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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 14/07/2025, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1267/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott. Michele Ruvolo Presidente
dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice
dott. Carlo Maria Bucalo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. R.G. 1267/2024 V.G., congiuntamente promossa da:
, nato ad [...], il [...] (c.f. ), Controparte_1 CodiceFiscale_1
con il patrocinio dell'Avv. GIUSEPPE BARRACCO (pec domiciliazione:
e , nata ad [...] il Email_1 Parte_1
15.08.1973 (c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. CARLO PUGLIESE CodiceFiscale_2
(pec domiciliazione: ) Email_2
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
Avente ad oggetto: Domanda congiunta per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. da ultimo depositate le parti e verbale del 16.04.2025 ai quali si rinvia.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE e hanno contratto matrimonio concordatario, il Controparte_1 Parte_1
28.12.2001, in Trapani, regolarmente trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di
Trapani (TP) al n. 355, p. II, Serie A, Ufficio 1, anno 2001, unione dalla quale sono nati Per_1
il 13.11.2003 maggiorenne ed economicamente autosufficiente e , il 14.11.2009. Per_2
La separazione personale tra i coniugi è stata definita con decreto di omologa del
Tribunale di Trapani n. 150/2021, emesso in data 07.06.2021 nel procedimento R.G. n.
2275/2020.
Decorsi i termini prescritti dalla legge, i coniugi, con ricorso congiunto depositato il
24.09.2024, avanzano domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
*****
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza di comparizione personale con il deposito di note scritte, con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di insistere per l'accoglimento del ricorso.
In particolare, hanno chiesto l'adozione delle seguenti condizioni:
1. I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto e, a seguito della sottoscrizione del presente accordo e degli adempimenti presso l'Ufficio dello Stato Civile,
acquisiranno lo status di divorziati.
2. La casa coniugale sita in Trapani in Vicolo dell'Ambra n. 28 – di proprietà esclusiva del signor – originariamente assegnata alla SI , è stata dalla stessa recentemente CP_1 Pt_1
rilasciata con consegna chiavi al signor il quale è ritornato ad abitarla. CP_1
La SI , con il presente atto, dichiara di aver già prelevato ogni mobile e/o arredo Pt_1
e/o bene di sua proprietà dalla casa coniugale e che trasferirà al più presto la propria residenza a
Trapani in Via Livorno n. 6.
3. L'unico figlio ancora minorenne, , oggi di quattordici (14) anni, resterà affidato Per_2
congiuntamente con collocamento paritario alternato e, a fini anagrafici, avrà domicilio presso la nuova residenza della madre.
Con riferimento agli impegni ed alle attività quotidiane del figlio minorenne, è opportuno precisare che frequenta la classe seconda dell'Istituto Tecnico Tecnologico “G.B. Amico” di Per_2 Trapani, indirizzo grafico e comunicazione, che nella stagione invernale è solito frequentare una palestra e che nel periodo estivo egli trascorre le vacanze con i genitori a Trapani e zone limitrofe.
mantiene buoni rapporti con i compagni e coetanei con cui è solito uscire e rapportarsi Per_2
nei momenti di svago.
I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità sul figlio e provvederanno a curarne la crescita, l'educazione e l'istruzione scolastica seguendone le naturali inclinazioni.
Limitatamente alle decisioni di natura ordinaria e minuta, da assumersi nei rispettivi periodi di coabitazione, i genitori potranno esercitare separatamente la responsabilità su , mentre Per_2
continueranno a confrontarsi nella gestione delle questioni di straordinaria importanza per il ragazzo,
al fine di concordare insieme le migliori scelte di vita del minore relativamente anche alla sua istruzione, ad un sano sviluppo fisico e morale, alla scelta di eventuali cure sanitarie.
Al fine di agevolare il confronto sulle questioni inerenti i figli entrambe le parti indicano un indirizzo mail ed un numero di utenza cellulare da utilizzarsi mediante l'applicazione whatsapp esclusivamente per le comunicazioni urgenti e per le questioni attinenti alla gestione dei figli
(l'indirizzo mail ed il numero di cellulare 345 6624426, da un lato, e Email_3
la mail ed il numero di cellulare 328 8715000 dall'altro). Email_4
Le parti, reciprocamente, si impegnano a comunicare senza ritardo ogni eventuale variazione dell'indirizzo mail o del numero di cellulare per rendere facilmente raggiungibile ciascun genitore in caso di necessità.
4. Anche in ragione dell'età di e delle modalità di affido paritario già da tempo Per_2
concordemente attuato dalle Parti, il minore resterà affidato ad ambedue i genitori, con collocamento alternato tra essi e con mantenimento diretto: in particolare, il minore trascorrerà alternativamente una settimana con la madre ed una settimana col padre (dalla sera della domenica di una settimana alla domenica sera della settimana successiva).
