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Sentenza 17 ottobre 2024
Sentenza 17 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/10/2024, n. 38130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38130 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi di PA AN, nato a [...] il [...], SE ON, nato a [...] il [...], LI IT, nata ad [...] il [...], avverso la sentenza in data 10/10/2023 della Corte di appello di Pertnia, visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, OM Seccia, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi di PA e SE, l'accoglimento del motivo sulla non menzione pehLI e l'inammissibilità del ricorso nel resto;
letta per l'imputata LI la memoria dell'avv. Alberto Chiocqhini, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATI-0 1.Con sentenza in data 10 ottobre 2023 la Corte di appello di Perugia, in riforma della sentenza in data 16 settembre 2021 del Tribunale 1i Terni, per quanto qui di interesse, ha dichiarato la prescrizione dei reati dei capi B) e D) e ha rideterminato la pena nei confronti di AN PA, cui ha riconosciuto Penale Sent. Sez. 3 Num. 38130 Anno 2024 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 20/06/2024 anche le generiche, e nei confronti di ON SE;
ha rideterminato la pena anche nei confronti di IT LI per il reato del capo G), ricenoscendo il beneficio della pena sospesa. 2. AN PA, che è stato condannato per il reato dell'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, eccepisce con il primo motivo di ricorso per cessazione la violazione di legge perché era stata illegittimamente aperta la sua borsa e prelevata la pen drive;
con il secondo il vizio di motivazione perché la pen drive era stata acquisita e non consegnata spontaneamente;
con il terzo la violazione di legge per mancata esecuzione della perquisizione e del sequestro;
con il quarto la violaz one di legge perché le fatture false erano nella pen drive e non vi era la prova della conoscenza;
con il quinto il vizio di motivazione perché si era ritenuto che le fatture erano state utilizzate per falsificare la contabilità delle utilizzatrici attraverso la sua attività professionale. ON SE lamenta con il primo motivo di ricorso per cessazione la violazione di norme processuali e il vizio di motivazione, sostenendo l'inutilizzabilità di fatture acquisite in violazione degli art. 352 e ss. cod. proc. pen.; con il secondo la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'accertamento del fatto;
con il terzo la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito al dolo specifico. IT LI ricorre per cassazione sulla base di un primo motivo per violazione di legge atteso il diniego del beneficio della non menzione;
propone anche un secondo motivo per vizio di motivazione in ordine all'accertamento di responsabilità. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. I ricorsi di AN PA e ON SE sono inammissibili perché riproduttivi delle medesime doglianze già vagliate e disattese c'on adeguata motivazione giuridica dalla Corte territoriale. Il ricorso di IT GO li va accolto limitatamente al beneficio della non menzione su cui si registra un'omessa risposta della Corte di appello. I Giudici di merito hanno accertato in fatto che PA, in qualità di responsabile dello studio di consulenza fiscale Elabora s.n.c. aveva concorso nell'emissione di fatture per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi l'evasione dell'imposta sui redditi e dell'IVA, ricorrendo a cartiere operanti nel settore dei trasporti, risultate prive di qualsiasi struttura aziendale, tra cui la Star Servizi S.r.l., di cui era legale rappresentante SE, e la Street Logistic Service S.r.l. di IT LI, entrambi imputati come PA di autonorne violazioni dell'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000. 2 4. I primi tre motivi di PA e il primo motivo di NA attengono all'utilizzabilità della pen drive acquisita dagli acquirenti nell'ambito dèlle indagini. Le censure sono fattuali e rivalutative. La Corte territoriale ha c+ervato che PA ha consegnato la pen drive in occasione della verifica amminiStrativa degli agenti, i quali, alla sua presenza, avevano fatto una copia e i:iliel'avevano restituita. Questo procedimento è avvenuto alla presenza e sotto il dirétto controllo dell'imputato, per cui non c'è stato bisogno né della perquisizione né del sequestro né dell'espletamento di altre formalità, come a esempio la predispos zione di una copia forense. Peraltro, nell'atto di appello non si era doluto dell'inuti izzabilità dei documenti contenuti nella pen drive, ma aveva piuttosto adombrato he le fatture indicate nel capo d'imputazione fossero diverse da quelle rinvenute nel dispositivo. La giurisprudenza ritiene legittima l'acquisizione da parte della poliz a giudiziaria della documentazione alla stessa spontaneamente consegnata, posto che la perquisizione e il sequestro non costituiscono, nella fase delle indagin preliminari, i soli mezzi mediante i quali raccogliere prove documentali (tra le più recenti, Sez. 3, n. 24932 del 10/02/2023, Gargano, Rv. 284846 - 03; si veda altresì Sez. 2, n. 4176 del 15/12/2010, dep. 2011, Greco, Rv. 249206 - 01, relativa alla consegna spontanea di una scheda telefonica da parte dell'imputato in assenza del suo i difensore). Perciò, non sono coerenti con le risultanze processuali le eccezioni relative all'inutilizzabilità della documentazione. Il quarto e il quinto motivo sempre di PA hanno l a oggetto l'accertamento di responsabilità. Nella prospettiva difensiva, siccome nella pen drive v'erano delle fatture che non erano state utilizzate, tranne in due casi, mancava la prova del concorso morale nell'emissione e la prova de!la consegna agli utilizzatori. Di qui, l'insistenza sull'assenza di qualsivoglia le ame con le società emittenti le fatture e sul travisamento della prova dichiarativa. Secondo l'impostazione accusatoria, invece, validata dai Giudici di merito, PA, proprio perché non aveva un rapporto professionale con le emittenti, aveva concorso moralmente nel reato da queste commesse ai seni dell'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000. Infatti, la disposizione prevista dall'art. 9 d.lgs n. 74 d.lgs. 2000, che, al fine di evitare che la medesima condotta sostanziale si a punita due volte, esclude la configurabilità del concorso di chi emette la fattura pir operazioni inesistenti nel reato di chi se ne avvale e, viceversa, non impedisce il concorso nell'emissione della fattura, secondo le regole ordinarie dell'art. 110 cod. pen., di soggetti diversi dall'utilizzatore (Sez. 3, n. 51468 del 18/06/2018, Mori, Rv. 274208 - 01). Nel caso in esame, PA è considerato "il fulcro" de l'operazione fraudolenta proprio perché trovato nel possesso delle fatture inesistenti che avrebbero dovuto essere utilizzate dai clienti di cui teneva la contabilità. Più in 3 particolare, nella pen-drive erano state trovate le fatture intestate ai4 Star Servizi S.r.l. di Fiano Romano, alla Star Servizi S.r.l. di Foggia, alla Street Logistic S.r.l., malgrado non fosse il depositano della contabilità di queste società due fatture erano state registrate e utilizzate dalla Cometrans soc. coop. Là falsità delle fatture era stata desunta da una pluralità di elementi: la Star Servizi di Fiano Romano e quella di Foggia erano due società distinte, ciò nondime o le fatture , 1 presentavano lo stesso modello grafico e sui documenti fiscali veni a indicato il medesimo conto corrente bancario;
il contenuto delle fatture era sern0re generico;
dall'esame della contabilità della Cometrans era emerso che le fatture passive recavano una doppia numerazione progressiva, la cui differenza numerica era pari al numero dei documenti emessi nel 2013 dalla Star Servizi nei cgnfronti della Cometrans. PA ha dichiarato che la pen drive gli era stata data da un cliente, UC TI, titolare della Cometrans, società costituita grazie al suo aiuto di facilitatore dei contatti con gli altri soci. Siccome si era avveduto di al0une opacità, aveva preferito non seguire la Cometrans, che aveva assegnato a un collega, OM GN, il quale aveva confermato che PA gli aveva detto di non tener conto della pen drive se TI gliel'avesse data. Tale verSione è stata disattesa dal Tribunale con ampia motivazione confermata dalla Corte territoriale. Infatti, non è stato ritenuto credibile che avesse conservato la pen i rive che gli aveva portato TI e l'avesse utilizzata come "pennetta di stud o". Inoltre, è stato ritenuto sospetto che ne ave ger disconosciuto la proprietà solo in dibattimento, addirittura indicando come proprietario TI che era, nelle more deceduto;
è stato sottolineato che aveva avuto un corhportamento r contraddittorio perché si era sentito "a disagio" quando aveva visionato il contenuto del dispositivo, ma poi non aveva avuto problemi a consegnarlo ai finanzieri;
