Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/05/2024, n. 26297
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Sentenza 15 maggio 2024

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In tema di intercettazioni telefoniche, la mancata allegazione, da parte del pubblico ministero, dei relativi decreti autorizzativi a corredo della richiesta di applicazione della misura cautelare e la successiva omessa trasmissione degli stessi al tribunale del riesame, a seguito di impugnazione del provvedimento coercitivo, non determina l'inefficacia della misura ex art. 309, comma 10, cod. proc. pen., né l'inutilizzabilità delle captazioni, che consegue, invece, all'adozione dei decreti fuori dei casi consentiti dalla legge o in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 267 e 268 cod. proc. pen., obbligando, purtuttavia, il tribunale ad acquisire tali provvedimenti a garanzia del diritto di difesa della parte che ne abbia fatto richiesta ai fini del controllo circa la loro sussistenza e legittima adozione. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva omesso l'acquisizione dei decreti autorizzativi posti a fondamento del provvedimento genetico e di quello reiettivo dell'impugnazione, sull'erroneo rilievo dell'inconferenza della deduzione difensiva, in ragione dell'avvenuta messa a disposizione, da parte del pubblico ministero, dei soli supporti informatici delle captazioni).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/05/2024, n. 26297
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 26297
    Data del deposito : 15 maggio 2024

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