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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 22/10/2025, n. 2827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2827 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 8264 /2019
TRIBUNALE DI NOLA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, I sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Valeria
Ferraro, all'udienza del 21 ottobre 2025 trattata nelle forme del processo cartolare telematico, viste le conclusioni come precisate dalle parti e la discussione della causa di cui alle note depositate, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
Definitiva ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, nella causa iscritta al n. 8264/ 2019 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi, vertente
TRA
, rappr.to e difeso dall' Avv. COSTANZO GIUSEPPE, elett.te dom.to in Parte_1
VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO 16 POLLENA TROCCHIA
Appellante
E
rappr.to e difeso dall' Avv. ARENARE RITA, elett.te dom.ta in Controparte_1
VIA A. MORO 37 CALVIZZANO appellata
Nonchè nei confronti di
, come in atti Controparte_2
Appellata contumace avente ad oggetto: solo danni a cose sulle seguenti CONCLUSIONI: come da note depositate
-============
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Si omette l'esposizione dello svolgimento del processo, a norma dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla I. 69/2009. propone appello avverso la sentenza n. 2569/2019 con cui il Giudice di Pace Parte_1 di Sant'Anastasia ha rigettato la domanda dallo stesso avanzata, ex art. 149 C.D.A., al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro in atti descritti, sul presupposto che l'attore non avesse assolto al proprio onere probatorio.
Nel dettaglio, in primo grado, il aveva dedotto che, in data in data 05.03.2015, alle ore 10.30 Pt_1 circa, in Massa di Somma (NA) al Corso Tullio Boccarusso, il proprio veicolo Hunday IX tg
EL103JS, assicurato fosse stato impattato al lato anteriore destro dalla parte Controparte_1 posteriore dell'autovettura Fiat NT tg. BM578BG, di proprietà di il cui Controparte_2 conducente usciva a retromarcia da una stradina privata;
aveva pertanto chiesto la condanna in solido dei convenuti al risarcimento dei danni a cosa da specificare in corso di causa, contenuti entro il limite di € 5.164,00.
Instauratosi il contradditorio ed espletata la prova testimoniale, con la gravata sentenza, il giudice di prime cure ha ritenuto vaga e generica la deposizione testimoniale, rilevato l'incompatibilità dei danni lamentati con una condotta di guida prudente del danneggiato, oltre alla mancata sottoposizione a perizia del veicolo attoreo ai fini della corretta valutazione dei danni.
L'appellante, con il proposto gravame, chiede riformarsi la predetta decisione sostanzialmente lamentando l'erronea valutazione della prova da parte del giudice di prime cure:
a) nella parte in cui questi ha ritenuto generica l'unica deposizione testimoniale resa nel processo;
b) ha altrettanto arbitrariamente ritenuto che l'autovettura attorea non fosse stata sottoposta a perizia da parte dell'incaricato della compagnia (perizia invece regolarmente versata in atti);
c) ha statuito sull' incompatibilità dei danni per qualità e quantità in violazione del principio
"Iudex iuxta alligata et probata iudicare debet";
d) ha condannato l'attore alla refusione delle spese di lite.
Si è costituita in giudizio l'appellata compagnia, , la quale, eccependo Controparte_1
l'infondatezza in fatto e in diritto dell'avverso atto di appello, ne ha chiesto il rigetto. Nonostante la regolare notifica non si è costituito in giudizio il responsabile civile, CP_2
: ne va pertanto dichiarata la contumacia.
[...]
Preliminarmente, va dichiarata la tempestività e la procedibilità dell'appello, proposto nei termini ex art. 327 c.p.c. e sorretto da motivi compiutamente illustrati e specificati nel rispetto delle norme di cui agli artt. 342 c.p.c. e 164 c.p.c.; deve pertanto rigettarsi, perché è infondata, l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione per violazione dell'art. 342 c.p.c sollevata dalla appellata compagnia, giacchè la “specificità” dei motivi di impugnazione va valutata tenendo conto della esposizione delle ragioni per cui si chiede la riforma della sentenza impugnata, con particolare riferimento agli errori logici e giuridici che hanno portato il giudice di primo grado a non decidere una questione o a prendere una decisione diversa da quella auspicata (cfr. Cass. 23.4.2004, n. 7773).