d'altra parte, non vi erano ragioni per cui TI aVesse dovuto disporre di fatture emesse da altre società con cui non aveva alcun rapporto. Il Tribunale ha motivatamente disatteso le dichiarazioni dei testi a disclarico per cui il quinto motivo di ricorso, che ripropone il travisamento della prova, a ben vedere, esorbita dal perimetro dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. Eccede dai limiti di cognizione della Corte di cassazione, invero, ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente app ezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizio e e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustifi ato l'utilizzo e della non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo impugnato 0 da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti la cui 4 sussistenza rende la decisione insindacabile (si veda tra le più recenti, Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen, R v. 284556-01). 5. Già si è detto per SE della manifesta infondatezza del primo motivo. E' del pari inconsistente il secondo motivo, atteso che l'accertamento del fatto nei confronti di PA coinvolge direttamente anche SE, quale legale rappresentante della Star Servizi, società emittente le fatture false di cui pure si è già detto. Con il terzo motivo SE dubita del dolo specifico perché non v'era ragione di tenere aperta una società per emettere fatture a distanza di dieci anni e perché non era stato provato il suo rapporto con PA. La deduzidne è fattuale e completamente disancorata dalle emergenze processuali secondo Cui la società era inoperativa ma non cancellata dal registro delle imprese e comúnque aveva emesso le false fatture, rispondendo appieno all'organizzazione frauddlenta ordita da PA. 6. Valgono per LI le stesse considerazioni svolte per PA e SE, essendo la legale rappresentante della Star Servizi S.r.l., società con lo stesso nome di quella di SE. Il secondo motivo di ricorso è pertanto inconsistente. E' invece fondato il primo motivo di ricorso perché, pur avendo chiesto il beneficio della non menzione e potendolo in astratto avére, non vi è alcuna risposta sul punto da parte della Corte territoriale. 7. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso di IT LI vada accolto limitatamente al benefiCio della non menzione per cui è necessario il rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze per nuovo esame sul punto, mentre nel resto il ricorso è inammissibile;
i ricorsi di AN PA e ON SE debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati seriza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dipone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. L'accertamento di responsabilità per tutti e tre gli imputati è irrevocabile ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen.
P.Q.M.
5 Annulla la sentenza impugnata nei confronti di LI IT limit tamente alla statuizione sulla non menzione della condanna con rinvio alla Corte di appello di Firenze. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Dichiara inammissibili i ricorsi di PA AN e SE ON e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso, il 20 giugno 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, OM Seccia, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi di PA e SE, l'accoglimento del motivo sulla non menzione pehLI e l'inammissibilità del ricorso nel resto;
letta per l'imputata LI la memoria dell'avv. Alberto Chiocqhini, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATI-0 1.Con sentenza in data 10 ottobre 2023 la Corte di appello di Perugia, in riforma della sentenza in data 16 settembre 2021 del Tribunale 1i Terni, per quanto qui di interesse, ha dichiarato la prescrizione dei reati dei capi B) e D) e ha rideterminato la pena nei confronti di AN PA, cui ha riconosciuto Penale Sent. Sez. 3 Num. 38130 Anno 2024 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 20/06/2024 anche le generiche, e nei confronti di ON SE;
ha rideterminato la pena anche nei confronti di IT LI per il reato del capo G), ricenoscendo il beneficio della pena sospesa. 2. AN PA, che è stato condannato per il reato dell'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, eccepisce con il primo motivo di ricorso per cessazione la violazione di legge perché era stata illegittimamente aperta la sua borsa e prelevata la pen drive;
con il secondo il vizio di motivazione perché la pen drive era stata acquisita e non consegnata spontaneamente;
con il terzo la violazione di legge per mancata esecuzione della perquisizione e del sequestro;
con il quarto la violaz one di legge perché le fatture false erano nella pen drive e non vi era la prova della conoscenza;
con il quinto il vizio di motivazione perché si era ritenuto che le fatture erano state utilizzate per falsificare la contabilità delle utilizzatrici attraverso la sua attività professionale. ON SE lamenta con il primo motivo di ricorso per cessazione la violazione di norme processuali e il vizio di motivazione, sostenendo l'inutilizzabilità di fatture acquisite in violazione degli art. 352 e ss. cod. proc. pen.; con il secondo la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'accertamento del fatto;
con il terzo la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito al dolo specifico. IT LI ricorre per cassazione sulla base di un primo motivo per violazione di legge atteso il diniego del beneficio della non menzione;
