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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 06/10/2025, n. 878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 878 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. 993/2019 CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA sezione civile REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria sezione civile, composta dai signori magistrati: Dott.ssa PATRIZIA MORABITO Presidente Dott.ssa VIVIANA CUSOLITO Consigliera Dott.ssa IVANA ACACIA Consigliera rel. ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G.A.C. n. 993/2019 vertente TRA
(C.F.: e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi dall'Avv. Nicola Minasi (C.F.: C.F._2
- pec: C.F._3 Email_1
-appellante- CONTRO
(C.F.: ) e Controparte_1 C.F._4 Controparte_2
(C.F.: ) rappresentati e difesi dall'Avv. Letteria Pipino (C.F.:
[...] C.F._5
) - pec: C.F._6 Email_2
-appellati- OGGETTO: Appello avverso la Sentenza n. 883/2019 del Tribunale di Palmi, emessa e pubblicata il 2.10.2019 nell'ambito del procedimento recante n. 1697/2014 R.G.A.C. FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1.Con atto di citazione in primo grado notificato il 3 novembre 2014, i coniugi e Controparte_1
convenivano in giudizio e dinanzi Controparte_2 Parte_1 Parte_2 al Tribunale di Palmi, al fine di ottenere l'accertamento dell'intollerabilità delle immissioni rumorose derivanti da opere edilizie asseritamente abusive realizzate dai convenuti, con conseguente domanda di eliminazione della causa del disturbo e risarcimento dei danni subiti. Gli attori esponevano che i convenuti, proprietari di un locale confinante con la loro abitazione, avevano realizzato, in assenza dei prescritti titoli abilitativi in materia edilizia, una copertura in lamiera corredata, lungo l'intero perimetro, da una cornice sempre in lamiera. Detta opera, avente un'altezza superiore rispetto al preesistente soffitto in muratura, creava, per caratteristiche costruttive e materiali impiegati, una cassa di risonanza che amplificava in maniera significativa il rumore provocato dalla pioggia battente sulle lamiere, determinando immissioni sonore di rilevante entità, tali da arrecare grave pregiudizio alla qualità della vita ed allo stato di salute degli attori, con particolare riferimento a quella di , la quale lamentava disturbi del sonno e Controparte_2
l'impossibilità di godere del necessario riposo. Gli attori riferivano, altresì, che i convenuti avevano realizzato un cordolo in cemento, privo di qualsiasi autorizzazione amministrativa, funzionale al collegamento strutturale tra la copertura in lamiera ed il muro perimetrale della propria abitazione, aggravando così ulteriormente la situazione preesistente. Ritenendo che le lamentate condotte determinassero una turbativa della possibilità di godimento in maniera pacifica del proprio bene, chiedevano la demolizione delle opere abusivamente realizzate ed il risarcimento del danno alla salute provocato a ai sensi dell'art. 2043 c.c., oltre che per violazione dell'art. 844 Controparte_2
c.c. e dell'art. 32 della Costituzione;
in subordine, chiedeva la riconduzione delle immissioni alla normale tollerabilità e, ancora, la condanna al pagamento della metà del valore del muro sul confine di proprietà , oltre della metà del valore del suolo. CP_1
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 25 febbraio 2015, si costituivano in giudizio e contestando integralmente, sia in fatto che in diritto, le Parte_1 Parte_2 domande attoree. In particolare, i convenuti negavano la sussistenza dei presupposti applicativi dell'art. 844 c.c. ed escludevano l'esistenza di immissioni acustiche di carattere intollerabile provenienti dalla loro proprietà nei termini dedotti dagli attori. A tal fine, eccepivano l'infondatezza delle allegazioni delle parti attrici in ordine all'origine, alla natura ed alla intensità dei rumori lamentati, sostenendo l'assenza di qualsivoglia lesione al diritto di pacifico godimento del bene. La causa veniva istruita mediante l'espletamento di CTU disposta dal Tribunale al fine di verificare la natura delle opere realizzate, la conformità delle stesse alla normativa urbanistica vigente e l'effettiva incidenza delle immissioni sonore lamentate. All'esito dell'attività istruttoria, il Tribunale di Palmi disponeva procedersi alla discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e nella medesima udienza pronunciava la sentenza n. 883/2019, con la quale accoglieva parzialmente le domande formulate dagli attori. In particolare, il giudice di prime cure così disponeva: Dichiara come intollerabili le immissioni di rumore provenienti dal fondo di proprietà dei convenuti per le ragioni espresse in parte motiva;
