Decreto presidenziale 22 novembre 2021
Decreto presidenziale 22 dicembre 2021
Sentenza 21 gennaio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, decreto presidenziale 22/11/2021, n. 689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 689 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 22/11/2021
N. 00689/2021 REG.PROV.PRES.
N. 00354/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 354 del 2016, proposto da
Moda Center, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Ferasin, Andrea Codemo, Daniele Corrado, con domicilio eletto presso lo studio Silvia Rosina in Mestre, via Mestrina, 6;
contro
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrett. Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, San Marco, 63;
per l'annullamento
del provvedimento del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 24.12.2015 di annullamento del decreto direttoriale n. 82501 del 20.6.2014 di approvazione del programma di riorganizzazione aziendale presentato dalla ricorrente per il periodo 2.9.2013/31.8.2015; nonché del provvedimento de Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 7.1.2016 di diniego autorizzazione alla corresponsione del trattamento CIGS per il secondo anno del programma di riorganizzazione aziendale presentato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza depositata in data 18.11.2021, con la quale la difesa di parte ricorrente ha chiesto l’autorizzazione ad effettuare il deposito di documentazione volta a comprovare l’attività formativa svolta, con i relativi allegati, anche fotografici, mediante deposito di idoneo dispositivo digitale, in quanto la documentazione, per dimensioni, risulta superiore rispetto a quanto consentito per l’invio ordinario a mezzo pec, così come previsto dal PAT;
ritenuto di poter autorizzare il deposito della documentazione specificata nell’istanza mediante supporto digitale (“pennetta” USB);
P.Q.M.
AUTORIZZA parte ricorrente ad effettuare il deposito della documentazione necessaria a supporto delle proprie difese e meglio specificata nell’istanza in oggetto, mediante supporto digitale (“pennetta” USB).
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia il giorno 22 novembre 2021.
| Il Presidente |
| Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO