Sentenza 8 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 08/05/2026, n. 2934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2934 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02934/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02484/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2484 del 2025, proposto da
AR EN, ET EN e SI DA (n.q di eredi di EN SE), SC RT, ON De LA, IC CH, RI CO, NN ELAQ, LE RA LO e AN ELAQ (n.q. di eredi di ELAQ Lugi), IO ZA, SE ET, ON RA e MA GI RI (n.q. di eredi di RA GI), NN MA CA, MA OL, NZ CO, AN De UC, DR AL, RA AL e UC AL (n.q. di eredi di AL ON), CE LI, AN LI e NN MA ON (n.q. di eredi di LI Pompeo), ON LL, MA IA LI, ON OM, AN AG, MA RA, rappresentati e difesi dall'avvocato Egidio Lizza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Istituto Autonomo per la Case Popolari (I.A.C.P.) della Provincia di BE in liquidazione, non costituito in giudizio;
ER Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati IV Cornacchia, NN Antonietta Manganelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'ottemperanza
alla sentenza del Tribunale di BE, n. 1167/11 e della sentenza della Corte di Appello Napoli n. 3989/19;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di ER Campania;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 la dott.ssa IV EN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e RI
1 - I ricorrenti in epigrafe indicati agiscono per l’esecuzione della sentenza n. 1167/11 emessa dal Tribunale di BE e della sentenza n. 3989/19 emessa dalla Corte di Appello Napoli.
Nello specifico, per quanto di rilievo in questa sede, va rammentato che:
con la sentenza numero 1167/2011, il Tribunale di BE ha stabilito gli importi dovuti da AC della Provincia di BE ai singoli attori di quel giudizio e contestualmente disposto ai sensi dell'articolo 2932 del codice civile il trasferimento agli attori promissari acquirenti “ degli immobili ivi specificamente indicati ”, condizionando sospensivamente per taluni l'effetto traslativo all'avvenuto pagamento del saldo del prezzo. AC è stato infine condannato alla rifusione delle spese di lite con distrazione in favore dell'avvocato Prozzo;
la Corte di Appello di Napoli con sentenza n. 3989 del 2019 ha corretto la sentenza di primo grado stabilendo che agli attori doveva trasferirsi “ la proprietà superficiaria degli immobili ” e ha condannato AC alla rifusione delle spese del grado.
Gli odierni ricorrenti hanno adito l’intestato Tribunale lamentando, in estrema sintesi, che AC di BE non ha né trasferito la proprietà superficiaria degli immobili agli aventi diritto, né corrisposto le somme indicate in sentenza, né pagato le spese di lite.
2 - AC di BE non ha preso parte al giudizio, benché ritualmente intimato.
3 - Si è costituita in giudizio l’ER, eccependo, in via preliminare il suo difetto di legittimazione passiva, permanendo ogni obbligo in capo al debitore originario AC ( rectius : alla gestione liquidatoria all’uopo istituita per il ripianamento dei debiti esistenti).
Nel merito, ER ha contestato che alcun inadempimento le è ascrivibile con riferimento al trasferimento del diritto reale, dovendo gli attori procedere alla trascrizione del titolo giudiziale. Quanto, poi, alle spese del primo grado, il Tribunale di BE ne ha disposto la distrazione in favore dell’avv. Prozzo, mentre quelle di secondo grado andranno riconosciute soltanto agli attori in sede civile che hanno agito nella presente sede di esecuzione; infine, i beni di ER sarebbero impignorabili siccome destinati alla sua funzione propria.
4 - Alla camera di consiglio del 12/3/2026 il ricorso è transitato in decisione.
5 - Ai sensi dell’art. 112 comma 2 c.p.a. “L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione: a) delle sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato; b) delle sentenze esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo; c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato; d) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati per i quali non sia previsto il rimedio dell'ottemperanza, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi alla decisione; e) dei lodi arbitrali esecutivi divenuti inoppugnabili al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato”.
I provvedimenti di cui si chiede l’ottemperanza rientrano tra quelli di cui all’art. 112, comma 2, lett. c) del c.p.a., trattandosi di provvedimenti del giudice ordinario passati in giudicato.
5.1 - In relazione all’eccepito difetto di legittimazione passiva, giova riportarsi alla giurisprudenza, anche di questa sezione, secondo cui, in materia di ottemperanza a provvedimenti giurisdizionali nei confronti di Istituti Autonomi Case Popolari in liquidazione, la legittimazione passiva spetta sia all’AC in liquidazione che all’ER (Agenzia Campana per l’edilizia residenziale). L’AC, in quanto non estinto, resta debitore delle obbligazioni assunte e obbligato all’ottemperanza ai titoli resi nei suoi confronti, mentre la presenza di ER si rende necessaria ai sensi dell’art. 7 bis, comma 8 del regolamento n. 4/2016, secondo cui spetta al Commissario liquidatore, d’intesa con l’ER, garantire l’ordinaria attività gestionale dell’AC e compiere gli atti utili per la liquidazione fino al decreto di estinzione. L’azione esecutiva deve quindi intendersi relativa all’intera sequenza procedimentale che si conclude con l’esatta esecuzione del giudicato, non potendo la frammentazione di competenze costituire elemento ostativo. L’AC in liquidazione deve, dunque, necessariamente interfacciarsi con ER per concordare le modalità di acquisizione dell’eventuale ulteriore provvista necessaria a far fronte alle obbligazioni e tanto giustifica la vocatio in ius di ER (cfr. TAR Campania - Napoli, sent. n. 1665/2024 e 751/2024). La perimetrazione degli obblighi di ER in relazione dei debiti di AC si riverbera, evidentemente, anche sulla questione della pignorabilità dei beni dell’Agenzia.