Nel caso di specie, l'esposizione dell'appellante consente di individuare con chiarezza le doglianze dallo stesso formulate e le specifiche critiche rivolte alla sentenza gravata (cfr. Cass. 7.6.2005, n.
11781), che attengono sostanzialmente alla pretesa errata valutazione delle risultanze probatorie.
Nel merito, l'appello è infondato e deve essere rigettato, con conferma della sentenza di primo grado, sia pure alla luce di una diversa motivazione.
In proposito è appena il caso di ricordare che la Suprema Corte ha opportunamente affermato che
“in tema di impugnazioni, la sentenza d'appello, anche se confermativa, si sostituisce totalmente alla sentenza di primo grado, onde il giudice d'appello ben può in dispositivo confermare la decisione impugnata ed in motivazione enunciare, a sostegno di tale statuizione, ragioni ed argomentazioni diverse da quelle addotte dal giudice di primo grado, senza che sia per questo configurabile una contraddittorietà tra il dispositivo e la motivazione della sentenza d'appello” (Cass. Civ., Sez. 3,
Sentenza n. 15185 del 10.10.2003), nonché: “il giudice di appello, nel confermare la sentenza di primo grado, può, senza violare il principio del contraddittorio, anche d'ufficio sostituirne la motivazione che ritenga scorretta, purché la diversa motivazione sia radicata nelle risultanze acquisite al processo, sia contenuta entro i limiti del "devolutum" quali risultanti dall'atto di appello
e la modifica non concerna statuizioni adottate del primo giudice con efficacia di giudicato” (Cass.
Civ., Sez. 6, Ordinanza nr.17681/2021; Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 696/2002). Tanto premesso, il Tribunale, investito del merito della vicenda, ritiene che, nel caso in esame, non sia stata raggiunta la prova del danno allegato, sicché la domanda risarcitoria deve essere rigettata.
Notoriamente, in simili fattispecie, grava sul danneggiato l'onere di provare il fatto storico del sinistro, la riconducibilità causale dei danni lamentati al predetto ed, infine, la ricorrenza dei danni medesimi.
Nello specifico, pur dovendosi dare atto dell'espletata perizia - da parte del fiduciario della compagnia assicurativa - sul veicolo attoreo, non può non rilevarsi la mancanza di prova del nesso causale.
Ed infatti, anche a voler ritenere esaustiva la dichiarazione testimoniale in ordine al fatto storico del sinistro, effettivamente il quadro istruttorio complessivo non è idoneo a suffragare l'esistenza e la risarcibilità delle conseguenze dannose lamentate.
A tal fine, non possono certo dirsi bastevoli, ex sé considerate, le sole dichiarazioni del testimone escusso, che si rivelano insufficienti in ordine alle conseguenze del sinistro, non apparendo dirimente l'avvenuto riconoscimento delle fotografie prodotte dall'attore, per altro effigianti il veicolo privo di targa;
ed infatti, il testimone non avrebbe potuto sapere di eventuali danni preesistenti o garantire che le deformazioni e le introflessioni alla carrozzeria riprodotte in foto fossero causalmente connesse all'urto di cui ha riferito.
Nè la coerenza tra sinistro ed evoluzione e la dinamica descritta in citazione possono desumersi dalla scheda valutativa compilata a seguito di perizia da parte del fiduciario dell'assicurazione, in mancanza, peraltro, di ulteriori prove indiziarie (ad esempio, preventivi o fatture recanti data certa, da valutarsi anch'esse liberamente, ma comunque volte a suffragare la ipotetica riconducibilità della tipologia di danni lamentati all'urto descritto dal teste).