Per l'effetto, condanna parte convenuta alla rimozione della lamiera in atto in essere quale copertura dell'immobile di loro proprietà meglio descritto in causa, ordinando la sostituzione, previa acquisizione dei permessi di legge, con altra le cui caratteristiche tecniche presentino un minimo livello, secondo lo stato attuale della tecnica, di emissione in decibel al momento dell'impatto con la pioggia battente o con altre cause di rumore. Rigetta la domanda di risarcimento danni proposta da parte attrice. Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite, compensate in ragione del 50%, che complessivamente liquida in €. 2500,00 oltre esborsi, spese generali ed accessori se dovuti. Pone a carico di entrambe le parti, in ragione del 50% cadauno, le spese di CTU. 2.Con atto di citazione in appello ritualmente notificato il 4 dicembre 2019 ed iscritto a ruolo in data 11 dicembre 2019, e impugnavano la sentenza n. 883/2019 Parte_1 Parte_2 del Tribunale di Palmi, articolando quattro motivi di appello che di seguito si espongono. Con il primo motivo di appello deducevano un errore di diritto nell'applicazione della fattispecie di cui all'art. 844 c.c. In particolare, evidenziavano che la citata disposizione presuppone, quale elemento essenziale, l'esistenza di un'attività dinamica riconducibile al soggetto agente, tale da generare rumori eccedenti la soglia della normale tollerabilità. Secondo tale prospettazione difensiva, l'evento lamentato dagli attori, ossia il rumore provocato dalla pioggia che colpisce la copertura in lamiera, andava considerato espressione di un fenomeno atmosferico naturale privo del requisito della riconducibilità causale a una condotta umana. Da ciò discenderebbe, ad avviso degli appellanti, l'errore nel quale sarebbe incorso il Tribunale, che avrebbe indebitamente applicato l'art. 844 c.c. a situazioni determinate da fatti naturali, in assenza di una condotta materiale imputabile agli stessi appellanti. Con il secondo motivo eccepivano un contrasto tra la motivazione della sentenza appellata e le conclusioni rassegnate dal CTU. In particolare, evidenziavano che il Tribunale si era discostato dalle risultanze della CTU, le quali risultavano favorevoli alla posizione dei convenuti (odierni appellanti). In proposito, pur riconoscendo che il giudice, quale peritus peritorum, non è vincolato alle conclusioni della consulenza tecnica espletata e può legittimamente discostarsene, contestavano l'assenza di una motivazione adeguata e specifica a sostegno di tale scelta, ritenendo configurata una violazione dei principi di ragionevolezza e completezza della motivazione. Con il terzo motivo gli appellanti censuravano la genericità e l'indeterminatezza della condanna alla sostituzione della copertura in lamiera, ritenendola priva di concreta efficacia e pertanto ineseguibile. Infine, con un quarto motivo, in via gradata, contestavano la quantificazione e la ripartizione delle spese di lite operata dal Tribunale, ritenendola ingiustificatamente gravosa, anche alla luce dell'esito del giudizio di primo grado e del rigetto della domanda risarcitoria. Con comparsa di costituzione e risposta in appello depositata il 16 settembre 2020 si costituivano e contestando integralmente le argomentazioni degli Controparte_1 Controparte_2 appellanti e chiedendo il rigetto dell'appello, con vittoria di spese, diritti ed onorari. Con ordinanza depositata in data 01.06.21 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni;
quindi, con successiva ordinanza del 20.05.2025, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 24.04.2025 - svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. - la causa veniva assegnata in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE 3. L'appello va accolto solo nei limiti e termini appresso indicati. Con il primo motivo, gli appellanti deducono l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto applicabile, alla fattispecie oggetto di giudizio, la disposizione di cui all'art. 844 c.c. In particolare, contestano l'erronea qualificazione, da parte del giudice di prime cure, del rumore prodotto dalla pioggia quale “immissione” rilevante ex lege, sostenendo che tale evento acustico va, invece, ricondotto ad un fenomeno naturale, non suscettibile di imputazione ad alcuna condotta attiva da parte dell'uomo, e pertanto estraneo all'ambito di operatività della citata norma. Gli appellanti lamentano, dunque, che il Tribunale avrebbe indebitamente attribuito rilevanza giuridica ad un evento riconducibile esclusivamente a cause naturali, difettando il presupposto fondamentale della responsabilità per immissioni, ossia l'origine umana della propagazione rumorosa. Tale motivo non può trovare accoglimento. La ricostruzione prospettata dagli appellanti non può essere condivisa, in quanto priva di fondamento giuridico e fattuale. È innegabile che il rumore derivante dalla pioggia costituisca un fenomeno naturale, tuttavia, nel caso di specie, ciò che rileva ai fini dell'applicazione dell'art. 844 c.c. non è tanto la mera origine meteorologica dell'evento acustico, quanto la circostanza che tale immissione sonora si sia manifestata in conseguenza diretta della realizzazione dell'opera edilizia eseguita dagli stessi appellanti. È stata, dunque, la condotta attiva degli stessi, concretizzatasi nell'installazione della copertura in lamiera sulla struttura già esistente, a generare il pregiudizio lamentato. Da ciò discende che l'oggetto della doglianza non è la pioggia in quanto tale, evento naturale inevitabile e non suscettibile di controllo umano, ma è rappresentato dalle conseguenze pregiudizievoli prodotte dalla stessa a causa dell'opera realizzata dagli appellanti. Il nesso eziologico tra l'emissione rumorosa lamentata e l'attività degli appellanti è, dunque, evidente e incontestabile;