5.2 - La domanda attorea va accolta solo parzialmente.
5.2.1 – Per quanto concerne la domanda di esecuzione dell’obbligo di AC di trasferire la proprietà superficiaria, si osserva che “ La sentenza di accoglimento della domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., come quella di cui parte ricorrente chiede l’ottemperanza, invero, appartiene alla categoria delle sentenze costitutive (art. 2908, c.c.) la cui caratteristica è quella di produrre l'effetto giuridico senza bisogno di ulteriore attività esecutiva: l’accertamento in essa contenuto produce, perciò, la modificazione giuridica oggetto della domanda ossia il trasferimento del diritto di proprietà (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen. 20 luglio 2012, n. 28).
La sua finalità è quella di operare ex nunc quel mutamento della situazione sostanziale che sarebbe derivato dalla conclusione del contratto dovuto; essa agisce, pertanto, come surrogato del contratto definitivo, e i suoi effetti si producono al momento del passaggio in giudicato ” - Tar Sicilia sez. I, sent. n. 2343/2021.
Come è noto, poi, l’art. 2643 punto 14 del c.c. prescrive che “si devono rendere [2645 ss., 2651 ss.] pubblici [1403] col mezzo della trascrizione (…) le sentenze [1032, 2932] che operano la costituzione, il trasferimento o la modificazione di uno dei diritti menzionati nei numeri precedenti [2945 ss., 2655]”. Ne consegue che, fermo restando che giusta la sentenza di secondo grado agli attori è stata trasferita la (sola) proprietà superficiaria degli immobili, al fine della produzione degli effetti nei confronti dei terzi, la trascrizione della sentenza non costituisce una facoltà ma un vero e proprio onere, che deve essere eseguito dalla parte interessata: tenuto conto della documentata trascrizione della sola sentenza di primo grado, è onere della parte che vi ha interesse procedere alla rettifica della trascrizione con riferimento al diverso diritto oggetto del trasferimento, secondo quanto precisato dalla Corte d’Appello di Napoli.
Per questa parte, la domanda di ottemperanza va, quindi respinta.
5.2.2 – Va, invece, accolta la domanda di ottemperanza con riferimento alle somme indicate al punto 1 della sentenza civile di primo grado, maggiorate degli interessi decorrenti dalla data ivi specificata: sul punto non risulta acquisita in giudizio prova del pagamento del dovuto.
Al riguardo, si precisa che risulta decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997 (cfr. documentazione in atti).
Il titolo giudiziale azionato (non investito dalla sentenza di secondo grado per questa parte) è divenuto definitivo, non essendo stata proposta rituale impugnazione, come risulta dall’allegata attestazione della competente segreteria in data 18/9//24.
5.2.3 - Va respinta, altresì, la domanda di ottemperanza con riferimento “ alle restituzioni conseguenti a pagamenti effettuati per somme non dovute sebbene non oggetto di specifica quantificazione, ma determinabili in base alle ricevute delle disposizioni di pagamento e quietanze che si depositano ”. In disparte la genericità della domanda, va osservato che:
A) né la sentenza di primo di grado né quella di appello recano condanna in favore degli attori al pagamento di somme ulteriori rispetto a quelle indicate al punto 1 della sentenza del Tribunale di BE;
B) la documentazione contabile prodotta è antecedente alla formazione del giudicato (“ il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza del giudicato civile, non può conoscere del rapporto sottostante al giudicato stesso, che è devoluto alla cognizione di diverso giudice, e non può in nessun modo modificare o manipolare la portata precettiva di questo giudicato, valorizzando fatti estintivi, precedenti al giudicato stesso, che non siano stati considerati dal titolo giudiziale ormai costituente res iudicata, sussistendo, altrimenti, l’eccesso di potere denunciabile con ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione, nella forma del difetto relativo di giurisdizione, per avere il giudice amministrativo violato i limiti esterni della propria giurisdizione, pronunciandosi su materia attribuita alla giurisdizione ordinaria (v. in questi termini chiaramente, ex plurimis, Cass., Sez. Un., 3 marzo 2025, n. 5654, ord., che ha annullato una sentenza di questo Consiglio di Stato che aveva considerato una transazione tra le parti, intervenuta prima del giudicato civile, ma non presa in considerazione da detto giudicato ” - Consiglio di Stato, sez. VII, sent. 13/11/2025 n. 8892).