In tale labile quadro probatorio, assume dunque senz'altro rilievo la comparazione su basi empiriche tra i due veicoli coinvolti;
dalla documentazione in atti emerge infatti che il danno riportato dall'autovettura danneggiante non è compatibile con la dinamica prospettata, essendo da escludere che l'urto in corso di retromarcia contro altro veicolo in marcia abbia causato alla Fiat NT solo graffiature ed alla le ben più consistenti introflessioni di cui alle foto in atti. Pt_2
Dunque, non ha pregio la censura attorea relativa alla valutazione operata dal giudice a quo, nella parte in cui il predetto ha rilevato l'incompatibilità per intensità ed altezza della qualità e la quantità dei danni presenti nelle foto sull' auto attorea;
invero, deve precisarsi che la suddetta incompatibilità, più che “una corretta e prudente guida del conducente” (come affermato dal giudice di prime cure), interessa la stessa dinamica allegata, secondo l'id quod plurimque accidit; in ogni caso, la valutazione in esame è stata senz'altro effettuata non arbitrariamente, ma sulla base delle risultanze istruttorie acquisite.
A tanto si aggiunga che l'appellante non ha financo prodotto fatture di riparazione del veicolo attoreo.
Da tutto quanto rilevato consegue che in alcun modo può dirsi raggiunta, con un minimo di rassicurante certezza, la prova dei fatti costitutivi della pretesa attorea. Pertanto, l'appello deve essere rigettato, e la domanda risarcitoria dichiarata infondata.
Ogni ulteriore questione, poi, pur proposta dalle parti in causa, resta assorbita nella presente decisione.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano come in dispositivo.
Parte appellante va, infine, condannata a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n.
115 del 2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, il quale testualmente recita che "Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso."
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in
€. 852,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
c) condanna parte appellante, ex art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, al pagamento di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. Così deciso in Nola, 21 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Ferraro
TRIBUNALE DI NOLA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, I sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Valeria
Ferraro, all'udienza del 21 ottobre 2025 trattata nelle forme del processo cartolare telematico, viste le conclusioni come precisate dalle parti e la discussione della causa di cui alle note depositate, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
Definitiva ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, nella causa iscritta al n. 8264/ 2019 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi, vertente
TRA
, rappr.to e difeso dall' Avv. COSTANZO GIUSEPPE, elett.te dom.to in Parte_1
VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO 16 POLLENA TROCCHIA
Appellante
E
rappr.to e difeso dall' Avv. ARENARE RITA, elett.te dom.ta in Controparte_1
VIA A. MORO 37 CALVIZZANO appellata
Nonchè nei confronti di
, come in atti Controparte_2
Appellata contumace avente ad oggetto: solo danni a cose sulle seguenti CONCLUSIONI: come da note depositate
-============
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Si omette l'esposizione dello svolgimento del processo, a norma dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla I. 69/2009. propone appello avverso la sentenza n. 2569/2019 con cui il Giudice di Pace Parte_1 di Sant'Anastasia ha rigettato la domanda dallo stesso avanzata, ex art. 149 C.D.A., al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro in atti descritti, sul presupposto che l'attore non avesse assolto al proprio onere probatorio.
Nel dettaglio, in primo grado, il aveva dedotto che, in data in data 05.03.2015, alle ore 10.30 Pt_1 circa, in Massa di Somma (NA) al Corso Tullio Boccarusso, il proprio veicolo Hunday IX tg
EL103JS, assicurato fosse stato impattato al lato anteriore destro dalla parte Controparte_1 posteriore dell'autovettura Fiat NT tg. BM578BG, di proprietà di il cui Controparte_2 conducente usciva a retromarcia da una stradina privata;
aveva pertanto chiesto la condanna in solido dei convenuti al risarcimento dei danni a cosa da specificare in corso di causa, contenuti entro il limite di € 5.164,00.