il pregiudizio arrecato, quindi, non può che ricondursi a scelte tecniche e costruttive imputabili alle volontà e condotte degli stessi. Tale interpretazione risulta pienamente conforme alla ratio dell'art. 844 c.c., il quale, pur mirando a tutelare la normale utilizzazione del bene da parte del suo titolare, impone limiti quando tali attività superano la soglia della normale tollerabilità e ledono diritti altrui. 4.Altresì privo di pregio è il secondo motivo di appello con cui gli appellanti censurano la sentenza impugnata, evidenziando un contrasto tra la motivazione rassegnata dal Tribunale e le conclusioni della CTU espletata nel corso del giudizio. La Corte ritiene che la doglianza così formulata non possa essere accolta e che, al contrario, il Tribunale abbia correttamente valutato il contenuto degli atti ed il materiale istruttorio acquisito in primo grado, non discostandosi dalle conclusioni del CTU, né sovvertendo le risultanze tecniche della consulenza. In proposito deve osservarsi che l'oggetto del contendere sin dal giudizio di primo grado fosse in via esclusiva la questione dell'intervenuto superamento o meno del limite di "normale tollerabilità" stabilito dalla norma richiamata. Va innanzitutto premesso che, come ribadito dalla giurisprudenza di Legittimità, il giudizio di intollerabilità delle emissioni costituisce esercizio di attività discrezionale di merito, rimesso al prudente apprezzamento del Giudice, il quale, in casi come quello di specie, attinenti ad emissioni rumorose discontinue, difficilmente verificabili, riproducibili e accertabili sul piano sperimentale, può fondare il proprio convincimento senza attenersi necessariamente a limiti normativi prestabiliti. E infatti la disposizione codicistica di cui all'art. 844 “affida al giudice il compito di individuare nel caso concreto il significato da attribuire a tale locuzione così ampia e generica, dal momento che la soglia di normale tollerabilità dell' immissione rumorosa non ha carattere assoluto, ma dipende dalla situazione ambientale, dalle caratteristiche della zona e dalle abitudini degli abitanti, tutelando il diritto al riposo, alla serenità e all'equilibrio della mente, nonché alla vivibilità dell'abitazione che il rumore e il frastuono mettono a repentaglio” (Cass. n. 21649/2021). Ciò premesso, è noto che in materia di immissioni acustiche, sussistono due livelli di tutela di fronte all'immissione rumorosa, quella amministrativa, deputata alla P.A. (disciplinato dalla legge n. 447 del 1995 e dal D.P.C.M. del 1997) e quella civilistica fondata su principi che regolano i rapporti tra privati riconducibili nell'ambito del codice agli artt. 844 e 2043 c.c. Rileva la Corte che, come noto, l'eventuale rispetto da parte di chi emette immissione rumorose della normativa pubblicistica contenuta nel DPCM 14.11.1997 non fa venir meno la possibilità che possa esser ritenuto responsabile sotto il profilo civilistico in caso di violazione dei sopra ricordati artt. 844 e 2043 c.c., laddove sia riscontrato che si verificano ripetute immissioni sonore che superano i tre dB(A) Leq di rumore di fondo, soglia fissata dalla giurisprudenza come tetto massimo di tollerabilità, con la conseguenza che l'osservanza delle normative tecniche speciali non è dirimente nell'escludere l'intollerabilità delle immissioni, in quanto il superamento della soglia codicistica di tollerabilità delle immissioni ben può essere riscontrata pur nell'accertato rispetto dei limiti di cui alla normativa tecniche (Cass. Civ. sent. N. 8474/15). Rimane fermo, comunque, il principio secondo cui la violazione della normativa pubblicistica comporta che le immissioni vengano giudicate automaticamente intollerabili. La Corte di legittimità ha più volte ribadito che la differenziazione tra tutela civilistica e tutela amministrativa mantiene la sua attualità sia nella vigenza della disciplina di cui al D.P.R. n. 142/2008 sia a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 6 ter del D.L. n. 208 del 2008, conv., con modif., dalla L. n. 13 del 2009 (da ultimo Cass. n. 631.25). Orbene, procedendo alla lettura della consulenza alla luce dei principi appena richiamati, il consulente osserva che avuto riguardo ai valori limite delle sorgenti sonore, ovvero il DPCM 14 del novembre 1997, che individua nelle aree residenziali come valore limite diurno 50 dbA e notturno 40 dbA in condizioni di pioggia battente la tipologia di copertura utilizzata dai convenuti produce un'emissione sonora pari a 70,5 Db in prossimità della sorgente. (p.11 ctu in atti.). Ciò basta a ritenere intollerabile il rumore provocato dal materiale utilizzato dagli appellanti per la realizzazione della copertura su un bene collocato in un centro abitato, confinante con la privata abitazione degli appellati. Di nessun pregio appare allora la censura degli appellanti che, riportando espressamente l'estratto della CTU ove si legge che “considerando le bucature sulla parete, si diminuisce il valore ottenuto su base empirica del 10%, ottenendo circa 40 Db, che porterebbe il rumore percepito residuo a 30.5 db (70.5 dB – 40.0 dB). Valore accettabile al di sotto della soglia limite di immissione del rumore all'interno di un'abitazione a finestre chiuse”. E infatti se, da un lato, l'intollerabilità non va solo valutata a finestre chiuse ma anche aperte, l'emissione di rumore alla sorgente appare già di per sé illegittima perché in violazione del DPCM 14 del novembre 1997 che porta ad avviso dell'odierno collegio giudicante il livello di rumorosità oltre la soglia della tollerabilità. E infatti in tema di immissioni (Cass. n.19767.25), mentre è senz'altro illecito il superamento dei livelli di accettabilità stabiliti dalle leggi e dai regolamenti che, disciplinando le attività produttive, fissano nell'interesse della collettività le modalità di rilevamento