Le vacanze estive saranno gestite dai genitori tenendo conto delle esigenze di : in Per_2
mancanza di accordo, resterà ferma la suddivisione di settimana in settimana alternate con festività
del ferragosto e del giorno 16 agosto alternati.
Durante il periodo delle vacanze natalizie e pasquali, le parti concordemente stabiliranno le modalità tenendo conto delle esigenze del figlio: in mancanza di accordo, alternandosi di anno in anno, cinque giorni continuativi a Capodanno, dal 31 dicembre al 4 gennaio, il primo anno, ed a
Natale, dal 24 al 28 dicembre l'anno successivo, nonché, ad anni alterni, dal Venerdì Santo alla domenica di Pasqua con uno e la Pasquetta con l'altro genitore.
5. In ragione della capacità di reddito di ciascuno dei due coniugi individualmente e concordemente valutata, al tempo di deposito del presente atto, le Parti dichiarano di aver già dato esecuzione ad un accordo secondo cui, a titolo di contributo al mantenimento ordinario, ognuna di esse versa mensilmente l'importo di € 100,00 sulla carta postepay cointestata (e con facoltà d'uso per entrambi i genitori) avente numero di conto corrente 001071941015 (contratto n. A085002276).
Tale sistema si è dimostrato parecchio efficace nel migliore interesse del minore, sicché le Parti
insistono affinché, ancora in questa sede, esso venga confermato e mantenuto inalterato.
L'importo di cui sopra sarà annualmente rivalutato, decorso un anno dalla data di sottoscrizione del presente accordo, secondo gli indici ISTAT stabiliti dalla legge per le famiglie di impiegati e operai.
Quanto al vitto di , esso rimarrà a carico del genitore che alternativamente ospita il Per_2
minore.
6. Le Parti specificano che l'assegno unico (ex ANF) sarà caricato sul conto cointestato sopra indicato.
7. Con riferimento alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse di , le Parti Per_2
convengono che esse saranno ripartite tra i genitori in misura uguale (50% ciascuno), secondo l'individuazione e le modalità indicate dal Protocollo di Intesa tra il Tribunale di Trapani e l'Ordine
degli Avvocati di Trapani siglato il 22/11/2018, che dichiarano di conoscere e comunque di aver ricevuto in copia dai rispettivi procuratori costituiti.
Con riferimento alla figlia maggiorenne [ed economicamente autosufficiente] la Per_1
madre concorrerà al pagamento delle spese straordinarie come stabilite dal sopra mentovato protocollo del Tribunale di Trapani nella misura del 50 %.
8. In ordine ai rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti, i coniugi si danno reciprocamente atto di disporre di un reddito adeguato al soddisfacimento delle rispettive esigenze,
sicché nessuno dei due verserà all'altro alcun contributo economico.
9. Con il presente accordo le Parti dichiarano di avere regolato ed estinto tutti i loro rapporti di natura personale e patrimoniale e, pertanto, di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altro per qualunque titolo, causale e/o ragione.
10. Con la sottoscrizione del presente accordo le Parti manifestano il consenso per il rilascio e/o il rinnovo dei rispettivi passaporti e di quello per il figlio ancora minorenne, così che alla presente dichiarazione deve essere attribuito il valore di nulla-osta da valere davanti a qualsiasi Autorità
competente.
11. Dichiarano, infine, di aver già iniziato a dare esecuzione ai patti e, più in generale, alla convenzione come sopra concordati ed elencati.
Ciò posto, la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta, atteso che risultano essere trascorsi i termini di legge dalla data della comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale nella causa di separazione,
conclusasi con decreto di omologa del Tribunale di Trapani n. 150/2021, emesso in data
07.06.2021 nel procedimento R.G. n. 2275/2020.
Da tale data in poi, non si sono ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi, come dagli stessi confermato negli atti di causa.
Le condizioni sopra riportate in quanto non contrarie né all'ordine pubblico, né al superiore interesse della prole minore possono essere poste a fondamento della regolamentazione del pronunciando divorzio.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando;
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in
Trapani (TP), in data 28.12.2001 da nato ad [...], il [...] (c.f. Controparte_1
), e nata ad [...] il [...] (c.f. CodiceFiscale_1 Parte_1 [...]
) trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Trapani (TP) al n. C.F._2
355, p. II, Serie A, Ufficio 1, anno 2001, alle condizioni riportate in parte motiva;
nulla per le spese;
dispone che questa sentenza, in copia autentica, una volta passata in giudicato, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Trapani,
in data 13.05.2025
Il Giudice rel. est.
