accessori di legge.
Busto Arsizio, 17/09/2025 il Giudice del Lavoro
dr.ssa Emanuela Fedele
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