dei rumori e i limiti massimi di tollerabilità, l'eventuale rispetto degli stessi non può fare considerare senz'altro lecite le immissioni, dovendo il giudizio sulla loro tollerabilità formularsi alla stregua dei principi di cui all'art. 844 cod. civ., tenendo presente, fra l'altro, la vicinanza dei luoghi ed i possibili effetti dannosi per la salute delle immissioni (ex plurimis Sez. 2, Ord. n. 35856 del 2021; Sez. 2, Sentenza n. 939 del 17/01/2011 Rv. 615959; Sez. 3, Sentenza n. 8474 del 27/04/2015 Rv. 635208). In proposito, peraltro, va certamente evidenziata nel caso in esame la notevole diversità degli interessi tutelati, da un lato, quello degli appellati a non subire disturbi alla normale qualità della vita, con particolare riguardo alle ore notturne o di prima mattina, dall'altro, quello degli appellanti a realizzare la copertura del proprio locale che, tuttavia, attesa la conformazione dei luoghi, andava eseguita con i dovuti accorgimenti e nel rispetto dei diritti altrui, lesi dalle immissioni rumorose determinate dalla consapevole scelta dei materiali utilizzati. 5. Va invece accolto il terzo motivo di gravame. Gli appellanti si dolgono del fatto che l'ordine impartito dal giudice di primo grado, nella parte in cui impone la sostituzione della copertura con altra da realizzarsi mediante l'impiego di materiali idonei a garantire un adeguato abbattimento delle emissioni sonore, sarebbe connotato da genericità tale da comprometterne l'eseguibilità. In effetti il Tribunale, una volta accertata la sussistenza di immissioni intollerabili ai sensi dell'art. 844 c.c., avrebbe dovuto formulare una prescrizione preciso in ordine all'intervento tecnico-fisico sull'opera edilizia ritenuta causa della lesione, per porre rimedio alle conseguenze pregiudizievoli della condotta degli odierni appellanti. Avuto riguardo alla ctu e tenuto conto dell'esigenza di individuare una soluzione progettuale conforme alle esigenze di contenimento delle emissioni sonore e, al contempo, compatibile con la normativa urbanistico-edilizia vigente la sentenza di primo grado va riformata ordinando agli appellanti la sostituzione della copertura dannosa con una copertura in lastra Coverib (L1) caratterizzata da un'eccellente isolamento termo-acustico, indicata nello stesso prospetto del consulente di p. 12. L'accoglimento del terzo motivo di appello comporta una rimodulazione delle spese di lite. Tenendo conto anche del rigetto della domanda di risarcimento danni in primo grado e dell'accoglimento del terzo motivo di appello, ritiene l'odierno collegio giudicante che le spese di lite del primo e del secondo grado debbano essere compensate per metà ponendo la restante metà a carico degli appellanti. Le spese vanno liquidate ai sensi dei parametri vigenti in relazione al valore della causa di appello (ovvero indeterminabile, complessità bassa) e sono liquidate ai sensi del DM 55/2014 e del DM 147/2022 applicando i valori tra i minimi e i medi per il primo grado (Fase di studio della controversia, valore medio: € 1701,00; fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1204,00; Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 903,00. Fase decisionale, valore minimo: € 1.453,00. Compenso tabellare € 5261,00) euro 2500,00 (in luogo dei conteggiati 2630,50) pari alla liquidazione del giudizio di primo grado in difetto di appello incidentale e per il secondo grado applicando i valori minimi (Fase di studio della controversia, valore minimo: € 1.029,00. Fase introduttiva del giudizio, valore minimo:
€ 709,00. Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 1.523,00. Fase decisionale, valore minimo: € 1.735,00. Compenso tabellare (valori minimi) € 4.996,00.) euro 2498,00, oltre accessori di legge. Le spese di ctu vanno poste per metà a carico di ciascuna delle parti in via definitiva.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello RG n. 993.19 in epigrafe proposto avverso la sentenza n. 883/2019 del Tribunale di Palmi emessa e pubblicata il 2.10.2019 nel procedimento di primo grado recante n. 1697/2014 R.G.A.C., così provvede:
- Accoglie parzialmente l'appello, e per l'effetto condanna gli appellanti e Parte_1 alla rimozione della lamiera in atto in essere quale copertura Parte_2 dell'immobile di loro proprietà meglio descritto in causa, ordinando la sostituzione, previa acquisizione dei permessi di legge, con altra copertura in lastra Coverib (L1) indicata dal consulente a p. 12;
- compensa per metà le spese di lite del primo e del secondo grado e per l'effetto:
condanna gli appellanti (C.F.: e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ) al pagamento in favore di (C.F.:
[...] C.F._2 Controparte_1
) e (C.F.: ) delle C.F._4 Controparte_2 C.F._5 spese di lite del primo grado che si liquidano (in misura pari alla metà dei compensi di legge) in €. 2500,00, oltre spese generali, IVA, CPA come per legge;
- Condanna gli appellanti e al pagamento in favore di Parte_1 Parte_2
e delle spese del presente grado, che ai sensi Controparte_1 Controparte_2 del DM 55/2014 e del DM 147/2022, si liquidano (in misura pari alla metà dei compensi di legge) in €. 2.498,00, oltre spese generali, IVA, CPA come per legge;
- pone le spese di ctu per metà a carico di ciascuna delle parti in via definitiva.
- conferma per il resto la sentenza appellata. Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 26.09.25. La consigliera rel. Dott.ssa Ivana Acacia La Presidente Dott.ssa Patrizia Morabito.
La Corte di Appello di Reggio Calabria sezione civile, composta dai signori magistrati: Dott.ssa PATRIZIA MORABITO Presidente Dott.ssa VIVIANA CUSOLITO Consigliera Dott.ssa IVANA ACACIA Consigliera rel. ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G.A.C. n. 993/2019 vertente TRA
(C.F.: e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi dall'Avv. Nicola Minasi (C.F.: C.F._2
- pec: C.F._3 Email_1
-appellante- CONTRO
(C.F.: ) e Controparte_1 C.F._4 Controparte_2
(C.F.: ) rappresentati e difesi dall'Avv. Letteria Pipino (C.F.:
[...] C.F._5
) - pec: C.F._6 Email_2
-appellati- OGGETTO: Appello avverso la Sentenza n. 883/2019 del Tribunale di Palmi, emessa e pubblicata il 2.10.2019 nell'ambito del procedimento recante n. 1697/2014 R.G.A.C. FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1.Con atto di citazione in primo grado notificato il 3 novembre 2014, i coniugi e Controparte_1
convenivano in giudizio e dinanzi Controparte_2 Parte_1 Parte_2 al Tribunale di Palmi, al fine di ottenere l'accertamento dell'intollerabilità delle immissioni rumorose derivanti da opere edilizie asseritamente abusive realizzate dai convenuti, con conseguente domanda di eliminazione della causa del disturbo e risarcimento dei danni subiti. Gli attori esponevano che i convenuti, proprietari di un locale confinante con la loro abitazione, avevano realizzato, in assenza dei prescritti titoli abilitativi in materia edilizia, una copertura in lamiera corredata, lungo l'intero perimetro, da una cornice sempre in lamiera. Detta opera, avente un'altezza superiore rispetto al preesistente soffitto in muratura, creava, per caratteristiche costruttive e materiali impiegati, una cassa di risonanza che amplificava in maniera significativa il rumore provocato dalla pioggia battente sulle lamiere, determinando immissioni sonore di rilevante entità, tali da arrecare grave pregiudizio alla qualità della vita ed allo stato di salute degli attori, con particolare riferimento a quella di , la quale lamentava disturbi del sonno e Controparte_2
l'impossibilità di godere del necessario riposo. Gli attori riferivano, altresì, che i convenuti avevano realizzato un cordolo in cemento, privo di qualsiasi autorizzazione amministrativa, funzionale al collegamento strutturale tra la copertura in lamiera ed il muro perimetrale della propria abitazione, aggravando così ulteriormente la situazione preesistente. Ritenendo che le lamentate condotte determinassero una turbativa della possibilità di godimento in maniera pacifica del proprio bene, chiedevano la demolizione delle opere abusivamente realizzate ed il risarcimento del danno alla salute provocato a ai sensi dell'art. 2043 c.c., oltre che per violazione dell'art. 844 Controparte_2
c.c. e dell'art. 32 della Costituzione;
in subordine, chiedeva la riconduzione delle immissioni alla normale tollerabilità e, ancora, la condanna al pagamento della metà del valore del muro sul confine di proprietà , oltre della metà del valore del suolo. CP_1
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 25 febbraio 2015, si costituivano in giudizio e contestando integralmente, sia in fatto che in diritto, le Parte_1 Parte_2 domande attoree. In particolare, i convenuti negavano la sussistenza dei presupposti applicativi dell'art. 844 c.c. ed escludevano l'esistenza di immissioni acustiche di carattere intollerabile provenienti dalla loro proprietà nei termini dedotti dagli attori. A tal fine, eccepivano l'infondatezza delle allegazioni delle parti attrici in ordine all'origine, alla natura ed alla intensità dei rumori lamentati, sostenendo l'assenza di qualsivoglia lesione al diritto di pacifico godimento del bene. La causa veniva istruita mediante l'espletamento di CTU disposta dal Tribunale al fine di verificare la natura delle opere realizzate, la conformità delle stesse alla normativa urbanistica vigente e l'effettiva incidenza delle immissioni sonore lamentate. All'esito dell'attività istruttoria, il Tribunale di Palmi disponeva procedersi alla discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e nella medesima udienza pronunciava la sentenza n. 883/2019, con la quale accoglieva parzialmente le domande formulate dagli attori. In particolare, il giudice di prime cure così disponeva: Dichiara come intollerabili le immissioni di rumore provenienti dal fondo di proprietà dei convenuti per le ragioni espresse in parte motiva;
Per l'effetto, condanna parte convenuta alla rimozione della lamiera in atto in essere quale copertura dell'immobile di loro proprietà meglio descritto in causa, ordinando la sostituzione, previa acquisizione dei permessi di legge, con altra le cui caratteristiche tecniche presentino un minimo livello, secondo lo stato attuale della tecnica, di emissione in decibel al momento dell'impatto con la pioggia battente o con altre cause di rumore. Rigetta la domanda di risarcimento danni proposta da parte attrice. Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite, compensate in ragione del 50%, che complessivamente liquida in €. 