propone anche un secondo motivo per vizio di motivazione in ordine all'accertamento di responsabilità. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. I ricorsi di AN PA e ON SE sono inammissibili perché riproduttivi delle medesime doglianze già vagliate e disattese c'on adeguata motivazione giuridica dalla Corte territoriale. Il ricorso di IT GO li va accolto limitatamente al beneficio della non menzione su cui si registra un'omessa risposta della Corte di appello. I Giudici di merito hanno accertato in fatto che PA, in qualità di responsabile dello studio di consulenza fiscale Elabora s.n.c. aveva concorso nell'emissione di fatture per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi l'evasione dell'imposta sui redditi e dell'IVA, ricorrendo a cartiere operanti nel settore dei trasporti, risultate prive di qualsiasi struttura aziendale, tra cui la Star Servizi S.r.l., di cui era legale rappresentante SE, e la Street Logistic Service S.r.l. di IT LI, entrambi imputati come PA di autonorne violazioni dell'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000. 2 4. I primi tre motivi di PA e il primo motivo di NA attengono all'utilizzabilità della pen drive acquisita dagli acquirenti nell'ambito dèlle indagini. Le censure sono fattuali e rivalutative. La Corte territoriale ha c+ervato che PA ha consegnato la pen drive in occasione della verifica amminiStrativa degli agenti, i quali, alla sua presenza, avevano fatto una copia e i:iliel'avevano restituita. Questo procedimento è avvenuto alla presenza e sotto il dirétto controllo dell'imputato, per cui non c'è stato bisogno né della perquisizione né del sequestro né dell'espletamento di altre formalità, come a esempio la predispos zione di una copia forense. Peraltro, nell'atto di appello non si era doluto dell'inuti izzabilità dei documenti contenuti nella pen drive, ma aveva piuttosto adombrato he le fatture indicate nel capo d'imputazione fossero diverse da quelle rinvenute nel dispositivo. La giurisprudenza ritiene legittima l'acquisizione da parte della poliz a giudiziaria della documentazione alla stessa spontaneamente consegnata, posto che la perquisizione e il sequestro non costituiscono, nella fase delle indagin preliminari, i soli mezzi mediante i quali raccogliere prove documentali (tra le più recenti, Sez. 3, n. 24932 del 10/02/2023, Gargano, Rv. 284846 - 03; si veda altresì Sez. 2, n. 4176 del 15/12/2010, dep. 2011, Greco, Rv. 249206 - 01, relativa alla consegna spontanea di una scheda telefonica da parte dell'imputato in assenza del suo i difensore). Perciò, non sono coerenti con le risultanze processuali le eccezioni relative all'inutilizzabilità della documentazione. Il quarto e il quinto motivo sempre di PA hanno l a oggetto l'accertamento di responsabilità. Nella prospettiva difensiva, siccome nella pen drive v'erano delle fatture che non erano state utilizzate, tranne in due casi, mancava la prova del concorso morale nell'emissione e la prova de!la consegna agli utilizzatori. Di qui, l'insistenza sull'assenza di qualsivoglia le ame con le società emittenti le fatture e sul travisamento della prova dichiarativa. Secondo l'impostazione accusatoria, invece, validata dai Giudici di merito, PA, proprio perché non aveva un rapporto professionale con le emittenti, aveva concorso moralmente nel reato da queste commesse ai seni dell'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000. Infatti, la disposizione prevista dall'art. 9 d.lgs n. 74 d.lgs. 2000, che, al fine di evitare che la medesima condotta sostanziale si a punita due volte, esclude la configurabilità del concorso di chi emette la fattura pir operazioni inesistenti nel reato di chi se ne avvale e, viceversa, non impedisce il concorso nell'emissione della fattura, secondo le regole ordinarie dell'art. 110 cod. pen., di soggetti diversi dall'utilizzatore (Sez. 3, n. 51468 del 18/06/2018, Mori, Rv. 274208 - 01). Nel caso in esame, PA è considerato "il fulcro" de l'operazione fraudolenta proprio perché trovato nel possesso delle fatture inesistenti che avrebbero dovuto essere utilizzate dai clienti di cui teneva la contabilità. Più in 3 particolare, nella pen-drive erano state trovate le fatture intestate ai4 Star Servizi S.r.l. di Fiano Romano, alla Star Servizi S.r.l. di Foggia, alla Street Logistic S.r.l., malgrado non fosse il depositano della contabilità di queste società due fatture erano state registrate e utilizzate dalla Cometrans soc. coop. Là falsità delle fatture era stata desunta da una pluralità di elementi: la Star Servizi di Fiano Romano e quella di Foggia erano due società distinte, ciò nondime o le fatture , 1 presentavano lo stesso modello grafico e sui documenti fiscali veni a indicato il medesimo conto corrente bancario;
