TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 27/04/2026, n. 7656
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Sentenza 27 aprile 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità per violazione dell'art. 3, comma 1 Costituzione, D.P.R. n. 572/1993, artt. 9, comma 1 L. n. 92/1992, 24 e 117 Cost.; Eccesso di potere per illogicità manifesta, disparità di trattamento

    La Corte ha ritenuto che la concessione della cittadinanza sia un atto discrezionale, valutabile solo nei limiti del controllo estrinseco e formale. Ha affermato che il Ministero ha motivato il diniego sulla base di elementi emersi da attività informativa che non consentono di escludere possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica, ritenendo prevalente l'esigenza di salvaguardia della sicurezza nazionale. Ha inoltre specificato che la valutazione discrezionale può essere sindacata solo per carenza di supporto istruttorio, veridicità dei fatti o assenza di motivazione logica e coerente, non potendo il giudice sostituirsi alla valutazione di merito dell'amministrazione.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, violazione artt. 3 e 7 L. n. 241/1990; Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti; Violazione e falsa applicazione legge in relazione all’art.6, c. 1, Lett) c L. n. 91/1992

    La Corte ha ribadito che il provvedimento di concessione della cittadinanza è connotato da amplissima discrezionalità, informata a criteri di precauzione e cautela. Ha affermato che, a fronte degli interessi della comunità nazionale, l'interesse del cittadino straniero è recessivo e sottoposto a severa verifica istruttoria, anche da parte degli organismi di sicurezza. Ha ritenuto che la motivazione del diniego può essere calibrata in funzione della delicatezza degli interessi coinvolti e della necessità di tutelare la segretezza delle indagini, giustificando un assolvimento 'attenuato' dell'obbligo esplicativo. Ha inoltre escluso la violazione dell'art. 10-bis L. 241/1990, poiché in presenza di dati riservati sottratti all'accesso, non è configurabile la violazione di tale norma, e il contraddittorio procedimentale non è ragionevolmente concepibile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 27/04/2026, n. 7656
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 7656
    Data del deposito : 27 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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