2500,00 oltre esborsi, spese generali ed accessori se dovuti. Pone a carico di entrambe le parti, in ragione del 50% cadauno, le spese di CTU. 2.Con atto di citazione in appello ritualmente notificato il 4 dicembre 2019 ed iscritto a ruolo in data 11 dicembre 2019, e impugnavano la sentenza n. 883/2019 Parte_1 Parte_2 del Tribunale di Palmi, articolando quattro motivi di appello che di seguito si espongono. Con il primo motivo di appello deducevano un errore di diritto nell'applicazione della fattispecie di cui all'art. 844 c.c. In particolare, evidenziavano che la citata disposizione presuppone, quale elemento essenziale, l'esistenza di un'attività dinamica riconducibile al soggetto agente, tale da generare rumori eccedenti la soglia della normale tollerabilità. Secondo tale prospettazione difensiva, l'evento lamentato dagli attori, ossia il rumore provocato dalla pioggia che colpisce la copertura in lamiera, andava considerato espressione di un fenomeno atmosferico naturale privo del requisito della riconducibilità causale a una condotta umana. Da ciò discenderebbe, ad avviso degli appellanti, l'errore nel quale sarebbe incorso il Tribunale, che avrebbe indebitamente applicato l'art. 844 c.c. a situazioni determinate da fatti naturali, in assenza di una condotta materiale imputabile agli stessi appellanti. Con il secondo motivo eccepivano un contrasto tra la motivazione della sentenza appellata e le conclusioni rassegnate dal CTU. In particolare, evidenziavano che il Tribunale si era discostato dalle risultanze della CTU, le quali risultavano favorevoli alla posizione dei convenuti (odierni appellanti). In proposito, pur riconoscendo che il giudice, quale peritus peritorum, non è vincolato alle conclusioni della consulenza tecnica espletata e può legittimamente discostarsene, contestavano l'assenza di una motivazione adeguata e specifica a sostegno di tale scelta, ritenendo configurata una violazione dei principi di ragionevolezza e completezza della motivazione. Con il terzo motivo gli appellanti censuravano la genericità e l'indeterminatezza della condanna alla sostituzione della copertura in lamiera, ritenendola priva di concreta efficacia e pertanto ineseguibile. Infine, con un quarto motivo, in via gradata, contestavano la quantificazione e la ripartizione delle spese di lite operata dal Tribunale, ritenendola ingiustificatamente gravosa, anche alla luce dell'esito del giudizio di primo grado e del rigetto della domanda risarcitoria. Con comparsa di costituzione e risposta in appello depositata il 16 settembre 2020 si costituivano e contestando integralmente le argomentazioni degli Controparte_1 Controparte_2 appellanti e chiedendo il rigetto dell'appello, con vittoria di spese, diritti ed onorari. Con ordinanza depositata in data 01.06.21 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni;
quindi, con successiva ordinanza del 20.05.2025, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 24.04.2025 - svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. - la causa veniva assegnata in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE 3. L'appello va accolto solo nei limiti e termini appresso indicati. Con il primo motivo, gli appellanti deducono l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto applicabile, alla fattispecie oggetto di giudizio, la disposizione di cui all'art. 844 c.c. In particolare, contestano l'erronea qualificazione, da parte del giudice di prime cure, del rumore prodotto dalla pioggia quale “immissione” rilevante ex lege, sostenendo che tale evento acustico va, invece, ricondotto ad un fenomeno naturale, non suscettibile di imputazione ad alcuna condotta attiva da parte dell'uomo, e pertanto estraneo all'ambito di operatività della citata norma. Gli appellanti lamentano, dunque, che il Tribunale avrebbe indebitamente attribuito rilevanza giuridica ad un evento riconducibile esclusivamente a cause naturali, difettando il presupposto fondamentale della responsabilità per immissioni, ossia l'origine umana della propagazione rumorosa. Tale motivo non può trovare accoglimento. La ricostruzione prospettata dagli appellanti non può essere condivisa, in quanto priva di fondamento giuridico e fattuale. È innegabile che il rumore derivante dalla pioggia costituisca un fenomeno naturale, tuttavia, nel caso di specie, ciò che rileva ai fini dell'applicazione dell'art. 844 c.c. non è tanto la mera origine meteorologica dell'evento acustico, quanto la circostanza che tale immissione sonora si sia manifestata in conseguenza diretta della realizzazione dell'opera edilizia eseguita dagli stessi appellanti. È stata, dunque, la condotta attiva degli stessi, concretizzatasi nell'installazione della copertura in lamiera sulla struttura già esistente, a generare il pregiudizio lamentato. Da ciò discende che l'oggetto della doglianza non è la pioggia in quanto tale, evento naturale inevitabile e non suscettibile di controllo umano, ma è rappresentato dalle conseguenze pregiudizievoli prodotte dalla stessa a causa dell'opera realizzata dagli appellanti. Il nesso eziologico tra l'emissione rumorosa lamentata e l'attività degli appellanti è, dunque, evidente e incontestabile;