Instauratosi il contradditorio ed espletata la prova testimoniale, con la gravata sentenza, il giudice di prime cure ha ritenuto vaga e generica la deposizione testimoniale, rilevato l'incompatibilità dei danni lamentati con una condotta di guida prudente del danneggiato, oltre alla mancata sottoposizione a perizia del veicolo attoreo ai fini della corretta valutazione dei danni.
L'appellante, con il proposto gravame, chiede riformarsi la predetta decisione sostanzialmente lamentando l'erronea valutazione della prova da parte del giudice di prime cure:
a) nella parte in cui questi ha ritenuto generica l'unica deposizione testimoniale resa nel processo;
b) ha altrettanto arbitrariamente ritenuto che l'autovettura attorea non fosse stata sottoposta a perizia da parte dell'incaricato della compagnia (perizia invece regolarmente versata in atti);
c) ha statuito sull' incompatibilità dei danni per qualità e quantità in violazione del principio
"Iudex iuxta alligata et probata iudicare debet";
d) ha condannato l'attore alla refusione delle spese di lite.
Si è costituita in giudizio l'appellata compagnia, , la quale, eccependo Controparte_1
l'infondatezza in fatto e in diritto dell'avverso atto di appello, ne ha chiesto il rigetto. Nonostante la regolare notifica non si è costituito in giudizio il responsabile civile, CP_2
: ne va pertanto dichiarata la contumacia.
[...]
Preliminarmente, va dichiarata la tempestività e la procedibilità dell'appello, proposto nei termini ex art. 327 c.p.c. e sorretto da motivi compiutamente illustrati e specificati nel rispetto delle norme di cui agli artt. 342 c.p.c. e 164 c.p.c.; deve pertanto rigettarsi, perché è infondata, l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione per violazione dell'art. 342 c.p.c sollevata dalla appellata compagnia, giacchè la “specificità” dei motivi di impugnazione va valutata tenendo conto della esposizione delle ragioni per cui si chiede la riforma della sentenza impugnata, con particolare riferimento agli errori logici e giuridici che hanno portato il giudice di primo grado a non decidere una questione o a prendere una decisione diversa da quella auspicata (cfr. Cass. 23.4.2004, n. 7773).
Nel caso di specie, l'esposizione dell'appellante consente di individuare con chiarezza le doglianze dallo stesso formulate e le specifiche critiche rivolte alla sentenza gravata (cfr. Cass. 7.6.2005, n.
11781), che attengono sostanzialmente alla pretesa errata valutazione delle risultanze probatorie.
Nel merito, l'appello è infondato e deve essere rigettato, con conferma della sentenza di primo grado, sia pure alla luce di una diversa motivazione.
In proposito è appena il caso di ricordare che la Suprema Corte ha opportunamente affermato che
“in tema di impugnazioni, la sentenza d'appello, anche se confermativa, si sostituisce totalmente alla sentenza di primo grado, onde il giudice d'appello ben può in dispositivo confermare la decisione impugnata ed in motivazione enunciare, a sostegno di tale statuizione, ragioni ed argomentazioni diverse da quelle addotte dal giudice di primo grado, senza che sia per questo configurabile una contraddittorietà tra il dispositivo e la motivazione della sentenza d'appello” (Cass. Civ., Sez. 3,
Sentenza n. 15185 del 10.10.2003), nonché: “il giudice di appello, nel confermare la sentenza di primo grado, può, senza violare il principio del contraddittorio, anche d'ufficio sostituirne la motivazione che ritenga scorretta, purché la diversa motivazione sia radicata nelle risultanze acquisite al processo, sia contenuta entro i limiti del "devolutum" quali risultanti dall'atto di appello
e la modifica non concerna statuizioni adottate del primo giudice con efficacia di giudicato” (Cass.