Carlo Maria Bucalo
Il Presidente
Michele Ruvolo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott. Michele Ruvolo Presidente
dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice
dott. Carlo Maria Bucalo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. R.G. 1267/2024 V.G., congiuntamente promossa da:
, nato ad [...], il [...] (c.f. ), Controparte_1 CodiceFiscale_1
con il patrocinio dell'Avv. GIUSEPPE BARRACCO (pec domiciliazione:
e , nata ad [...] il Email_1 Parte_1
15.08.1973 (c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. CARLO PUGLIESE CodiceFiscale_2
(pec domiciliazione: ) Email_2
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
Avente ad oggetto: Domanda congiunta per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. da ultimo depositate le parti e verbale del 16.04.2025 ai quali si rinvia.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE e hanno contratto matrimonio concordatario, il Controparte_1 Parte_1
28.12.2001, in Trapani, regolarmente trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di
Trapani (TP) al n. 355, p. II, Serie A, Ufficio 1, anno 2001, unione dalla quale sono nati Per_1
il 13.11.2003 maggiorenne ed economicamente autosufficiente e , il 14.11.2009. Per_2
La separazione personale tra i coniugi è stata definita con decreto di omologa del
Tribunale di Trapani n. 150/2021, emesso in data 07.06.2021 nel procedimento R.G. n.
2275/2020.
Decorsi i termini prescritti dalla legge, i coniugi, con ricorso congiunto depositato il
24.09.2024, avanzano domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
*****
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza di comparizione personale con il deposito di note scritte, con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di insistere per l'accoglimento del ricorso.
In particolare, hanno chiesto l'adozione delle seguenti condizioni:
1. I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto e, a seguito della sottoscrizione del presente accordo e degli adempimenti presso l'Ufficio dello Stato Civile,
acquisiranno lo status di divorziati.
2. La casa coniugale sita in Trapani in Vicolo dell'Ambra n. 28 – di proprietà esclusiva del signor – originariamente assegnata alla SI , è stata dalla stessa recentemente CP_1 Pt_1
rilasciata con consegna chiavi al signor il quale è ritornato ad abitarla. CP_1
La SI , con il presente atto, dichiara di aver già prelevato ogni mobile e/o arredo Pt_1
e/o bene di sua proprietà dalla casa coniugale e che trasferirà al più presto la propria residenza a
Trapani in Via Livorno n. 6.
3. L'unico figlio ancora minorenne, , oggi di quattordici (14) anni, resterà affidato Per_2
congiuntamente con collocamento paritario alternato e, a fini anagrafici, avrà domicilio presso la nuova residenza della madre.
Con riferimento agli impegni ed alle attività quotidiane del figlio minorenne, è opportuno precisare che frequenta la classe seconda dell'Istituto Tecnico Tecnologico “G.B. Amico” di Per_2 Trapani, indirizzo grafico e comunicazione, che nella stagione invernale è solito frequentare una palestra e che nel periodo estivo egli trascorre le vacanze con i genitori a Trapani e zone limitrofe.
mantiene buoni rapporti con i compagni e coetanei con cui è solito uscire e rapportarsi Per_2
nei momenti di svago.
I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità sul figlio e provvederanno a curarne la crescita, l'educazione e l'istruzione scolastica seguendone le naturali inclinazioni.
Limitatamente alle decisioni di natura ordinaria e minuta, da assumersi nei rispettivi periodi di coabitazione, i genitori potranno esercitare separatamente la responsabilità su , mentre Per_2
continueranno a confrontarsi nella gestione delle questioni di straordinaria importanza per il ragazzo,
al fine di concordare insieme le migliori scelte di vita del minore relativamente anche alla sua istruzione, ad un sano sviluppo fisico e morale, alla scelta di eventuali cure sanitarie.
Al fine di agevolare il confronto sulle questioni inerenti i figli entrambe le parti indicano un indirizzo mail ed un numero di utenza cellulare da utilizzarsi mediante l'applicazione whatsapp esclusivamente per le comunicazioni urgenti e per le questioni attinenti alla gestione dei figli
(l'indirizzo mail ed il numero di cellulare 345 6624426, da un lato, e Email_3
la mail ed il numero di cellulare 328 8715000 dall'altro). Email_4
Le parti, reciprocamente, si impegnano a comunicare senza ritardo ogni eventuale variazione dell'indirizzo mail o del numero di cellulare per rendere facilmente raggiungibile ciascun genitore in caso di necessità.
4. Anche in ragione dell'età di e delle modalità di affido paritario già da tempo Per_2
concordemente attuato dalle Parti, il minore resterà affidato ad ambedue i genitori, con collocamento alternato tra essi e con mantenimento diretto: in particolare, il minore trascorrerà alternativamente una settimana con la madre ed una settimana col padre (dalla sera della domenica di una settimana alla domenica sera della settimana successiva).