il pregiudizio arrecato, quindi, non può che ricondursi a scelte tecniche e costruttive imputabili alle volontà e condotte degli stessi. Tale interpretazione risulta pienamente conforme alla ratio dell'art. 844 c.c., il quale, pur mirando a tutelare la normale utilizzazione del bene da parte del suo titolare, impone limiti quando tali attività superano la soglia della normale tollerabilità e ledono diritti altrui. 4.Altresì privo di pregio è il secondo motivo di appello con cui gli appellanti censurano la sentenza impugnata, evidenziando un contrasto tra la motivazione rassegnata dal Tribunale e le conclusioni della CTU espletata nel corso del giudizio. La Corte ritiene che la doglianza così formulata non possa essere accolta e che, al contrario, il Tribunale abbia correttamente valutato il contenuto degli atti ed il materiale istruttorio acquisito in primo grado, non discostandosi dalle conclusioni del CTU, né sovvertendo le risultanze tecniche della consulenza. In proposito deve osservarsi che l'oggetto del contendere sin dal giudizio di primo grado fosse in via esclusiva la questione dell'intervenuto superamento o meno del limite di "normale tollerabilità" stabilito dalla norma richiamata. Va innanzitutto premesso che, come ribadito dalla giurisprudenza di Legittimità, il giudizio di intollerabilità delle emissioni costituisce esercizio di attività discrezionale di merito, rimesso al prudente apprezzamento del Giudice, il quale, in casi come quello di specie, attinenti ad emissioni rumorose discontinue, difficilmente verificabili, riproducibili e accertabili sul piano sperimentale, può fondare il proprio convincimento senza attenersi necessariamente a limiti normativi prestabiliti. E infatti la disposizione codicistica di cui all'art. 844 “affida al giudice il compito di individuare nel caso concreto il significato da attribuire a tale locuzione così ampia e generica, dal momento che la soglia di normale tollerabilità dell' immissione rumorosa non ha carattere assoluto, ma dipende dalla situazione ambientale, dalle caratteristiche della zona e dalle abitudini degli abitanti, tutelando il diritto al riposo, alla serenità e all'equilibrio della mente, nonché alla vivibilità dell'abitazione che il rumore e il frastuono mettono a repentaglio” (Cass. n. 21649/2021). Ciò premesso, è noto che in materia di immissioni acustiche, sussistono due livelli di tutela di fronte all'immissione rumorosa, quella amministrativa, deputata alla P.A. (disciplinato dalla legge n. 447 del 1995 e dal D.P.C.M. del 1997) e quella civilistica fondata su principi che regolano i rapporti tra privati riconducibili nell'ambito del codice agli artt. 844 e 2043 c.c. Rileva la Corte che, come noto, l'eventuale rispetto da parte di chi emette immissione rumorose della normativa pubblicistica contenuta nel DPCM 14.11.1997 non fa venir meno la possibilità che possa esser ritenuto responsabile sotto il profilo civilistico in caso di violazione dei sopra ricordati artt. 844 e 2043 c.c., laddove sia riscontrato che si verificano ripetute immissioni sonore che superano i tre dB(A) Leq di rumore di fondo, soglia fissata dalla giurisprudenza come tetto massimo di tollerabilità, con la conseguenza che l'osservanza delle normative tecniche speciali non è dirimente nell'escludere l'intollerabilità delle immissioni, in quanto il superamento della soglia codicistica di tollerabilità delle immissioni ben può essere riscontrata pur nell'accertato rispetto dei limiti di cui alla normativa tecniche (Cass. Civ. sent. N. 8474/15). Rimane fermo, comunque, il principio secondo cui la violazione della normativa pubblicistica comporta che le immissioni vengano giudicate automaticamente intollerabili. La Corte di legittimità ha più volte ribadito che la differenziazione tra tutela civilistica e tutela amministrativa mantiene la sua attualità sia nella vigenza della disciplina di cui al D.P.R. n. 142/2008 sia a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 6 ter del D.L. n. 208 del 2008, conv., con modif., dalla L. n. 13 del 2009 (da ultimo Cass. n. 631.25). Orbene, procedendo alla lettura della consulenza alla luce dei principi appena richiamati, il consulente osserva che avuto riguardo ai valori limite delle sorgenti sonore, ovvero il DPCM 14 del novembre 1997, che individua nelle aree residenziali come valore limite diurno 50 dbA e notturno 40 dbA in condizioni di pioggia battente la tipologia di copertura utilizzata dai convenuti produce un'emissione sonora pari a 70,5 Db in prossimità della sorgente. (p.11 ctu in atti.). Ciò basta a ritenere intollerabile il rumore provocato dal materiale utilizzato dagli appellanti per la realizzazione della copertura su un bene collocato in un centro abitato, confinante con la privata abitazione degli appellati. Di nessun pregio appare allora la censura degli appellanti che, riportando espressamente l'estratto della CTU ove si legge che “considerando le bucature sulla parete, si diminuisce il valore ottenuto su base empirica del 10%, ottenendo circa 40 Db, che porterebbe il rumore percepito residuo a 30.5 db (70.5 dB – 40.0 dB). Valore accettabile al di sotto della soglia limite di immissione del rumore all'interno di un'abitazione a finestre chiuse”. E infatti se, da un lato, l'intollerabilità non va solo valutata a finestre chiuse ma anche aperte, l'emissione di rumore alla sorgente appare già di per sé illegittima perché in violazione del DPCM 14 del novembre 1997 che porta ad avviso dell'odierno collegio giudicante il livello di rumorosità oltre la soglia della tollerabilità. E infatti in tema di immissioni (Cass. n.19767.25), mentre è senz'altro illecito il superamento dei livelli di accettabilità stabiliti dalle leggi e dai regolamenti che, disciplinando le attività produttive, fissano nell'interesse della collettività le modalità di rilevamento dei rumori e i limiti massimi di tollerabilità, l'eventuale rispetto degli stessi