il contenuto delle fatture era sern0re generico;
dall'esame della contabilità della Cometrans era emerso che le fatture passive recavano una doppia numerazione progressiva, la cui differenza numerica era pari al numero dei documenti emessi nel 2013 dalla Star Servizi nei cgnfronti della Cometrans. PA ha dichiarato che la pen drive gli era stata data da un cliente, UC TI, titolare della Cometrans, società costituita grazie al suo aiuto di facilitatore dei contatti con gli altri soci. Siccome si era avveduto di al0une opacità, aveva preferito non seguire la Cometrans, che aveva assegnato a un collega, OM GN, il quale aveva confermato che PA gli aveva detto di non tener conto della pen drive se TI gliel'avesse data. Tale verSione è stata disattesa dal Tribunale con ampia motivazione confermata dalla Corte territoriale. Infatti, non è stato ritenuto credibile che avesse conservato la pen i rive che gli aveva portato TI e l'avesse utilizzata come "pennetta di stud o". Inoltre, è stato ritenuto sospetto che ne ave ger disconosciuto la proprietà solo in dibattimento, addirittura indicando come proprietario TI che era, nelle more deceduto;
è stato sottolineato che aveva avuto un corhportamento r contraddittorio perché si era sentito "a disagio" quando aveva visionato il contenuto del dispositivo, ma poi non aveva avuto problemi a consegnarlo ai finanzieri;
d'altra parte, non vi erano ragioni per cui TI aVesse dovuto disporre di fatture emesse da altre società con cui non aveva alcun rapporto. Il Tribunale ha motivatamente disatteso le dichiarazioni dei testi a disclarico per cui il quinto motivo di ricorso, che ripropone il travisamento della prova, a ben vedere, esorbita dal perimetro dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. Eccede dai limiti di cognizione della Corte di cassazione, invero, ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente app ezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizio e e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustifi ato l'utilizzo e della non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo impugnato 0 da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti la cui 4 sussistenza rende la decisione insindacabile (si veda tra le più recenti, Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen, R v. 284556-01). 5. Già si è detto per SE della manifesta infondatezza del primo motivo. E' del pari inconsistente il secondo motivo, atteso che l'accertamento del fatto nei confronti di PA coinvolge direttamente anche SE, quale legale rappresentante della Star Servizi, società emittente le fatture false di cui pure si è già detto. Con il terzo motivo SE dubita del dolo specifico perché non v'era ragione di tenere aperta una società per emettere fatture a distanza di dieci anni e perché non era stato provato il suo rapporto con PA. La deduzidne è fattuale e completamente disancorata dalle emergenze processuali secondo Cui la società era inoperativa ma non cancellata dal registro delle imprese e comúnque aveva emesso le false fatture, rispondendo appieno all'organizzazione frauddlenta ordita da PA. 6. Valgono per LI le stesse considerazioni svolte per PA e SE, essendo la legale rappresentante della Star Servizi S.r.l., società con lo stesso nome di quella di SE. Il secondo motivo di ricorso è pertanto inconsistente. E' invece fondato il primo motivo di ricorso perché, pur avendo chiesto il beneficio della non menzione e potendolo in astratto avére, non vi è alcuna risposta sul punto da parte della Corte territoriale. 7. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso di IT LI vada accolto limitatamente al benefiCio della non menzione per cui è necessario il rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze per nuovo esame sul punto, mentre nel resto il ricorso è inammissibile;
i ricorsi di AN PA e ON SE debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati seriza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dipone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. L'accertamento di responsabilità per tutti e tre gli imputati è irrevocabile ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen.
P.Q.M.
5 Annulla la sentenza impugnata nei confronti di LI IT limit tamente alla statuizione sulla non menzione della condanna con rinvio alla Corte di appello di Firenze. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Dichiara inammissibili i ricorsi di PA AN e SE ON e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso, il 20 giugno 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente