CA
Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 13/05/2025, n. 698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 698 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dr. Annalisa Gianfelice, Presidente;
dr. Paola De Nisco, Consigliere;
dr. Vito Savino, Consigliere rel.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 282/23 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023, promossa
DA
(c.f. ), rappresentata e difesa, in virtù di procura Parte_1 C.F._1
speciale alle liti, dall'Avv. Raffaella Benelli;
appellante
CONTRO
(c.f. , che partecipa al giudizio per il tramite della Controparte_1 P.IVA_1
procuratrice (c.f. , quest'ultima rappresentata e difesa, in virtù di CP_2 P.IVA_2
procura speciale alle liti, dall'Avv. Umberto Giannola;
appellata avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in tema di contratti bancari;
conclusioni: parte appellante ha concluso come da memoria depositata in data 9.4.2025; parte appellata ha concluso come da memoria depositata in data 29.4.2025;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con memoria depositata in data 9.4.2025, per il tramite del suo difensore Parte_1
già munito di procura speciale, ha rappresentato di rinunciare agli atti del giudizio in ragione
1 dell'avvenuta transazione stragiudiziale della lite e che tra le parti vi è accordo circa l'integrale compensazione delle spese del grado.
Con memoria depositata in data 29.4.2025, parte appellata, per il tramite del proprio difensore già munito della necessaria procura speciale, hanno riferito l'avvenuta accettazione dell'altrui rinuncia, adesiva anche alla prospettazione dell'integrale compensazione delle spese del grado.
Tanto premesso, e dunque prese atto della sopravvenienza della rinuncia agli atti e della correlata accettazione, occorre dichiarare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 306 c.p.c., l'estinzione del presente giudizio.
La sussistenza di accordo anche sulla compensazione integrale delle spese solleva il Collegio dallo statuire in merito.
L'esito dell'appello evidenza di per sé l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così decide:
- dichiara l'estinzione del presente giudizio;
Ancona, 13.5.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est.
Dott. Vito Savino
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dr. Annalisa Gianfelice, Presidente;
dr. Paola De Nisco, Consigliere;
dr. Vito Savino, Consigliere rel.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 282/23 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023, promossa
DA
(c.f. ), rappresentata e difesa, in virtù di procura Parte_1 C.F._1
speciale alle liti, dall'Avv. Raffaella Benelli;
appellante
CONTRO
(c.f. , che partecipa al giudizio per il tramite della Controparte_1 P.IVA_1
procuratrice (c.f. , quest'ultima rappresentata e difesa, in virtù di CP_2 P.IVA_2
procura speciale alle liti, dall'Avv. Umberto Giannola;
appellata avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in tema di contratti bancari;
conclusioni: parte appellante ha concluso come da memoria depositata in data 9.4.2025; parte appellata ha concluso come da memoria depositata in data 29.4.2025;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con memoria depositata in data 9.4.2025, per il tramite del suo difensore Parte_1
già munito di procura speciale, ha rappresentato di rinunciare agli atti del giudizio in ragione
1 dell'avvenuta transazione stragiudiziale della lite e che tra le parti vi è accordo circa l'integrale compensazione delle spese del grado.
Con memoria depositata in data 29.4.2025, parte appellata, per il tramite del proprio difensore già munito della necessaria procura speciale, hanno riferito l'avvenuta accettazione dell'altrui rinuncia, adesiva anche alla prospettazione dell'integrale compensazione delle spese del grado.
Tanto premesso, e dunque prese atto della sopravvenienza della rinuncia agli atti e della correlata accettazione, occorre dichiarare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 306 c.p.c., l'estinzione del presente giudizio.
La sussistenza di accordo anche sulla compensazione integrale delle spese solleva il Collegio dallo statuire in merito.
L'esito dell'appello evidenza di per sé l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così decide:
- dichiara l'estinzione del presente giudizio;
Ancona, 13.5.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est.
Dott. Vito Savino
2