5.2.4 – Quanto poi ai pagamenti effettuati dagli attori in epoca successiva al deposito della sentenza di prime cure, va comunque considerato che “- l’ottemperanza deve assicurare l'esatta esecuzione del giudicato senza prescindere dalla realtà fattuale dei pagamenti parziali intervenuti medio tempore, al fine di scongiurare un indebito arricchimento del creditore e un danno erariale; [..omissis ..] - di conseguenza, il Commissario ad acta deve compiere un riscontro contabile che includa i fatti estintivi (pagamenti) sopravvenuti o non rilevati nel titolo in esecuzione ” – Tar Calabria sez. II, sent n. 293/2026.
5.2.5 – Come anticipato, i ricorrenti agiscono anche per l’esecuzione delle statuizioni giudiziali relative alle spese di lite.
5.2.5.1 - Orbene, con riferimento alle spese liquidate dalla sentenza del Tribunale di BE, distratte in favore dell’Avv. Prozzo (che non figura tra gli odierni ricorrenti), si rammenta che “ il difensore antistatario è l'unico soggetto legittimato ad azionare il titolo esecutivo incorporato nella sentenza di condanna alle spese in favore del procuratore della parte vittoriosa che dichiara di aver anticipato le spese, per cui è da escludere che, per tali spese, la parte interessata possa chiedere l'esecuzione del giudicato con il rito dell'ottemperanza davanti al giudice amministrativo, pur se rappresentata dal medesimo difensore che tuttavia non figura come ricorrente in proprio, a meno che ovviamente la parte stessa non dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore e non ottenga la revoca in parte qua del provvedimento ai sensi dell’art. 93, co. 2, c.p.c. (cfr. TAR Bari, sez. II, 3/5/2017, n. 452) ” - Tar Campania, sez. III, sent. n. 3550/2018.
L’articolo 93, secondo comma, cod. proc. civ. – applicabile al processo amministrativo in virtù del rinvio esterno di cui all’articolo 39 cod. proc. amm. – stabilisce infatti che “Finché il difensore non abbia conseguito il rimborso che gli è stato attribuito, la parte può chiedere al giudice, con le forme stabilite per la correzione delle sentenze, la revoca del provvedimento, qualora dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per gli onorari e le spese”.
Parte ricorrente avrebbe dovuto quindi attivarsi nel processo cui il compenso si riferisce per la modifica - in parte qua – del titolo esecutivo, tenuto conto che il c.p.c. “ impone per fattispecie analoghe una procedura giurisdizionale di correzione del titolo esecutivo a seguito di rigorosa prova del soddisfacimento del credito. In sede di ottemperanza va data esecuzione al titolo esecutivo senza possibilità di introdurre questioni ultronee alla mera statuizione sulla quale si è formato il giudicato. Ogni questione diversa che attiene il rapporto interno tra i ricorrenti deve essere risolta in altra sede e comunque attiene ai rapporti civilistici tra i due soggetti ” - Tar Sicilia, sez. II, sent. n. 936/24.
La domanda di ottemperanza va, dunque, respinta anche in relazione a tale oggetto.
5.2.5.2 - Quanto alle spese liquidate nella sentenza di appello, va affermato l’obbligo degli enti intimati di corrisponderle pro quota ai soggetti che hanno agito nella presente sede.
6 – In conclusione, parzialmente accogliendo il ricorso, deve essere ordinato alle Amministrazioni intimate di provvedere nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della presente decisione, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze nei sensi innanzi precisati (sub 5.2.2 e sub 5.2.5.2).
Il Collegio ritiene di dover, sin d’ora, designare il Commissario ad acta il responsabile della DG 50.09.00 (Dg per il Governo del Territorio) con facoltà di delega il quale, decorso infruttuosamente il termine assegnato ed entro sessanta giorni, decorrenti dalla comunicazione a cura della parte ricorrente della perdurante inottemperanza, compirà gli atti necessari al pagamento, a carico e spese dell’AC inadempiente; le spese per l’eventuale funzione commissariale sono poste a carico del medesimo Istituto e, liquidate nell’importo indicato nel dispositivo, potranno essere corrisposte al Commissario previa sua documentata richiesta all’ente onerato.
7 - Quanto alla richiesta di penalità di mora, ritiene il Collegio che non possa essere accolta, in ragione delle evidenti difficoltà operative e finanziarie in cui versa l’ente in liquidazione, comunque sottoposto alla supervisione di altro ente, nonché della necessaria partecipazione di quest’ultimo al procedimento di liquidazione.
8 – Le spese del presente giudizio possono essere compensate tra tutte le parti, stante la solo parziale fondatezza della pretesa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto lo accoglie in parte e, per l’effetto, ordina alle Amministrazioni intimate di dare esecuzione alle sentenze in epigrafe indicate nei sensi di cui in motivazione nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.
Nomina, per il caso di ulteriore inerzia, quale Commissario ad acta, il responsabile della DG 50.09.00 (Dg per il Governo del Territorio) che provvederà come indicato in parte motiva.
Respinge la domanda di condanna ex art. 114 co. 4 lett. e) c.p.a.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
MA AU EN, Presidente
MA IA D'Alterio, Consigliere
IV EN, Consigliere, Estensore
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| IV EN | MA AU EN |
IL SEGRETARIO