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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VI, sentenza 23/01/2026, n. 519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 519 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 519/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 6, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 10:50 in composizione monocratica:
RUSSO PASQUALE, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6858/2024 depositato il 28/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castrovillari - Ufficio Tributi 87012 Castrovillari CS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Labconsulenze S.r.l. - 03033940788
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202400541054 TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202400541054 TEFA 2015 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto, Ricorrente_1 C.F. CF_Ricorrente_1, rappresentata e difesa come in epigrafe, impugnava l'avviso di intimazione n. 202400541054 notificato il 14/10/2024, relativo ad omessa dichiarazione TARI 2015, nonché l'atto prodromico (avviso di accertamento n. 15T-4743).
La ricorrente ne chiedeva l'annullamento deducendo l'omessa notifica dell'atto presupposto con conseguente decadenza del potere impositivo, il difetto di motivazione per mancata indicazione degli immobili e l'intervenuta prescrizione del credito al 01/01/2021.
Si costituiva in giudizio il Comune di Castrovillari, opponendo che l'avviso di accertamento era stato regolarmente notificato in data 15/01/2022 e che la legittimità della pretesa era già stata confermata dalla sentenza n. 3949/2025 di questa stessa Corte, passata in giudicato.
Interveniva altresì la B Consulenze S.r.l., ribadendo la regolarità della notifica e l'inammissibilità di doglianze relative ad atti già definitivi.
All'udienza del 20 gennaio 2026, la causa viene trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visti gli atti, la Corte rileva come la controversia verta sulla stabilità del titolo esecutivo posto alla base dell'intimazione impugnata.
Va tenuto ben presente il rilievo assunto, nella dinamica del prelievo, dalla sequenza di atti impugnabili: se l'atto prodromico è stato ritualmente notificato e non impugnato (o l'impugnazione è stata rigettata), il contribuente decade dalla possibilità di far valere vizi di merito in sede di esecuzione. Nel caso di specie, risulta documentato che l'avviso di accertamento n. 15T-4743 è stato oggetto di autonomo giudizio (RG
3162/2024) conclusosi con la sentenza n. 3949/2025 di questa Corte, che ha rigettato le eccezioni di omessa notifica e prescrizione.
Appare dunque dirimente l'applicazione del principio dell'actio iudicati. Secondo il costante insegnamento della Suprema Corte (Cass. n. 17363/2021), una volta che la legittimità della pretesa tributaria sia stata accertata con sentenza, opera la conversione del termine di prescrizione da quinquennale a ordinaria decennale ai sensi dell'art. 2953 c.c.
Nella specie, l'intimazione è stata notificata il 14/10/2024, dunque ampiamente entro il termine decennale decorrente dalla pronuncia giudiziale. Non essendo state riscontrate violazioni nel procedimento notificatorio dell'intimazione stessa — atto che riporta correttamente gli estremi del titolo presupposto consentendo il pieno esercizio del diritto di difesa — il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, in base al valore della lite, secondo i parametri del D.M. 55/2014, distinguendo le fasi dell'attività professionale svolta.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, Sezione 6, in composizione monocratica, rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente a rifondere alle parti resistenti le spese di giudizio che liquida in complessivi
€ 300,00 (di cui € 80,00 per la fase di studio, € 70,00 per la fase introduttiva, € 70,00 per la fase di trattazione ed € 80,00 per la fase decisionale), oltre accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Cosenza, il 20/01/2026.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 6, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 10:50 in composizione monocratica:
RUSSO PASQUALE, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6858/2024 depositato il 28/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castrovillari - Ufficio Tributi 87012 Castrovillari CS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Labconsulenze S.r.l. - 03033940788
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202400541054 TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202400541054 TEFA 2015 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto, Ricorrente_1 C.F. CF_Ricorrente_1, rappresentata e difesa come in epigrafe, impugnava l'avviso di intimazione n. 202400541054 notificato il 14/10/2024, relativo ad omessa dichiarazione TARI 2015, nonché l'atto prodromico (avviso di accertamento n. 15T-4743).
La ricorrente ne chiedeva l'annullamento deducendo l'omessa notifica dell'atto presupposto con conseguente decadenza del potere impositivo, il difetto di motivazione per mancata indicazione degli immobili e l'intervenuta prescrizione del credito al 01/01/2021.
Si costituiva in giudizio il Comune di Castrovillari, opponendo che l'avviso di accertamento era stato regolarmente notificato in data 15/01/2022 e che la legittimità della pretesa era già stata confermata dalla sentenza n. 3949/2025 di questa stessa Corte, passata in giudicato.
Interveniva altresì la B Consulenze S.r.l., ribadendo la regolarità della notifica e l'inammissibilità di doglianze relative ad atti già definitivi.
All'udienza del 20 gennaio 2026, la causa viene trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visti gli atti, la Corte rileva come la controversia verta sulla stabilità del titolo esecutivo posto alla base dell'intimazione impugnata.
Va tenuto ben presente il rilievo assunto, nella dinamica del prelievo, dalla sequenza di atti impugnabili: se l'atto prodromico è stato ritualmente notificato e non impugnato (o l'impugnazione è stata rigettata), il contribuente decade dalla possibilità di far valere vizi di merito in sede di esecuzione. Nel caso di specie, risulta documentato che l'avviso di accertamento n. 15T-4743 è stato oggetto di autonomo giudizio (RG
3162/2024) conclusosi con la sentenza n. 3949/2025 di questa Corte, che ha rigettato le eccezioni di omessa notifica e prescrizione.
Appare dunque dirimente l'applicazione del principio dell'actio iudicati. Secondo il costante insegnamento della Suprema Corte (Cass. n. 17363/2021), una volta che la legittimità della pretesa tributaria sia stata accertata con sentenza, opera la conversione del termine di prescrizione da quinquennale a ordinaria decennale ai sensi dell'art. 2953 c.c.
Nella specie, l'intimazione è stata notificata il 14/10/2024, dunque ampiamente entro il termine decennale decorrente dalla pronuncia giudiziale. Non essendo state riscontrate violazioni nel procedimento notificatorio dell'intimazione stessa — atto che riporta correttamente gli estremi del titolo presupposto consentendo il pieno esercizio del diritto di difesa — il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, in base al valore della lite, secondo i parametri del D.M. 55/2014, distinguendo le fasi dell'attività professionale svolta.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, Sezione 6, in composizione monocratica, rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente a rifondere alle parti resistenti le spese di giudizio che liquida in complessivi
€ 300,00 (di cui € 80,00 per la fase di studio, € 70,00 per la fase introduttiva, € 70,00 per la fase di trattazione ed € 80,00 per la fase decisionale), oltre accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Cosenza, il 20/01/2026.