Trib. Busto Arsizio, sentenza 17/09/2025, n. 821
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Sentenza 17 settembre 2025

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Il provvedimento in esame, emesso dal Tribunale di Busto Arsizio in data 17 settembre 2025 dal Giudice del Lavoro dr.ssa Emanuela Fedele, riguarda un ricorso per l'illegittimità di un licenziamento individuale per giusta causa. La parte ricorrente ha contestato la legittimità del recesso, sostenendo che il licenziamento fosse avvenuto dopo la scadenza del periodo di prova e chiedendo la reintegrazione nel posto di lavoro, oltre a un risarcimento per il danno subito. La controparte ha invece sostenuto la validità del licenziamento, affermando che il ricorrente non avesse superato il periodo di prova.

Il Giudice ha accolto il ricorso, evidenziando che la comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro era stata effettuata con una firma apocrifa e che il licenziamento era avvenuto oltre il termine del periodo di prova. Ha sottolineato che, secondo l'art. 42 del d.lgs. 81/2015, il datore di lavoro deve seguire procedure specifiche per il licenziamento durante l'apprendistato, e che nel caso in esame non vi era giustificazione valida per il recesso. Pertanto, ha ordinato la reintegrazione del ricorrente e il pagamento di un'indennità risarcitoria, oltre ai contributi previdenziali e assistenziali. Le spese legali sono state poste a carico della parte resistente, riconoscendo la sua soccombenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Busto Arsizio, sentenza 17/09/2025, n. 821
    Giurisdizione : Trib. Busto arsizio
    Numero : 821
    Data del deposito : 17 settembre 2025

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