Civ., Sez. 6, Ordinanza nr.17681/2021; Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 696/2002). Tanto premesso, il Tribunale, investito del merito della vicenda, ritiene che, nel caso in esame, non sia stata raggiunta la prova del danno allegato, sicché la domanda risarcitoria deve essere rigettata.
Notoriamente, in simili fattispecie, grava sul danneggiato l'onere di provare il fatto storico del sinistro, la riconducibilità causale dei danni lamentati al predetto ed, infine, la ricorrenza dei danni medesimi.
Nello specifico, pur dovendosi dare atto dell'espletata perizia - da parte del fiduciario della compagnia assicurativa - sul veicolo attoreo, non può non rilevarsi la mancanza di prova del nesso causale.
Ed infatti, anche a voler ritenere esaustiva la dichiarazione testimoniale in ordine al fatto storico del sinistro, effettivamente il quadro istruttorio complessivo non è idoneo a suffragare l'esistenza e la risarcibilità delle conseguenze dannose lamentate.
A tal fine, non possono certo dirsi bastevoli, ex sé considerate, le sole dichiarazioni del testimone escusso, che si rivelano insufficienti in ordine alle conseguenze del sinistro, non apparendo dirimente l'avvenuto riconoscimento delle fotografie prodotte dall'attore, per altro effigianti il veicolo privo di targa;
ed infatti, il testimone non avrebbe potuto sapere di eventuali danni preesistenti o garantire che le deformazioni e le introflessioni alla carrozzeria riprodotte in foto fossero causalmente connesse all'urto di cui ha riferito.
Nè la coerenza tra sinistro ed evoluzione e la dinamica descritta in citazione possono desumersi dalla scheda valutativa compilata a seguito di perizia da parte del fiduciario dell'assicurazione, in mancanza, peraltro, di ulteriori prove indiziarie (ad esempio, preventivi o fatture recanti data certa, da valutarsi anch'esse liberamente, ma comunque volte a suffragare la ipotetica riconducibilità della tipologia di danni lamentati all'urto descritto dal teste).
In tale labile quadro probatorio, assume dunque senz'altro rilievo la comparazione su basi empiriche tra i due veicoli coinvolti;
dalla documentazione in atti emerge infatti che il danno riportato dall'autovettura danneggiante non è compatibile con la dinamica prospettata, essendo da escludere che l'urto in corso di retromarcia contro altro veicolo in marcia abbia causato alla Fiat NT solo graffiature ed alla le ben più consistenti introflessioni di cui alle foto in atti. Pt_2
Dunque, non ha pregio la censura attorea relativa alla valutazione operata dal giudice a quo, nella parte in cui il predetto ha rilevato l'incompatibilità per intensità ed altezza della qualità e la quantità dei danni presenti nelle foto sull' auto attorea;
invero, deve precisarsi che la suddetta incompatibilità, più che “una corretta e prudente guida del conducente” (come affermato dal giudice di prime cure), interessa la stessa dinamica allegata, secondo l'id quod plurimque accidit; in ogni caso, la valutazione in esame è stata senz'altro effettuata non arbitrariamente, ma sulla base delle risultanze istruttorie acquisite.
A tanto si aggiunga che l'appellante non ha financo prodotto fatture di riparazione del veicolo attoreo.
Da tutto quanto rilevato consegue che in alcun modo può dirsi raggiunta, con un minimo di rassicurante certezza, la prova dei fatti costitutivi della pretesa attorea. Pertanto, l'appello deve essere rigettato, e la domanda risarcitoria dichiarata infondata.
Ogni ulteriore questione, poi, pur proposta dalle parti in causa, resta assorbita nella presente decisione.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano come in dispositivo.
Parte appellante va, infine, condannata a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n.
115 del 2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, il quale testualmente recita che "Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso."
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in
€. 852,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
c) condanna parte appellante, ex art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, al pagamento di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. Così deciso in Nola, 21 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Ferraro