Le vacanze estive saranno gestite dai genitori tenendo conto delle esigenze di : in Per_2
mancanza di accordo, resterà ferma la suddivisione di settimana in settimana alternate con festività
del ferragosto e del giorno 16 agosto alternati.
Durante il periodo delle vacanze natalizie e pasquali, le parti concordemente stabiliranno le modalità tenendo conto delle esigenze del figlio: in mancanza di accordo, alternandosi di anno in anno, cinque giorni continuativi a Capodanno, dal 31 dicembre al 4 gennaio, il primo anno, ed a
Natale, dal 24 al 28 dicembre l'anno successivo, nonché, ad anni alterni, dal Venerdì Santo alla domenica di Pasqua con uno e la Pasquetta con l'altro genitore.
5. In ragione della capacità di reddito di ciascuno dei due coniugi individualmente e concordemente valutata, al tempo di deposito del presente atto, le Parti dichiarano di aver già dato esecuzione ad un accordo secondo cui, a titolo di contributo al mantenimento ordinario, ognuna di esse versa mensilmente l'importo di € 100,00 sulla carta postepay cointestata (e con facoltà d'uso per entrambi i genitori) avente numero di conto corrente 001071941015 (contratto n. A085002276).
Tale sistema si è dimostrato parecchio efficace nel migliore interesse del minore, sicché le Parti
insistono affinché, ancora in questa sede, esso venga confermato e mantenuto inalterato.
L'importo di cui sopra sarà annualmente rivalutato, decorso un anno dalla data di sottoscrizione del presente accordo, secondo gli indici ISTAT stabiliti dalla legge per le famiglie di impiegati e operai.
Quanto al vitto di , esso rimarrà a carico del genitore che alternativamente ospita il Per_2
minore.
6. Le Parti specificano che l'assegno unico (ex ANF) sarà caricato sul conto cointestato sopra indicato.
7. Con riferimento alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse di , le Parti Per_2
convengono che esse saranno ripartite tra i genitori in misura uguale (50% ciascuno), secondo l'individuazione e le modalità indicate dal Protocollo di Intesa tra il Tribunale di Trapani e l'Ordine
degli Avvocati di Trapani siglato il 22/11/2018, che dichiarano di conoscere e comunque di aver ricevuto in copia dai rispettivi procuratori costituiti.
Con riferimento alla figlia maggiorenne [ed economicamente autosufficiente] la Per_1
madre concorrerà al pagamento delle spese straordinarie come stabilite dal sopra mentovato protocollo del Tribunale di Trapani nella misura del 50 %.
8. In ordine ai rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti, i coniugi si danno reciprocamente atto di disporre di un reddito adeguato al soddisfacimento delle rispettive esigenze,
sicché nessuno dei due verserà all'altro alcun contributo economico.
9. Con il presente accordo le Parti dichiarano di avere regolato ed estinto tutti i loro rapporti di natura personale e patrimoniale e, pertanto, di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altro per qualunque titolo, causale e/o ragione.
10. Con la sottoscrizione del presente accordo le Parti manifestano il consenso per il rilascio e/o il rinnovo dei rispettivi passaporti e di quello per il figlio ancora minorenne, così che alla presente dichiarazione deve essere attribuito il valore di nulla-osta da valere davanti a qualsiasi Autorità
competente.
11. Dichiarano, infine, di aver già iniziato a dare esecuzione ai patti e, più in generale, alla convenzione come sopra concordati ed elencati.
Ciò posto, la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta, atteso che risultano essere trascorsi i termini di legge dalla data della comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale nella causa di separazione,
conclusasi con decreto di omologa del Tribunale di Trapani n. 150/2021, emesso in data
07.06.2021 nel procedimento R.G. n. 2275/2020.
Da tale data in poi, non si sono ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi, come dagli stessi confermato negli atti di causa.
Le condizioni sopra riportate in quanto non contrarie né all'ordine pubblico, né al superiore interesse della prole minore possono essere poste a fondamento della regolamentazione del pronunciando divorzio.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando;
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in
Trapani (TP), in data 28.12.2001 da nato ad [...], il [...] (c.f. Controparte_1
), e nata ad [...] il [...] (c.f. CodiceFiscale_1 Parte_1 [...]
) trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Trapani (TP) al n. C.F._2
355, p. II, Serie A, Ufficio 1, anno 2001, alle condizioni riportate in parte motiva;
nulla per le spese;
dispone che questa sentenza, in copia autentica, una volta passata in giudicato, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Trapani,
in data 13.05.2025
Il Giudice rel. est.
Carlo Maria Bucalo
Il Presidente
Michele Ruvolo