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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 24/02/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 399/2025
Il Tribunale riunito in Camera di ConSIlio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE RELATORE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi
(C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
13/04/1982 e residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Castelli Marina del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
09/03/1989 e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Castelli Marina del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 05/02/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la loro separazione consensuale.
I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito concordatario in Trino (VC)
L'08/05/2016, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 1, Parte II
- Serie A, Anno 2016. Per_ Dall'unione è nata, in data 20/01/2017, la figlia ancora minore. Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
pagina 1 di 3 Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire alla figlia minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire alla figlia minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché
l'età della figlia minore, consentano di stimare non necessaria l'audizione diretta della stessa
(ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a OMOLOGA delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
PRONUNCIA
La separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio celebrato con rito concordatario in Trino (VC) L'08/05/2016, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 1, Parte II - Serie A, Anno 2016 alle seguenti CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. la casa coniugale sita in Trino (VC), Via Montenero n.1 condotta in locazione dalla SI.ra
, viene assegnata alla moglie con tutto il suo contenuto, che continuerà ad abitarla Parte_2 Per_ insieme alla figlia minore
3. si dà atto che il SI. ha già lasciato la casa coniugale asportando tutti i suoi effetti Parte_1 personali e la SI.ra entro trenta giorni dall'omologa della separazione Parte_2 provvederà ad effettuare la voltura a suo nome delle utenze;
Per_
4. la figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con residenza e collocazione prevalente presso la madre;
Per_
5. il padre potrà tenere con sé la figlia minore week end alternati dal venerdì pomeriggio
(accordandosi sull'orario con la madre di volta in volta, a seconda degli impegni della bambina e lavorativi del papà) sino alla domenica sera alle ore 19.00 (prelevandola e pagina 2 di 3 riportandola presso l'abitazione della madre), salvo eventuali impedimenti di lavoro, volontà della minore o altro.
Per quanto riguarda le festività Natalizie, la figlia minore trascorrerà ad anni alterni con un genitore la Vigilia di Natale (24/12) e con l'altro genitore il giorno di Natale e viceversa;
sempre con il criterio dell'alternanza la figlia minore trascorrerà con l'uno o con l'altro genitore i giorni del 26 dicembre, 31 dicembre, 1° gennaio e 6 gennaio.
Per quanto riguarda il periodo delle vacanze Pasquali il figlio minore trascorrerà ad anni alterni il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore. Il figlio minore trascorrerà sempre con il criterio dell'alternanza con l'uno o con l'altro genitore i giorni festivi del 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre ed il giorno del compleanno.
Nel periodo estivo il figlio minore trascorrerà due settimane anche non consecutive con il padre, periodo che dovrà essere comunicato alla madre entro il mese di maggio di ciascun anno.
I turni di visita sono sempre modificabili con l'accordo delle parti, le quali acconsentono che possano essere concordati scambi di periodo o soluzioni compensative in base alle eSIenze del figlio e/o alle loro condizioni di salute e/o agli impegni anche lavorativi dei genitori;
6. il padre contribuirà al mantenimento della figlia minore versando alla SI.ra Parte_2 entro il giorno 12 di ogni mese la somma di € 300,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie mediche non mutuabili, farmaceutiche, dentistiche, scolastiche, ricreative e sportive, necessitate e/o documentate come previste dal Protocollo d'intesa del 21.12.2018 in uso presso il Tribunale di Vercelli, il cui contenuto si richiama qui integralmente, anche per quanto concerne le modalità e termini di corresponsione;
7. il SI. acconsente che l'assegno unico erogato dall' in favore della figlia Parte_1 CP_1 minore venga percepito interamente dalla SI.ra ; Parte_2
8. si dà atto che il cane intestato alla SI.ra rimarrà nella casa coniugale insieme Parte_2 alla figlia minore e le relative spese di mantenimento e di cura verranno sostenute al 50% dai coniugi;
9. si dà atto che i coniugi dichiarano di nulla avere a che pretendere l'uno dall'altro, neppure a titolo di mantenimento;
10. si dà atto che i coniugi si danno reciproca autorizzazione al rilascio e/o al rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'estero, ivi compresa l'eventuale autorizzazione per la figlia minore.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 24/02/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Michela Tamagnone
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Simona Francese
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 399/2025
Il Tribunale riunito in Camera di ConSIlio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE RELATORE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi
(C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
13/04/1982 e residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Castelli Marina del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
09/03/1989 e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Castelli Marina del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 05/02/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la loro separazione consensuale.
I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito concordatario in Trino (VC)
L'08/05/2016, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 1, Parte II
- Serie A, Anno 2016. Per_ Dall'unione è nata, in data 20/01/2017, la figlia ancora minore. Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
pagina 1 di 3 Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire alla figlia minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire alla figlia minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché
l'età della figlia minore, consentano di stimare non necessaria l'audizione diretta della stessa
(ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a OMOLOGA delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
PRONUNCIA
La separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio celebrato con rito concordatario in Trino (VC) L'08/05/2016, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 1, Parte II - Serie A, Anno 2016 alle seguenti CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. la casa coniugale sita in Trino (VC), Via Montenero n.1 condotta in locazione dalla SI.ra
, viene assegnata alla moglie con tutto il suo contenuto, che continuerà ad abitarla Parte_2 Per_ insieme alla figlia minore
3. si dà atto che il SI. ha già lasciato la casa coniugale asportando tutti i suoi effetti Parte_1 personali e la SI.ra entro trenta giorni dall'omologa della separazione Parte_2 provvederà ad effettuare la voltura a suo nome delle utenze;
Per_
4. la figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con residenza e collocazione prevalente presso la madre;
Per_
5. il padre potrà tenere con sé la figlia minore week end alternati dal venerdì pomeriggio
(accordandosi sull'orario con la madre di volta in volta, a seconda degli impegni della bambina e lavorativi del papà) sino alla domenica sera alle ore 19.00 (prelevandola e pagina 2 di 3 riportandola presso l'abitazione della madre), salvo eventuali impedimenti di lavoro, volontà della minore o altro.
Per quanto riguarda le festività Natalizie, la figlia minore trascorrerà ad anni alterni con un genitore la Vigilia di Natale (24/12) e con l'altro genitore il giorno di Natale e viceversa;
sempre con il criterio dell'alternanza la figlia minore trascorrerà con l'uno o con l'altro genitore i giorni del 26 dicembre, 31 dicembre, 1° gennaio e 6 gennaio.
Per quanto riguarda il periodo delle vacanze Pasquali il figlio minore trascorrerà ad anni alterni il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore. Il figlio minore trascorrerà sempre con il criterio dell'alternanza con l'uno o con l'altro genitore i giorni festivi del 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre ed il giorno del compleanno.
Nel periodo estivo il figlio minore trascorrerà due settimane anche non consecutive con il padre, periodo che dovrà essere comunicato alla madre entro il mese di maggio di ciascun anno.
I turni di visita sono sempre modificabili con l'accordo delle parti, le quali acconsentono che possano essere concordati scambi di periodo o soluzioni compensative in base alle eSIenze del figlio e/o alle loro condizioni di salute e/o agli impegni anche lavorativi dei genitori;
6. il padre contribuirà al mantenimento della figlia minore versando alla SI.ra Parte_2 entro il giorno 12 di ogni mese la somma di € 300,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie mediche non mutuabili, farmaceutiche, dentistiche, scolastiche, ricreative e sportive, necessitate e/o documentate come previste dal Protocollo d'intesa del 21.12.2018 in uso presso il Tribunale di Vercelli, il cui contenuto si richiama qui integralmente, anche per quanto concerne le modalità e termini di corresponsione;
7. il SI. acconsente che l'assegno unico erogato dall' in favore della figlia Parte_1 CP_1 minore venga percepito interamente dalla SI.ra ; Parte_2
8. si dà atto che il cane intestato alla SI.ra rimarrà nella casa coniugale insieme Parte_2 alla figlia minore e le relative spese di mantenimento e di cura verranno sostenute al 50% dai coniugi;
9. si dà atto che i coniugi dichiarano di nulla avere a che pretendere l'uno dall'altro, neppure a titolo di mantenimento;
10. si dà atto che i coniugi si danno reciproca autorizzazione al rilascio e/o al rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'estero, ivi compresa l'eventuale autorizzazione per la figlia minore.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 24/02/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Michela Tamagnone
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Simona Francese
pagina 3 di 3