non può fare considerare senz'altro lecite le immissioni, dovendo il giudizio sulla loro tollerabilità formularsi alla stregua dei principi di cui all'art. 844 cod. civ., tenendo presente, fra l'altro, la vicinanza dei luoghi ed i possibili effetti dannosi per la salute delle immissioni (ex plurimis Sez. 2, Ord. n. 35856 del 2021; Sez. 2, Sentenza n. 939 del 17/01/2011 Rv. 615959; Sez. 3, Sentenza n. 8474 del 27/04/2015 Rv. 635208). In proposito, peraltro, va certamente evidenziata nel caso in esame la notevole diversità degli interessi tutelati, da un lato, quello degli appellati a non subire disturbi alla normale qualità della vita, con particolare riguardo alle ore notturne o di prima mattina, dall'altro, quello degli appellanti a realizzare la copertura del proprio locale che, tuttavia, attesa la conformazione dei luoghi, andava eseguita con i dovuti accorgimenti e nel rispetto dei diritti altrui, lesi dalle immissioni rumorose determinate dalla consapevole scelta dei materiali utilizzati. 5. Va invece accolto il terzo motivo di gravame. Gli appellanti si dolgono del fatto che l'ordine impartito dal giudice di primo grado, nella parte in cui impone la sostituzione della copertura con altra da realizzarsi mediante l'impiego di materiali idonei a garantire un adeguato abbattimento delle emissioni sonore, sarebbe connotato da genericità tale da comprometterne l'eseguibilità. In effetti il Tribunale, una volta accertata la sussistenza di immissioni intollerabili ai sensi dell'art. 844 c.c., avrebbe dovuto formulare una prescrizione preciso in ordine all'intervento tecnico-fisico sull'opera edilizia ritenuta causa della lesione, per porre rimedio alle conseguenze pregiudizievoli della condotta degli odierni appellanti. Avuto riguardo alla ctu e tenuto conto dell'esigenza di individuare una soluzione progettuale conforme alle esigenze di contenimento delle emissioni sonore e, al contempo, compatibile con la normativa urbanistico-edilizia vigente la sentenza di primo grado va riformata ordinando agli appellanti la sostituzione della copertura dannosa con una copertura in lastra Coverib (L1) caratterizzata da un'eccellente isolamento termo-acustico, indicata nello stesso prospetto del consulente di p. 12. L'accoglimento del terzo motivo di appello comporta una rimodulazione delle spese di lite. Tenendo conto anche del rigetto della domanda di risarcimento danni in primo grado e dell'accoglimento del terzo motivo di appello, ritiene l'odierno collegio giudicante che le spese di lite del primo e del secondo grado debbano essere compensate per metà ponendo la restante metà a carico degli appellanti. Le spese vanno liquidate ai sensi dei parametri vigenti in relazione al valore della causa di appello (ovvero indeterminabile, complessità bassa) e sono liquidate ai sensi del DM 55/2014 e del DM 147/2022 applicando i valori tra i minimi e i medi per il primo grado (Fase di studio della controversia, valore medio: € 1701,00; fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1204,00; Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 903,00. Fase decisionale, valore minimo: € 1.453,00. Compenso tabellare € 5261,00) euro 2500,00 (in luogo dei conteggiati 2630,50) pari alla liquidazione del giudizio di primo grado in difetto di appello incidentale e per il secondo grado applicando i valori minimi (Fase di studio della controversia, valore minimo: € 1.029,00. Fase introduttiva del giudizio, valore minimo:
€ 709,00. Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 1.523,00. Fase decisionale, valore minimo: € 1.735,00. Compenso tabellare (valori minimi) € 4.996,00.) euro 2498,00, oltre accessori di legge. Le spese di ctu vanno poste per metà a carico di ciascuna delle parti in via definitiva.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello RG n. 993.19 in epigrafe proposto avverso la sentenza n. 883/2019 del Tribunale di Palmi emessa e pubblicata il 2.10.2019 nel procedimento di primo grado recante n. 1697/2014 R.G.A.C., così provvede:
- Accoglie parzialmente l'appello, e per l'effetto condanna gli appellanti e Parte_1 alla rimozione della lamiera in atto in essere quale copertura Parte_2 dell'immobile di loro proprietà meglio descritto in causa, ordinando la sostituzione, previa acquisizione dei permessi di legge, con altra copertura in lastra Coverib (L1) indicata dal consulente a p. 12;
- compensa per metà le spese di lite del primo e del secondo grado e per l'effetto:
condanna gli appellanti (C.F.: e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ) al pagamento in favore di (C.F.:
[...] C.F._2 Controparte_1
) e (C.F.: ) delle C.F._4 Controparte_2 C.F._5 spese di lite del primo grado che si liquidano (in misura pari alla metà dei compensi di legge) in €. 2500,00, oltre spese generali, IVA, CPA come per legge;
- Condanna gli appellanti e al pagamento in favore di Parte_1 Parte_2
e delle spese del presente grado, che ai sensi Controparte_1 Controparte_2 del DM 55/2014 e del DM 147/2022, si liquidano (in misura pari alla metà dei compensi di legge) in €. 2.498,00, oltre spese generali, IVA, CPA come per legge;
- pone le spese di ctu per metà a carico di ciascuna delle parti in via definitiva.
- conferma per il resto la sentenza appellata. Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 26.09.25. La consigliera rel. Dott.ssa Ivana Acacia La Presidente Dott.ssa Patrizia Morabito.